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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPEZIALE GIULIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
MARCONI, 3 23017 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 05.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1. e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 CP_1
1.1 Dall'unione nasceva il figlio (16.06.2012). Per_1
1.2 Nel 2014, le parti interrompevano la convivenza.
1.3 Con decreto presidenziale 07.07.2016, all'esito del procedimento ex art. 316 bis c.c. sub R.G. n. 294/2016, il Tribunale di Sondrio poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore. Tuttavia, dopo qualche tempo il padre interrompeva i versamenti e per questo motivo veniva sottoposto a procedimento penale (R.G.N.R. n.
1928/2019), conclusosi con la condanna.
2. Con ricorso depositato in data 26.03.2024, domandava disporsi la Parte_1
modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale con attribuzione alla stessa dell'integrale assegno unico per il figlio, alla luce del disinteresse dimostrato dal padre per il suo mantenimento, rappresentando altresì la propria condizione di grave precarietà economica.
2.1 MA ME, pur a seguito di regolare notifica, non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 28.03.2024.
3. All'udienza del 24.10.2024, venivano assunti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e disposte indagini mediante polizia tributaria sui redditi del convenuto.
All'esito, all'udienza del 05.02.2025, la ricorrente concludeva come da provvedimenti provvisori e urgenti, rinunciando ai termini per gli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del minore in quanto Per_1
manifestamente superfluo, alla luce della natura esclusivamente economica delle domande avanzate.
5. Il d.lgs. 230/2021 prevede all'art. 2 co. 2 che l'assegno unico “spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.” In particolare, l'art. 6 co. 4 del medesimo decreto pagina 2 di 5 dispone che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” La domanda di parte ricorrente presuppone, pertanto, una determinazione in un punto di affido.
5.1 Nel caso di specie, parte ricorrente, sentita in interrogatorio libero all'udienza del
24.10.2024, ha dichiarato di non avere contatti con il padre, il quale peraltro sarebbe irreperibile anche per le esigenze del figlio e si sarebbe trasferito all'estero senza nulla comunicare sulla propria situazione e senza fornire un indirizzo. La ricorrente ha dichiarato altresì di aver avuto più volte necessità di ricorrere al Tribunale per l'autorizzazione ad assumere decisioni nell'interesse del figlio, non essendo in grado di reperire il consenso del padre.
5.2 Va evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se
è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione verso la prole.
Al contrario la madre, che si è sempre occupata di in prima persona e comunque Per_1
in via principale dopo l'interruzione della convivenza, ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare in piena autonomia rispetto al padre.
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse di attribuire alla madre Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso. Del resto, l'assenza del convenuto dal territorio nazionale e il fatto che il medesimo si è reso irreperibile non consentirebbe l'esercizio condiviso della genitorialità e la tempestiva adozione delle decisioni di maggiore rilievo relative al minore.
pagina 3 di 5 Da tale quadro risulta nell'interesse di la conferma del suo collocamento presso la Per_1
madre, che si è rivelato adeguato alle sue esigenze.
5.3 Alla luce di ciò, deve di conseguenza essere attribuito alla ricorrente il diritto di richiedere e ottenere dall'I.N.P.S. l'assegno unico universale per il figlio nella misura integrale.
5.4 Quanto al regime di visita, allo stato non è possibile predisporre un calendario. Si dispone, dunque, che il padre possa liberamente vedere previo accordo con la Per_1
madre.
5.5 In punto economico, dalle indagini effettuate dalla polizia tributaria, è emerso che il resistente, pur dichiarando redditi esigui, è comunque dotato di capacità lavorativa.
Pertanto, deve essere confermato l'assegno già previsto di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario e deve essere disposta la divisione al 50% delle spese straordinarie.
6. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: affida in via esclusiva alla madre collocandolo presso di lei;
Per_1
dispone che la madre possa assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, incluse quelle riguardanti la residenza abituale, l'educazione, l'istruzione e la salute;
dispone che il padre possa vedere quando lo desidera, previo accordo con la Per_1
madre; dispone che l'assegno unico venga versato integralmente alla madre;
conferma in capo al padre l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, come già previsto dal decreto 07.07.2016 del pagina 4 di 5 Tribunale di Sondrio, reso all'esito del procedimento ex art. 316 bis c.c. sub R.G. n.
294/2016; pone le spese straordinarie al 50% in capo ad entrambi i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 20/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPEZIALE GIULIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._2
MARCONI, 3 23017 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 05.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1. e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 CP_1
1.1 Dall'unione nasceva il figlio (16.06.2012). Per_1
1.2 Nel 2014, le parti interrompevano la convivenza.
1.3 Con decreto presidenziale 07.07.2016, all'esito del procedimento ex art. 316 bis c.c. sub R.G. n. 294/2016, il Tribunale di Sondrio poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore. Tuttavia, dopo qualche tempo il padre interrompeva i versamenti e per questo motivo veniva sottoposto a procedimento penale (R.G.N.R. n.
1928/2019), conclusosi con la condanna.
2. Con ricorso depositato in data 26.03.2024, domandava disporsi la Parte_1
modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale con attribuzione alla stessa dell'integrale assegno unico per il figlio, alla luce del disinteresse dimostrato dal padre per il suo mantenimento, rappresentando altresì la propria condizione di grave precarietà economica.
2.1 MA ME, pur a seguito di regolare notifica, non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 28.03.2024.
3. All'udienza del 24.10.2024, venivano assunti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e disposte indagini mediante polizia tributaria sui redditi del convenuto.
All'esito, all'udienza del 05.02.2025, la ricorrente concludeva come da provvedimenti provvisori e urgenti, rinunciando ai termini per gli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del minore in quanto Per_1
manifestamente superfluo, alla luce della natura esclusivamente economica delle domande avanzate.
5. Il d.lgs. 230/2021 prevede all'art. 2 co. 2 che l'assegno unico “spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.” In particolare, l'art. 6 co. 4 del medesimo decreto pagina 2 di 5 dispone che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” La domanda di parte ricorrente presuppone, pertanto, una determinazione in un punto di affido.
5.1 Nel caso di specie, parte ricorrente, sentita in interrogatorio libero all'udienza del
24.10.2024, ha dichiarato di non avere contatti con il padre, il quale peraltro sarebbe irreperibile anche per le esigenze del figlio e si sarebbe trasferito all'estero senza nulla comunicare sulla propria situazione e senza fornire un indirizzo. La ricorrente ha dichiarato altresì di aver avuto più volte necessità di ricorrere al Tribunale per l'autorizzazione ad assumere decisioni nell'interesse del figlio, non essendo in grado di reperire il consenso del padre.
5.2 Va evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se
è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione verso la prole.
Al contrario la madre, che si è sempre occupata di in prima persona e comunque Per_1
in via principale dopo l'interruzione della convivenza, ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare in piena autonomia rispetto al padre.
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse di attribuire alla madre Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso. Del resto, l'assenza del convenuto dal territorio nazionale e il fatto che il medesimo si è reso irreperibile non consentirebbe l'esercizio condiviso della genitorialità e la tempestiva adozione delle decisioni di maggiore rilievo relative al minore.
pagina 3 di 5 Da tale quadro risulta nell'interesse di la conferma del suo collocamento presso la Per_1
madre, che si è rivelato adeguato alle sue esigenze.
5.3 Alla luce di ciò, deve di conseguenza essere attribuito alla ricorrente il diritto di richiedere e ottenere dall'I.N.P.S. l'assegno unico universale per il figlio nella misura integrale.
5.4 Quanto al regime di visita, allo stato non è possibile predisporre un calendario. Si dispone, dunque, che il padre possa liberamente vedere previo accordo con la Per_1
madre.
5.5 In punto economico, dalle indagini effettuate dalla polizia tributaria, è emerso che il resistente, pur dichiarando redditi esigui, è comunque dotato di capacità lavorativa.
Pertanto, deve essere confermato l'assegno già previsto di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario e deve essere disposta la divisione al 50% delle spese straordinarie.
6. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: affida in via esclusiva alla madre collocandolo presso di lei;
Per_1
dispone che la madre possa assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, incluse quelle riguardanti la residenza abituale, l'educazione, l'istruzione e la salute;
dispone che il padre possa vedere quando lo desidera, previo accordo con la Per_1
madre; dispone che l'assegno unico venga versato integralmente alla madre;
conferma in capo al padre l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, come già previsto dal decreto 07.07.2016 del pagina 4 di 5 Tribunale di Sondrio, reso all'esito del procedimento ex art. 316 bis c.c. sub R.G. n.
294/2016; pone le spese straordinarie al 50% in capo ad entrambi i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 20/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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