Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell'udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all'apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all'evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come "locus minoris resistentiae").
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Con il contratto di trasporto persone, ai sensi dell'articolo 1678 codice civile, il vettore si obbliga a realizzare, dietro il versamento di un corrispettivo, il trasferimento di persone da un luogo ad un altro; trattasi, nello specifico, di un contratto bilaterale, stipulato tra vettore e viaggiatore e fondato su prestazioni corrispettive di natura, essenzialmente, onerosa. Dalla natura onerosa del succitato negozio consegue, da un lato, il diritto del vettore a vedersi pagare il corrispettivo e, dall'altro, il diritto del viaggiatore, giusto il rapporto sinallagmatico instauratosi, di essere trasportato nel luogo individuato in condizioni di sicurezza e tranquillità. Il viaggiatore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2006, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, presso lo Studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANELLI Arnaldo, FRANCESCO MUSCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del Dott. Conforti Leopoldo Luigi e Dott. Tucci Andrea nella loro qualità rispettivamente di "General Consuel e Vice President Italy Sales Area" dell'Alitalia - Linee Aree Italiane s.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO Giuseppe, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 294/2003 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione Prima Civile emessa il 15/05/2003, depositata il 20/05/2003;
RG. 499/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato FRANCESCO MUSCI;
udito l'Avvocato MARIO PASSARO (per delega Avv. Giuseppe Consolo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28/02/1994 SQ OL conveniva davanti al Tribunale di Brindisi la s.p.a. Alitalia per sentirla condannare al risarcimento dei danni. Esponeva che il 22/12/1992, durante la manovra di atterraggio dell'aereo sul quale viaggiava all'aereoporto di Brindisi, aveva riportato la totale perdita dell'udito all'orecchio destro, che successivi accertamenti avevano diagnosticato determinata da barotrauma.
La convenuta resisteva.
Il Tribunale, con sentenza del 15/05/2001, rigettava la domanda. Pronunciando sull'appello del OL, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 20/05/2003, lo rigettava. Avverso la sentenza il OL ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, l'Alitalia.
Ricorrente e resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.n. e art. 1681 c.c. e art. 116 c.p.c., anche in riferimento al sistema della responsabilità del vettore aereo delineato dalla normativa internazionale e comunitaria vigente, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Il ricorrente svolge in primo luogo alcune considerazioni in punto di responsabilità del vettore alla stregua di Convenzioni internazionali relative al trasporto internazionale, e dei Regolamenti n. 2027/1977/CE e n. 889/2002/CE. Considerazioni non pertinenti, avuto riguardo, pervie prime, alla natura interna del trasporto (Roma-Brindisi), e, per i secondi, all'epoca in cui si è verificato il sinistro (22/12/1992).
Osserva poi il ricorrente che la Corte d'Appello, anche non volendo condividere l'assunto del viaggiatore secondo il quale il sinistro per cui è causa era avvenuto a causa del trasporto, non poteva astenersi dal riconoscere che lo stesso si era verificato in occasione del trasporto, con conseguente esonero dell'attore dall'onere di provare il nesso causale tra il trasporto ed il danno, e l'attribuzione, in via esclusiva al vettore del compito di fornire la prova liberatoria, in conformità ai principi enunciati dalla Corte regolatrice (sent. n. 1803/1979; n. 7423/1999; n. 10680/1993;
n. 4388/1979).
1.1. Il motivo non è fondato.
Nella specie era denunciato un sinistro verificatosi a causa del trasporto, in relazione al quale era onere del viaggiatore provare il nesso causale tra evento ed attività del vettore (sent. n. 4388/1979; n. 11194/2003). Onere assolto nella specie, essendo incontroverso che la lesione all'orecchio destro del viaggiatore era avvenuta durante la manovra di atterraggio dell'aereo, per la variazione della pressione barometrica nell'aeromobile. La Corte Territoriale non ha infatti posto in dubbio l'eziologia dell'infortunio, ma, una volta acclara-to che la perdita dell'udito (qualificata dal C.T.U. come postumo invalidante permanente) si era verificata a causa della sollecitazione subita dall'apparato uditivo del passeggero al momento dell'atterraggio, ha soffermato la sua attenzione sulla prova liberatoria gravante sul vettore. E l'ha ritenuta raggiunta, con valutazione oggetto del secondo motivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello circa l'attribuzione dell'evento a colpa esclusiva del danneggiato, con conseguente acquisizione della prova liberatoria gravante sul vettore.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Ha considerato il Giudice di appello che la presunzione di responsabilità a carico del vettore, ai sensi dell'art. 1681 c.c. e art. 409 c.n., opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto, restando esclusa quando sia accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il predetto sinistro sia dovuto al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. Ha quindi proceduto alla valutazione della sussistenza della prova liberatoria, idonea a liberare il vettore dalla presunzione di responsabilità, sotto il suindicato profilo della esclusiva colpa del danneggiato. Al riguardo ha rilevato, per un verso, che il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare, senza anomalie, come attestato dal rapporto di servizio di cabina e dal quaderno tecnico di bordo, dal momento che rientrano notoriamente nella assoluta normalità in un volo di linea le variazioni della pressione barometrica nella fase di atterraggio, in ambiente regolarmente pressurizzato, e, per altro verso, che era rimasto accertato che il danneggiato era stato sottoposto, due anni prima, ad un intervento chirurgico a carico dell'apparato uditivo, che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli affetti della variazione della pressione barometrica.
Ha quindi conclusivamente affermato che le suindicate circostanze inducevano a ravvisare con certezza l'esclusiva colpa del danneggiato nella verificazione dell'evento, al quale si era volontariamente esposto nonostante i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae.
2.1.2. La motivazione adottata dalla Corte d'Appello a sostegno del giudizio circa il conseguimento della prova liberatoria ai fini del superamento della presunzione di responsabilità gravante sul vettore, costituente apprezzamento di fatto, è adeguata e congrua.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006