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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6937/2022 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
, Controparte_1
CP_2
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
appellate nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6937/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Valentino, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Via Napoli n. 25, in virtù di procura allegata CP_8
agli atti;
appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lucia Raffaella Del Guercio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino, Via Giovanni Palatucci n. 26, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Massimo Raspini, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura in Via del CP_2
Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura allegata agli atti;
, e , in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliate ex lege in Napoli, Via Diaz n. 11; appellate nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
appellati non costituiti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 737/22, resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese il 20.7.2022 a definizione del giudizio distinto con n. RG 142/2022, avente ad oggetto l'opposizione da lui spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90007577 17/00, con riguardo a n. 10 cartelle e limitatamente alla parte relativa alle contravvenzioni al CdS, per l'importo di € 7.002,33 (cfr. pag. 2 atto introduttivo del giudizio di I grado).
A supporto della opposizione spiegata in prime cure, l'odierno appellante adduceva le seguenti ragioni: a. prescrizione della pretesa azionata;
b. omessa notificazione degli atti presupposti alla intimazione di pagamento.
Con la pronuncia gravata, il GdP – ricondotta la domanda, in punto di qualificazione, nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c. - respingeva la opposizione in ragione del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale per le ragioni ivi indicate e disponeva la compensazione delle spese di lite.
L'istante argomentava della erroneità della pronuncia appellata, atteso che il GdP non considerava la eccezione di inesistenza delle notificazioni promananti da indirizzi non iscritti nei pubblici elenchi
(con conseguente irrilevanza degli atti interruttivi della prescrizione); eccepiva, poi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attesa l'omessa pronuncia sulla domanda relativa anche alle cartelle nn. 02820110014493302000 e 02820110052459134000. Infine, si doleva della erronea dichiarazione di contumacia del non evocato in giudizio e Controparte_9
concludeva – previa sospensione della efficacia ex art. 283 c.p.c. della sentenza gravata - per l'accoglimento della impugnazione.
Si costituiva in giudizio la che, contestando l'avverso dedotto, domandava il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
parimenti facevano
[...]
e le . CP_2 Controparte_10
Non si costituivano, invece, i Comuni di , e dei quali va, CP_6 CP_7 Controparte_8
pertanto, dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza figurata.
3 In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Tanto si dice anche con specifico riguardo al profilo della qualificazione della domanda, espressamente operata dal giudice di prime cure come opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., e rispetto a cui – in difetto di specifica censura – è preclusa ogni diversa determinazione (ex plurimis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, conforme: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del
02/03/2012).
Venendo alla gradata disamina dei motivi di appello, il Tribunale rileva che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure dichiarava erroneamente la contumacia del Controparte_9
non evocato in giudizio.
Tuttavia, trattasi di errore materiale emendabile mediante il ricorso all'apposito strumento di cui all'art. 287 c.p.c..
Si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Con deposito del 16.1.2023, l' produceva la II parte del proprio fascicolo di I Controparte_1
grado; dalla disamina della relativa documentazione rileva la dimostrazione della notificazione unicamente per le seguenti cartelle: n. 02820110014493302000; n. 02820110052459134000; n.
02820140007708384000; n. 02820140031574919000; n. 02820140032917048000; n.
02820140037896083000.
4 Per le restanti – ovvero le cartelle nn. 02820170002595757000, 02820170013118913000,
02820170017333328000, 02820170019789033000 - non è dato affermare la sussistenza di prova della avvenuta notificazione di esse.
Ed invero, per la notificazione delle cartelle nn. 02820170013118913000, 02820170017333328000
e 02820170019789033000, avvenuta a mezzo pec, vi è “avviso di mancata consegna”; quanto alla cartella n. 02820170002595757000 la notificazione a mezzo pec avveniva da un indirizzo
, all'epoca dei fatti non presente in IPA. Email_1
Come noto, l''art. 26 D.P.R. 602 del 1973 è stato inciso dal D.L.159 del 2015 che ha consentito la notifica delle cartelle esattoriali anche a mezzo pec;
l'art. 49 del suddetto D.P.R. stabilisce che gli atti relativi al procedimento di esecuzione fiscale sono notificati con le modalità previste dall'art. 26.
L'art.
6-ter. Decreto legislativo del 07/03/2005 - n. 82, al primo comma, stabilisce espressamente che: “…Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. …”, ciò al fine di garantire la certezza della provenienza e della destinazione degli atti.
Ebbene - in difetto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento nn.
02820170002595757000, 02820170013118913000, 02820170017333328000,
02820170019789033000, nonché di atti interruttivi successivi (di cui si dirà meglio infra) - tenuto conto del fatto che gli anni di riferimento delle pretese risalgono al 2013, 2014 e 2015, al momento della notificazione della intimazione di pagamento n. 028 2021 90007577 17/00, la prescrizione era maturata.
Si reputa che l'eccezione di prescrizione vada accolta anche con riguardo alle cartelle n.
02820110014493302000; n. 02820110052459134000; n. 02820140007708384000; n.
02820140031574919000; n. 02820140032917048000; n. 02820140037896083000, la cui notificazione è avvenuta negli anni 2011, 2014 e 2015.
Ed invero, non è dato riscontrare atti interruttivi idonei ad interrompere il periodo di prescrizione quinquennale:
- quanto alla efficacia asseritamente interruttiva del preavviso di fermo amministrativo n.
02880201400001759000, il Tribunale ritiene che la produzione del solo avviso di
5 ricevimento non consenta di pervenire al risultato sperato dalla parte odierna appellata, in quanto non è possibile verificare quali cartelle erano ad esso sottese;
- sia la notificazione del preavviso di fermo dell'anno 2016 (peraltro, recante il riferimento alle sole cartelle nn. 02820140007708384000, n. 02820140031574919000, n.
02820140032917048000 e n. 02820140037896083000) che quella della intimazione di pagamento dell'anno 2017 (peraltro, recante il riferimento alle sole cartelle nn.
02820110014493302000 e n. 02820110052459134000), avvenivano da un indirizzo
, all'epoca dei fatti non presente in IPA, Email_1
dacché deve farsi richiamo alle considerazioni sopra svolte in ordine alla nullità delle notificazioni.
L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza delle parti appellate e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis, con riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. 55/14 come successivamente modificato, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6937/2022, avverso la sentenza n. 737/22 resa dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese il 20.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
[...]
• accoglie l'appello spiegato da;
Parte_1
• condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.045,50 (di cui euro 963,00 per il primo grado [€ 237,00 per spese + € 726,00 per compensi, al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva] ed € 2.082,50 per il presente giudizio [€ 382,50 per spese + € 1.700,00 per compensi,
6 al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva]), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore costituito di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
7
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6937/2022 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
, Controparte_1
CP_2
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
appellate nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6937/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Valentino, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Via Napoli n. 25, in virtù di procura allegata CP_8
agli atti;
appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lucia Raffaella Del Guercio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino, Via Giovanni Palatucci n. 26, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Massimo Raspini, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura in Via del CP_2
Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura allegata agli atti;
, e , in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliate ex lege in Napoli, Via Diaz n. 11; appellate nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
appellati non costituiti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 737/22, resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese il 20.7.2022 a definizione del giudizio distinto con n. RG 142/2022, avente ad oggetto l'opposizione da lui spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90007577 17/00, con riguardo a n. 10 cartelle e limitatamente alla parte relativa alle contravvenzioni al CdS, per l'importo di € 7.002,33 (cfr. pag. 2 atto introduttivo del giudizio di I grado).
A supporto della opposizione spiegata in prime cure, l'odierno appellante adduceva le seguenti ragioni: a. prescrizione della pretesa azionata;
b. omessa notificazione degli atti presupposti alla intimazione di pagamento.
Con la pronuncia gravata, il GdP – ricondotta la domanda, in punto di qualificazione, nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c. - respingeva la opposizione in ragione del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale per le ragioni ivi indicate e disponeva la compensazione delle spese di lite.
L'istante argomentava della erroneità della pronuncia appellata, atteso che il GdP non considerava la eccezione di inesistenza delle notificazioni promananti da indirizzi non iscritti nei pubblici elenchi
(con conseguente irrilevanza degli atti interruttivi della prescrizione); eccepiva, poi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attesa l'omessa pronuncia sulla domanda relativa anche alle cartelle nn. 02820110014493302000 e 02820110052459134000. Infine, si doleva della erronea dichiarazione di contumacia del non evocato in giudizio e Controparte_9
concludeva – previa sospensione della efficacia ex art. 283 c.p.c. della sentenza gravata - per l'accoglimento della impugnazione.
Si costituiva in giudizio la che, contestando l'avverso dedotto, domandava il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
parimenti facevano
[...]
e le . CP_2 Controparte_10
Non si costituivano, invece, i Comuni di , e dei quali va, CP_6 CP_7 Controparte_8
pertanto, dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza figurata.
3 In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Tanto si dice anche con specifico riguardo al profilo della qualificazione della domanda, espressamente operata dal giudice di prime cure come opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., e rispetto a cui – in difetto di specifica censura – è preclusa ogni diversa determinazione (ex plurimis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, conforme: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del
02/03/2012).
Venendo alla gradata disamina dei motivi di appello, il Tribunale rileva che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure dichiarava erroneamente la contumacia del Controparte_9
non evocato in giudizio.
Tuttavia, trattasi di errore materiale emendabile mediante il ricorso all'apposito strumento di cui all'art. 287 c.p.c..
Si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Con deposito del 16.1.2023, l' produceva la II parte del proprio fascicolo di I Controparte_1
grado; dalla disamina della relativa documentazione rileva la dimostrazione della notificazione unicamente per le seguenti cartelle: n. 02820110014493302000; n. 02820110052459134000; n.
02820140007708384000; n. 02820140031574919000; n. 02820140032917048000; n.
02820140037896083000.
4 Per le restanti – ovvero le cartelle nn. 02820170002595757000, 02820170013118913000,
02820170017333328000, 02820170019789033000 - non è dato affermare la sussistenza di prova della avvenuta notificazione di esse.
Ed invero, per la notificazione delle cartelle nn. 02820170013118913000, 02820170017333328000
e 02820170019789033000, avvenuta a mezzo pec, vi è “avviso di mancata consegna”; quanto alla cartella n. 02820170002595757000 la notificazione a mezzo pec avveniva da un indirizzo
, all'epoca dei fatti non presente in IPA. Email_1
Come noto, l''art. 26 D.P.R. 602 del 1973 è stato inciso dal D.L.159 del 2015 che ha consentito la notifica delle cartelle esattoriali anche a mezzo pec;
l'art. 49 del suddetto D.P.R. stabilisce che gli atti relativi al procedimento di esecuzione fiscale sono notificati con le modalità previste dall'art. 26.
L'art.
6-ter. Decreto legislativo del 07/03/2005 - n. 82, al primo comma, stabilisce espressamente che: “…Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. …”, ciò al fine di garantire la certezza della provenienza e della destinazione degli atti.
Ebbene - in difetto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento nn.
02820170002595757000, 02820170013118913000, 02820170017333328000,
02820170019789033000, nonché di atti interruttivi successivi (di cui si dirà meglio infra) - tenuto conto del fatto che gli anni di riferimento delle pretese risalgono al 2013, 2014 e 2015, al momento della notificazione della intimazione di pagamento n. 028 2021 90007577 17/00, la prescrizione era maturata.
Si reputa che l'eccezione di prescrizione vada accolta anche con riguardo alle cartelle n.
02820110014493302000; n. 02820110052459134000; n. 02820140007708384000; n.
02820140031574919000; n. 02820140032917048000; n. 02820140037896083000, la cui notificazione è avvenuta negli anni 2011, 2014 e 2015.
Ed invero, non è dato riscontrare atti interruttivi idonei ad interrompere il periodo di prescrizione quinquennale:
- quanto alla efficacia asseritamente interruttiva del preavviso di fermo amministrativo n.
02880201400001759000, il Tribunale ritiene che la produzione del solo avviso di
5 ricevimento non consenta di pervenire al risultato sperato dalla parte odierna appellata, in quanto non è possibile verificare quali cartelle erano ad esso sottese;
- sia la notificazione del preavviso di fermo dell'anno 2016 (peraltro, recante il riferimento alle sole cartelle nn. 02820140007708384000, n. 02820140031574919000, n.
02820140032917048000 e n. 02820140037896083000) che quella della intimazione di pagamento dell'anno 2017 (peraltro, recante il riferimento alle sole cartelle nn.
02820110014493302000 e n. 02820110052459134000), avvenivano da un indirizzo
, all'epoca dei fatti non presente in IPA, Email_1
dacché deve farsi richiamo alle considerazioni sopra svolte in ordine alla nullità delle notificazioni.
L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza delle parti appellate e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis, con riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. 55/14 come successivamente modificato, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6937/2022, avverso la sentenza n. 737/22 resa dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese il 20.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
[...]
• accoglie l'appello spiegato da;
Parte_1
• condanna le parti appellate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.045,50 (di cui euro 963,00 per il primo grado [€ 237,00 per spese + € 726,00 per compensi, al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva] ed € 2.082,50 per il presente giudizio [€ 382,50 per spese + € 1.700,00 per compensi,
6 al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva]), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore costituito di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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