Versione
11 marzo 1948
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16 febbraio 2001
16 febbraio 2001
Art. 15.
Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ((e il Presidente della Regione)) ((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.))
Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ((e il Presidente della Regione)) ((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.))
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 13/02/2008, n. 25Provvedimento: […] 2.1.— Le norme di cui si tratta sono state adottate dalla Regione Valle d'Aosta, come si è precisato, in applicazione dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).Leggi di più...
- ricorso del governo·
- norme della regione valle d'aosta·
- disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale·
- regioni (in genere)·
- pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione·
- ineleggibilità del rettore dell'università della valle d'aosta·
- testo di legge 'ex'art. 15, secondo comma, dello statuto·
- non fondatezza della questione.·
- idoneità dei parametri evocati·
- sussistenza.·
- dedotta violazione di parametri costituzionali e non di quelli statutari·
- giudizio di legittimità costituzionale in via principale·
- insussistenza di contestazioni sulla spettanza della competenza legislativa esercitata·
- illegittimità costituzionale.·
- trasferimento del giudizio alla legge promulgata e pubblicata.