Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 199. Procedura di licenza obbligatoria 1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilita' deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e' inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche' siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita' produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e' inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche' siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita' produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
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Introduzione La disciplina IVA sui metalli preziosi è particolarmente complessa e in continua evoluzione. In Italia, il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) è stato introdotto e affinato nel tempo come strumento anti-frode nel commercio di oro, argento e altri metalli preziosi di elevato valore . Ciò ha portato a numerosi accertamenti fiscali e contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, spesso focalizzati sull'errata applicazione del regime di inversione contabile in questo settore. Dal punto di vista del debitore d'imposta (il contribuente destinatario dell'accertamento), è fondamentale conoscere la normativa vigente e le più recenti pronunce giurisprudenziali, …
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Giurisprudenza • 7
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- responsabilità erariale·
- doloso occultamento del danno·
- danno erariale·
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- contumacia·
- art. 1, comma 2, legge n. 20/1994·
- rinvio a giudizio penale·
- art. 199 c.g.c.·
- prescrizione azione erariale·
- Corte dei conti·
- art. 93 c.g.c.·
- contributi pubblici·
- appello