Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 19-03-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7416 dell'anno 2023
OGGETTO
Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
TRA
(cf ), rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Passaretti C.F: , ed elett.te dom.to presso il suo studio, in virtù C.F._2
di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_2
incorporante di , e , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, conv. in L. n. 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e P. Iva n. , in persona del Dott. nella P.IVA_1 Controparte_6
qualità di Responsabile atti Campania in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, per notar repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1
elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via Giovanni Giolitti 4, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tommasini, (C.F: ) del Foro di Napoli CodiceFiscale_3
Nord, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
E
con sede in Roma, alla Via G. Pastore, n.6, in persona del Direttore Regionale CP_7
p.t. della Campania, giusta delibera del CDA dell' del 25.2.98, rappresentato e CP_7
1
Napoli del 18.06.14, Repertorio n. 17705, Raccolta n.8545, registrato in Napoli, Uff.
Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ). CodiceFiscale_4
resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_8 P.IVA_2
Verrengia ). C.F._5
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 23-11-2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva l'opposizione alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo N. 028 8020 23000016 40 000 dell'importo di €. 5.207,94 sulla vettura Renault Megane 1.5 DCI SPORTOU tg. EK192GN, notificato il 19/10/2023 al ricorrente, contenente:
-Avviso di addebito n. 32820190006571561000, notificato il 30.01.2020– Ente: CP_8
sede di Caserta – relativo a omesso / parziale versamento dei contributi I.V.S. Anno
2018 -2019 dell'importo di €.1.374,25;
- Cartella n. 02820200034067815000, notificata il 08.04.2022 – Ente: sede di CP_7
Caserta – relativo a omesso / parziale versamento dei contributi Anni 2019 2020 CP_7 dell'importo di €.334,58;
- Avviso di addebito n. 32820210000790462000, notificato il 09.12.2021 – Ente: CP_8
sede di Caserta – relativo a omesso / parziale versamento dei contributi I.V.S – Anni
2018-2019 dell'importo di €.2.087,84.
Lamentava il ricorrente la richiesta di duplicazione dei contributi, atteso il loro avvenuto pagamento da parte del e dal deducente per Controparte_9
l'attività di imbianchino svolta per circa 8 mesi;
che per tale ragione la pretesa dei predetti contributi per l'attività artigianale svolta si palesava illegittima;
che i contributi di cui agli avvisi di addebito e alla cartella di pagamento sottesi alla comunicazione di fermo, si erano prescritti, non essendo mai pervenuta all'istante alcuna notifica né comunicazione degli avvisi e della cartella.
2 Tanto premesso, previa sospensione del provvedimento impugnato, il ricorrente chiedeva disporsi l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiarando l'inesistenza del diritto degli enti di procedere all'azione esecutiva. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'avvenuta regolare notifica della CP_7
cartella di pagamento concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti.
CP_
Si costituiva altresì l' chiedendo integrarsi il contraddittorio con l' , unico ente che aveva provveduto alla notifica Controparte_1
della comunicazione del fermo amministrativo, eccependo a tale riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, eccepiva di aver regolarmente provveduto alla notifica degli avvisi di addebito a mezzo del servizio postale e concludeva per il rigetto della domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con il concessionario, si costituiva in giudizio l che eccepiva la rituale Controparte_1
notifica della comunicazione di fermo amministrativo e quindi la sua legittimità, nonché la genericità dell'eccezione di prescrizione dei crediti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In merito al motivo di opposizione inerente l'intervenuta maturazione del CP_ termine prescrizionale quinquennale dei crediti contributivi, si osserva che l' ha prodotto in atti l'avviso di addebito n. 32820190006571561000, con relativa ricevuta di ritorno pervenuta al destinatario in data 30-01-2020 a mani della moglie del ricorrente (cfr. in atti); con riguardo all'avviso di addebito n. 32820210000790462000 CP_ l' ha prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata ricevuta in data 09-12-
2021. Tali ricevute costituiscono prova documentale dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale dei contributi, di cui all'art.3 L.n.335/1995, termine nuovamente interrotto dalla notifica della comunicazione di fermo amministrativo in data 19-10-2023.
Sul punto occorre poi osservare che la S.C. (cfr. Cass. ord.12-11-2018, n.28872; 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e Cass.
19/1/2017 n.1304; Cass. n.9111/2012), ha statuito, con orientamento condiviso dallo scrivente, che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non
3 si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Dunque, ai sensi dell'art. 40 del Dpr 655/1982 il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere consegnato, rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, e può essere ritirato dall'interessato, al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto, il c.d modello 26.
A sua volta, il Dm del 9 aprile 2001 prevede per gli invii delle raccomandate che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, “il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49” (articolo 32, secondo comma). L' art. 49 cit. fissa in trenta giorni “a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati. La notificazione, in caso di mancato ritiro del piego all'ufficio postale, si ha comunque per eseguita trascorso tale termine di 30 giorni.
Diversamente, qualora, stante l'assenza del destinatario, l'atto sia depositato presso l'Ufficio postale e venga ritirato dal destinatario o da persona dallo stesso incaricata, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, in applicazione analogica di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 890/1982 (Cassazione, ord. n. 2047 del 02-02-
16).
CP_
Nel caso di specie, come documentato dall' gli avvisi di addebito sono pervenuti a conoscenza del destinatario in un caso, con consegna a mani proprie e nell'altro, con consegna a mani della coniuge. Per tali ragioni, le comunicazioni risultano giunte a buon fine e di conseguenza, non è maturata alcuna prescrizione.
CP_ Con riguardo ai contributi gli stessi risultano maturati nelle annualità 2019 e 2020,
sicchè la notifica della comunicazione di fermo amministrativo in data 19-10-2023, è
risultata idonea ad interrompere il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Infine, con riguardo alla lamentata duplicazione dei contributi richiesti, occorre richiamare l'orientamento della S.C. secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice in senso sostanziale, resta CP_8
condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di
4 stile (Cass. 26-10-2018, n.27274; Cass. 4-12-2019, n.31704; Cass. sez. lav.
12/02/2016 nr. 2832; Cassazione civile sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353; Cassazione civile sez. un. 23 gennaio 2002 n. 761).
CP_ Nel caso di specie, l' ha documentato che la contribuzione richiesta è quella IVS alla Gestione Speciale Artigiani per il codice azienda n. 15857266 QM, relativamente al periodo dal 5/12/2018 al 27/07/2019, come da regolare inquadramento all'Albo
Imprese Artigiane dove il ricorrente risulta regolarmente iscritto con posizione n.
66975 per l'attività di muratore/imbianchino svolta con l'omonima ditta individuale CP_ (cfr. Visura CCIAA), titolare di P.IVA.(allegati 5, 6 e 7 della produzione .
CP_ A fronte di tali documenti prodotti dall' il ricorrente ha genericamente eccepito la loro non debenza, né documenta l'avvenuto pagamento dei contributi, sicchè la genericità assertiva si manifesta inidonea a confutare le risultanze documentali versate in atti.
Per le considerazioni sin qui esposte, la domanda va respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario avuto riguardo alle spese liquidate in favore dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , dell' e Parte_1 Controparte_1 CP_7
CP_ dell' in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., con ricorso depositato in data 23-
11-2023, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
CP_
€.800,00 in favore dell' in €.1.200,00 in favore dell' e in €.1.200,00 CP_7
oltre iva e cpa come per legge e spese generali in favore dell'
[...]
, con attribuzione al procuratore anticipatario. Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere 19-03-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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