Sentenza 12 maggio 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/05/2016, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2012, proposto da:
AN CO ER, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Longo, con domicilio eletto presso l’Avv. Basilio CO Maria Longo con studio in Reggio Calabria, Via Caulonia, 5/B;
contro
Regione Calabria in persona del Presidente della GI Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CO Gullo e Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Reggio Calabria Via D. Tripepi n. 92;
Consiglio Regionale; Regione Calabria - GI Regionale,
nei confronti di
GE ZZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ivana Calcopietro e FR Giampa', con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via Reggio Campi, Rn.A/3;
FR HI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Accardo e Margherita Accardo, con domicilio eletto in Reggio Calabria Via S. Anna 2° Tronco 18/I;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IN UR, TI MU, US SI MO, IO SI, NZ EO, LA HI, IA GI, SA CO NT, IT ER, FR CU, LE RI, ER DO, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ivana Calcopietro e FR Giampa', con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via Reggio Campi, Rn.A/3;
per l'annullamento
1) del provvedimento della Commissione esaminatrice del Concorso indetto dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del 07/12/2004 - pubblicato sul BURC del 10 dicembre 2004 -, ”per la copertura di n. 33 posti di operatore informatico, cat. B, profilo prof. B3 - A”, - codice 999, pubblicato sul sito internet della Regione Calabria il 21/07/2012, nella parte in cui si dichiara l’esclusione del sig. ER AN CO (cod: 751348) perché nel corso della riedizione della prova pratica del concorso sarebbe venuto meno il presupposto di assoluto anonimato;
2) della determina del Segretario Generale Prot. n. 420 del 31 luglio 2012 di approvazione della graduatoria generale di merito dello stesso concorso, e dunque l’annessa graduatoria generale di merito facente parte integrale e sostanziale del medesimo provvedimento, con la nomina di 23 candidati vincitori, fra i quali non compare il nominativo del ricorrente, e, ritenuto l’intervenuto annullamento di questo primo atto,
3) della determina del Segretario Generale Prot. n. 526 del 28 settembre 2012, che ha annullato la precedente, di approvazione della nuova graduatoria generale di merito, e dunque la stessa nuova graduatoria generale di merito facente parte integrale e sostanziale del medesimo provvedimento, con la nomina di 25 candidati vincitori del concorso, fra i quali non rientra il ricorrente;
4) del verbale del 20 luglio 2012 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per ”33 posti di operatore informatico” relativo allo svolgimento della prova pratica, terzo turno - seconda sessione - nella parte in cui viene contestato che ”il candidato della postazione n. 195, ha provveduto a rinominare la cartella di lavoro come segue codice a barre $751348”;
5) del verbale del 20 e 21/07/2012 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per ”33 posti di operatore informatico” di valutazione delle prove d’esame, con graduatoria anonima della prova pratica e graduatoria in chiaro in ordine di merito della prova pratica, e dunque le stesse graduatorie anonima ed in chiaro della prova pratica;
6) della scheda di valutazione della prova del ricorrente compilata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per ”33 posti di operatore informatico”;
7) e ogni altro atto connesso, collegato presupposto e consequenziale a quelli che sono stati impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dei Signori GE ZZ e FR HI nonché gli interventi ad opponendum di tutti i soggetti nominati in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il risultato della nuova procedura concorsuale per n. 33 operatori informatici, categoria B3 – A, indetta dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con bando pubblicato il 7 dicembre 2004 sul BURC e sulla GURI in pari data, lamentandone l’illegittimità in forza dei seguenti motivi di diritto: “- eccesso di potere e violazione di legge – omessa verbalizzazione della esclusione – violazione del principio dell’anonimato e della par condicio –indeterminatezza, illogicità e irrazionalità dei criteri di assegnazioni dei punti e di correzione delle risposte”.
L’espletato concorso era stato ripetuto in esecuzione della sentenza emessa dal TAR di Reggio Calabria n. 286/2011, confermata dalla sentenza n.2325/2012 resa in grado di appello dal Consiglio di Stato.
Le suddette decisioni giudiziarie, in accoglimento dei ricorsi promossi da taluni candidati risultati non idonei, avevano condannato la Regione Calabria all’adozione delle misure di cui all’art. 34 lettera c) c.p.a., come esposte nelle motivazioni delle pronunce, ponendo a carico dell’Amministrazione l’obbligo di ripetere la prova pratica nel rispetto dei principi di integrale predeterminazione dei criteri di valutazione in forma collegiale prima dell’inizio delle sessioni di esame, in linea con l’art. 20 comma 3 del vigente regolamento sulle selezioni pubbliche nonché ordinando all’Amministrazione di adottare le misure idonee ad assicurare l’assoluto anonimato dei concorrenti.
Le medesime sentenze avevano altresì imposto talune prescrizioni, meglio esposte in atti, al fine di assicurare la necessaria trasparenza delle operazioni concorsuali e ad impedire qualsiasi rischio di alterazione dei risultati della prova pratica.
Dal che la Commissione di esame si è riunita nuovamente in data 13 giugno 2012 e 16 luglio 2012 per definire i criteri di svolgimento della prova pratica da ripetersi.
In seguito al nuovo espletamento del concorso, l’odierno ricorrente è stato escluso dalla Commissione esaminatrice, per le motivazioni e come da provvedimento specificato in epigrafe.
Il ER, in forza dei sopracitati articolati vizi di legittimità, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.
Si è costituita la Regione Calabria, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si sono altresì costituiti i controinteressati HI FR e ZZ GE, anch’essi contestando il gravame e deducendone l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’irricevibilità in forza delle motivazioni meglio espresse negli atti di costituzione.
Sono intervenuti in giudizio ad opponendum i Signori IN UR, TI MU, US SI MO, IO SI, NZ EO, LA HI, IA GI, SA CO NT, IT ER, FR CU, LE RI, ER DO.
Costoro hanno sostanzialmente riproposto le contestazioni mosse dai controinteressati in ordine alla improcedibilità del ricorso, posto che il ricorrente non avrebbe azionato il dovuto giudizio di ottemperanza ed avrebbe erroneamente gravato gli atti de quibus a mezzo di un’ordinaria azione impugnatoria di legittimità, come più diffusamente motivato nell’atto di intervento.
All’udienza del 9 marzo 2016 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In accoglimento della relativa eccezione proposta dai controinteressati e dagli intervenienti, deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso proposto dal Sig. ER AN CO.
Invero, l’analisi dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente conduce a ritenere che il medesimo lamenti, sostanzialmente, asserite violazioni e/o elusioni delle disposizioni e degli obblighi conformativi posti dalle sentenze emesse dall’intestato TAR (sentenza n. 286/2011) nonché dal Giudice d’appello (sentenza n. 2325/2012), violazioni e/o elusioni in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione intimata nella ripetizione della procedura concorsuale in esecuzione delle dette sentenze.
Non può infatti essere messo in discussione che le doglianze contenute nell’atto introduttivo attengano infatti alla riedizione del potere da parte della Regione Calabria, all’esito della rinnovazione della procedura, come imposta dall’annullamento degli atti del concorso e dagli obblighi conformativi che derivavano dalle citate pronunce.
Del resto, espressamente, tra i motivi di gravame proposti dal ER, si rinviene quello consistente nella presunta violazione e/o falsa applicazione e/o elusione delle citate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato pronunciate per lo stesso concorso nonché per la asserita erroneità dei criteri di assegnazione dei punti e di correzione delle risposte, sulle quali erano pure intervenute le predette decisioni giudiziarie conformando l’operato dell’Amministrazione nella riedizione futura del potere.
Ciò premesso, è evidente come le censure che riguardano il petitum sostanziale del ricorso introduttivo attengano proprio alla (asseritamente difettosa) esecuzione del giudicato, come cristallizzato nelle pronunce del TAR Reggio Calabria e del Consiglio di Stato e pertanto andavano proposte dall’odierno ricorrente utilizzando il rito dell’ottemperanza.
Come ritenuto nelle decisioni emesse dal Giudice di appello e riguardanti la medesima vicenda storica oggetto dell’odierno giudizio (sentenze n. 1803,1808 e 1806 del 2015, allegate al fascicolo di parte controinteressata), il fatto che a mezzo dell’odierno gravame l’istante abbia altresì proposto talune doglianze pure soggette in ipotesi al rito ordinario impugnatorio, non è di per sé significativo, posto che anche queste doglianze, fermo il rispetto del termine di impugnazione, possono e devono essere proposte unitamente a quelle attinenti la violazione del giudicato con unico ricorso davanti al Giudice dell’ottemperanza, onde consentire l’unitarietà della trattazione di tutte le censure, prevalendo sempre e comunque il giudizio di ottemperanza quale strumento processuale unico e risolutivo che assicura la massima tutela dinanzi a provvedimenti della P.A. il cui parametro di legittimità sia già fornito da un precedente giudicato.
E’ noto infatti che l’ambito del giudizio dell’ottemperanza presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse: di esse, talune sono riconducibili alla tradizionale fase di esecuzione del giudicato, altre si atteggiano a mera esecuzione di una sentenza di condanna; altre ancora hanno natura di azione di cognizione in senso proprio e tuttavia rinvengono nel Giudice dell’ottemperanza il Giudice competente, in omaggio al principio di effettività della tutela giurisdizionale e in fin dei conti del giusto processo come sanciti (Adunanza Plenaria n. 2/2013).
In buona sostanza, il solo presupposto dell’ottemperanza è dato dall’esistenza di un giudicato mentre nel relativo giudizio può e deve indagarsi tendenzialmente in termini di completezza e funditus l’intero rapporto giuridico oggetto di controversia, atteggiandosi il Giudice dell’esecuzione come il Giudice naturale della conformazione della attività amministrativa successivo al giudicato nonché delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.
Deve altresì ribadirsi, in linea con l’orientamento giurisprudenziale evidenziato dalle parti contro interessate e dagli stessi intervenienti, che l’eventuale conversione dell’azione, laddove il ricorso presenti profili di cognizione e di impugnazione ordinaria, può essere disposta dal Giudice dell’ottemperanza e solo da questi.
Egli solo infatti è competente ad accertare la nullità dei provvedimenti adottati in violazione e/o elusione del giudicato e dunque in fin dei conti a trattare della forma di irregolarità giuridica più grave; con la conseguenza che è lo stesso Giudice dell’ottemperanza, nell’ambito della più vasta indagine che gli compete, ad essere abilitato a, per così dire, “scorporare” eventuali profili di impugnativa ordinaria e dunque di annullabilità dell’atto.
Declinando tali principi con riguardo alla vicenda oggetto di esame, deve convenirsi, con la difesa dei controinteressati e degli intervenienti, laddove osservano che i ricorrenti hanno in effetti esperito un’azione ordinaria di cognizione, senza rispettare il rito speciale di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a.
Né come detto , è prospettabile la conversione dell'odierna azione, posto che essa, laddove fossero stati comunque rispettati i termini e le forme di cui all’art. 112 c.p.a., avrebbe potuto essere disposta, semmai, dal solo Giudice dell'ottemperanza e non viceversa.
Difatti solo il Giudice dell'ottemperanza, per effetto degli art. 21 septies l. 7 agosto 1990 n. 241 e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti e che, ovviamente, comprende ed assorbe l’eventuale annullabilità dei medesimi atti.
Inoltre va condiviso quanto puree eccepito dalla difesa dei controinteressati, laddove deduce la formazione di un giudicato formatosi in esito alle citate pronunce del Consiglio di Stato.
Nei relativi procedimenti, il ER era parte processuale, pur non costituitosi, atteso che era comunque destinatario della notifica per pubblici proclami, quale cointeressato e/o contro interessato; notifica la cui conduzione nei termini in cui era stata imposta è stata incidentalmente acclarata in seno alle sentenze di primo grado (cfr. sentenze n. 548/2013 dell’11 settembre 2013, 535/2013 del 10 settembre 2013, 536/2013 del 10 settembre 2013).
Si ribadisce che il ricorrente non ha dunque incardinato il previsto rito dell’ottemperanza; nell’ambito del detto rito i termini processuali, ad eccezione di quello per la notificazione del ricorso, ma compreso quello per il suo deposito, sono dimezzati. Dal che, considerata l'ultima notifica del ricorso originario, stante il deposito dello stesso effettuato in data 29 novembre 2012, non può non inferirsi la violazione del termine di gg. 15, di cui all'art. 45 c. l e 87, c. 2 e 3 c.p.a., sicché il ricorso va dichiarato irricevibile, ex art. 35, c. 1, lett. a).
Per tutte le suesposte considerazione il gravame deve dunque essere dichiarato irricevibile.
Sussistono i presupposti per compensare la spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2016
IL SEGRETARIO