Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2025, proposto da
SS VE quale titolare dell’omonima ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Micale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’Ambiente, Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Il IT s.r.l.s., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 11393 del 26.02.2025 della S.T.A. di Ragusa/Siracusa di rigetto dell’istanza di subingresso della C.D.M. n. 234/2010 presentata ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione;
2) di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso e derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’Ambiente, Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sig.ra VE SS, odierna ricorrente, quale titolare dell’omonima ditta individuale acquistava in data 26.01.2020 dalla società “Il IT s.r.l.s.” il ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di gestione di uno stabilimento balneare in Pozzallo (RG), contrada Scaro s.n.c., su area demaniale censita al catasto terreni di Pozzallo alle p.lle n. 198 e 240 del foglio 9, oggetto di concessione demaniale marittima (da ora anche “C.D.M.”) n. 234/2010 rilasciata in favore della società venditrice.
In data 14.03.2020 la società Il IT presentava a mezzo pec all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana istanza di subingresso della C.D.M. n. 234/2010 in favore della ditta “SS VE” ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, relativa all’area dove era ubicato il suddetto stabilimento, la quale veniva acquisita al protocollo n. 16050 del 18.03.2020, a cui faceva seguito istanza di estensione temporale della concessione presentata al Portale Demanio Marittimo n. 4079 prot. 23242 del 19.04.2021.
Nelle more della definizione del procedimento avviato dall’istanza di subingresso la ricorrente subentrava alla società Il IT nella gestione dello stabilimento balneare e, alla luce della posizione debitoria di quest’ultima rispetto al pagamento dei canoni concessori, la Struttura Territoriale dell’Ambiente (da ora “S.T.A.”) di Ragusa/Siracusa adottava l’ordinanza n. 12/2023 del 3.07.2023 di interdizione dell’area demaniale, la quale aveva subìto, medio tempore , importanti danni a causa di talune mareggiate avvenute nel corso del 2022 e del 2023, a seguito delle quali la ricorrente aveva depositato presso il SUE del Comune di Pozzallo una CILA per effettuare lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabilimento.
La ricorrente trasmetteva al Demanio Marittimo, in data 30.06.2023, una nota acquisita al prot. n. 53363 del 12.07.2023, con la quale manifestava la propria disponibilità a mettere in sicurezza lo stabilimento e a ripianare la situazione debitoria della società Il IT, insistendo, al contempo, nella richiesta di subingresso della concessione e nella sua relativa estensione.
Con nota prot. n. 67427 del 12.09.2023 la a S.T.A. di Ragusa/Siracusa non autorizzava la messa in sicurezza dello stabilimento e indicava all’odierna ricorrente le situazioni debitorie della società Il IT (per il periodo 2014-2018) e il relativo importo; veniva altresì riportato l’ammontare del canone concessorio dovuto con riguardo all’annualità 2023, cui seguiva il relativo pagamento da parte della società ricorrente.
Con successiva nota prot. 7991 dell’11.02.2025 la S.T.A. di Ragusa/Siracusa avviava il procedimento di rigetto dell’istanza di subingresso della C.D.M. n. 234/2010 presentata dalla società Il IT.
La ricorrente, quindi, presentava, con nota prot. n. 10644 del 24.02.2025, una propria memoria difensiva, seguita dall’adozione del provvedimento prot. n. 11393 del 26.02.2025 di rigetto dell’istanza. La stessa ricorrente, che nelle more aveva richiesto alla società Il IT riscontri in merito al pagamento dei precedenti canoni concessori, riceveva in data 3.04.2025 da quest’ultima una nota con allegati gli estratti di pagamento dei canoni concessori dal 2014 al 2020.
2. Con ricorso notificato in data 25.04.2025 e depositato il 21.05.2025 la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 11393 del 26.02.2025 della S.T.A. di Ragusa/Siracusa di rigetto dell’istanza di subingresso della C.D.M. n. 234/2010 presentata ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione; 2) ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso e derivato.
Il predetto provvedimento è stato censurato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge all’art. 20 L. 241/1990 ; 2) Violazione di legge in riferimento agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e violazione del principio del giusto procedimento (art. 24 Cost.); violazione di legge in riferimento all’art. 10 della l. 241/1990 e eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; indeterminatezza delle norme violate e motivazione apparente ; 3) Violazione di legge in riferimento all’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per disparità di trattamento in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti successivi e difetto ed illogicità motivazione ; 4) Violazione di legge all’art. 21 septies L. 241/1990; nullità del provvedimento .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce che l’istanza di subingresso per cui è causa debba considerarsi tacitamente accolta per silenzio-assenso, trovando applicazione l’art. 20 della L. 241/990.
