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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11160 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
LU UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18385 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 assunta in decisione in data 07.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuela Macconi ed Emiliano Celli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Roma, alla Via degli Scipioni, n. 132, giusta procura in calce all'atto di citazione attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Mauro De Santis e Flavio De Santis ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli anzidetti procuratori sito in Roma, alla Via Pindaro, n. 28/N, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
NONCHE'
C.F. ), in persona del Rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale Dott.ssa CP_2 CP_3
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2 associati al Lloyd's Market, e tra questi del che ha assunto il
[...] Controparte_4 rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. BZ6N008096F, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Romano Cesareo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in
Roma, alla Via Oslavia n. 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
1 Oggetto: responsabilità professionale del procuratore costituito per omessa proposizione dell'appello avverso sentenza di C.T.P.
Conclusioni: come da relative note di precisazione, e nello specifico, rispettivamente:
1) Per Novelli: “- nell'ipotesi in cui, come si ritiene sarebbe stato altamente probabile, Pt_1
l'appello proposto dal sig. fosse stato integralmente accolto, il danno subito è Pt_1 rappresentato dall'intera somma al medesimo richiesta dall'Agenzia delle Entrate, pari ad €
135.286,00 e pertanto, la dott.ssa deve essere condannata al pagamento di tale CP_1 somma;
- nell'ipotesi in cui si volesse considerare che, a prescindere dall'esito che avrebbe potuto avere l'appello, la pendenza della lite avrebbe consentito al sig. di definire in modo Pt_1 agevolato la stessa, con il pagamento del solo tributo al netto di sanzioni ed interessi, e quindi della somma di € 34.017,99, e dunque il danno subito è rappresentato dalla differenza tra la maggior somma al medesimo richiesta dall'Agenzia delle Entrate (€ 135.286,00) ed il tributo che comunque sarebbe dovuto pagare (€ 34.017,99) e, pertanto, la dott.ssa deve essere CP_1 condannata al pagamento della somma di € 101.277,88; - nell'ipotesi in cui, come si ritiene certo, l'appello proposto sarebbe stato parzialmente accolto, riconoscendo come errata
l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, il danno subito è rappresentato dalla duplicazione della maggiore sanzione applicata, pari ad € 32.388,00 e, pertanto, la dott.ssa deve essere condannata al pagamento di detta somma”; CP_1
2) Per la Dott.ssa “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis In Controparte_1 via principale: per tutti i motivi indicati nella presente comparsa e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia;
rigettare la domanda attorea poiché inammissibile, improcedibile, prescritta ed infondata in fatto ed in diritto, infine poiché non provata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare
l'assicurazione , in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire e manlevare e/o tenere indenne la
Dott.ssa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli Controparte_1 dall'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari.”;
3) Per “A) nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. Controparte_2 nei confronti della dott.ssa in quanto infondata in fatto ed Parte_1 Controparte_1 in diritto;
B) sempre nel merito, dichiarare l'inammissibilità del nuovo fatto, pertinente
l'avvenuta iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro, e non a quello dei dottori commercialisti, all'epoca dei fatti di causa, dedotto dalla dott.ssa per la prima volta nella Controparte_1 terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e, per l'effetto, stralciare dal fascicolo di causa l'estratto dal Reginde allegato alla suindicata memoria avversaria;
B) in ogni caso, rigettare la domanda di indennizzo spiegata dalla dott.ssa nei confronti di Controparte_1 Controparte_6
[...
[...] [
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle
[...] successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, cod. proc. civ. Con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite (contenuto nella comparsa di risposta), al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_2
. Dev'essere tuttavia specificato che le conclusioni rassegnate nelle relative note di
[...] precisazione risultano essere state modificate dalla rinunzia alla domanda sub b), espressa nella comparsa conclusionale, ove la parte ha dichiarato quanto segue: “- III -
Inoperatività della Polizza per motivi oggettivi. Avendo la dott.ssa comprovato di CP_1 essere iscritta all'Albo dei Consulenti del lavoro, l'eccezione deve aversi per rinunciata, essendo
l'Assicurata abilitata all'attività professionale oggetto di censura”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la dott.ssa consulente del lavoro, per ivi Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità professionale della stessa per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitole, di dargli comunicazione dell'esito del giudizio
R.G. n. 651/2015 introdotto avanti alla di definito Controparte_7 CP_8 con sentenza n. 315/02/2016 del 15.01.2016, depositata il successivo 23.02.2016 – con conseguente passaggio in giudicato della pronunzia in discorso e definitiva perdita della possibilità di far valere i vizi dell'atto di accertamento oggetto dell'impugnazione.
Chiedeva, dunque, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni cagionatigli, danni che quantificava nella cifra di € 135.286,00 (pari al totale portato dall'atto impositivo divenuto definitivo), o, in subordine, nella minor somma di € 101.277,88 o quella di €
32.388,00, rispettivamente pari: a) al tributo che l'attore avrebbe dovuto pagare al netto di sanzioni e interessi se fosse stato in grado di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti;
b) alla parte della sanzione irrogata rimasta al di fuori del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. 472/1997.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- titolare della ditta “Armagame” occupantesi del commercio al Parte_1 dettaglio di giochi e giocattoli, nel 2013 era stato sottoposto ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza, cui era conseguita l'emissione di due Avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009 e 2010 che contestavano l'infedele dichiarazione per IVA e imposte dirette, irrogando sanzioni cumulative;
- egli decideva, pertanto, di conferire mandato difensivo alla Dott.ssa la quale CP_1 per suo conto avviava il procedimento di accertamento con adesione;
tuttavia, stante la mancata adesione di alla proposta di definizione formulata Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate, egli, col patrocinio della impugnava l'Avviso di CP_1
3 accertamento TKF011401596/2014, relativo all'anno 2009, avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina (mentre quello relativo al 2010 diveniva definitivo, essendo decorsi i termini per la relativa impugnazione);
- l'impugnazione proposta avanti alla Commissione Tributaria veniva CP_7 rigettata con sentenza n. 315/02/2016, la quale tuttavia, per negligenza della CP_1 non veniva mai comunicata all'assistito e passava pertanto in giudicato il successivo
23.09.2016, senza che il fosse stato messo in condizione di presentare appello Pt_1 avverso la decisione de qua;
- nel frattempo, sempre tramite l'assistenza della convenuta, il nell'aprile 2017 Pt_1 avviava l'iter di definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, relativamente ai carichi fiscali iscritti a ruolo entro il 31.12.2016, dal quale restavano esclusi – per i tempi tecnici di lavorazione delle pratiche da parte degli uffici – gli importi relativi al
2009 (iscritti per un solo terzo), nonostante il già intervenuto passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto l'Avviso di accertamento che ne segnava la debenza;
- solo nell'ottobre del 2018, a seguito della notifica da parte dell' Controparte_9
di un'intimazione di pagamento per la somma di € 135.285,87, l'attore
[...] veniva a conoscenza dell'esito negativo dell'impugnazione definita con la sentenza Part della C.T.P. di n. 315/02/2016, e indirizzava dunque raccomandata alla CP_8
intimandole, a mezzo dei propri legali, di risarcirgli il danno conseguito al CP_1 suo negligente operato;
tuttavia, a tale intimazione la consulente del lavoro non aveva mai risposto.
Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento della convenuta in quanto, se ella l'avesse tempestivamente informato dell'esito del giudizio impugnatorio, avrebbe potuto presentare in termini un appello che avrebbe avuto una elevata possibilità di accoglimento integrale, o, comunque, essendo integrato il presupposto della lite pendente, gli avrebbe consentito di valersi della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (introdotta con atti legislativi del 2017 e del 2018); in estremo subordine, riteneva comunque certa l'eventualità dell'accoglimento dell'appello, ove proposto, con riguardo all'erronea mancata applicazione del cumulo giuridico a tutte le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento
TKF011401596/2014, con conseguente quantificazione del danno subìto nella cifra di €
32.388,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Dott.ssa la CP_1 quale, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei suoi confronti, eccepiva innanzitutto di avere tempestivamente informato il proprio assistito – a mezzo del telefono – dell'esito del giudizio proposto avanti alla Controparte_7
di , ma che il non si era mai presentato presso il suo studio per
[...] CP_8 Pt_1
4 discutere il da farsi;
inoltre, deduceva che non avrebbe mai potuto avvedutamente consigliare al di proporre un appello, posto che le probabilità di un suo accoglimento sarebbero Pt_1 state pressoché nulle. Sosteneva altresì che parte attrice aveva comunque aggravato la propria posizione nei confronti dell' non essendosi avvalsa della Controparte_9 procedura di acquiescenza delle sole sanzioni, di cui all'art. 17 del d.lgs. 472/1997.
In subordine, comunque, per la denegata ipotesi in cui le domande formulate da parte attrice avessero trovato accoglimento, chiedeva di essere manlevata dalla società Controparte_2 alla cui citazione domandava contestualmente di essere autorizzata, sulla base
[...] del Certificato di Assicurazione n. BZ6N008096F, valido dal 13.06.2016 al 12.06.2017.
3. Autorizzata la chiamata della terza richiesta da parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice, contestando la richiesta di manleva poiché ritenuta del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Nell'ordine, la società spiegava le seguenti eccezioni: Controparte_2
- inoperatività della polizza per ragioni temporali, sulla base della clausola claims made in essa contenuta;
nello specifico, deduceva che, poiché la richiesta di risarcimento da parte del terzo non era intervenuta nel corso del periodo di validità della polizza – risalendo al 02.04.2019 – la copertura assicurativa non poteva essere invocata.
Aggiungeva che neppure poteva ritenersi operante la c.d. copertura postuma prevista dalla clausola che disciplinava “il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento”, poiché la stessa era destinata ad applicarsi alle ipotesi di definitiva cessazione dell'attività assicurata nel corso del periodo di assicurazione “per ragioni diverse dalla radiazione o sospensione dall'Albo professionale o decesso dell'Assicurata”, presupposto questo di cui non risultava provata l'integrazione, e comunque per l'assorbente ragione che tale copertura postuma avrebbe comunque potuto operare, al più, fino al 12.06.2018, stante la previsione di una durata massima di dodici mesi;
- inoperatività della polizza in ragione della sua estensione oggettiva;
nello specifico, deduceva che la polizza, nel paragrafo dedicato all'oggetto dell'assicurazione, prevedeva che "la garanzia risulta operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo ordine", mentre la Dott.ssa non aveva CP_1 provato la propria regolare iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili né presso il relativo Consiglio Nazionale. Tale eccezione, del resto, come già illustrato nella sezione dedicata alle conclusioni, veniva fatta oggetto di rinunzia in extremis, poiché nella comparsa conclusionale la società assicuratrice dava atto del fatto che la convenuta aveva prodotto la prova di essere stata iscritta al diverso albo dei Consulenti del Lavoro, ai quali la polizza stipulata era, parimenti, destinata ed applicabile;
5 - operatività dell'art. 1898 c.c., con conseguente possibilità per la società assicuratrice di negare l'indennizzo all'assicurata; difatti, sosteneva che ove fosse emerso che la era effettivamente incorsa nell'errore imputatole dall'attore, tale circostanza CP_1 avrebbe integrato prova della conoscenza da parte della stessa assicurata dell'errore professionale commesso, tenuto conto che, secondo le clausole della stessa polizza, si doveva intendere per “circostanze” da comunicarsi alla compagnia anche "qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di richiesta di risarcimento nei suoi confronti".
L'omessa comunicazione all'assicuratrice, dunque, avrebbe integrato il presupposto per l'operatività dell'art. 1898 del codice civile;
- limite della franchigia, fissato nella cifra di € 1.000,00 per ciascun sinistro, di modo che
– nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta – dal quantum accordato a quest'ultima sarebbe stato comunque necessario scomputare detto importo;
- infondatezza nel merito delle tesi esposte dall'attore; nello specifico, deduceva l'assenza di prova in ordine all'effettiva negligenza della Dott.ssa oltre che CP_1
l'assertività delle domande del il quale non avrebbe fornito prova del fatto Pt_1 che, laddove avesse ricevuto per tempo notizia della sentenza di rigetto, avrebbe potuto proporre appello nei termini ed ottenere un capovolgimento dell'esito del primo grado. Sosteneva, altresì, l'infondatezza della tesi secondo cui ove l'attore fosse stato messo in condizione di proporre tempestivo appello avverso la pronunzia resa dalla C.T.P. egli avrebbe potuto aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, ovvero alla c.d. “rottamazione ter”, posto che, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, né il d.l. 119/2018, né il d.lgs. 50/2017 erano ancora entrati in vigore.
Chiedeva infine, con riferimento alle spese di lite, di voler condannare l'attore o la convenuta
– a seconda dell'esito della controversia – a rifonderle i costi sostenuti per la difesa in giudizio, o, al più, a disporne la compensazione in ragione dell'operatività della franchigia, che, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, avrebbe comunque rappresentato un'ipotesi di soccombenza reciproca.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta dunque matura per la decisione, veniva rinviata dall'allora Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni ulteriori rinvii e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, la causa passava quindi in decisione in data 07.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In primo luogo, giova premettere che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie alla convenuta), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 25112/2017; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26516/2020; Cass.
Civ., Sez. 2, n. 7064/2021).
Del pari, in caso di responsabilità del commercialista – o, come nel caso di specie, del consulente del lavoro, anch'esso abilitato al patrocinio innanzi al Giudice Tributario dall'art. 12, co. 3°, del d.lgs. 546/1992 – per tardiva proposizione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento, occorre effettuare una valutazione prognostica dell'utilità dei ricorsi omessi anche in caso di pacifica negligenza del professionista (Cass. Civ., n. 13769/2018; Cass. Civ. n.
11548/2013; Cass. Civ., n. 22026/2004). Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite
(Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione svolta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri
7 necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (cfr., ex plurimis Cass. Civ., n. 6967/2006; Cass.
Civ., n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 13873/2020).
6. Passando all'esame del merito della presente controversia, in primo luogo si deve osservare che risulta provato, dall'istruttoria svolta, il comportamento negligente della convenuta: difatti, nell'ambito della responsabilità contrattuale – qual è quella oggetto dell'odierno giudizio – spetta all'attore l'onere di provare (i) la fonte contrattuale o legale del rapporto, (ii) il danno subìto e (iii) il nesso causale fra l'inadempimento o il non corretto adempimento ed il pregiudizio riportato;
soddisfatto tale onere, l'inadempimento o il non corretto adempimento può essere oggetto di mera allegazione, posto che spetta invece al convenuto fornire la prova di avere adempiuto o di avere correttamente adempiuto. Tanto va affermato alla stregua dell'ormai pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla pronunzia n. 13533/2001 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
Unico limite a tale assetto è stato ravvisato, dalla medesima pronuncia, nel caso in cui si lamenti l'inadempimento di un'obbligazione negativa, il che non ricorre certo nel caso in esame;
nell'odierna vicenda, è infatti il debitore che avrebbe dovuto fornire la prova di aver tenuto un determinato comportamento diligente positivo (l'avviso dato all'assistito circa la pronuncia della decisione giudiziale in tempo utile per valutare la proposizione di un appello) mentre all'opposto il creditore, se si dovesse riversare su di lui il relativo onere della prova, sarebbe onerato del dovere di fornire la prova di un fatto negativo – cioè il non avere ricevuto tale comunicazione – con conseguente inammissibile scardinamento dei princìpi summenzionati, in assenza di alcuna valida motivazione per discostarsene.
6.1. Tanto premesso, dunque, correttamente la parte attrice si è limitata ad allegare di non essere mai stata informata della pronunzia della sentenza 315/02/2016 con cui la
[...]
aveva rigettato la sua impugnazione avverso l'Avviso di Accertamento Controparte_7
TKF011401596/2014 relativo all'anno 2009; a contrastare tale allegazione, sulla base dei princìpi sopra espressi, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della convenuta secondo cui ella avrebbe avvertito telefonicamente l'assistito dell'esito del giudizio, ma a tale comunicazione non avrebbe mai fatto seguito una fattiva collaborazione dell'attore, il quale non si sarebbe mai recato a studio per valutare l'opportunità della proposizione di un appello.
Tale assunto (peraltro esplicitamente contestato da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6o, c.p.c.), nell'odierno giudizio, è rimasto infatti del tutto sfornito di ogni suffragio probatorio a suo sostegno, e questo Giudice deve pertanto decidere attenendosi al principio condensato nel brocardo “quod non est in actis, non est in mundo”, opportunamente letto alla
8 luce dei princìpi testé richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità contrattuale.
7. Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice risulta solo parzialmente fondata.
7.1. In effetti, con riferimento al danno conseguito alla – pure comprovata – condotta negligente della convenuta, va subito chiarito come esso non possa ravvisarsi nella perdita della possibilità di integrale riforma della sentenza resa in primo grado dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina. Sul punto, infatti, le argomentazioni della parte attrice – cui incombeva, questa volta, l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità fra l'errore professionale e il danno lamentato – non consentono di formulare una prognosi positiva circa la reale probabilità di accoglimento integrale di un appello nell'eventualità della sua utile proposizione.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)”; (cfr. Cass. Civ., nn. 24670/2024 e
24007/2024).
7.2. Ebbene, nel presente giudizio parte attrice non ha provato, al di là di allegazioni del tutto generiche e prive di contatto con la giurisprudenza tributaria più recente, che l'avviso di accertamento avrebbe potuto essere completamente annullato nel caso della tempestiva proposizione dell'appello avverso la sentenza 315/02/2016 della C.T.P. di;
e ciò risulta CP_8 tanto più evidente considerando anche il raffronto fra le censure mosse nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla suddetta C.T.P. e la sentenza resa da quest'ultima.
In effetti, da questo punto di vista l'attore si limita a far leva su un presunto principio del
“divieto di doppia presunzione” affermato dalla giurisprudenza di legittimità tributaria, sottolineando come l'avviso di accertamento si basasse esclusivamente su di una catena di presunzioni acriticamente recepite, a loro volta, dalla sentenza della C.T.P.
7.3. Tuttavia, leggendo le motivazioni della sentenza 315/02/2016 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione) ci si accorge che, come esposto dai Giudici del collegio, l'Amministrazione
Finanziaria abbia in realtà fatto buon governo dei princìpi probatori previsti dalla legge in materia tributaria, non avendo affatto ragionato sulla base di una concatenazione di inconsistenti presunzioni semplici, ma, al contrario, avendo ancorato ad una base documentale (la risultanza di fatture non registrate, come comunicate dall'amministrazione
9 fiscale sammarinese) l'applicazione di una presunzione legale relativa (quella posta dall'art. 53 del d.P.R. 633/1972).
In particolare, si legge nella menzionata sentenza n. 315/02/2016 della C.T.P. di Latina:
“Riferisce la resistente Agenzia che tale verifica ha preso le mosse dal monitoraggio dell'applicazione della normativa IVA comunitaria e degli scambi con la Repubblica di San Matino, il cui Ufficio tributario, nell'ambito dell'azione di contrasto alle frodi fiscali, ha l'obbligo, sin dal 1993, di inviare all' il listing mensile riepilogativo dell'interscambio tra gli operatori dei Controparte_10 due Paesi, con il dettaglio delle singole fatture relative ai beni e ai servizi connessi. Nel caso di specie,
l'Ufficio tributario di San Marino comunicava l'esistenza di una serie di fatture, indicate nell'atto di accertamento e nel presupposto verbale, emesse da un operatore economico ivi residente ( CP_11
nei confronti della ditta ricorrente. La successiva verifica permetteva di appurare che
[...] quest'ultima non aveva contabilizzato la merce acquistata nel 2009 né, avendo effettuato acquisti senza addebito d'imposta, con conseguente obbligo di auto-fatturazione, aveva emesso le corrispondenti auto- fatture ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.l. 331/93. Sulla base di tali fatture – che ben potevano costituire un elemento probatorio valutabile ai fini dell'accertamento dell'esistenza di operazioni non contabilizzate, alla luce del disposto dell'art. 53 del D.P.R. 633/72, secondo cui (salvo prova contraria, nella specie non fornita neanche in questa sede) i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolte la propria attività, si presumono ceduti – sono stati pertanto determinati i ricavi complessivi conseguiti alla ditta e il maggior reddito imponibile/valore della produzione. Nel descritto contesto, nel quale tutti gli acclaramenti di cui al PVC sono stati richiamati e riepilogati nell'avviso di accertamento, e risultano idonei, sia per la loro provenienza, sia per la loro inequivoca valenza, a supportare le conclusioni raggiunte dall'Ufficio, non si ravvisa alcuno spazio per gli ulteriori accertamenti in fatto e per l'esposizione di maggiori elementi motivazionali di cui il ricorrente lamenta la carenza”.
7.4. Del resto, anche a voler ammettere che l'amministrazione finanziaria si fosse basata esclusivamente su presunzioni, non può comunque trascurarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità successiva a quella (a dire il vero risalente, posto che trattasi di una sola pronunzia del 1994) citata dall'attore sia andata manifestando aperture sempre più esplicite verso l'insussistenza di un asserito divieto di doppia presunzione nella materia tributaria;
e ciò, del tutto in linea con quanto da sempre si afferma nella materia propriamente civilistica
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 20748 del 2019; Cass. Civ., n. 23860 del 2020; Cass. Civ., n. 27982 del 2020).
8. Parimenti, è del tutto infondato l'assunto secondo il quale il danno scaturito al Pt_1 dalla negligenza della convenuta sarebbe consistito nell'aver perso la possibilità di aderire alle definizioni agevolate varate nel 2017 e nel 2018, posto che, all'epoca dei fatti (consumatisi fra il febbraio e il settembre 2016), né il d.lgs. 50/2017 (il cui art. 11 ha consentito la possibilità
10 di una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti tramite il pagamento della sola sorte con esclusione di sanzioni e interessi), né il d.l. 119/2018 (con cui è stata sancita una vera e propria “pace fiscale”) erano ancora neppure venuti alla luce.
Manca, pertanto, la possibilità di riferire questa perdita all'azione negligente del professionista: infatti, a mente dell'art. 1223 del codice civile, “il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. E' allora evidente che la sopravvenienza di un provvedimento normativo che consentiva la definizione agevolata delle controversie pendenti si configura come unico antecedente causale della perdita lamentata da questo specifico punto di vista;
è invece di tutta evidenza che, specularmente, non può imputarsi al professionista il rimprovero di non aver provveduto alla proposizione di un appello il cui fine precipuo sarebbe stato quello di mantenere la pendenza della lite al fine di potersi avvalere di una definizione agevolata di cui, al tempo in cui il gravame non venne proposto, non era possibile ipotizzare la sopravvenienza con l'ordinaria diligenza.
Difetta dunque un elemento fondamentale della responsabilità colposa, dato dalla causalità della colpa: infatti, il danno subìto dall'attore a seguito della condotta negligente della non costituisce concretizzazione del rischio specifico che la norma di condotta CP_1 violata (quella che impone al patrocinante in giudizio di proporre in termini il mezzo d'impugnazione) mirava ad evitare, ed addossarle dunque tale pregiudizio sarebbe errato tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello logico, poiché significherebbe fare applicazione dell'argomento fallace “post hoc, ergo propter hoc”.
Sul punto, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità di matrice penalistica, ripresa poi anche dalle sezioni civili della Cassazione, “In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale
("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare”
(ex multis, cfr. Cass. Civ., n. 20328/2006).
11 9. Il profilo dal quale la domanda proposta dall'attore risulta, invece, fondata è rappresentato dalla mancata coltivazione della censura – in nuce, per quanto superficialmente, presente anche nel ricorso di primo grado proposto col patrocinio della – relativa all'erroneo CP_1 governo del cumulo giuridico rispetto alle sanzioni irrogate al con l'avviso di Pt_1 accertamento riferito al 2009.
9.1. In particolare, nel ricorso introduttivo dell'impugnazione promossa avanti alla C.T.P. di
, la stessa lamentava quanto segue: “Anche relativamente alle sanzioni l' CP_8 CP_1 CP_12 ha operato in maniera errata – Relativamente alla sanzione ex art. 6 comma 9bis, trattandosi di sanzione connessa all'accertamento e non di autonoma sanzione, doveva essere ricompresa nel cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 – Se di autonoma sanzione si dovesse, comunque, trattare, sarebbe, quella prevista dall'art. 6 comma 9 bis nella misura del 3% (trattandosi di operazioni soggette
a reverse charge) con l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 e come base la fattura presunta errata di importo più elevato –” (cfr. all. n. 8 di parte attrice, prodotto con la terza memoria 183 co. 6°).
9.2. Ebbene, laddove tale censura fosse stata diligentemente coltivata in sede di appello, è ben più probabile che non che essa avrebbe potuto essere accolta nel secondo grado del giudizio, con ciò determinando un ricalcolo delle sanzioni con esito decisamente più favorevole all'odierno attore.
9.3. Infatti, è ben vero che la sentenza 315/02/2016 replica alla doglianza in discorso sostenendo recisamente trattarsi di sanzioni riconducibili a condotte materialmente diverse e perciò insuscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 12, co. 1°, del D. Lgs.
472/1997 – che, come noto, consente di attrarre al regime del cumulo giuridico soltanto le ipotesi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, e di concorso materiale solamente omogeneo (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione); ma è altrettanto vero che il co. 2° della medesima disposizione disciplina anche la fattispecie della c.d. progressione – che altro non è che ciò che, in ambito penalistico, si definisce continuazione – e in questa fattispecie sono ben suscettibili di rientrare anche condotte che si pongono fra loro in rapporto di concorso materiale eterogeneo.
Condicio sine qua non affinché possa operare la previsione dedicata alla c.d. progressione è che dal punto di vista obiettivo (e non già, diversamente dal ramo penale dell'ordinamento, da quello soggettivo-finalistico), la serie di condotte risulti unificata dal fatto che i singoli segmenti di cui essa si compone “pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.
9.4. A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 901 del 16/01/2019), secondo cui le fattispecie sanzionatorie tributarie possono essere raggruppate in tre tipologie fondamentali, e precisamente: a) violazioni “sostanziali”, consistenti nella omessa o infedele
12 dichiarazione degli elementi rilevanti per dell'imposta; b) violazioni "formali", non incidenti sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta; c) violazioni "meramente formali", previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7, comma 1, lett. a, a decorrere dal 20 marzo 2001, che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 27211 del 22/12/2014; Cass.
5897 del 8/3/2013; Cass. n. 23352 del 6/10/2017).
Con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, è possibile fare applicazione del cumulo giuridico sia nel caso di cd. concorso formale (comma 1, prima parte), che si ha quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero distinte disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), sia nel caso del cd. concorso materiale (comma 1, seconda parte), che si ha quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo), sia, infine, nel caso di violazioni sostanziali che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (comma 2).
9.5 Quanto alle ipotesi materialmente suscettibili di integrare la fattispecie della progressione disciplinata dall'art. 12, co. 2°, del d.lgs. 472/1997, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 180 del 1998 testualmente spiega: “Le violazioni sostanziali possono invece rientrare nella previsione del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. […] Per la norma, quindi, ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione. A titolo esemplificativo, si possono richiamare le ipotesi di violazioni per omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili con successiva presentazione di dichiarazione infedele oppure quelle di violazioni inerenti alla mancata emissione, reiterata nel tempo, di scontrini fiscali, all'omessa registrazione delle operazioni sul registro dei corrispettivi ed infine all'infedele dichiarazione. Rispetto alle imposte sui redditi e all'I.V.A., il pregiudizio cui la norma si riferisce si realizza, normalmente, con la commissione delle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, atteso che queste, nella fisiologia del procedimento, sono quelle che chiudono la catena delle violazioni. Di conseguenza, le violazioni funzionali o prodromiche a quelle ora richiamate - quali, ad esempio, quelle di omessa o irregolare tenuta della contabilità, ovvero di omessa o irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di scontrini o ricevute fiscali - non saranno sanzionate come tali, ma rimarranno assorbite nella violazione coincidente, per l'appunto e almeno nella generalità dei casi, con quella inerente alla omessa
13 presentazione della dichiarazione o all'infedeltà della stessa, atteso che a queste violazioni corrispondono le sanzioni più gravi”(cfr. all. n. 9 di parte attrice, p. 6).
9.6 Ebbene, le violazioni contestate a parte attrice (omessa fatturazione e dichiarazione infedele) integrano, indiscutibilmente, un pregiudizio per la determinazione dell'imponibile e la liquidazione di un'imposta (l'IVA) a carattere periodico e sono certamente in rapporto di progressione tra loro, perché dall'omessa fatturazione deriva normalmente l'infedeltà della dichiarazione IVA (Cass. civ. 20823/2020).
Infatti, come si evince dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato (all. n. 6 di parte attrice) non risulta espressa alcuna motivazione che consenta di percepire quale sia la ratio dell'esclusione, dal regime del cumulo giuridico, della sanzione irrogata sub n. 4) (“IVA-
Omessa o inesatta annotazione sui registri di cui all'art. 23 o 24 D.P.R. 633/72 della fattura relativa agli acquisti o alle prestazioni imponibili intracomunitari di beni”) rispetto alle altre riconosciute in cumulo giuridico tra cui la dichiarazione infedele IVA (sub. n. 6) e dunque a maggior ragione, stante anche l'assenza di ogni e qualsiasi motivazione sulle ragioni dello scostamento dell'Ufficio rispetto alle indicazioni interpretative contenute nella summenzionata circolare e giurisprudenziale anche precedente alla pronuncia in esame, pare ben probabile che, se la censura fosse stata diligentemente coltivata nei gradi successivi del giudizio, tale condotta diligente avrebbe potuto determinare un esito favorevole per il ricorrente, conducendo alla rideterminazione al ribasso della sanzione in discorso, che si sarebbe potuta ricomprendere nel cumulo giuridico che ha avvinto le altre.
9.7. Ebbene, sulla base di quanto sin qui ripercorso, pare verosimile – alla stregua di una prognosi postuma condotta sulla base del criterio del più probabile che non – che, ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto, la pronunzia resa in primo grado dalla avrebbe potuto essere, quantomeno sullo specifico punto Controparte_7 in esame, riformata, con conseguente rideterminazione al ribasso della sanzione irrogata con l'avviso di accertamento impugnato;
il danno che è scaturito al per effetto di tale Pt_1 negligenza è, dunque, quantificabile nella somma di € 32.388,00, pari alla sanzione che, inspiegabilmente, l'Agenzia delle Entrate aveva estromesso dal regime del cumulo giuridico.
È pertanto questa la cifra che la convenuta dovrà essere condannata a rifondere in favore dell'odierno attore oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
10. Quanto alla posizione della compagnia assicuratrice convenuta, va rilevata la completa pretestuosità della relativa chiamata in causa, alla stregua dell'esame delle condizioni della polizza, e dell'integrale validità della stessa, che questo Giudice ritiene di poter affermare alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sulle clausole cc.dd. claims made.
In particolare, come ormai chiarito dall'elaborazione nomofilattica consolidatasi a partire dalle Sezioni Unite intervenute sul tema nel 2016 e poi nel 2018, in linea generale può ritenersi
14 che le polizze strutturate “on claims made basis” siano da ritenersi valide, salvo che nel concreto sia reso eccessivamente difficile all'assicurato l'esercizio dei propri diritti, tanto da snaturare la causa concreta del contratto tipico di assicurazione.
Sul punto, può rilevarsi che anche più recenti arresti si sono conformemente attestati – ribadendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 – nel senso che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola 'claims made' non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe”
(cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., n. 9861 del 2025).
L'indagine circa l'eventuale nullità delle clausole claims made – che comunque, appunto, di per sé non sono affette da nullità a meno che ricorrano determinate condizioni – è ampia e complessa: come chiarito dalla Suprema Corte, essa riguarda “innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass.
26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n.
15216; Cass.26/07/2024, n. 21036)” (così, Cass. Civ., sent. n. 2778/2024).
Del resto, anche la parte della giurisprudenza nomofilattica che guarda alle clausole cc.dd. claims made con occhio più sospetto ha comunque statuito che l'illegittimità delle stesse può affermarsi solo laddove sia in concreto esclusa ogni opportunità, per l'assicurato, di intervenire sulla possibilità di ottenere il risarcimento, essendone il riconoscimento integralmente rimesso all'iniziativa del terzo: “La difficoltà di esercitare il diritto non è ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all'assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l'assicurato può fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8894/2020); ma ciò non è predicabile nel caso che ci occupa, in ragione di quanto subito si andrà ad esporre.
15 10.1. Nel caso di specie infatti, come si anticipava, il contratto di assicurazione in esame non è tale da integrare i presupposti ai quali la Suprema Corte riconnette la possibilità di dichiararne la parziale o totale nullità, ex art. 1419 c.c.: infatti, dev'essere sottolineato che è presente, quale correttivo alla struttura “on claims made basis”, una clausola plasmata sul modello della c.d. deeming clause, che recupera parzialmente all'iniziativa dell'assicurato la possibilità di attivazione della garanzia derivante dalla stipula della polizza.
In particolare, a pagina 15 del contratto di assicurazione (cfr. all. n. 2 di parte convenuta e 9 di parte chiamata), sotto la rubrica “Obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento o circostanza”, è previsto quanto segue: “a. L'assicurato – a pena di decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo ai sensi della presente polizza – deve dare agli assicuratori, tramite l'agente- broker, comunicazione scritta entro 30 giorni di: I qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata;
II qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un atto illecito;
III qualsiasi circostanza di cui l'assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito a una richiesta di risarcimento. Se tale comunicazione viene effettuata dall'assicurato nel periodo di assicurazione secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 30 giorni indipendentemente o meno dall'applicabilità del maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dagli assicuratori come effettuata nel periodo di assicurazione fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo”.
Nella medesima polizza, nella sezione dedicata alla chiarificazione delle espressioni lessicali utilizzate nel corpo delle condizioni contrattuali, si legge, alla voce “CIRCOSTANZE”, che fra le stesse rientra “[…] c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti” (cfr. all. cit., p. 2).
Ebbene, tanto premesso, parte convenuta – pur essendo pienamente in grado di avvedersi, con l'ordinaria diligenza, dell'errore commesso nella gestione del caso del – ha Pt_1 mancato di valersi della clausola in discorso, non effettuando mai la prescritta comunicazione, pur avendone la possibilità, nel periodo intercorrente fra il 23.02.2016 (o, comunque, fra il 23.09.2016, quando l'errore, dando luogo all'irreversibile passaggio in giudicato della sentenza, si era ormai cristallizzato) e il 12.06.2017, data dello spirare della polizza;
e, pertanto, non può oggi giovarsi della copertura che le sarebbe derivata dall'attivazione di tale meccanismo contrattuale se solo si fosse tempestivamente curata di comunicare il proprio errore alla compagnia assicurativa, così lealmente consentendole di avvedersi per tempo della possibilità di dover fronteggiare, nel più o meno prossimo futuro, una richiesta di risarcimento ricollegabile all'errore de quo.
16 Sull'argomento, recentissima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire (sia pure con riferimento al diverso modello correttivo della c.d. sunset clause) che “In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una
"sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto” (Cass. Civ., ord.
n. 6490/2024). Dunque, a maggior ragione, non può predicarsi la nullità (parziale o totale) del contratto laddove un meccanismo correttivo al puro claims made sia stato effettivamente predisposto.
Alla luce dell'indagine in concreto sul contenuto contrattuale, questo Giudice ritiene dunque di poter escludere la nullità della clausola in parola per come concretamente conformata, posto che essa non è di natura e contenuto tali da snaturare la conformazione del modello dell'assicurazione della responsabilità civile, né rende eccessivamente complicato l'esercizio del diritto alla manleva, sottraendolo del tutto a ogni possibilità di iniziativa da parte dell'assicurato stesso.
10.3. Quanto alla ultrattività decennale prevista dalla l. 124 del 2017 (intervenuta sull'art. 3, co. 5°, lett. e), del d.l. 138/2011), deve rilevarsi che tale atto legislativo è entrato in vigore successivamente allo spirare del termine di validità dell'assicurazione, e non può dunque invocarsene l'applicazione retroattiva sulla base del principio per cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 disp. prel. c.c.).
10.4. Con riferimento, invece, al “maggior periodo per la notifica della richiesta di pagamento”, che, come sottolineato dalla difesa della compagnia assicuratrice, la stessa, già prima della legge
124/2011, pionieristicamente prevedeva, la non può avvalersene, in quanto il CP_1 termine massimo accordato per la copertura delle denunce di sinistro postume sarebbe comunque spirato il 12.06.2018, dunque dieci mesi prima della richiesta di risarcimento avanzata dal con la raccomandata del 02.04.2019. In ogni caso, il presupposto Pt_1 dell'operatività di un simile meccanismo (così come oggi la legge prevede espressamente in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività sanitaria) era dato dalla cessazione definitiva dell'attività professionale assicurata, e di tale presupposto la convenuta – che avrebbe avuto interesse a valersi di tale disciplina – non ha minimamente fornito la prova.
Si evidenzia infatti che, sul punto, non può ritenersi neanche lontanamente sufficiente la produzione (effettuata in sede di terza memoria 183, co. 6°, c.p.c.) della schermata di ricerca dell'indirizzo PEC che fu in uso alla quando svolgeva l'attività di consulente del CP_1 lavoro, posto che l'unica informazione che è dato con certezza desumerne è l'intervenuta
17 cancellazione dal relativo albo, senza invece che nulla possa evincersi né con riguardo alle cause e alla natura di tale cancellazione, né con riguardo al momento temporale in cui l'attività in parola è effettivamente cessata.
10.5. L'affermazione dell'inoperatività della polizza in ragione del profilo esaminato comporta l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalla difesa della Controparte_2
[...]
11. Alla luce di quanto sovra esposto, le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere accolte nei limiti sovra precisati.
Dev'essere, all'opposto, rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, in ragione dell'evidente Controparte_2 inoperatività della polizza all'epoca della denunzia pervenuta da parte del Pt_1
12. Le spese di lite vengono liquidate, in ragione di tutte le argomentazioni sin qui illustrate, sulla base del principio di soccombenza, e vengono poste a carico di parte convenuta sia nei riguardi dell'attore (vittorioso nel merito) che nei riguardi della terza chiamata, stante l'evidente infondatezza della chiamata in causa in ragione dell'inoperatività della polizza n.
BZ6N008096F all'epoca della richiesta di risarcimento avanzata da nei Parte_1 confronti di il che ha determinato il rigetto della domanda di manleva Controparte_1 proposta da quest'ultima.
La quantificazione delle spese avviene, secondo quanto indicato in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal D.M. 147/2022, con la precisazione che, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura sensibilmente inferiore rispetto al valore della controversia dichiarato nell'atto di citazione, gli scaglioni di riferimento per l'individuazione dei valori medi cui parametrare la liquidazione dei compensi professionali sono quelli relativi alle cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52,000,00.
Difatti, secondo quando prescritto dall'art. 5, co. 1° del succitato D.M. 55/2014 s.m.i. e ribadito da costante giurisprudenza nomofilattica (cfr., ex multis, Cass. n. 16440/2017; Cass. n.
536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007), stante l'evidente sproporzione fra la dichiarazione di valore risultante dal ricorso introduttivo – oltre 135.000,00 euro – ed il quantum effettivamente attribuito alla parte vittoriosa all'esito della compiuta trattazione della causa, nella liquidazione delle spese occorre fare applicazione del criterio del decisum in luogo di quello del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
18 - Accoglie la domanda risarcitoria di parte attrice, nei sensi di cui in motivazione, condannando la convenuta a risarcire ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 32.388,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- Condanna la convenuta soccombente a rifondere le spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore e del terzo chiamato , Parte_1 Controparte_2 che si liquidano nella misura di € 7.616,00 per ciascuno, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 24.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LU UN
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora Celico
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
LU UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18385 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 assunta in decisione in data 07.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuela Macconi ed Emiliano Celli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Roma, alla Via degli Scipioni, n. 132, giusta procura in calce all'atto di citazione attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Mauro De Santis e Flavio De Santis ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli anzidetti procuratori sito in Roma, alla Via Pindaro, n. 28/N, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
NONCHE'
C.F. ), in persona del Rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale Dott.ssa CP_2 CP_3
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2 associati al Lloyd's Market, e tra questi del che ha assunto il
[...] Controparte_4 rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. BZ6N008096F, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Romano Cesareo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in
Roma, alla Via Oslavia n. 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
1 Oggetto: responsabilità professionale del procuratore costituito per omessa proposizione dell'appello avverso sentenza di C.T.P.
Conclusioni: come da relative note di precisazione, e nello specifico, rispettivamente:
1) Per Novelli: “- nell'ipotesi in cui, come si ritiene sarebbe stato altamente probabile, Pt_1
l'appello proposto dal sig. fosse stato integralmente accolto, il danno subito è Pt_1 rappresentato dall'intera somma al medesimo richiesta dall'Agenzia delle Entrate, pari ad €
135.286,00 e pertanto, la dott.ssa deve essere condannata al pagamento di tale CP_1 somma;
- nell'ipotesi in cui si volesse considerare che, a prescindere dall'esito che avrebbe potuto avere l'appello, la pendenza della lite avrebbe consentito al sig. di definire in modo Pt_1 agevolato la stessa, con il pagamento del solo tributo al netto di sanzioni ed interessi, e quindi della somma di € 34.017,99, e dunque il danno subito è rappresentato dalla differenza tra la maggior somma al medesimo richiesta dall'Agenzia delle Entrate (€ 135.286,00) ed il tributo che comunque sarebbe dovuto pagare (€ 34.017,99) e, pertanto, la dott.ssa deve essere CP_1 condannata al pagamento della somma di € 101.277,88; - nell'ipotesi in cui, come si ritiene certo, l'appello proposto sarebbe stato parzialmente accolto, riconoscendo come errata
l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, il danno subito è rappresentato dalla duplicazione della maggiore sanzione applicata, pari ad € 32.388,00 e, pertanto, la dott.ssa deve essere condannata al pagamento di detta somma”; CP_1
2) Per la Dott.ssa “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrariis rejectis In Controparte_1 via principale: per tutti i motivi indicati nella presente comparsa e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia;
rigettare la domanda attorea poiché inammissibile, improcedibile, prescritta ed infondata in fatto ed in diritto, infine poiché non provata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare
l'assicurazione , in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire e manlevare e/o tenere indenne la
Dott.ssa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli Controparte_1 dall'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari.”;
3) Per “A) nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. Controparte_2 nei confronti della dott.ssa in quanto infondata in fatto ed Parte_1 Controparte_1 in diritto;
B) sempre nel merito, dichiarare l'inammissibilità del nuovo fatto, pertinente
l'avvenuta iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro, e non a quello dei dottori commercialisti, all'epoca dei fatti di causa, dedotto dalla dott.ssa per la prima volta nella Controparte_1 terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e, per l'effetto, stralciare dal fascicolo di causa l'estratto dal Reginde allegato alla suindicata memoria avversaria;
B) in ogni caso, rigettare la domanda di indennizzo spiegata dalla dott.ssa nei confronti di Controparte_1 Controparte_6
[...
[...] [
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle
[...] successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, cod. proc. civ. Con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite (contenuto nella comparsa di risposta), al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_2
. Dev'essere tuttavia specificato che le conclusioni rassegnate nelle relative note di
[...] precisazione risultano essere state modificate dalla rinunzia alla domanda sub b), espressa nella comparsa conclusionale, ove la parte ha dichiarato quanto segue: “- III -
Inoperatività della Polizza per motivi oggettivi. Avendo la dott.ssa comprovato di CP_1 essere iscritta all'Albo dei Consulenti del lavoro, l'eccezione deve aversi per rinunciata, essendo
l'Assicurata abilitata all'attività professionale oggetto di censura”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la dott.ssa consulente del lavoro, per ivi Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità professionale della stessa per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitole, di dargli comunicazione dell'esito del giudizio
R.G. n. 651/2015 introdotto avanti alla di definito Controparte_7 CP_8 con sentenza n. 315/02/2016 del 15.01.2016, depositata il successivo 23.02.2016 – con conseguente passaggio in giudicato della pronunzia in discorso e definitiva perdita della possibilità di far valere i vizi dell'atto di accertamento oggetto dell'impugnazione.
Chiedeva, dunque, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni cagionatigli, danni che quantificava nella cifra di € 135.286,00 (pari al totale portato dall'atto impositivo divenuto definitivo), o, in subordine, nella minor somma di € 101.277,88 o quella di €
32.388,00, rispettivamente pari: a) al tributo che l'attore avrebbe dovuto pagare al netto di sanzioni e interessi se fosse stato in grado di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti;
b) alla parte della sanzione irrogata rimasta al di fuori del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. 472/1997.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- titolare della ditta “Armagame” occupantesi del commercio al Parte_1 dettaglio di giochi e giocattoli, nel 2013 era stato sottoposto ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza, cui era conseguita l'emissione di due Avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009 e 2010 che contestavano l'infedele dichiarazione per IVA e imposte dirette, irrogando sanzioni cumulative;
- egli decideva, pertanto, di conferire mandato difensivo alla Dott.ssa la quale CP_1 per suo conto avviava il procedimento di accertamento con adesione;
tuttavia, stante la mancata adesione di alla proposta di definizione formulata Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate, egli, col patrocinio della impugnava l'Avviso di CP_1
3 accertamento TKF011401596/2014, relativo all'anno 2009, avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina (mentre quello relativo al 2010 diveniva definitivo, essendo decorsi i termini per la relativa impugnazione);
- l'impugnazione proposta avanti alla Commissione Tributaria veniva CP_7 rigettata con sentenza n. 315/02/2016, la quale tuttavia, per negligenza della CP_1 non veniva mai comunicata all'assistito e passava pertanto in giudicato il successivo
23.09.2016, senza che il fosse stato messo in condizione di presentare appello Pt_1 avverso la decisione de qua;
- nel frattempo, sempre tramite l'assistenza della convenuta, il nell'aprile 2017 Pt_1 avviava l'iter di definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, relativamente ai carichi fiscali iscritti a ruolo entro il 31.12.2016, dal quale restavano esclusi – per i tempi tecnici di lavorazione delle pratiche da parte degli uffici – gli importi relativi al
2009 (iscritti per un solo terzo), nonostante il già intervenuto passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto l'Avviso di accertamento che ne segnava la debenza;
- solo nell'ottobre del 2018, a seguito della notifica da parte dell' Controparte_9
di un'intimazione di pagamento per la somma di € 135.285,87, l'attore
[...] veniva a conoscenza dell'esito negativo dell'impugnazione definita con la sentenza Part della C.T.P. di n. 315/02/2016, e indirizzava dunque raccomandata alla CP_8
intimandole, a mezzo dei propri legali, di risarcirgli il danno conseguito al CP_1 suo negligente operato;
tuttavia, a tale intimazione la consulente del lavoro non aveva mai risposto.
Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento della convenuta in quanto, se ella l'avesse tempestivamente informato dell'esito del giudizio impugnatorio, avrebbe potuto presentare in termini un appello che avrebbe avuto una elevata possibilità di accoglimento integrale, o, comunque, essendo integrato il presupposto della lite pendente, gli avrebbe consentito di valersi della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (introdotta con atti legislativi del 2017 e del 2018); in estremo subordine, riteneva comunque certa l'eventualità dell'accoglimento dell'appello, ove proposto, con riguardo all'erronea mancata applicazione del cumulo giuridico a tutte le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento
TKF011401596/2014, con conseguente quantificazione del danno subìto nella cifra di €
32.388,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Dott.ssa la CP_1 quale, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei suoi confronti, eccepiva innanzitutto di avere tempestivamente informato il proprio assistito – a mezzo del telefono – dell'esito del giudizio proposto avanti alla Controparte_7
di , ma che il non si era mai presentato presso il suo studio per
[...] CP_8 Pt_1
4 discutere il da farsi;
inoltre, deduceva che non avrebbe mai potuto avvedutamente consigliare al di proporre un appello, posto che le probabilità di un suo accoglimento sarebbero Pt_1 state pressoché nulle. Sosteneva altresì che parte attrice aveva comunque aggravato la propria posizione nei confronti dell' non essendosi avvalsa della Controparte_9 procedura di acquiescenza delle sole sanzioni, di cui all'art. 17 del d.lgs. 472/1997.
In subordine, comunque, per la denegata ipotesi in cui le domande formulate da parte attrice avessero trovato accoglimento, chiedeva di essere manlevata dalla società Controparte_2 alla cui citazione domandava contestualmente di essere autorizzata, sulla base
[...] del Certificato di Assicurazione n. BZ6N008096F, valido dal 13.06.2016 al 12.06.2017.
3. Autorizzata la chiamata della terza richiesta da parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice, contestando la richiesta di manleva poiché ritenuta del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Nell'ordine, la società spiegava le seguenti eccezioni: Controparte_2
- inoperatività della polizza per ragioni temporali, sulla base della clausola claims made in essa contenuta;
nello specifico, deduceva che, poiché la richiesta di risarcimento da parte del terzo non era intervenuta nel corso del periodo di validità della polizza – risalendo al 02.04.2019 – la copertura assicurativa non poteva essere invocata.
Aggiungeva che neppure poteva ritenersi operante la c.d. copertura postuma prevista dalla clausola che disciplinava “il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento”, poiché la stessa era destinata ad applicarsi alle ipotesi di definitiva cessazione dell'attività assicurata nel corso del periodo di assicurazione “per ragioni diverse dalla radiazione o sospensione dall'Albo professionale o decesso dell'Assicurata”, presupposto questo di cui non risultava provata l'integrazione, e comunque per l'assorbente ragione che tale copertura postuma avrebbe comunque potuto operare, al più, fino al 12.06.2018, stante la previsione di una durata massima di dodici mesi;
- inoperatività della polizza in ragione della sua estensione oggettiva;
nello specifico, deduceva che la polizza, nel paragrafo dedicato all'oggetto dell'assicurazione, prevedeva che "la garanzia risulta operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo ordine", mentre la Dott.ssa non aveva CP_1 provato la propria regolare iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili né presso il relativo Consiglio Nazionale. Tale eccezione, del resto, come già illustrato nella sezione dedicata alle conclusioni, veniva fatta oggetto di rinunzia in extremis, poiché nella comparsa conclusionale la società assicuratrice dava atto del fatto che la convenuta aveva prodotto la prova di essere stata iscritta al diverso albo dei Consulenti del Lavoro, ai quali la polizza stipulata era, parimenti, destinata ed applicabile;
5 - operatività dell'art. 1898 c.c., con conseguente possibilità per la società assicuratrice di negare l'indennizzo all'assicurata; difatti, sosteneva che ove fosse emerso che la era effettivamente incorsa nell'errore imputatole dall'attore, tale circostanza CP_1 avrebbe integrato prova della conoscenza da parte della stessa assicurata dell'errore professionale commesso, tenuto conto che, secondo le clausole della stessa polizza, si doveva intendere per “circostanze” da comunicarsi alla compagnia anche "qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di richiesta di risarcimento nei suoi confronti".
L'omessa comunicazione all'assicuratrice, dunque, avrebbe integrato il presupposto per l'operatività dell'art. 1898 del codice civile;
- limite della franchigia, fissato nella cifra di € 1.000,00 per ciascun sinistro, di modo che
– nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta – dal quantum accordato a quest'ultima sarebbe stato comunque necessario scomputare detto importo;
- infondatezza nel merito delle tesi esposte dall'attore; nello specifico, deduceva l'assenza di prova in ordine all'effettiva negligenza della Dott.ssa oltre che CP_1
l'assertività delle domande del il quale non avrebbe fornito prova del fatto Pt_1 che, laddove avesse ricevuto per tempo notizia della sentenza di rigetto, avrebbe potuto proporre appello nei termini ed ottenere un capovolgimento dell'esito del primo grado. Sosteneva, altresì, l'infondatezza della tesi secondo cui ove l'attore fosse stato messo in condizione di proporre tempestivo appello avverso la pronunzia resa dalla C.T.P. egli avrebbe potuto aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, ovvero alla c.d. “rottamazione ter”, posto che, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, né il d.l. 119/2018, né il d.lgs. 50/2017 erano ancora entrati in vigore.
Chiedeva infine, con riferimento alle spese di lite, di voler condannare l'attore o la convenuta
– a seconda dell'esito della controversia – a rifonderle i costi sostenuti per la difesa in giudizio, o, al più, a disporne la compensazione in ragione dell'operatività della franchigia, che, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, avrebbe comunque rappresentato un'ipotesi di soccombenza reciproca.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta dunque matura per la decisione, veniva rinviata dall'allora Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni ulteriori rinvii e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, la causa passava quindi in decisione in data 07.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In primo luogo, giova premettere che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie alla convenuta), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 25112/2017; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26516/2020; Cass.
Civ., Sez. 2, n. 7064/2021).
Del pari, in caso di responsabilità del commercialista – o, come nel caso di specie, del consulente del lavoro, anch'esso abilitato al patrocinio innanzi al Giudice Tributario dall'art. 12, co. 3°, del d.lgs. 546/1992 – per tardiva proposizione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento, occorre effettuare una valutazione prognostica dell'utilità dei ricorsi omessi anche in caso di pacifica negligenza del professionista (Cass. Civ., n. 13769/2018; Cass. Civ. n.
11548/2013; Cass. Civ., n. 22026/2004). Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite
(Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione svolta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri
7 necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (cfr., ex plurimis Cass. Civ., n. 6967/2006; Cass.
Civ., n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 13873/2020).
6. Passando all'esame del merito della presente controversia, in primo luogo si deve osservare che risulta provato, dall'istruttoria svolta, il comportamento negligente della convenuta: difatti, nell'ambito della responsabilità contrattuale – qual è quella oggetto dell'odierno giudizio – spetta all'attore l'onere di provare (i) la fonte contrattuale o legale del rapporto, (ii) il danno subìto e (iii) il nesso causale fra l'inadempimento o il non corretto adempimento ed il pregiudizio riportato;
soddisfatto tale onere, l'inadempimento o il non corretto adempimento può essere oggetto di mera allegazione, posto che spetta invece al convenuto fornire la prova di avere adempiuto o di avere correttamente adempiuto. Tanto va affermato alla stregua dell'ormai pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla pronunzia n. 13533/2001 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
Unico limite a tale assetto è stato ravvisato, dalla medesima pronuncia, nel caso in cui si lamenti l'inadempimento di un'obbligazione negativa, il che non ricorre certo nel caso in esame;
nell'odierna vicenda, è infatti il debitore che avrebbe dovuto fornire la prova di aver tenuto un determinato comportamento diligente positivo (l'avviso dato all'assistito circa la pronuncia della decisione giudiziale in tempo utile per valutare la proposizione di un appello) mentre all'opposto il creditore, se si dovesse riversare su di lui il relativo onere della prova, sarebbe onerato del dovere di fornire la prova di un fatto negativo – cioè il non avere ricevuto tale comunicazione – con conseguente inammissibile scardinamento dei princìpi summenzionati, in assenza di alcuna valida motivazione per discostarsene.
6.1. Tanto premesso, dunque, correttamente la parte attrice si è limitata ad allegare di non essere mai stata informata della pronunzia della sentenza 315/02/2016 con cui la
[...]
aveva rigettato la sua impugnazione avverso l'Avviso di Accertamento Controparte_7
TKF011401596/2014 relativo all'anno 2009; a contrastare tale allegazione, sulla base dei princìpi sopra espressi, non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della convenuta secondo cui ella avrebbe avvertito telefonicamente l'assistito dell'esito del giudizio, ma a tale comunicazione non avrebbe mai fatto seguito una fattiva collaborazione dell'attore, il quale non si sarebbe mai recato a studio per valutare l'opportunità della proposizione di un appello.
Tale assunto (peraltro esplicitamente contestato da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6o, c.p.c.), nell'odierno giudizio, è rimasto infatti del tutto sfornito di ogni suffragio probatorio a suo sostegno, e questo Giudice deve pertanto decidere attenendosi al principio condensato nel brocardo “quod non est in actis, non est in mundo”, opportunamente letto alla
8 luce dei princìpi testé richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità contrattuale.
7. Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice risulta solo parzialmente fondata.
7.1. In effetti, con riferimento al danno conseguito alla – pure comprovata – condotta negligente della convenuta, va subito chiarito come esso non possa ravvisarsi nella perdita della possibilità di integrale riforma della sentenza resa in primo grado dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina. Sul punto, infatti, le argomentazioni della parte attrice – cui incombeva, questa volta, l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità fra l'errore professionale e il danno lamentato – non consentono di formulare una prognosi positiva circa la reale probabilità di accoglimento integrale di un appello nell'eventualità della sua utile proposizione.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)”; (cfr. Cass. Civ., nn. 24670/2024 e
24007/2024).
7.2. Ebbene, nel presente giudizio parte attrice non ha provato, al di là di allegazioni del tutto generiche e prive di contatto con la giurisprudenza tributaria più recente, che l'avviso di accertamento avrebbe potuto essere completamente annullato nel caso della tempestiva proposizione dell'appello avverso la sentenza 315/02/2016 della C.T.P. di;
e ciò risulta CP_8 tanto più evidente considerando anche il raffronto fra le censure mosse nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla suddetta C.T.P. e la sentenza resa da quest'ultima.
In effetti, da questo punto di vista l'attore si limita a far leva su un presunto principio del
“divieto di doppia presunzione” affermato dalla giurisprudenza di legittimità tributaria, sottolineando come l'avviso di accertamento si basasse esclusivamente su di una catena di presunzioni acriticamente recepite, a loro volta, dalla sentenza della C.T.P.
7.3. Tuttavia, leggendo le motivazioni della sentenza 315/02/2016 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione) ci si accorge che, come esposto dai Giudici del collegio, l'Amministrazione
Finanziaria abbia in realtà fatto buon governo dei princìpi probatori previsti dalla legge in materia tributaria, non avendo affatto ragionato sulla base di una concatenazione di inconsistenti presunzioni semplici, ma, al contrario, avendo ancorato ad una base documentale (la risultanza di fatture non registrate, come comunicate dall'amministrazione
9 fiscale sammarinese) l'applicazione di una presunzione legale relativa (quella posta dall'art. 53 del d.P.R. 633/1972).
In particolare, si legge nella menzionata sentenza n. 315/02/2016 della C.T.P. di Latina:
“Riferisce la resistente Agenzia che tale verifica ha preso le mosse dal monitoraggio dell'applicazione della normativa IVA comunitaria e degli scambi con la Repubblica di San Matino, il cui Ufficio tributario, nell'ambito dell'azione di contrasto alle frodi fiscali, ha l'obbligo, sin dal 1993, di inviare all' il listing mensile riepilogativo dell'interscambio tra gli operatori dei Controparte_10 due Paesi, con il dettaglio delle singole fatture relative ai beni e ai servizi connessi. Nel caso di specie,
l'Ufficio tributario di San Marino comunicava l'esistenza di una serie di fatture, indicate nell'atto di accertamento e nel presupposto verbale, emesse da un operatore economico ivi residente ( CP_11
nei confronti della ditta ricorrente. La successiva verifica permetteva di appurare che
[...] quest'ultima non aveva contabilizzato la merce acquistata nel 2009 né, avendo effettuato acquisti senza addebito d'imposta, con conseguente obbligo di auto-fatturazione, aveva emesso le corrispondenti auto- fatture ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.l. 331/93. Sulla base di tali fatture – che ben potevano costituire un elemento probatorio valutabile ai fini dell'accertamento dell'esistenza di operazioni non contabilizzate, alla luce del disposto dell'art. 53 del D.P.R. 633/72, secondo cui (salvo prova contraria, nella specie non fornita neanche in questa sede) i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolte la propria attività, si presumono ceduti – sono stati pertanto determinati i ricavi complessivi conseguiti alla ditta e il maggior reddito imponibile/valore della produzione. Nel descritto contesto, nel quale tutti gli acclaramenti di cui al PVC sono stati richiamati e riepilogati nell'avviso di accertamento, e risultano idonei, sia per la loro provenienza, sia per la loro inequivoca valenza, a supportare le conclusioni raggiunte dall'Ufficio, non si ravvisa alcuno spazio per gli ulteriori accertamenti in fatto e per l'esposizione di maggiori elementi motivazionali di cui il ricorrente lamenta la carenza”.
7.4. Del resto, anche a voler ammettere che l'amministrazione finanziaria si fosse basata esclusivamente su presunzioni, non può comunque trascurarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità successiva a quella (a dire il vero risalente, posto che trattasi di una sola pronunzia del 1994) citata dall'attore sia andata manifestando aperture sempre più esplicite verso l'insussistenza di un asserito divieto di doppia presunzione nella materia tributaria;
e ciò, del tutto in linea con quanto da sempre si afferma nella materia propriamente civilistica
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 20748 del 2019; Cass. Civ., n. 23860 del 2020; Cass. Civ., n. 27982 del 2020).
8. Parimenti, è del tutto infondato l'assunto secondo il quale il danno scaturito al Pt_1 dalla negligenza della convenuta sarebbe consistito nell'aver perso la possibilità di aderire alle definizioni agevolate varate nel 2017 e nel 2018, posto che, all'epoca dei fatti (consumatisi fra il febbraio e il settembre 2016), né il d.lgs. 50/2017 (il cui art. 11 ha consentito la possibilità
10 di una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti tramite il pagamento della sola sorte con esclusione di sanzioni e interessi), né il d.l. 119/2018 (con cui è stata sancita una vera e propria “pace fiscale”) erano ancora neppure venuti alla luce.
Manca, pertanto, la possibilità di riferire questa perdita all'azione negligente del professionista: infatti, a mente dell'art. 1223 del codice civile, “il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. E' allora evidente che la sopravvenienza di un provvedimento normativo che consentiva la definizione agevolata delle controversie pendenti si configura come unico antecedente causale della perdita lamentata da questo specifico punto di vista;
è invece di tutta evidenza che, specularmente, non può imputarsi al professionista il rimprovero di non aver provveduto alla proposizione di un appello il cui fine precipuo sarebbe stato quello di mantenere la pendenza della lite al fine di potersi avvalere di una definizione agevolata di cui, al tempo in cui il gravame non venne proposto, non era possibile ipotizzare la sopravvenienza con l'ordinaria diligenza.
Difetta dunque un elemento fondamentale della responsabilità colposa, dato dalla causalità della colpa: infatti, il danno subìto dall'attore a seguito della condotta negligente della non costituisce concretizzazione del rischio specifico che la norma di condotta CP_1 violata (quella che impone al patrocinante in giudizio di proporre in termini il mezzo d'impugnazione) mirava ad evitare, ed addossarle dunque tale pregiudizio sarebbe errato tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello logico, poiché significherebbe fare applicazione dell'argomento fallace “post hoc, ergo propter hoc”.
Sul punto, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità di matrice penalistica, ripresa poi anche dalle sezioni civili della Cassazione, “In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale
("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare”
(ex multis, cfr. Cass. Civ., n. 20328/2006).
11 9. Il profilo dal quale la domanda proposta dall'attore risulta, invece, fondata è rappresentato dalla mancata coltivazione della censura – in nuce, per quanto superficialmente, presente anche nel ricorso di primo grado proposto col patrocinio della – relativa all'erroneo CP_1 governo del cumulo giuridico rispetto alle sanzioni irrogate al con l'avviso di Pt_1 accertamento riferito al 2009.
9.1. In particolare, nel ricorso introduttivo dell'impugnazione promossa avanti alla C.T.P. di
, la stessa lamentava quanto segue: “Anche relativamente alle sanzioni l' CP_8 CP_1 CP_12 ha operato in maniera errata – Relativamente alla sanzione ex art. 6 comma 9bis, trattandosi di sanzione connessa all'accertamento e non di autonoma sanzione, doveva essere ricompresa nel cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 – Se di autonoma sanzione si dovesse, comunque, trattare, sarebbe, quella prevista dall'art. 6 comma 9 bis nella misura del 3% (trattandosi di operazioni soggette
a reverse charge) con l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 e come base la fattura presunta errata di importo più elevato –” (cfr. all. n. 8 di parte attrice, prodotto con la terza memoria 183 co. 6°).
9.2. Ebbene, laddove tale censura fosse stata diligentemente coltivata in sede di appello, è ben più probabile che non che essa avrebbe potuto essere accolta nel secondo grado del giudizio, con ciò determinando un ricalcolo delle sanzioni con esito decisamente più favorevole all'odierno attore.
9.3. Infatti, è ben vero che la sentenza 315/02/2016 replica alla doglianza in discorso sostenendo recisamente trattarsi di sanzioni riconducibili a condotte materialmente diverse e perciò insuscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 12, co. 1°, del D. Lgs.
472/1997 – che, come noto, consente di attrarre al regime del cumulo giuridico soltanto le ipotesi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, e di concorso materiale solamente omogeneo (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione); ma è altrettanto vero che il co. 2° della medesima disposizione disciplina anche la fattispecie della c.d. progressione – che altro non è che ciò che, in ambito penalistico, si definisce continuazione – e in questa fattispecie sono ben suscettibili di rientrare anche condotte che si pongono fra loro in rapporto di concorso materiale eterogeneo.
Condicio sine qua non affinché possa operare la previsione dedicata alla c.d. progressione è che dal punto di vista obiettivo (e non già, diversamente dal ramo penale dell'ordinamento, da quello soggettivo-finalistico), la serie di condotte risulti unificata dal fatto che i singoli segmenti di cui essa si compone “pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.
9.4. A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 901 del 16/01/2019), secondo cui le fattispecie sanzionatorie tributarie possono essere raggruppate in tre tipologie fondamentali, e precisamente: a) violazioni “sostanziali”, consistenti nella omessa o infedele
12 dichiarazione degli elementi rilevanti per dell'imposta; b) violazioni "formali", non incidenti sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta; c) violazioni "meramente formali", previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7, comma 1, lett. a, a decorrere dal 20 marzo 2001, che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 27211 del 22/12/2014; Cass.
5897 del 8/3/2013; Cass. n. 23352 del 6/10/2017).
Con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, è possibile fare applicazione del cumulo giuridico sia nel caso di cd. concorso formale (comma 1, prima parte), che si ha quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero distinte disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), sia nel caso del cd. concorso materiale (comma 1, seconda parte), che si ha quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo), sia, infine, nel caso di violazioni sostanziali che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (comma 2).
9.5 Quanto alle ipotesi materialmente suscettibili di integrare la fattispecie della progressione disciplinata dall'art. 12, co. 2°, del d.lgs. 472/1997, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 180 del 1998 testualmente spiega: “Le violazioni sostanziali possono invece rientrare nella previsione del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. […] Per la norma, quindi, ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione. A titolo esemplificativo, si possono richiamare le ipotesi di violazioni per omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili con successiva presentazione di dichiarazione infedele oppure quelle di violazioni inerenti alla mancata emissione, reiterata nel tempo, di scontrini fiscali, all'omessa registrazione delle operazioni sul registro dei corrispettivi ed infine all'infedele dichiarazione. Rispetto alle imposte sui redditi e all'I.V.A., il pregiudizio cui la norma si riferisce si realizza, normalmente, con la commissione delle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, atteso che queste, nella fisiologia del procedimento, sono quelle che chiudono la catena delle violazioni. Di conseguenza, le violazioni funzionali o prodromiche a quelle ora richiamate - quali, ad esempio, quelle di omessa o irregolare tenuta della contabilità, ovvero di omessa o irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di scontrini o ricevute fiscali - non saranno sanzionate come tali, ma rimarranno assorbite nella violazione coincidente, per l'appunto e almeno nella generalità dei casi, con quella inerente alla omessa
13 presentazione della dichiarazione o all'infedeltà della stessa, atteso che a queste violazioni corrispondono le sanzioni più gravi”(cfr. all. n. 9 di parte attrice, p. 6).
9.6 Ebbene, le violazioni contestate a parte attrice (omessa fatturazione e dichiarazione infedele) integrano, indiscutibilmente, un pregiudizio per la determinazione dell'imponibile e la liquidazione di un'imposta (l'IVA) a carattere periodico e sono certamente in rapporto di progressione tra loro, perché dall'omessa fatturazione deriva normalmente l'infedeltà della dichiarazione IVA (Cass. civ. 20823/2020).
Infatti, come si evince dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato (all. n. 6 di parte attrice) non risulta espressa alcuna motivazione che consenta di percepire quale sia la ratio dell'esclusione, dal regime del cumulo giuridico, della sanzione irrogata sub n. 4) (“IVA-
Omessa o inesatta annotazione sui registri di cui all'art. 23 o 24 D.P.R. 633/72 della fattura relativa agli acquisti o alle prestazioni imponibili intracomunitari di beni”) rispetto alle altre riconosciute in cumulo giuridico tra cui la dichiarazione infedele IVA (sub. n. 6) e dunque a maggior ragione, stante anche l'assenza di ogni e qualsiasi motivazione sulle ragioni dello scostamento dell'Ufficio rispetto alle indicazioni interpretative contenute nella summenzionata circolare e giurisprudenziale anche precedente alla pronuncia in esame, pare ben probabile che, se la censura fosse stata diligentemente coltivata nei gradi successivi del giudizio, tale condotta diligente avrebbe potuto determinare un esito favorevole per il ricorrente, conducendo alla rideterminazione al ribasso della sanzione in discorso, che si sarebbe potuta ricomprendere nel cumulo giuridico che ha avvinto le altre.
9.7. Ebbene, sulla base di quanto sin qui ripercorso, pare verosimile – alla stregua di una prognosi postuma condotta sulla base del criterio del più probabile che non – che, ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto, la pronunzia resa in primo grado dalla avrebbe potuto essere, quantomeno sullo specifico punto Controparte_7 in esame, riformata, con conseguente rideterminazione al ribasso della sanzione irrogata con l'avviso di accertamento impugnato;
il danno che è scaturito al per effetto di tale Pt_1 negligenza è, dunque, quantificabile nella somma di € 32.388,00, pari alla sanzione che, inspiegabilmente, l'Agenzia delle Entrate aveva estromesso dal regime del cumulo giuridico.
È pertanto questa la cifra che la convenuta dovrà essere condannata a rifondere in favore dell'odierno attore oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
10. Quanto alla posizione della compagnia assicuratrice convenuta, va rilevata la completa pretestuosità della relativa chiamata in causa, alla stregua dell'esame delle condizioni della polizza, e dell'integrale validità della stessa, che questo Giudice ritiene di poter affermare alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sulle clausole cc.dd. claims made.
In particolare, come ormai chiarito dall'elaborazione nomofilattica consolidatasi a partire dalle Sezioni Unite intervenute sul tema nel 2016 e poi nel 2018, in linea generale può ritenersi
14 che le polizze strutturate “on claims made basis” siano da ritenersi valide, salvo che nel concreto sia reso eccessivamente difficile all'assicurato l'esercizio dei propri diritti, tanto da snaturare la causa concreta del contratto tipico di assicurazione.
Sul punto, può rilevarsi che anche più recenti arresti si sono conformemente attestati – ribadendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 – nel senso che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola 'claims made' non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe”
(cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., n. 9861 del 2025).
L'indagine circa l'eventuale nullità delle clausole claims made – che comunque, appunto, di per sé non sono affette da nullità a meno che ricorrano determinate condizioni – è ampia e complessa: come chiarito dalla Suprema Corte, essa riguarda “innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass.
26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n.
15216; Cass.26/07/2024, n. 21036)” (così, Cass. Civ., sent. n. 2778/2024).
Del resto, anche la parte della giurisprudenza nomofilattica che guarda alle clausole cc.dd. claims made con occhio più sospetto ha comunque statuito che l'illegittimità delle stesse può affermarsi solo laddove sia in concreto esclusa ogni opportunità, per l'assicurato, di intervenire sulla possibilità di ottenere il risarcimento, essendone il riconoscimento integralmente rimesso all'iniziativa del terzo: “La difficoltà di esercitare il diritto non è ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all'assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l'assicurato può fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8894/2020); ma ciò non è predicabile nel caso che ci occupa, in ragione di quanto subito si andrà ad esporre.
15 10.1. Nel caso di specie infatti, come si anticipava, il contratto di assicurazione in esame non è tale da integrare i presupposti ai quali la Suprema Corte riconnette la possibilità di dichiararne la parziale o totale nullità, ex art. 1419 c.c.: infatti, dev'essere sottolineato che è presente, quale correttivo alla struttura “on claims made basis”, una clausola plasmata sul modello della c.d. deeming clause, che recupera parzialmente all'iniziativa dell'assicurato la possibilità di attivazione della garanzia derivante dalla stipula della polizza.
In particolare, a pagina 15 del contratto di assicurazione (cfr. all. n. 2 di parte convenuta e 9 di parte chiamata), sotto la rubrica “Obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento o circostanza”, è previsto quanto segue: “a. L'assicurato – a pena di decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo ai sensi della presente polizza – deve dare agli assicuratori, tramite l'agente- broker, comunicazione scritta entro 30 giorni di: I qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata;
II qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un atto illecito;
III qualsiasi circostanza di cui l'assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito a una richiesta di risarcimento. Se tale comunicazione viene effettuata dall'assicurato nel periodo di assicurazione secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 30 giorni indipendentemente o meno dall'applicabilità del maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dagli assicuratori come effettuata nel periodo di assicurazione fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo”.
Nella medesima polizza, nella sezione dedicata alla chiarificazione delle espressioni lessicali utilizzate nel corpo delle condizioni contrattuali, si legge, alla voce “CIRCOSTANZE”, che fra le stesse rientra “[…] c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti” (cfr. all. cit., p. 2).
Ebbene, tanto premesso, parte convenuta – pur essendo pienamente in grado di avvedersi, con l'ordinaria diligenza, dell'errore commesso nella gestione del caso del – ha Pt_1 mancato di valersi della clausola in discorso, non effettuando mai la prescritta comunicazione, pur avendone la possibilità, nel periodo intercorrente fra il 23.02.2016 (o, comunque, fra il 23.09.2016, quando l'errore, dando luogo all'irreversibile passaggio in giudicato della sentenza, si era ormai cristallizzato) e il 12.06.2017, data dello spirare della polizza;
e, pertanto, non può oggi giovarsi della copertura che le sarebbe derivata dall'attivazione di tale meccanismo contrattuale se solo si fosse tempestivamente curata di comunicare il proprio errore alla compagnia assicurativa, così lealmente consentendole di avvedersi per tempo della possibilità di dover fronteggiare, nel più o meno prossimo futuro, una richiesta di risarcimento ricollegabile all'errore de quo.
16 Sull'argomento, recentissima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire (sia pure con riferimento al diverso modello correttivo della c.d. sunset clause) che “In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una
"sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto” (Cass. Civ., ord.
n. 6490/2024). Dunque, a maggior ragione, non può predicarsi la nullità (parziale o totale) del contratto laddove un meccanismo correttivo al puro claims made sia stato effettivamente predisposto.
Alla luce dell'indagine in concreto sul contenuto contrattuale, questo Giudice ritiene dunque di poter escludere la nullità della clausola in parola per come concretamente conformata, posto che essa non è di natura e contenuto tali da snaturare la conformazione del modello dell'assicurazione della responsabilità civile, né rende eccessivamente complicato l'esercizio del diritto alla manleva, sottraendolo del tutto a ogni possibilità di iniziativa da parte dell'assicurato stesso.
10.3. Quanto alla ultrattività decennale prevista dalla l. 124 del 2017 (intervenuta sull'art. 3, co. 5°, lett. e), del d.l. 138/2011), deve rilevarsi che tale atto legislativo è entrato in vigore successivamente allo spirare del termine di validità dell'assicurazione, e non può dunque invocarsene l'applicazione retroattiva sulla base del principio per cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 disp. prel. c.c.).
10.4. Con riferimento, invece, al “maggior periodo per la notifica della richiesta di pagamento”, che, come sottolineato dalla difesa della compagnia assicuratrice, la stessa, già prima della legge
124/2011, pionieristicamente prevedeva, la non può avvalersene, in quanto il CP_1 termine massimo accordato per la copertura delle denunce di sinistro postume sarebbe comunque spirato il 12.06.2018, dunque dieci mesi prima della richiesta di risarcimento avanzata dal con la raccomandata del 02.04.2019. In ogni caso, il presupposto Pt_1 dell'operatività di un simile meccanismo (così come oggi la legge prevede espressamente in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività sanitaria) era dato dalla cessazione definitiva dell'attività professionale assicurata, e di tale presupposto la convenuta – che avrebbe avuto interesse a valersi di tale disciplina – non ha minimamente fornito la prova.
Si evidenzia infatti che, sul punto, non può ritenersi neanche lontanamente sufficiente la produzione (effettuata in sede di terza memoria 183, co. 6°, c.p.c.) della schermata di ricerca dell'indirizzo PEC che fu in uso alla quando svolgeva l'attività di consulente del CP_1 lavoro, posto che l'unica informazione che è dato con certezza desumerne è l'intervenuta
17 cancellazione dal relativo albo, senza invece che nulla possa evincersi né con riguardo alle cause e alla natura di tale cancellazione, né con riguardo al momento temporale in cui l'attività in parola è effettivamente cessata.
10.5. L'affermazione dell'inoperatività della polizza in ragione del profilo esaminato comporta l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalla difesa della Controparte_2
[...]
11. Alla luce di quanto sovra esposto, le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere accolte nei limiti sovra precisati.
Dev'essere, all'opposto, rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, in ragione dell'evidente Controparte_2 inoperatività della polizza all'epoca della denunzia pervenuta da parte del Pt_1
12. Le spese di lite vengono liquidate, in ragione di tutte le argomentazioni sin qui illustrate, sulla base del principio di soccombenza, e vengono poste a carico di parte convenuta sia nei riguardi dell'attore (vittorioso nel merito) che nei riguardi della terza chiamata, stante l'evidente infondatezza della chiamata in causa in ragione dell'inoperatività della polizza n.
BZ6N008096F all'epoca della richiesta di risarcimento avanzata da nei Parte_1 confronti di il che ha determinato il rigetto della domanda di manleva Controparte_1 proposta da quest'ultima.
La quantificazione delle spese avviene, secondo quanto indicato in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal D.M. 147/2022, con la precisazione che, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura sensibilmente inferiore rispetto al valore della controversia dichiarato nell'atto di citazione, gli scaglioni di riferimento per l'individuazione dei valori medi cui parametrare la liquidazione dei compensi professionali sono quelli relativi alle cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52,000,00.
Difatti, secondo quando prescritto dall'art. 5, co. 1° del succitato D.M. 55/2014 s.m.i. e ribadito da costante giurisprudenza nomofilattica (cfr., ex multis, Cass. n. 16440/2017; Cass. n.
536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007), stante l'evidente sproporzione fra la dichiarazione di valore risultante dal ricorso introduttivo – oltre 135.000,00 euro – ed il quantum effettivamente attribuito alla parte vittoriosa all'esito della compiuta trattazione della causa, nella liquidazione delle spese occorre fare applicazione del criterio del decisum in luogo di quello del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
18 - Accoglie la domanda risarcitoria di parte attrice, nei sensi di cui in motivazione, condannando la convenuta a risarcire ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 32.388,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- Condanna la convenuta soccombente a rifondere le spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore e del terzo chiamato , Parte_1 Controparte_2 che si liquidano nella misura di € 7.616,00 per ciascuno, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 24.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LU UN
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora Celico
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