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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3047 dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Codice (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._4
), (C.F. ),
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
(C.F. , (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_6 [...]
, (C.F. ), C.F._7 Parte_7 CodiceFiscale_8
(C.F. ), Parte_8 CodiceFiscale_9 Parte_9
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_10
(C.F. ), nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_11
18.10.1931 e deceduto in data 29.11.2020 e Parte_10
Pag. 1 (C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via CodiceFiscale_12
Mariano Stabile n. 85, presso lo studio dell'Avv. Marco Nicolò Luca che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c.
ATTORI
CONTRO
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Tommaso Marcellini n. 37, presso lo studio dell'Avv. Claudia Cento che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec il 13.11.2020, i signori R_
e nella qualità di condomini del
[...] Parte_11
, hanno convenuto in giudizio il suddetto Controparte_2
ente condominiale, impugnando la delibera assembleare del 20.06.2020,
adducendo la violazione del quorum deliberativo normativamente previsto ex
Pag. 2 art. 1136 c. 5 cod. civ. con riferimento ad alcune innovazione gravose e voluttuarie non analiticamente indicate nell'ordine del giorno della convocazione del 04.06.2020.
Parte attrice lamentava, altresì, ulteriori violazioni in ordine all'assunzione a tempo determinato di un custode, alla sostituzione dell'impianto citofonico,
all'installazione dei casellari postali, l'avvenuto acquisto del telo copertura piscine e di una piattaforma in conglomerato cementizio in assenza di preventiva discussione e deliberazione.
Gli attori davano atto dell'esperito procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere, essendo intervenuta in data 03.10.2020 la ratifica della delibera impugnata.
Sempre in via preliminare il convenuto eccepiva:
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria secondo la normativa vigente, sul rilievo che la delega conferita dal signor al proprio figlio non poteva qualificarsi Persona_1
come procura speciale sostanziale, come richiesto dalla legge;
- la tardività ed improponibilità della spiegata azione per decorso del termine di
Pag. 3 impugnazione della delibera, effettuata all'indirizzo Pec del convenuto non estratto dagli elenchi pubblici.
Nelle more del giudizio decedeva l'attore, signor e con Persona_1
comparsa di costituzione dell'01.03.2021 si costituivano i signori Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ratificando e facendo proprie tutte le difese già spiegate dal de cuius.
[...]
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'amministratore del condominio e prova per testi, quindi, posta in decisione all'udienza del
28.09.2023, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, il Decidente sulla domanda di parte attrice osserva quanto segue.
Gli odierni attori hanno impugnato la delibera assembleare del 20.06.2020,
rilevando come l'assemblea avesse deliberato in violazione del quorum normativamente previsto dall'art. 1136 c. 5 cod. civ. relativamente a punti qualificati come “innovazioni”; orbene, la predetta delibera è stata oggetto di espressa ratifica da parte dei condomini nell'assemblea del 03.10.2020 – non impugnata dagli attori ivi presenti – ossia in data antecedente all'incontro di mediazione, tenutosi il 16.10.2020.
Pag. 4 Sulla differenza tra innovazione e modificazione si osserva che con la recentissima sentenza 10 gennaio 2024, n. 917 la Cassazione civile, sez. II ha enunciato il seguente principio “Le innovazioni di cui all'articolo 1120 del c.c. si
distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'articolo 1102 del c.c., sia dal punto di
vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono
in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone
l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà
riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del c.c., per
ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo
di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento
che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale,
ma con quello del singolo condomino, essendo volte al suo solo perseguimento.
In particolare, costituisce innovazione ex articolo 1120 del c.c., non qualsiasi
modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene,
operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a
seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini
diversi da quelli originari.
Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più
intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'articolo 1102 del c.c., che, sebbene dettato in
Pag. 5 materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per
effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1139 del c.c.”.
Alla luce del suesposto principio ed all'esito delle risultanze istruttorie deve ritenersi che la delibera del 20.06.2020 era stata correttamente adottata nel rispetto del quorum normativamente previsto in quanto l'assemblea ha espresso e manifestato la facoltà, nei limiti dell'articolo 1102 del cod. civ. per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Così con riferimento alle cassette postali in seno al verbale del 20.06.2020 viene espressamente indicato che “l'assemblea a maggioranza approva la sostituzione delle
cassette postali esistenti con una nuova struttura come da preventivo” con la precisazione che “i dissenzienti non saranno obbligati a corrispondere questa
spesa…”.
Ed infatti il teste ha dichiarato “fino alla dismissione dei vecchi Testimone_1
casellari postali….preciso che c'erano all'incirca una quarantina” (di cassette postali).
Parimenti per l'impianto citofonico essendo stata deliberata la “dismissione e la
sostituzione del vecchio impianto citofonico” la cui spesa è stata approvata con la maggioranza dell'assemblea.
Dalle dichiarazioni testimoniali del teste è emersa, altresì, la Testimone_2
circostanza che “fino all'effettuazione dei lavori operati in forza della delibera del
20.06.2020 non ho avuto la possibilità di usufruire del servizio citofonico anche se
Pag. 6 pagavo la manutenzione, non vi era possibilità di collegare la mia villetta con l'impianto
citofonico in quanto le tracce erano ostruite”.
Pertanto, la sostituzione dell'impianto citofonico ha consentito una migliore e generalizzata utilizzazione del servizio e in quanto tale è qualificabile come modificazione e non innovazione.
Anche con riferimento all'approvazione della spesa ed esecuzione dei lavori per il campo bocce, si è trattato di opere di rifacimento, adottata a maggioranza dei condomini.
Risulta approvata all'unanimità l'assunzione del personale addetto al controllo piscine e confermata la necessità di procedere alla sostituzione dei teli piscina bruciati ed inutilizzabili a seguito dell'incendio del 16.09.2018.
Dalla natura di “modificazioni” approvate dall'assemblea con la delibera del
20.06.2020 discende la validità del quorum deliberativo adottato, in ossequio al dettato di cui all'art. 1136 c. 5 cod. civ.-.
Rilevato quanto innanzi, trova accoglimento la domanda formulata in via preliminare dal di cessata materia del contendere, in ogni caso CP_1
rilevabile d'ufficio.
Infatti, attesa la intervenuta ratifica della delibera del 20.06.2020, oggetto del presente giudizio, avvenuta a mezzo della successiva delibera assembleare del
03.10.2020, è venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice tendente ad
Pag. 7 ottenere il suo annullamento non essendo più in essere, poiché sostituita da quella del 03.10.2020; peraltro, tale delibera del 03.20.2020 è stata validamente e legittimamente adottata, in ogni caso non impugnata dagli attori ivi presenti e,
quindi, è divenuta definitiva per decorso del termine di impugnazione ex art. 1137 c. 2 cod. civ.-.
Contrariamente a quanto rilevato da parte attrice, la delibera del 03.10.2020 – il cui esame esula dal presente giudizio - non può ritenersi affetta “dagli stessi vizi
denunciati dagli attori per quella oggetto dell'odierno giudizio”, in quanto la ratifica della impugnata delibera è stata assunta, ex art. 2377 c. 8 cod. civ. in conformità
della legge, comportandone la sostituzione delle determinazioni ivi assunte.
In fattispecie identica alla presente, nella quale l'assemblea condominiale, prima della notifica della citazione, ma successivamente al procedimento di mediazione, provvedeva a ratificare la delibera, votando sugli stessi temi già
oggetto dell'ordine del giorno della precedente assemblea, il Tribunale di
Modena, con la sentenza n. 468 del 13 aprile 2022 ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto, dichiarando la cessazione CP_1
della materia del contendere per intervenuta ratifica della deliberazione impugnata.
Applicando in ambito condominiale l'art. 2377 c. 8 cod. civ. il Tribunale ha ritenuto che fosse intervenuto un atto sostitutivo, che non ha determinato una
Pag. 8 convalida con effetti retroattivi dell'originaria deliberazione, ma una sua vera e propria rinnovazione.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione ivi richiamato «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata
con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile
anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del
contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata,
abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata» (ex multis, Cass.,
sent. n. 20071/2017; Cass., sent. n. 24957/2016).
Con la conseguenza che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare del , quando risulti che l'assemblea, regolarmente CP_1
riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, si verifica la "cessazione della materia del contendere", senza che nel detto giudizio possa inserirsi la questione circa la legittimità della nuova deliberazione.
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida,
l'annullamento non può avere luogo e interviene la "cessazione della materia del
contendere", restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà
Pag. 9 semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal convenuto, CP_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera assembleare del 20.06.2020, validamente ratificata dalla successiva delibera assembleare del 03.10.2020.
Persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali si osserva che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi, applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884 del
27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass.
2/8/2004 n. 14775).
Osservato che la delibera assembleare del 20.06.2020 è stata validamente ratificata e sostituita dalla successiva delibera assembleare del 03.10.2020,
intervenuta prima dell'inizio dell'azione giudiziaria e prima della notifica dell'atto di citazione al del 13.11.2020, non appare dubbia la CP_1
soccombenza virtuale della parte attrice.
Gli attori, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite maturate liquidate in favore del in €. 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
Pag. 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in €. 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese il 15 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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30 giorni decorrente dal deposito del verbale di mediazione per la notifica della