2.2. Con la seconda doglianza viene lamentata la carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente, alla quale si correlerebbe la violazione del diritto al contraddittorio procedimentale. La S.T.A. di Ragusa/Siracusa, inoltre, non avrebbe adeguatamente valutato quanto riportato dalla ricorrente in sede di memoria difensiva nell’ambito del procedimento di subentro, incorrendo altresì in un asserito vizio di contraddittorietà tra più atti.
2.3. Con la terza censura la ricorrente rileva la genericità della motivazione dell’atto avversato e contesta, nel merito, le ragioni ivi riportate, evidenziando, in particolare, secondo quanto dalla stessa asserito, l’avvenuto pagamento dei canoni concessori relativi al periodo dal 2014 al 2018.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di incompetenza assoluta da cui sarebbe avvinto il provvedimento impugnato, il quale - secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio - avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Dirigente del Servizio 3 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. In assenza di delega di firma, il soggetto firmatario dell’atto qui gravato avrebbe quindi agito, continua la parte, in violazione dell’art. 21- septies della L. 241/1990.
2.5. La parte che ricorre in giudizio ha altresì presentato domanda di risarcimento del danno, correlato al danno materiale e morale subito, quantificandolo in € 240.000,00.
2.6. In ultimo, viene richiesto, in via istruttoria, che sia ordinato all’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 63 c.p.a. e dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione di tutti gli atti inerenti il provvedimento gravato nonché relativi alla C.D.M. 234/2010. È inoltre richiesta, ove ritenuta necessaria, la nomina di un C.T.U. ai fini della quantificazione del danno materiale subito.
3. Con memoria di costituzione del 26.05.2025 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha controdededotto in ordine alle censure esposte in ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Con memoria di replica del 30.05.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso e della relativa istanza cautelare, ulteriormente articolando le proprie censure.
5. Alla camera di consiglio del 4.06.2025 il Presidente ha dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, come da verbale. La parte ricorrente si è opposta, rappresentando la generica intenzione di acquisire ulteriori atti per esplicare eventuali difese, senza, tuttavia, documentare la presentazione di istanza di accesso e prospettare l’intenzione attuale di proporre motivi aggiunti. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente rilevarsi la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata del presente ricorso, atteso che - in coerenza con quanto previsto dall’art. 60 c.p.a. - risulta accertata “ la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ” e la parte ricorrente non ha manifestato la propria intenzione di “ proporre motivi aggiunti ”.
7. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
8. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via prioritaria, la censura di incompetenza dedotta dalla parte ricorrente con il quarto motivo di ricorso, la quale – in aderenza a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, secondo cui “ nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per legge competente " e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (...) ” –, una volta sollevata, ove risultasse fondata determinerebbe l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
9. Tale motivo di ricorso è infondato.
9.1. Il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato, e sottoscritto, dal dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B.1 Gestione Amministrazione del Demanio Marittimo, articolazione competente per territorio dell’Area 2 – Demanio Marittimo del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, la quale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 9 del 5.04.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I dell’1.06.2022 (avente ad oggetto il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della L.R. 9/2015), è l’Area del Dipartimento regionale dell’Ambiente competente per l’“ istruttoria e rilascio di autorizzazioni ex art. 24 R.C.N.” e “per apportare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime rilasciate per atto formale ”, tra cui devono farsi rientrare anche le autorizzazioni al subingresso di cui all’art. 46 del Codice della Navigazione.
Non sussiste, pertanto, alcun vizio di incompetenza come dedotto dalla parte che ricorre in giudizio.
10. Il primo motivo è da ritenersi infondato.
10.1. L’art. 46, comma 1, del R.D. n. 327/1942 (c.d. Codice della Navigazione) stabilisce che “ In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente ”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, al quale questa Sezione convintamente accede, il subingresso nella concessione demaniale implica la necessità dell'espressa autorizzazione del concedente, in piena coerenza con la ratio del provvedimento concessorio - che si basa sul c.d. "rapporto fiduciario" che deve sussistere tra concedente e concessionario - la quale risulterebbe frustrata laddove si ritenesse applicabile, a tale fattispecie, il procedimento semplificato di accoglimento della relativa istanza per silentium secondo la disciplina dell’art. 20 della L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25.01.2024, n. 796).
Come già evidenziato in passato ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 4.01.2018, n. 52), l’istituto del “subingresso”, infatti, dà luogo alla sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), concretizzandosi, pertanto, una novazione soggettiva che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale originaria, configurando - quindi - una sorta di fenomeno derivativo rispetto al quale non può operare il silenzio-assenso.
Il meccanismo del silenzio-assenso, che non risulta applicabile al rilascio della concessione demaniale a monte, in quanto atto di natura discrezionale mediante il quale l’amministrazione valuta l'esistenza di un interesse pubblico all'uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale nella prospettiva della fruizione da parte della collettività, non può quindi operare nel segmento procedurale (eventuale e successivo) che determina la sostituzione soggettiva dell’originario concessionario, rispetto al cui subentro l’ente concedente è investito delle medesime valutazioni di pubblico interesse eseguite ab initio .
La ponderazione della convergenza dell'interesse privato con quello pubblico, quindi, non può derivare da una forma di silenzio significativo, ma richiede, al contrario, un provvedimento espresso che risulti adeguatamente motivato, da adottarsi nell’esercizio della “... funzione di controllo circa la qualificazione e l’idoneità del subentrante ” (Cons. Stato, sez. VII, 4.04.2024, n. 3071; Cons. Stato, sez. V, 4.01.2021, n. 55).
Si rammenta, inoltre, che ove l’Amministrazione competente, a fronte di una richiesta di autorizzazione ex art. 46 del Codice della Navigazione, rimanga inerte e non si pronunci nei termini di legge, il soggetto interessato dispone, in ogni caso, del rimedio processuale del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, strumento che non è stato azionato nella fattispecie oggetto del presente scrutinio.
11. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono parimenti infondati.
11.1. Occorre premettere che il provvedimento contestato dalla ricorrente ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce sostanzialmente in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
11.2. Orbene, dalla lettura dell’atto qui avversato si desume che il rigetto dell’istanza si subingresso per cui è causa sia stato adottato sulla base dei seguenti distinti capi motivazionali, peraltro già anticipati dall’Amministrazione procedente con nota prot. 7991 dell’11.02.2025 avente ad oggetto l’avvio del procedimento di rigetto, dai quali l’Ente regionale trae il convincimento che sia venuto meno il “ ...necessario rapporto di fiducia ed affidabilità che deve presidiare l’istituto disciplinato all’art. 46 cod. nav. ”:
(i) vengono menzionate, nell’ordine: a) l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 69/2019 del 23.07.2019 emessa a tutela della pubblica incolumità di persone o cose, con cui è stato interdetto l’accesso, la sosta/fermata e il transito di persone e mezzi entro un raggio di 5 metri dall’intera struttura denominata “Il IT” in catasto al foglio 9 particelle 198 e 240 del Comune di Pozzallo, in quanto in precarie condizioni di manutenzione e pericolo per la pubblica incolumità; b) l’ordinanza di messa in sicurezza del Comune di Pozzallo, Settore Edilizia/Attività Produttive n. 03/ S.U.A.P. del 15.09.2022, emessa in conseguenza del pericolo per la pubblica incolumità; c) l’ordinanza di interdizione emessa dalla S.T.A. n. 12/2023 del 3.07.2023, con la quale è stata interdetta la sosta e il transito di persone, nonché ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente nell’area demaniale marittima in parola;
(ii) dopo aver riportato tali ordinanze l’Ente evidenzia che: a) “ all’atto della domanda di sub ingresso de Il IT s.r.l.s. in favore di SS VE (marzo 2020) erano ben note le precarie condizioni di manutenzione dello stabilimento balneare, così come comunicato dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo con nota prot. 17657 del 25/07/2019 e richiamate nell’ordinanza della Capitaneria di Porto n° 69 (luglio 2019) ”; b) “ lo stato di abbandono e pericolo in cui versa la struttura è da attribuire all’inerzia colpevole della società Il IT che nulla ha fatto per rimediare alle condizioni in cui versa lo stabilimento ”; c) “ pari responsabilità grava su SS VE, giusta ordinanza di messa in sicurezza del Comune di Pozzallo ”;
(iii) rilevata l’asserita operatività dello stabilmente balneare negli anni 2019/2021 mediante la gestione di Il IT s.r.l.s., prima, e della ditta “SS VE”, dopo, affermata dalle due parti nelle rispettive memorie difensive presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza, viene evidenziato che “... quanto dichiarato configura una palese violazione alle ordinanze succitate, oltreché un’abusiva sostituzione nella gestione sanzionata con la decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47 cod. nav. e a maggior ragione configura una condotta ostativa al sub ingresso ex art. 46 ”;
(iv) è altresì rilevato che: a) la società “Il IT s.r.l.s.” non ha dato riscontro al piano di ammortamento comunicato dall’Ente con nota prot. n. 8519 del 12.02.2021 relativamente al pagamento dei canoni concessori concernenti il periodo 2014-2018; b) la ditta “VE SS” non ha dato riscontro al piano di pagamento dei pregressi canoni concessori comunicato con nota prot. n. 67427 del 12.09.2023, dopo che quest’ultima, con nota prot. n. 53363 del 12.07.2023, aveva dato “... la propria disponibilità ad accollarsi i debiti de Il IT ”.
L’Amministrazione regionale, pertanto, ha riportato nell’atto qui gravato diverse ragioni dalle quali, nell’esercizio della propria discrezionalità sottesa all’eventuale rilascio dell’autorizzazione al subingresso ex art. 46 del Codice della Navigazione, ha tratto il legittimo convincimento rispetto alla mancanza del “ necessario rapporto di fiducia ed affidabilità ” il quale, come già sopra rilevato dal Collegio, risulta sotteso all’istituto del subingresso.
I segmenti motivazionali contenuto nel provvedimento di rigetto, ad avviso di quest’organo giudicante, non risultano quindi censurabili né sotto il profilo della loro asserita genericità, né per quanto concerne il loro contenuto, tenuto conto della peculiare natura di atto plurimotivato dell’atto avversato.
Sotto il primo profilo, deve infatti ritenersi che l’Amministrazione procedente abbia adeguatamente declinato l’iter logico-giuridico sotteso all’adozione della propria determinazione negativa, riportando in modo preciso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche le quali, anche singolarmente considerate, rispondono ai canoni di sufficienza ed adeguatezza della motivazione richiesti dall’art. 3 della L. 241/1990.
Non risponde al vero, peraltro, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’Ente regionale avrebbe tratto il proprio convincimento rispetto al “ venir meno del necessario rapporto di fiducia ed affidabilità ” unicamente dal mancato pagamento dei canoni concessori dal 2014 al 2018, risultando acclarato – alla luce del contenuto dell’atto, come sopra è stato riportato – che esso sia dovuto al complesso dei “ comportamenti ” e delle “ vicende ” di cui si fa menzione nell’atto, i quali attengono anche a:
(i) la violazione di tre specifiche ordinanze di messa in sicurezza e di interdizione che hanno interessato lo stabilimento balneare;
(ii) l’abusiva sostituzione nella gestione dello stesso, avvenuta in assenza del necessario provvedimento autorizzatorio di subingresso;
(iii) l’inerzia colpevole addebitale, nell’attività di manutenzione della struttura, oltreché alla società Il IT s.r.l.s., anche alla ditta “SS VE”.
Tali capi motivazionali, alla luce delle coordinate sopra riportate in materia di atto plurimotivato, rappresentano - anche ove singolarmente considerate - adeguate ragioni sufficienti per giustificare il diniego avverso l’istanza di subingresso nella concessione demaniale presentata ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione; nei limiti del sindacato che questo Tribunale può svolgere senza incorrere nello sconfinamento dei propri poteri giurisdizionali, la valutazione operata dall’Ente procedente, che da tali fatti ha tratto il convincimento rispetto all’assenza del necessario rapporto fiduciario posto alla base dell’istituto del subingresso, non può ritenersi né illogica o irragionevole, né contraddittoria.
Non sussiste, inoltre, alcuna violazione del principio del giusto procedimento, così come delle norme poste dalla L. 241/1990 a presidio delle garanzie di partecipazione procedimentale.
L’Ente che resiste in giudizio, infatti, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di subingresso, informando peraltro la ditta “SS VE” della possibilità di presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, ha riportato nel corpo del provvedimento conclusivo di rigetto di aver valutato il contenuto della memoria “... presentata dall’avv. Salvatore Micale per conto della sig.ra SS VE, acquisita al prot. n. 10644 del 24/02/2025 ”, indicando le ragioni per le quali abbia ritenuto di non modificare la propria posizione rispetto all’accoglimento dell’istanza, già anticipate in sede di avvio del procedimento.
12. Quanto alla domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
12.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato sez., IV, 11.09.2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10.10.2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente si è limitata a dedurre la presunta contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente, senza dar prova di aver subito un danno economico ingiusto, della sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, né dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Parimenti priva di alcun apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito.
L’assenza dell’elemento costitutivo dell’antigiuridicità della condotta posta in essere dall’Assessorato regionale resistente, come rilevato dal Collegio nell’ambito della trattazione della domanda annullatoria presentata dalla ricorrente, rende in ogni caso infondata la domanda risarcitoria presentata da quest’ultima.
13. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di non dover dare seguito alle richieste istruttorie presentate dalla parte ricorrente, in quanto non utili ai fini del decidere.
14. Il ricorso, in definitiva, in quanto infondato deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e l’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese, invece, nei confronti della società Il IT s.r.l.s., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori se e in quanto dovuti.
Nulla spese per la società “Il IT s.r.l.s.”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO