Articolo 28 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 27Articolo 29
Versione
13 novembre 1960
Art. 28. Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Il vice cancelliere o vice segretario in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene destinato.
Compiuto il periodo di prova egli consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, su giudizio favorevole della Commissione di vigilanza, emesso previo parere del capo dell'ufficio giudiziario, che sentira' il capo della cancelleria e segreteria.
Il giudizio della Commissione di vigilanza deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale puo' ricorrere alla Commissione centrale di scrutinio nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove tale giudizio sia confermato, il Ministro dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.
In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita', di trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non intervenga un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera, nella quale abbiano superato il servizio di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960