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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2025
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Stefano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Casile presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: 12.08.2016, cittadino italiano Controparte_1
pagina 1 di 4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
RIPORTARE CONDIZIONI
1. I SIg.ri e , convengono, di comune accordo, che il figlio Parte_1 Parte_2
minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
2. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio attenendosi scrupolosamente alle seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, andando a prendere il figlio presso la SI.ra il sabato alle ore Parte_2
10.30 e riportandolo la domenica alle ore 19.00;
- due giorni infrasettimanali, il martedì e giovedì, dalle ore 18.15 alle ore 20.15 nelle settimane in cui il bambino non trascorrerà il fine settimana con il papà;
- un giorno infrasettimanale, il martedì dalle ore 18.15 alle ore 20.15 nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà;
- nelle festività Natalizie, trascorrerà ogni anno, la vigilia di Natale con un genitore ed il CP_1 giorno di Natale con l'altro genitore, alternando ogni anno, partendo dal 2024 con la vigilia con il papà ed il Natale con la mamma, mentre trascorrerà il giorno 26/12 alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre;
- quanto al 31/12 e al giorno 1/01 i genitori trascorreranno tali festività con alternandosi di CP_1
anno in anno;
- nelle festività Pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso alternativamente ora con un genitore, ora con l'altro;
- nel periodo estivo, a decorrere dall'anno 2025, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutiva o non consecutive (in base al periodo di ferie ottenuto), da concordarsi fra i genitori stessi entro il 30 maggio di ciascun anno.
I SIg. e si riservano di ampliare, consensualmente, gli orari di visita paterni a Parte_1 Parte_2
seconda delle eSIenze e della crescita del bambino;
3. Il padre SI. corrisponderà alla madre che accetta, entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
L'assegno unico famiglie sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_2
pagina 3 di 4 4. I genitori si impegnano a confrontarsi costantemente sulle questioni afferenti CP_1
5. I genitori, nel più ampio spirito di collaborazione tra loro, si impegnano a favorire e mantenere ferme le regole guida che hanno ad oggi caratterizzato la vita del bambino e pertanto si impegnano a proseguire nella attività educativa, pedagogica e di sostegno psicologico.
6. I genitori si danno reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore.
7. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
8. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Stefano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Casile presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: 12.08.2016, cittadino italiano Controparte_1
pagina 1 di 4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
RIPORTARE CONDIZIONI
1. I SIg.ri e , convengono, di comune accordo, che il figlio Parte_1 Parte_2
minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
2. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio attenendosi scrupolosamente alle seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, andando a prendere il figlio presso la SI.ra il sabato alle ore Parte_2
10.30 e riportandolo la domenica alle ore 19.00;
- due giorni infrasettimanali, il martedì e giovedì, dalle ore 18.15 alle ore 20.15 nelle settimane in cui il bambino non trascorrerà il fine settimana con il papà;
- un giorno infrasettimanale, il martedì dalle ore 18.15 alle ore 20.15 nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà;
- nelle festività Natalizie, trascorrerà ogni anno, la vigilia di Natale con un genitore ed il CP_1 giorno di Natale con l'altro genitore, alternando ogni anno, partendo dal 2024 con la vigilia con il papà ed il Natale con la mamma, mentre trascorrerà il giorno 26/12 alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre;
- quanto al 31/12 e al giorno 1/01 i genitori trascorreranno tali festività con alternandosi di CP_1
anno in anno;
- nelle festività Pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo sarà trascorso alternativamente ora con un genitore, ora con l'altro;
- nel periodo estivo, a decorrere dall'anno 2025, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutiva o non consecutive (in base al periodo di ferie ottenuto), da concordarsi fra i genitori stessi entro il 30 maggio di ciascun anno.
I SIg. e si riservano di ampliare, consensualmente, gli orari di visita paterni a Parte_1 Parte_2
seconda delle eSIenze e della crescita del bambino;
3. Il padre SI. corrisponderà alla madre che accetta, entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
L'assegno unico famiglie sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_2
pagina 3 di 4 4. I genitori si impegnano a confrontarsi costantemente sulle questioni afferenti CP_1
5. I genitori, nel più ampio spirito di collaborazione tra loro, si impegnano a favorire e mantenere ferme le regole guida che hanno ad oggi caratterizzato la vita del bambino e pertanto si impegnano a proseguire nella attività educativa, pedagogica e di sostegno psicologico.
6. I genitori si danno reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore.
7. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
8. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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