Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01769/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Labbro Francia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Oria, corso Umberto, n. 58;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia,
del provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brindisi in data 27.2.2018, recante, ex artt. 1 e 2 Decreto Legislativo n. 159/2011, divieto alla ricorrente di fare ritorno nel Comune di Brindisi e sue Frazioni per anni tre;
del verbale di notifica del provvedimento di foglio di via obbligatorio e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna, con ricorso notificato il 21/04/2018 e depositato in giudizio in pari data, il provvedimento Cat. X/17 - Div. Anticr., emesso dal Questore della Provincia di Brindisi in data 27.2.2018 e notificato alla ricorrente in pari data, recante il divieto alla predetta “ persona senza fissa dimora, di fare ritorno nel comune di Brindisi e sue frazioni per anni 3 (TRE) a decorrere dalla notifica, senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, con l'avvertimento che, non ottemperando, sarà perseguita a norma di legge ”, nonché il verbale di notifica del provvedimento di foglio di via obbligatorio e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 D. LGS N. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ED ISTRUTTORIA.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE.
4) VIOLAZIONE DI LEGGE.
5) ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA’. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETA’.
Il 03/05/2018, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
L’11/05/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio la nota della Questura di Brindisi prot. -OMISSIS- del 2/5/2018, nella quale parte resistente ha rappresentato che il provvedimento impugnato “ presenta una mera difformità nella sola indicazione del luogo ove è inibito il ritorno alla straniera, conseguente ad un involontario errore materiale. Per questo motivo in data 4.05.2018, quest'ufficio procedeva in autotutela (ex art. 21 quinquies della legge 241/1990) a revocare il provvedimento interdittivo oggetto di doglianza, con conseguente cessazione degli effetti da essi derivanti, e ritenendo tuttora valide le condizioni che ne hanno motivato l'emissione, emetteva divieto di ritorno nel comune di Mesagne (BR) e sue frazioni in fase di notifica ”, nonché il provvedimento della Questura di Brindisi del 04/05/2018, con il quale, in effetti, “ si revoca il provvedimento Cat X117 - Div. Anticr. del 27.02.2018, per il quale sono da intendersi cessati gli effetti derivanti ” e si fa divieto alla ricorrente “ di fare ritorno nel comune di Mesagne (BR) e sue frazioni per la durata di anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente decreto, senza la preventiva autorizzazione di quest'ufficio, con l'avvertimento che non ottemperando sarà perseguita a norma di legge ”.
Nella Camera di Consiglio del 16/05/2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la difesa della ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di proporre motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento sopravvenuto, quindi la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2018.
Nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2018, la difesa della ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo dei giudizi cautelari, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
Nella pubblica udienza del 12/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio che, l’11/05/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il nuovo provvedimento della Questura di Brindisi del 04/05/2018 (avverso il quale non sono stati interposti motivi aggiunti), con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento impugnato (foglio di via originario), ma si è vietato alla ricorrente “ di fare ritorno nel comune di Mesagne (BR) e sue frazioni per la durata di anni 1 ”.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta sopravvenienza risultante dalla documentazione esibita agli atti - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato (nelle more del giudizio) è stato ritirato in autotutela dalla P.A. e, quindi, non è più concretamente lesivo della sfera giuridica della parte ricorrente.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione dell’esito del presente giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.