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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Erminia Dell'Amico, presso il cui studio sito al Viale Malaspina, n. 1, in Fosdinovo (MS), ha eletto domicilio;
- Opponente –
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio n. 1097/2020 R.G., dagli Avv.ti Olga Durante,
Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio, presso il loro studio sito al Viale Feudotto, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
-Opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 566/2020 reso dal Tribunale di
Lamezia Terme il 09.11.2020 nell'ambito del proc. n. 1097/2020 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 25.09.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del l.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2020, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme il 09.11.2020 e notificato in pari data, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 7.713,15, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e compensi, somme dovute in forza dal mancato adempimento delle fatture: n. 947 del 18.06.2018 e n. 1273 del
30.06.2018.
1 Parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di La
Spezia; nel merito, eccepiva l'inesistenza del credito;
la mancanza di valore probatorio delle fatture;
la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inesistenza ed inesigibilità del credito azionato e, conseguentemente, la nullità e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del decreto opposto;
con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la che impugnava a contestava l'opposizione e CP_1
deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per tardività ai sensi dall'art. 647, comma 1, c.p.c..; nel merito deduceva che le doglianze mosse erano infondate sia in fatto che in diritto.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Concessi alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note illustrative sull'eccezione di improcedibilità; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, va esaminata l'eccezione rilevabile d'ufficio di improcedibilità dell'opposizione, sollevata anche dalla parte opposta, per tardiva costituzione dell'opponente oltre i termini (10 giorni) ex art. 647, comma 1, c.p.c..
In punto di diritto si osserva che l'improcedibilità dell'opposizione, con la conseguente formazione del giudicato interno, che scende sul decreto ingiuntivo, deve essere rilevata in via pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione ed anche d'ufficio dalla AS (non essendo applicabile l'art. 171) che, in detta eventualità, provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata , perché l'azione non poteva essere proseguita.
L'eccezione risulta fondata e pertanto deve essere accolta.
L'opposizione va, in effetti, dichiarata improcedibile, in quanto tardiva, dal momento che, notificato il decreto ingiuntivo in data 09.11.2020, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificato a controparte a mezzo pec il 19.12.2020; è, pertanto, da tale data che iniziava a decorrere il termine di dieci giorni per la costituzione dell'opponente (art. 165 c.p.c.); il termine finale scadeva il 29.12.2020 mentre l'opponente si costituiva in data 19.05.2021.
Orbene, in riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancato rispetto del termine predetto, è prevista la drastica conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione stessa,
2 dovendosi pervenire a tale conclusione mediante un'attenta lettura del disposto di cui all'art. 647
c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto.
Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha evidenziato come la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000).
Nella fattispecie in esame, risulta dimostrato, per tabulas, che la tardiva iscrizione a ruolo è dipesa da errori nei quali è incorso l'opponente.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa di in data 28.12.2020 la stessa provvedeva Parte_1 puntualmente a depositare telematicamente l'atto di citazione in opposizione notificato in data
19.12.2020, quindi ad iscriverla a ruolo entro i 10 giorni prescritti dalla legge.
Nel mese di maggio 2021, a ridosso all'udienza di citazione, parte avversaria segnalava di non rinvenire alcun fascicolo riferibile al procedimento de quo, cosicché, a seguito di verifiche,
l'opponente apprendeva che l'atto era stato arbitrariamente scartato dalla cancelleria per “illeggibilità del contributo” e preso atto dell'accaduto, provvedeva nell'immediatezza ad effettuare un nuovo deposito, seppur oltre i termini prescritti.
Emerge dagli atti che, in data 28.12.2020 ore 13.40 l'opponente riceveva comunicazione da parte della Cancelleria competente del rifiuto del deposito, Codice esito: -1 dove testualmente si legge “Il contributo unificato non si legge, rinviare nuovamente. Atti rifiutati il 28.12.2020 (v. allegato note autorizzate depositate il 16.09.2021).
La difesa di da dicembre 2020 sino a maggio 2021, non solo non si accorgeva della Parte_1
comunicazione inviatale dalla Cancelleria nel mese di dicembre 2020 ma non provvedeva neanche ad effettuare i dovuti controlli al fine di conoscere il motivo della mancata comunicazione del decreto di assegnazione della causa al designato giudice istruttore, il relativo numero di ruolo, e solo a ridosso della data di citazione di maggio 2021, dopo essere stata notiziata da parte opposta, per sua stessa ammissione (v. note autorizzate del 16.09.2021), procedeva all'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, proponendo, addirittura, l'istanza di rimessione in termini solo in sede dell'udienza cartolare del 09.07.2021.
3 È chiaro che dalla notifica dell'esito del deposito del 28.12.2020 scaturiva l'inerzia della parte opponente che, pur avendo ricevuto la comunicazione del rifiuto dell'iscrizione a ruolo in data
28.12.2020 ore 13.40, faceva decorrere l'ultimo termine utile del 29.12.2020 per tentare nuovamente l'iscrizione.
A tal proposito, si deve osservare che se è certamente vero che ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del
D.L. n. 179/ 2012 il deposito telematico degli atti si perfeziona, ai fini della verifica della tempestività, nel momento in cui viene generata la seconda pec ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 28982/2019, ha di recente chiarito che il perfezionamento del deposito con la seconda
PEC costituisce un "effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva", è solo con l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria che "si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (così Cass. 28982/2019; cfr. Cass. 17328/2019). Ribadendo il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha rilevato come “In tema di deposito telematico, se è vero che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'art. 16 bis D.L. n. 179/2012 , altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici (terza pec) e manuali (quarta pec), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale” (cfr., AS civile sez. VI, 28/01/2021, n.1956).
A tanto si aggiunga che, pur ricorrendo al principio secondo il quale le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico (per warn o error, magari fatal error, secondo le varie declinazioni dei tipi di errore nel gergo informatico, o di natura fiscale, come nel caso deciso da Cass. 1956/2021 cit.) non sono insindacabili, ma restano soggette al controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se "errori" rilevati in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento dall'unica norma primaria vigente a riguardo è ricollegato esclusivamente "al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia", nel caso di specie, si ritiene che gli errori rilevati dal sistema possano dirsi non ostativi, con la conseguenza che l'inerzia di parte istante e il suo mancato controllo di verifica del buon esito dei depositi telematici, ha fatto decorrere inesorabilmente l'ultimo giorno utile a sua disposizione per tentare una nuova iscrizione a ruolo della causa.
4 Data la tardività del perfezionamento dell'iscrizione a ruolo, avvenuta ben cinque mesi dopo,
l'opposizione va dichiarata improcedibile.
Il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, da intendersi estesa non soltanto al rapporto dedotto in giudizio e a tutti gli accertamenti che costituiscono antecedenti logico-giuridici della pronuncia, ma anche all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione.
Da ciò consegue l'impossibilità di affermare l'esistenza di profili d'inadempimento del creditore ingiungente e quindi di esaminare le conseguenti eventuali domande riconvenzionali risarcitorie proposte dall'opponente, che tale altrui inadempimento presuppongono.
Resta assorbita, quindi, ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Tanto rilevato, deve concludersi per l'improcedibilità e conseguente rigetto della spiegata opposizione, con conferma del D.I. n. 566/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 9.11.2020 nell'ambito del proc. n. 1097/2020 R.G.A.C..
Sussistono giusti motivi, stante le novità sostanziali affrontate su questioni fattuali e giuridiche, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria
Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 771/2021 R.G., pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, -opponente-contro in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, -opposta- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo e conferma il D.I. n.
566/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 9.11.2020 nell'ambito del proc. n. 1097/2020
R.G.A.C..
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Lamezia Terme, 13.02.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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