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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11569 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 9402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9402/2022 di R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Giordano Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliata in C.F._2
Napoli, al Centro Direzionale isola G1;
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, dagli Avv.to Anna Sannino (C.F. , congiuntamente all'Avv. Pasquale C.F._3
Verde (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.09.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, di condannare il predetto al risarcimento dei danni subiti dall'istante CP_1 nella misura di € 50.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice deduceva:
1 - che il giorno 30.11.2018, alle ore 08:00 circa, in alla Via Napoli, altezza del CP_1 ristorante “'A Terrazza”, nello svolgimento di attività fisica perdeva l'equilibrio in una buca che si formava al suo passaggio a causa dell'improvviso cedimento del fondo stradale, e rovinava perciò a terra;
- che a seguito della caduta veniva soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale “A.
Cardarelli” di Napoli, ove le veniva riscontrato: “Trauma facciale per caduta accidentale con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali ed estesa Flc frontale”, dalle quali guariva con postumi in data 28.12.2018, valutati dal consulente di parte nella misura del 9% quale danno biologico, 10 gg di ITT, ITP al 50% per 20 gg e ITP al 20% per 20 giorni;
- di avere inoltrato al convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni patiti, Controparte_1 senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell' convenuto e, per l'effetto, CP_3 condannare il l risarcimento di tutti i danni in favore di parte attorea, da quantificarsi Controparte_1 in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque nei limiti contenuti in € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il si costituiva contestando l'an e il Controparte_1 quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo all'attrice nella CP_1 verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene. Con vittoria delle spese.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale nonché ammessa ed espletata la CTU medico legale.
In data 9.09.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'attore proceduto all'invito alla negoziazione, invito con esito negativo, come provato da documentazione in atti (doc. “negoziazione con risposta” fascicolo attrice).
Quanto al merito, non è pregevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal convenuto relativamente all'impossibilità di ricondurre il caso di specie nell'ambito dell'art 2051 c.c.
Invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale qui condiviso, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto
2 innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass.
n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n.
366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente CP_3 operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
Ciò premesso, la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837) ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
3 L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051
c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla
Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/ 2013,
Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nel referto di P.S. n 2018/77082 del 30.11.2018 dell'ospedale Caldarelli di Napoli delle ore 08:57 è indicato che la riferisce “di essere caduta sul suolo durante attività sportiva per un dissesto del manto stradale. Pt_1
Ha riportato trauma facciale con estesa FLC frontale e SLO ossa nasali”; emerge, altresì, che la stessa veniva avviata a ricovero in reparto di ORL, previa sutura della ferita in sede frontale;
- nella cartella clinica è indicato che veniva praticata TAC del massiccio facciale, esame che escludeva coinvolgimenti dell'encefalo; che in data 3.12.2018 la veniva operata di “riduzione frattura ossa Pt_1 nasali” e dimessa il giorno successivo. (v. Certificazioni cliniche Ospedale “Cardarelli” di Napoli del
4 10.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018; Cartella clinica Osp. “Cardarelli” di Napoli 43180/2018; Foglio di dimissioni Osp “Cardarelli” Divisione ORL del 4.12.2018, fascicolo parte attrice);
- all'udienza del 07.02.2023 la parte rendeva interrogatorio libero confermando i fatti e le circostanze di cui ai capi indicati nell'atto di citazione;
- all'udienza del 23.05.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte attorea;
- in data 23.05.2023 il precedente magistrato nominava CTU dott. il quale, in data Persona_1
27.01.2024, depositava consulenza medico legale e in data 11.03.2025 successiva integrazione.
Il teste escusso, ha dichiarato: “sono il fratello dell'attrice ma non siamo nello stesso stato di famiglia Tes_1 in quanto mia OR è coniugata, ADR. anche mia OR vive a Napoli. … spesso andavamo io e mia OR a camminare
a perché ci piace ed è vicina al mare, e raggiungiamo la località con l' auto e poi camminiamo a piedi e facciamo CP_1 circa 7 KM. …andavamo spesso a almeno 2/3 volte a settimana;
Preciso che siamo andati a camminare quel CP_1 giorno nel periodo di novembre 2018 io e mia OR e la mattina l' aria era umida, e ci trovavamo in località via Napoli sul lungo mare a passo veloce, e all' improvviso ho trovato mia OR caduta a terra nel mentre mi camminava di fianco,
è caduta in avanti e io l'ho aiutata ad alzarsi e mi sono accorto che aveva lesioni lacero contuse in viso ed era piena di sangue
e io stesso ho eseguito il soccorso in quanto l' auto era non molto lontana e l'ho accompagnata all' Ospedale Cardarelli, che si trova vicino casa;
…posso dire che c' erano dei basoli o sanpietrini traballanti nella zona in cui mia OR poggiando il piede è caduta;
… posso dire che quella mattina mia OR è inciampata su basolo che era traballante e tutto il lungo mare
è costituito da sanpietrini, ma non posso dire se c'era disconnessione del terreno in altri punti perché io penso solo a correre,
e non me ne sono accorto”.
Mancano riproduzioni fotografiche dei luoghi.
Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'ente, tenuto conto che non è stata raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione.
Le dichiarazioni rese sono generiche e non idonee a provare quanto dichiarato dall'attrice in citazione.
Ed invero non può non tenersi conto che il teste riferiva che parte attrice sarebbe “inciampata su basolo che era traballante”.
Non precisava le modalità del sinistro, riferendo sul punto “all' improvviso ho trovato mia OR caduta a terra nel mentre mi camminava di fianco” e limitandosi a dire che “ c' erano dei basoli o sanpietrini traballanti nella zona in cui mia OR poggiando il piede è caduta”.
Nell'atto di citazione, invece, viene esposto che l'attrice cadeva “a causa dell'improvviso cedimento del fondo stradale, perdeva l'equilibrio in una buca che si formava al suo passaggio”.
Orbene, la discordanza si evince chiaramente laddove nell'atto di citazione si fa riferimento alla caduta in seguito ad una buca che si formava al passaggio della sig.ra , mentre il teste riferiva di una caduta Pt_1 su sanpietrini traballanti.
5 In nessun passaggio dell'atto di citazione si fa riferimento alla presenza di basoli ed al distaccarsi degli stessi .
Mancano riproduzioni fotografiche che possano in qualche modo corroborare la presenza della buca derivante dal cedimento del manto stradale.
A ciò si aggiunga che il CTU, sebbene riferisca che i danni siano compatibili con una caduta in avanti, evidenzia, in ordine alla sussistenza del nesso causale, il mancato rilievo in Pronto Soccorso, il 30.11.2018 di lesioni “da difesa” alle mani: è scontato che una persona che inciampi in una buca proiettata al suolo porti le mani in avanti a protezione della faccia, mani che dovrebbero quindi presentare lesioni da caduta.
Nella fattispecie nel referto di PS si fa riferimento alla sola escoriazione del ginocchio sinistro.
In mancanza di altri elementi probatori che possano comprovare la modalità del sinistro e, dunque, la riconducibilità dello stesso sotto il profilo eziologico alla buca nel manto stradale la domanda non può essere accolta.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni (assenza del nesso di causalità quale requisito indefettibile della responsabilità extracontrattuale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022 avuto riguardo al valore della domanda.
Si dà atto che i compensi sono calcolati ai minimi in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate, decurtate della fase istruttoria a cui il non era presente. Controparte_1
Le spese di CTU sono poste integralmente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del che Parte_1 Controparte_1 liquida nella misura di € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9402/2022 di R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Giordano Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliata in C.F._2
Napoli, al Centro Direzionale isola G1;
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, dagli Avv.to Anna Sannino (C.F. , congiuntamente all'Avv. Pasquale C.F._3
Verde (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, domiciliato presso l'Avvocatura Civica alla Via Tito Livio, n. 4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.09.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, di condannare il predetto al risarcimento dei danni subiti dall'istante CP_1 nella misura di € 50.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice deduceva:
1 - che il giorno 30.11.2018, alle ore 08:00 circa, in alla Via Napoli, altezza del CP_1 ristorante “'A Terrazza”, nello svolgimento di attività fisica perdeva l'equilibrio in una buca che si formava al suo passaggio a causa dell'improvviso cedimento del fondo stradale, e rovinava perciò a terra;
- che a seguito della caduta veniva soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale “A.
Cardarelli” di Napoli, ove le veniva riscontrato: “Trauma facciale per caduta accidentale con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali ed estesa Flc frontale”, dalle quali guariva con postumi in data 28.12.2018, valutati dal consulente di parte nella misura del 9% quale danno biologico, 10 gg di ITT, ITP al 50% per 20 gg e ITP al 20% per 20 giorni;
- di avere inoltrato al convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni patiti, Controparte_1 senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell' convenuto e, per l'effetto, CP_3 condannare il l risarcimento di tutti i danni in favore di parte attorea, da quantificarsi Controparte_1 in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque nei limiti contenuti in € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il si costituiva contestando l'an e il Controparte_1 quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo all'attrice nella CP_1 verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene. Con vittoria delle spese.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale nonché ammessa ed espletata la CTU medico legale.
In data 9.09.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'attore proceduto all'invito alla negoziazione, invito con esito negativo, come provato da documentazione in atti (doc. “negoziazione con risposta” fascicolo attrice).
Quanto al merito, non è pregevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal convenuto relativamente all'impossibilità di ricondurre il caso di specie nell'ambito dell'art 2051 c.c.
Invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale qui condiviso, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto
2 innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass.
n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n.
366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1 discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente CP_3 operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
Ciò premesso, la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837) ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
3 L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051
c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla
Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/ 2013,
Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nel referto di P.S. n 2018/77082 del 30.11.2018 dell'ospedale Caldarelli di Napoli delle ore 08:57 è indicato che la riferisce “di essere caduta sul suolo durante attività sportiva per un dissesto del manto stradale. Pt_1
Ha riportato trauma facciale con estesa FLC frontale e SLO ossa nasali”; emerge, altresì, che la stessa veniva avviata a ricovero in reparto di ORL, previa sutura della ferita in sede frontale;
- nella cartella clinica è indicato che veniva praticata TAC del massiccio facciale, esame che escludeva coinvolgimenti dell'encefalo; che in data 3.12.2018 la veniva operata di “riduzione frattura ossa Pt_1 nasali” e dimessa il giorno successivo. (v. Certificazioni cliniche Ospedale “Cardarelli” di Napoli del
4 10.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018; Cartella clinica Osp. “Cardarelli” di Napoli 43180/2018; Foglio di dimissioni Osp “Cardarelli” Divisione ORL del 4.12.2018, fascicolo parte attrice);
- all'udienza del 07.02.2023 la parte rendeva interrogatorio libero confermando i fatti e le circostanze di cui ai capi indicati nell'atto di citazione;
- all'udienza del 23.05.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte attorea;
- in data 23.05.2023 il precedente magistrato nominava CTU dott. il quale, in data Persona_1
27.01.2024, depositava consulenza medico legale e in data 11.03.2025 successiva integrazione.
Il teste escusso, ha dichiarato: “sono il fratello dell'attrice ma non siamo nello stesso stato di famiglia Tes_1 in quanto mia OR è coniugata, ADR. anche mia OR vive a Napoli. … spesso andavamo io e mia OR a camminare
a perché ci piace ed è vicina al mare, e raggiungiamo la località con l' auto e poi camminiamo a piedi e facciamo CP_1 circa 7 KM. …andavamo spesso a almeno 2/3 volte a settimana;
Preciso che siamo andati a camminare quel CP_1 giorno nel periodo di novembre 2018 io e mia OR e la mattina l' aria era umida, e ci trovavamo in località via Napoli sul lungo mare a passo veloce, e all' improvviso ho trovato mia OR caduta a terra nel mentre mi camminava di fianco,
è caduta in avanti e io l'ho aiutata ad alzarsi e mi sono accorto che aveva lesioni lacero contuse in viso ed era piena di sangue
e io stesso ho eseguito il soccorso in quanto l' auto era non molto lontana e l'ho accompagnata all' Ospedale Cardarelli, che si trova vicino casa;
…posso dire che c' erano dei basoli o sanpietrini traballanti nella zona in cui mia OR poggiando il piede è caduta;
… posso dire che quella mattina mia OR è inciampata su basolo che era traballante e tutto il lungo mare
è costituito da sanpietrini, ma non posso dire se c'era disconnessione del terreno in altri punti perché io penso solo a correre,
e non me ne sono accorto”.
Mancano riproduzioni fotografiche dei luoghi.
Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'ente, tenuto conto che non è stata raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione.
Le dichiarazioni rese sono generiche e non idonee a provare quanto dichiarato dall'attrice in citazione.
Ed invero non può non tenersi conto che il teste riferiva che parte attrice sarebbe “inciampata su basolo che era traballante”.
Non precisava le modalità del sinistro, riferendo sul punto “all' improvviso ho trovato mia OR caduta a terra nel mentre mi camminava di fianco” e limitandosi a dire che “ c' erano dei basoli o sanpietrini traballanti nella zona in cui mia OR poggiando il piede è caduta”.
Nell'atto di citazione, invece, viene esposto che l'attrice cadeva “a causa dell'improvviso cedimento del fondo stradale, perdeva l'equilibrio in una buca che si formava al suo passaggio”.
Orbene, la discordanza si evince chiaramente laddove nell'atto di citazione si fa riferimento alla caduta in seguito ad una buca che si formava al passaggio della sig.ra , mentre il teste riferiva di una caduta Pt_1 su sanpietrini traballanti.
5 In nessun passaggio dell'atto di citazione si fa riferimento alla presenza di basoli ed al distaccarsi degli stessi .
Mancano riproduzioni fotografiche che possano in qualche modo corroborare la presenza della buca derivante dal cedimento del manto stradale.
A ciò si aggiunga che il CTU, sebbene riferisca che i danni siano compatibili con una caduta in avanti, evidenzia, in ordine alla sussistenza del nesso causale, il mancato rilievo in Pronto Soccorso, il 30.11.2018 di lesioni “da difesa” alle mani: è scontato che una persona che inciampi in una buca proiettata al suolo porti le mani in avanti a protezione della faccia, mani che dovrebbero quindi presentare lesioni da caduta.
Nella fattispecie nel referto di PS si fa riferimento alla sola escoriazione del ginocchio sinistro.
In mancanza di altri elementi probatori che possano comprovare la modalità del sinistro e, dunque, la riconducibilità dello stesso sotto il profilo eziologico alla buca nel manto stradale la domanda non può essere accolta.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni (assenza del nesso di causalità quale requisito indefettibile della responsabilità extracontrattuale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022 avuto riguardo al valore della domanda.
Si dà atto che i compensi sono calcolati ai minimi in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate, decurtate della fase istruttoria a cui il non era presente. Controparte_1
Le spese di CTU sono poste integralmente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del che Parte_1 Controparte_1 liquida nella misura di € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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