TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7005/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
7005/2022 vertente
TRA
( ), in qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario e dunque rappresentante legale della società denominata (codice Controparte_1
fiscale ), P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Renato Gonsalvo ( ) C.F._2
OPPONENTE
1 E
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Antonella Cangiano, nonché dal funzionario delegato dott.ssa Simona Del Conte, in virtù dell'art. 6, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011,
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2022 e ritualmente notificato l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 39237 del 20/05/2022, ritualmente notificata al ricorrente in data Parte_1
27.5.2022 presso la propria residenza alla Via Cardinale Fini,15,
Gravina e prot. n.39243 del 20/05/2022 notificata in data
28.5.2022 alla società obbligata solidalmente presso la sede legale alla Via Ruggiero Greco, 7, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.238,00 comprensiva delle spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative per aver impiegato in nero il lavoratore subordinato nato il Persona_1
30/06/1962 da giugno a settembre 2018 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse dichiarata nulla ovvero revocata, stante l'infondatezza del credito rivendicato. Si costituiva l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione. Con vittoria di spese e competenze del
2 giudizio. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, e più urgenti, ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio, tra cui anche quelle provenienti dalle ex Preture Circondariali, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Osserva il Giudicante che l'opposizione é infondata e va pertanto rigettata.
In punto di fatto, va premesso che l'accertamento ha preso le mosse dalla denuncia presentata dal lavoratore Persona_1
in data 21 novembre 2018. In particolare, fallita la conciliazione monocratica ex art.11 co.1 del D.lgs. n.124/04 per l'assenza del datore, seguiva l'accertamento ispettivo con l'accesso ispettivo del
7 marzo 2019. I funzionari ispettivi in servizio presso l
[...]
di sulla base della documentazione Controparte_2 CP_2
acquisita e delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, avevano accertato che il aveva reso la propria Persona_1
prestazione lavorativa in nero per oltre 60 giornate alle dipendenze della società AT AR & C. sas” di Gravina in
Puglia con mansioni di autista- addetto al trasporto dei medicinali- per il periodo dal 1 giugno 2018 al 29 settembre
2018. Il rapporto di lavoro con la società era cessato per dimissioni del lavoratore in data 29 settembre Persona_1
2018.
Il datore di lavoro, ricevuto il verbale unico del 12 novembre 2019 non provvedeva al pagamento ai minimi edittali ai sensi dell'art.13 del Dlgs. n.124/04 della violazione, né effettuava il pagamento delle sanzioni comminate in misura ridotta, ovvero
3 pari al doppio del minimo pari ad € 14.400. Il ricorrente, quindi, presentava ricorso all'Ispettorato Interregionale del lavoro di
Napoli avverso il verbale unico di illecito del 12.11.2019, cui seguiva decisione n.49 di irricevibilità del ricorso, per tardività di quest'ultimo. Decisione notificata dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli con atto prot. 156 del 18.2.2021 a mezzo pec al legale Avv. Renato Gonsalvo, di cui è in atti l'avvenuta ricezione Con (cfr. produzione documentale ) da parte di quest'ultimo in data
19.02.2021.
Orbene, nel caso di specie, non possono assumere rilievo i quattro contratti di collaborazione occasionale prodotti dall'opponente, privi di data certa e non registrati. L'attività svolta dal come autista di un mezzo di proprietà della società, Per_1
per come emerge dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è stata correttamente ricondotta nell'alveo di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, considerato il tipo di prestazione lavorativa, che per sua natura è caratterizzata dall'eterodirezione, dal contenuto meramente esecutivo della prestazione resa dall'autista, dalla mancanza di autonomia operativa e decisionale, dal rischio economico d'impresa, dalla necessità del suo coordinamento con le esigenze datoriali e della clientela, dal potere decisionale del proprietario dell'automezzo, in favore del quale viene effettuato il trasporto e dalla continuità del rapporto di lavoro. Infatti, lo stesso ha continuato a guidare l'automezzo per il trasporto dei medicinali non in maniera occasionale, ma per un periodo continuativo, ininterrotto e di tipo subordinato dal 1.06.2018 al
29.9.2018 come addetto al trasporto di medicinali, alle dipendenze della società. E' la società Controparte_4
” che, attraverso i suoi responsabili, forniva le
[...]
direttive in merito al lavoro da svolgere e i luoghi dove trasportare
4 i medicinali e gli orari di consegna da rispettare, il mezzo, il gas metano per il rifornimento dello stesso furgone, i contenitori per il carico e scarico dei farmaci, con un orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al sabato, senza usufruire di ferie o riposo. A tanto aggiungasi che il al momento del rapporto di Persona_1
lavoro con la società non era iscritto a partita IVA, il che rende ancor più arduo qualificare come collaborazione occasionale di natura autonoma le prestazioni rese dallo stesso Per_1
Costituiscono, invece, indici sintomatici della subordinazione,
l'assenza di rischio di impresa, la continuità della prestazione,
l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. alcuna documentazione utile ad una pretesa autonomia del rapporto di lavoro (es. iscrizione camera di commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento). Ancora, il ricorrente non introduce elementi probatori a sostegno della tesi difensiva, né formula richieste istruttorie volte a fornire la prova del proprio assunto difensive. Vero è che l'istante fonda la propria tesi su un decreto ingiuntivo, peraltro transatto, che può valere solo fra le parti (datore e lavoratore) e non verso terzi qualificati come l . E' opportuno Controparte_2
rammentare che le conciliazioni intercorse tra le parti non Con vincolano l'azione istituzionale dell' in quanto espressione dell'autonomia contrattuale delle parti che non possono derogare agli obblighi di legge. Ne consegue, pertanto, che l'oggetto e i contenuti della transazione sul decreto ingiuntivo non possono rivestire alcuna efficacia vincolante nei confronti dei terzi, soprattutto se si considerano quei terzi particolarmente
5 qualificati, come «quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti». Da tale principio discende che l'Amministrazione procedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria. Tale procedura, avendo ad oggetto sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell'ambito dei diritti indisponibili con la conseguente preclusione per l'Amministrazione di riconoscere valore ai verbali di conciliazione.
Sul punto è condivisibile l'orientamento della Cassazione sez. lav.
Ordinanza 16 luglio 2021 n.20395, secondo cui tra giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità ma un reciproco rapporto di autonomia, ragion per cui occorre un accertamento autonomo circa le circostanze fattuali che hanno fondato il diritto all'applicazione delle sanzioni. Stesse considerazioni valgono tra efficacia riflessa di un decreto ingiuntivo transatto e giudizio in opposizione ad ordinanza-ingiuntiva avente ad oggetto sanzioni amministrative dovute all . Controparte_2
Ciò posto, si osserva che rilievo dirimente, in assenza di prova contraria fornita dall'opponente, assumono le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo. In particolare, da tali dichiarazioni emerge che aveva svolto attività Persona_1
lavorativa di addetto al trasporto dei medicinali alle dipendenze della società AT AR & C. sas”. Il lavoratore dichiarava:
“In particolare il mio lavoro consisteva nell'andare presso il capannone della ditta, alle ore 4,30 circa della mattina, lì caricano la merce (ossia i medicinali da consegnare alle farmacie o ai miei
6 colleghi incaricati a loro volta del trasporto e consegna) insieme alle bolle di accompagnamento e poi mi muovevo in tutta la provincia di per effettuare la consegna dei medicinali”. “Il mio orario di CP_2
lavoro era dalle h 4,30 alle h 11:00 e dalle h 12:30 alle h 17,00 tutti i giorni senza mai assentarmi e senza usufruire di neanche un giorno di ferie, lavorando addirittura il giorno di ferragosto di mattina”. “Durante il rapporto di lavoro ho sempre ricevuto le direttive circa il lavoro da svolgere dai titolari della ditta, Sigg.ri
AR, in particolare dal Sig. i quali mi dicevano Parte_1
le consegne da fare, i percorsi, le modalità di consegna e tutto cio' che atteneva all'esecuzione della prestazione di lavoro”. “Ribadisco inoltre che ho ricevuto solo le seguenti somme con assegni bancari:
€ 800,00 per giugno 2018, € 800,00 per luglio 2018 ed € 1.200,00 per agosto 2018 (suddivisi in 2 assegni rispettivamente di €
1.000,00 e di € 200,00) e a tutt'oggi non ho ancora ricevuto dalla ditta la retribuzione di settembre 2018 e il TFR”. “Preciso, inoltre che l'attrezzatura di cui disponevo per lo svolgimento dell'attività lavorativa era di proprietà della ditta, come ad esempio il furgone e tutti i contenitori per il carico e lo scarico”. “Ed anche il gas metano per il rifornimento dell'automezzo era a carico della ditta. A conclusione di quanto da me dichiarato faccio presente che il mio rapporto di lavoro non è mai stato occasionale ma continuativo, ininterrotto e di tipo subordinato. Preciso, inoltre che il rapporto è cessato il 29 settembre 2018 a seguito di dimissioni da me rassegnate, considerate le condizioni vessatorie del rapporto di lavoro”. Tali dichiarazioni trovano esatta coincidenza, in quanto affermato dagli altri due lavoratori e , Parte_2 CP_5
anch'essi addetti al trasporto dei medicinali. Il lavoratore CP_5
precisava che anche il suo rapporto di lavoro non è mai stato
[...]
occasionale, con un orario fisso settimanale, con direttive ed orari
7 da rispettare, date dal che dava indicazioni ed un Parte_1
programma da svolgere. Ogni pacco sigillato di farmaci aveva un indirizzo indicato dal datore di lavoro a cui doveva essere consegnato, con l'indicazione dell'orario di consegna. Sia lui, come anche i suoi colleghi firmavano dei contratti di collaborazione occasionale mensilmente, che però non sono mai stati registrati. Precisava, inoltre che il furgone che guidava- così come quello del per le era di proprietà della Per_1 Pt_3
società dei Fratelli AR. Per ultimo, precisava che il rapporto di lavoro dipendente del collega era iniziato come Persona_1
il suo in data 1 giugno 2018 ma era terminato prima, cioè il 29 settembre 2018 e per questi mesi lo stesso aveva lavorato continuativamente.
Tali dichiarazioni si appalesano particolareggiate e attendibili, in quanto acquisite da soggetti che prestavano la loro opera lavorativa contemporaneamente alla lavoratrice nel periodo contestato.
E' opportuno rilevare che le dichiarazioni dei lavoratori, acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, nonché direttamente risultanti dal verbale ispettivo, sono assistite da fede privilegiata in relazione a quanto il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza e che le stesse rappresentino un ausilio indefettibile al fine di poter accertare le violazioni normative in materia di lavoro.
Le dichiarazioni dei prestatori rilasciate nel corso degli accertamenti ispettivi sono caratterizzate da un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto assunte in assenza di condizionamenti del datore di lavoro;
esse, connotate da genuinità e spontaneità, appaiono tanto più rilevanti quanto più risultino, come nel caso di specie, precise, puntuali, circostanziate.
8 La Suprema Corte (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass.
06.06.2008, n. 15073; Cass., sez. lav., 02.10.2008, n. 24416;
Cass. 22.02.2005, n. 3525), del resto, ha rilevato come il giudice possa considerare il materiale raccolto in sede amministrativa prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, ossia la loro peculiare puntualità, o il concorso di ulteriori elementi, che ben può essere riferito alle dichiarazioni, renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori e consenta al giudice di ritenere provati i fatti;
gli elementi probatori posti a base del verbale, pertanto, possono anche rilevare quale fonte esclusiva del convincimento giudiziale.
In particolare, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al
p.u., qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così, in parte motiva, da ultimo Cass. civ. sez. lavoro n.4182 del 17/02/2021; Cass.
9.11.2010 n.22743; Cass. 6.6.08
n.15073; Cass. Sez. Lav.
2.10.08 n.24416 e Cass. 22.5.05
n.3525). Secondo quanto stabilito dalla Cass. civ. sez. lav.
14.5.2014 n.10427 “L'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il
9 giudice puo' ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto piu' se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiare l'attendibilità”.
E “ le dichiarazioni rese agli ispettori hanno il carattere dell'immediatezza, in quanto rese in epoca più prossima ovvero anche coeva ai fatti e, come tali, non sono suscettibili di condizionamento da parte del datore di lavoro” (Corte d'Appello di
Venezia 1.4.2007 n.97, che conclude, nel valutare il contrasto tra i due tipi di dichiarazioni, con il dare prevalenza a quelle rese in sede stragiudiziale). Invero, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono dotate di elevata attendibilità, poiché rese a caldo e nell'immediatezza dei fatti, presentando spontaneità e genuinità ed una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi, alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa mentre quelle di parte opponente laddove ammesse, potrebbero essere inattendibili e celare l'intento di favorire la parte economicamente più forte(nella giurisprudenza di merito da ultimo Trib. Milano sez. lav. 14.04.2009. n.1625; Trib. Trani 20.2.2013 n.173). Senza trascurare che la loro genuinità e spontaneità potrebbe essere compromessa dal metus reverentialis che il datore esercita inevitabilmente verso i dipendenti. E sull'efficacia di piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, come detto, la giurisprudenza è consolidata (cfr. più di recente Cass. 5 aprile
2017 n.8823; Cass. 25.2.2014 n.4462; Cass.
8.1.2014 n.166), mentre il ricorrente non ha impugnato per falso quel documento relativamente alla sua provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni da lui rese e agli altri fatti che il p.u. ha attestato come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
10 Pertanto, l'assunto dell'Amministrazione resistente è adeguatamente provato alla stregua delle norme codicistiche dettate in tema di riparto dell'onere probatorio relativamente ai fatti di causa, atteso che la sussistenza della violazione emerge dai verbali ispettivi muniti di efficacia ex art.2700 c.c. che fanno fede sino a querela di falso. Di contro, la parte opponente, come sopra accennato, non ha fornito alcuna prova certa a sostegno del proprio assunto difensivo.
Ne discende la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Pertanto, l'opposizione non può che essere rigettata.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle suesposte osservazioni, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, l'opposizione va rigettata, con la conseguenza che va dichiarata legittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La quantificazione delle spese è affidata ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9, 2 c. D. LGS. N.149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
11 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.688,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
7005/2022 vertente
TRA
( ), in qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario e dunque rappresentante legale della società denominata (codice Controparte_1
fiscale ), P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Renato Gonsalvo ( ) C.F._2
OPPONENTE
1 E
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Antonella Cangiano, nonché dal funzionario delegato dott.ssa Simona Del Conte, in virtù dell'art. 6, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011,
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2022 e ritualmente notificato l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 39237 del 20/05/2022, ritualmente notificata al ricorrente in data Parte_1
27.5.2022 presso la propria residenza alla Via Cardinale Fini,15,
Gravina e prot. n.39243 del 20/05/2022 notificata in data
28.5.2022 alla società obbligata solidalmente presso la sede legale alla Via Ruggiero Greco, 7, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.238,00 comprensiva delle spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative per aver impiegato in nero il lavoratore subordinato nato il Persona_1
30/06/1962 da giugno a settembre 2018 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse dichiarata nulla ovvero revocata, stante l'infondatezza del credito rivendicato. Si costituiva l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione. Con vittoria di spese e competenze del
2 giudizio. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, e più urgenti, ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio, tra cui anche quelle provenienti dalle ex Preture Circondariali, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Osserva il Giudicante che l'opposizione é infondata e va pertanto rigettata.
In punto di fatto, va premesso che l'accertamento ha preso le mosse dalla denuncia presentata dal lavoratore Persona_1
in data 21 novembre 2018. In particolare, fallita la conciliazione monocratica ex art.11 co.1 del D.lgs. n.124/04 per l'assenza del datore, seguiva l'accertamento ispettivo con l'accesso ispettivo del
7 marzo 2019. I funzionari ispettivi in servizio presso l
[...]
di sulla base della documentazione Controparte_2 CP_2
acquisita e delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, avevano accertato che il aveva reso la propria Persona_1
prestazione lavorativa in nero per oltre 60 giornate alle dipendenze della società AT AR & C. sas” di Gravina in
Puglia con mansioni di autista- addetto al trasporto dei medicinali- per il periodo dal 1 giugno 2018 al 29 settembre
2018. Il rapporto di lavoro con la società era cessato per dimissioni del lavoratore in data 29 settembre Persona_1
2018.
Il datore di lavoro, ricevuto il verbale unico del 12 novembre 2019 non provvedeva al pagamento ai minimi edittali ai sensi dell'art.13 del Dlgs. n.124/04 della violazione, né effettuava il pagamento delle sanzioni comminate in misura ridotta, ovvero
3 pari al doppio del minimo pari ad € 14.400. Il ricorrente, quindi, presentava ricorso all'Ispettorato Interregionale del lavoro di
Napoli avverso il verbale unico di illecito del 12.11.2019, cui seguiva decisione n.49 di irricevibilità del ricorso, per tardività di quest'ultimo. Decisione notificata dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli con atto prot. 156 del 18.2.2021 a mezzo pec al legale Avv. Renato Gonsalvo, di cui è in atti l'avvenuta ricezione Con (cfr. produzione documentale ) da parte di quest'ultimo in data
19.02.2021.
Orbene, nel caso di specie, non possono assumere rilievo i quattro contratti di collaborazione occasionale prodotti dall'opponente, privi di data certa e non registrati. L'attività svolta dal come autista di un mezzo di proprietà della società, Per_1
per come emerge dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è stata correttamente ricondotta nell'alveo di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, considerato il tipo di prestazione lavorativa, che per sua natura è caratterizzata dall'eterodirezione, dal contenuto meramente esecutivo della prestazione resa dall'autista, dalla mancanza di autonomia operativa e decisionale, dal rischio economico d'impresa, dalla necessità del suo coordinamento con le esigenze datoriali e della clientela, dal potere decisionale del proprietario dell'automezzo, in favore del quale viene effettuato il trasporto e dalla continuità del rapporto di lavoro. Infatti, lo stesso ha continuato a guidare l'automezzo per il trasporto dei medicinali non in maniera occasionale, ma per un periodo continuativo, ininterrotto e di tipo subordinato dal 1.06.2018 al
29.9.2018 come addetto al trasporto di medicinali, alle dipendenze della società. E' la società Controparte_4
” che, attraverso i suoi responsabili, forniva le
[...]
direttive in merito al lavoro da svolgere e i luoghi dove trasportare
4 i medicinali e gli orari di consegna da rispettare, il mezzo, il gas metano per il rifornimento dello stesso furgone, i contenitori per il carico e scarico dei farmaci, con un orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al sabato, senza usufruire di ferie o riposo. A tanto aggiungasi che il al momento del rapporto di Persona_1
lavoro con la società non era iscritto a partita IVA, il che rende ancor più arduo qualificare come collaborazione occasionale di natura autonoma le prestazioni rese dallo stesso Per_1
Costituiscono, invece, indici sintomatici della subordinazione,
l'assenza di rischio di impresa, la continuità della prestazione,
l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. alcuna documentazione utile ad una pretesa autonomia del rapporto di lavoro (es. iscrizione camera di commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento). Ancora, il ricorrente non introduce elementi probatori a sostegno della tesi difensiva, né formula richieste istruttorie volte a fornire la prova del proprio assunto difensive. Vero è che l'istante fonda la propria tesi su un decreto ingiuntivo, peraltro transatto, che può valere solo fra le parti (datore e lavoratore) e non verso terzi qualificati come l . E' opportuno Controparte_2
rammentare che le conciliazioni intercorse tra le parti non Con vincolano l'azione istituzionale dell' in quanto espressione dell'autonomia contrattuale delle parti che non possono derogare agli obblighi di legge. Ne consegue, pertanto, che l'oggetto e i contenuti della transazione sul decreto ingiuntivo non possono rivestire alcuna efficacia vincolante nei confronti dei terzi, soprattutto se si considerano quei terzi particolarmente
5 qualificati, come «quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti». Da tale principio discende che l'Amministrazione procedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria. Tale procedura, avendo ad oggetto sanzioni amministrative, colloca i relativi crediti nell'ambito dei diritti indisponibili con la conseguente preclusione per l'Amministrazione di riconoscere valore ai verbali di conciliazione.
Sul punto è condivisibile l'orientamento della Cassazione sez. lav.
Ordinanza 16 luglio 2021 n.20395, secondo cui tra giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità ma un reciproco rapporto di autonomia, ragion per cui occorre un accertamento autonomo circa le circostanze fattuali che hanno fondato il diritto all'applicazione delle sanzioni. Stesse considerazioni valgono tra efficacia riflessa di un decreto ingiuntivo transatto e giudizio in opposizione ad ordinanza-ingiuntiva avente ad oggetto sanzioni amministrative dovute all . Controparte_2
Ciò posto, si osserva che rilievo dirimente, in assenza di prova contraria fornita dall'opponente, assumono le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo. In particolare, da tali dichiarazioni emerge che aveva svolto attività Persona_1
lavorativa di addetto al trasporto dei medicinali alle dipendenze della società AT AR & C. sas”. Il lavoratore dichiarava:
“In particolare il mio lavoro consisteva nell'andare presso il capannone della ditta, alle ore 4,30 circa della mattina, lì caricano la merce (ossia i medicinali da consegnare alle farmacie o ai miei
6 colleghi incaricati a loro volta del trasporto e consegna) insieme alle bolle di accompagnamento e poi mi muovevo in tutta la provincia di per effettuare la consegna dei medicinali”. “Il mio orario di CP_2
lavoro era dalle h 4,30 alle h 11:00 e dalle h 12:30 alle h 17,00 tutti i giorni senza mai assentarmi e senza usufruire di neanche un giorno di ferie, lavorando addirittura il giorno di ferragosto di mattina”. “Durante il rapporto di lavoro ho sempre ricevuto le direttive circa il lavoro da svolgere dai titolari della ditta, Sigg.ri
AR, in particolare dal Sig. i quali mi dicevano Parte_1
le consegne da fare, i percorsi, le modalità di consegna e tutto cio' che atteneva all'esecuzione della prestazione di lavoro”. “Ribadisco inoltre che ho ricevuto solo le seguenti somme con assegni bancari:
€ 800,00 per giugno 2018, € 800,00 per luglio 2018 ed € 1.200,00 per agosto 2018 (suddivisi in 2 assegni rispettivamente di €
1.000,00 e di € 200,00) e a tutt'oggi non ho ancora ricevuto dalla ditta la retribuzione di settembre 2018 e il TFR”. “Preciso, inoltre che l'attrezzatura di cui disponevo per lo svolgimento dell'attività lavorativa era di proprietà della ditta, come ad esempio il furgone e tutti i contenitori per il carico e lo scarico”. “Ed anche il gas metano per il rifornimento dell'automezzo era a carico della ditta. A conclusione di quanto da me dichiarato faccio presente che il mio rapporto di lavoro non è mai stato occasionale ma continuativo, ininterrotto e di tipo subordinato. Preciso, inoltre che il rapporto è cessato il 29 settembre 2018 a seguito di dimissioni da me rassegnate, considerate le condizioni vessatorie del rapporto di lavoro”. Tali dichiarazioni trovano esatta coincidenza, in quanto affermato dagli altri due lavoratori e , Parte_2 CP_5
anch'essi addetti al trasporto dei medicinali. Il lavoratore CP_5
precisava che anche il suo rapporto di lavoro non è mai stato
[...]
occasionale, con un orario fisso settimanale, con direttive ed orari
7 da rispettare, date dal che dava indicazioni ed un Parte_1
programma da svolgere. Ogni pacco sigillato di farmaci aveva un indirizzo indicato dal datore di lavoro a cui doveva essere consegnato, con l'indicazione dell'orario di consegna. Sia lui, come anche i suoi colleghi firmavano dei contratti di collaborazione occasionale mensilmente, che però non sono mai stati registrati. Precisava, inoltre che il furgone che guidava- così come quello del per le era di proprietà della Per_1 Pt_3
società dei Fratelli AR. Per ultimo, precisava che il rapporto di lavoro dipendente del collega era iniziato come Persona_1
il suo in data 1 giugno 2018 ma era terminato prima, cioè il 29 settembre 2018 e per questi mesi lo stesso aveva lavorato continuativamente.
Tali dichiarazioni si appalesano particolareggiate e attendibili, in quanto acquisite da soggetti che prestavano la loro opera lavorativa contemporaneamente alla lavoratrice nel periodo contestato.
E' opportuno rilevare che le dichiarazioni dei lavoratori, acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, nonché direttamente risultanti dal verbale ispettivo, sono assistite da fede privilegiata in relazione a quanto il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza e che le stesse rappresentino un ausilio indefettibile al fine di poter accertare le violazioni normative in materia di lavoro.
Le dichiarazioni dei prestatori rilasciate nel corso degli accertamenti ispettivi sono caratterizzate da un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto assunte in assenza di condizionamenti del datore di lavoro;
esse, connotate da genuinità e spontaneità, appaiono tanto più rilevanti quanto più risultino, come nel caso di specie, precise, puntuali, circostanziate.
8 La Suprema Corte (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass.
06.06.2008, n. 15073; Cass., sez. lav., 02.10.2008, n. 24416;
Cass. 22.02.2005, n. 3525), del resto, ha rilevato come il giudice possa considerare il materiale raccolto in sede amministrativa prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, ossia la loro peculiare puntualità, o il concorso di ulteriori elementi, che ben può essere riferito alle dichiarazioni, renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori e consenta al giudice di ritenere provati i fatti;
gli elementi probatori posti a base del verbale, pertanto, possono anche rilevare quale fonte esclusiva del convincimento giudiziale.
In particolare, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al
p.u., qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così, in parte motiva, da ultimo Cass. civ. sez. lavoro n.4182 del 17/02/2021; Cass.
9.11.2010 n.22743; Cass. 6.6.08
n.15073; Cass. Sez. Lav.
2.10.08 n.24416 e Cass. 22.5.05
n.3525). Secondo quanto stabilito dalla Cass. civ. sez. lav.
14.5.2014 n.10427 “L'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il
9 giudice puo' ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto piu' se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiare l'attendibilità”.
E “ le dichiarazioni rese agli ispettori hanno il carattere dell'immediatezza, in quanto rese in epoca più prossima ovvero anche coeva ai fatti e, come tali, non sono suscettibili di condizionamento da parte del datore di lavoro” (Corte d'Appello di
Venezia 1.4.2007 n.97, che conclude, nel valutare il contrasto tra i due tipi di dichiarazioni, con il dare prevalenza a quelle rese in sede stragiudiziale). Invero, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono dotate di elevata attendibilità, poiché rese a caldo e nell'immediatezza dei fatti, presentando spontaneità e genuinità ed una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi, alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa mentre quelle di parte opponente laddove ammesse, potrebbero essere inattendibili e celare l'intento di favorire la parte economicamente più forte(nella giurisprudenza di merito da ultimo Trib. Milano sez. lav. 14.04.2009. n.1625; Trib. Trani 20.2.2013 n.173). Senza trascurare che la loro genuinità e spontaneità potrebbe essere compromessa dal metus reverentialis che il datore esercita inevitabilmente verso i dipendenti. E sull'efficacia di piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, come detto, la giurisprudenza è consolidata (cfr. più di recente Cass. 5 aprile
2017 n.8823; Cass. 25.2.2014 n.4462; Cass.
8.1.2014 n.166), mentre il ricorrente non ha impugnato per falso quel documento relativamente alla sua provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni da lui rese e agli altri fatti che il p.u. ha attestato come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
10 Pertanto, l'assunto dell'Amministrazione resistente è adeguatamente provato alla stregua delle norme codicistiche dettate in tema di riparto dell'onere probatorio relativamente ai fatti di causa, atteso che la sussistenza della violazione emerge dai verbali ispettivi muniti di efficacia ex art.2700 c.c. che fanno fede sino a querela di falso. Di contro, la parte opponente, come sopra accennato, non ha fornito alcuna prova certa a sostegno del proprio assunto difensivo.
Ne discende la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Pertanto, l'opposizione non può che essere rigettata.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle suesposte osservazioni, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, l'opposizione va rigettata, con la conseguenza che va dichiarata legittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La quantificazione delle spese è affidata ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9, 2 c. D. LGS. N.149/2015, secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
11 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.688,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12