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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.441/2022 R.G. avente ad oggetto l'ordinanza di estinzione emessa in data 1.2.2022 dal Tribunale di
Napoli sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to P. Lambiase Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.22 ha impugnato Parte_1
l'ordinanza di estinzione pronunciata dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento dallo stesso incardinato ex art.445 bis cpc.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e rinviata per la discussione dall'udienza del
5.6.25 a quella del 9.6.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto del 15.4.25 regolarmente comunicato all'appellante); alla udienza del 9.6.25, in difetto di deposito di note di udienza dell'appellante, il Collegio rinviava la causa alla udienza del
14.7.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando anche parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellato (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 14.7.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante,
pag. 2/5 previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass.
n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L.
Ordinanza n.14839/18).
pag. 3/5 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 9.6.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 15.4.25, non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata).
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 9.6.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 4/5 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 14.7.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.441/2022 R.G. avente ad oggetto l'ordinanza di estinzione emessa in data 1.2.2022 dal Tribunale di
Napoli sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to P. Lambiase Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.22 ha impugnato Parte_1
l'ordinanza di estinzione pronunciata dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento dallo stesso incardinato ex art.445 bis cpc.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e rinviata per la discussione dall'udienza del
5.6.25 a quella del 9.6.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto del 15.4.25 regolarmente comunicato all'appellante); alla udienza del 9.6.25, in difetto di deposito di note di udienza dell'appellante, il Collegio rinviava la causa alla udienza del
14.7.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando anche parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellato (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 14.7.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante,
pag. 2/5 previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass.
n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L.
Ordinanza n.14839/18).
pag. 3/5 Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 9.6.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 15.4.25, non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata).
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 9.6.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 4/5 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 14.7.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5