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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8362/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Greco, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Apollonio, come da mandato in atti; Controparte_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 01.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 23.03.1972, e dalla loro unione nascevano due figli, Pt_1 CP_1 nati rispettivamente in data 31.08.1973, e in data 27.07.1978, entrambi maggiorenni;
la loro separazione veniva omologata dall'ufficio epigrafato con sentenza resa in data 09.04.2024 R.G. n. 430/2024. All'udienza del 01.10.2025, svoltasi in presenza, le parti manifestavano la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
1. Il sig. verserà alla signora la somma mensile di €. 150,00 a titolo di assegno di mantenimento fino al CP_1 Pt_1 momento della vendita dell'immobile, e comunque per almeno 24 mesi dalla sottoscrizione della presente.
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra Le parti si impegnano però, a porre in vendita il suddetto Pt_1 immobile di proprietà degli stessi nella misura del 50% indiviso in regime di comunione legale dei beni, ad un prezzo non inferiore ad €. 170.000,00.
3) Le parti divideranno al 50% il ricavato della vendita dell'immobile. Il sig. a seguito della predetta vendita, CP_1 verserà alla signora un'ulteriore somma pari ad €. 7.000,00 al pagamento della quale la Sig.ra Pt_1 [...]
E PRETENDERE Parte_2
PER NESSUNA RAGIONE TITOLO O CAUSA.
4) A seguito della sottoscrizione del presente atto la sig.ra si impegna a rimettere la querela che ha dato origine al su Pt_1 indicato procedimento penale n. 7527/2024 R.G.N.R. a carico del sig. nonché a rinunciare alla Costituzione di CP_1
Parte Civile già ammessa, nonché ad ogni forma di risarcimento.
5) Le spese legali dei rispettivi difensori resteranno integralmente compensate tra le parti ed i predetti difensori sottoscrivono la presente scrittura anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Spese compensate, in considerazione dell'esito concordato del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.03.1972 in Gallipoli (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 18 Parte II Serie A Anno 1972, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8362/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Greco, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Apollonio, come da mandato in atti; Controparte_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 01.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 23.03.1972, e dalla loro unione nascevano due figli, Pt_1 CP_1 nati rispettivamente in data 31.08.1973, e in data 27.07.1978, entrambi maggiorenni;
la loro separazione veniva omologata dall'ufficio epigrafato con sentenza resa in data 09.04.2024 R.G. n. 430/2024. All'udienza del 01.10.2025, svoltasi in presenza, le parti manifestavano la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
1. Il sig. verserà alla signora la somma mensile di €. 150,00 a titolo di assegno di mantenimento fino al CP_1 Pt_1 momento della vendita dell'immobile, e comunque per almeno 24 mesi dalla sottoscrizione della presente.
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra Le parti si impegnano però, a porre in vendita il suddetto Pt_1 immobile di proprietà degli stessi nella misura del 50% indiviso in regime di comunione legale dei beni, ad un prezzo non inferiore ad €. 170.000,00.
3) Le parti divideranno al 50% il ricavato della vendita dell'immobile. Il sig. a seguito della predetta vendita, CP_1 verserà alla signora un'ulteriore somma pari ad €. 7.000,00 al pagamento della quale la Sig.ra Pt_1 [...]
E PRETENDERE Parte_2
PER NESSUNA RAGIONE TITOLO O CAUSA.
4) A seguito della sottoscrizione del presente atto la sig.ra si impegna a rimettere la querela che ha dato origine al su Pt_1 indicato procedimento penale n. 7527/2024 R.G.N.R. a carico del sig. nonché a rinunciare alla Costituzione di CP_1
Parte Civile già ammessa, nonché ad ogni forma di risarcimento.
5) Le spese legali dei rispettivi difensori resteranno integralmente compensate tra le parti ed i predetti difensori sottoscrivono la presente scrittura anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Spese compensate, in considerazione dell'esito concordato del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.03.1972 in Gallipoli (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 18 Parte II Serie A Anno 1972, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore