Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 05164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 4 Friends SD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Angelo Merialdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avvocato Roberto Damonte in Genova, via Corsica, 10/4;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Annamaria Balsamo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0036752, datato 7 dicembre 2021, ricevuto in pari data, con cui il Ministero ha disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21- novies della legge n. 241/1990 del provvedimento reso dallo stesso Ministero in data 27 ottobre 2021, con il quale, su istanza dell’esponente, era stata annotata nell’Archivio telematico (ATCN) l’attività commerciale di insegnamento professionale della navigazione da diporto per l’unità iscritta al n. 1IM2629DX e denominata “Veladoc Nikita”, e rilasciato il relativo tagliando per l’aggiornamento della licenza di navigazione; di ogni altro atto non conosciuto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 4 Friends SD (di seguito, per brevità, anche “ AS ”), alla quale la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato regolare nulla osta per l’esercizio dell’attività di scuola nautica (prot. n. 357 del 3 febbraio 2021; cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente), esponeva di aver acquisito la comproprietà dell’unità da diporto “Veladoc Nikita” – iscritta al n. 1IM2629DX e con trascrizione del titolo in data 14 ottobre 2021 –.
1.1. L’AS, in data 8 ottobre 2021, formulava istanza di annotazione di uso commerciale – insegnamento professionale della navigazione da diporto, con riferimento alla predetta imbarcazione (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
1.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l’Ufficio di conservatoria della nautica (UCON), in data 27 ottobre 2021 (pratica STED n. 17871), annotava nell’Archivio telematico (ATCN) l’attività commerciale di insegnamento professionale della navigazione da diporto in relazione alla imbarcazione di comproprietà dell’AS e, al contempo, rilasciava il relativo tagliando per l’aggiornamento della licenza di navigazione (cfr. doc. 3 e 4 della produzione di parte ricorrente).
1.3. L’AS esponeva, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito, per brevità, anche “ Mims ”), con provvedimento n. 36752 del 7 dicembre 2021, annullava in autotutela, ex art. 21- novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il citato provvedimento di annotazione dell’uso commerciale rilasciato con riferimento all’imbarcazione di comproprietà dell’AS, ritenendo che lo stesso fosse stato adottato “[…] in violazione delle disposizioni normative di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005 […]” (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
1.3.1. Più in particolare, il Mims motivava l’adozione di tale provvedimento di annullamento d’ufficio sulla base delle seguenti considerazioni “ Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, il requisito soggettivo principale per consentire l’utilizzo di unità da diporto per lo svolgimento di attività commerciali in forma professionale, risulta essere la qualifica imprenditoriale del soggetto esercente le attività stesse. Nella fattispecie in esame, invece, il soggetto richiedente l’annotazione di uso commerciale (Sport 4 friends a.s.d.), rivestendo la qualità di associazione sportiva dilettantistica, soggetto la cui finalità principale è quella di svolgere attività senza scopo di lucro nei confronti prevalentemente dei propri associati, risulta incompatibile con lo svolgimento dell’attività di scuola nautica in forma professionale ” (cfr. doc.4 della produzione di parte ricorrente).
2. L’AS insorgeva avverso tale provvedimento con la proposizione del ricorso in esame, affidato a tre mezzi di gravame, con il quale si contestava la legittimità dell’operato del Mims per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con richiesta di annullamento dell’impugnato provvedimento adottato nell’esercizio del potere pubblicistico di autotutela.
2.1. L’associazione ricorrente, con il primo motivo di ricorso, contestava la legittimità dell’impugnato provvedimento per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione delle garanzie partecipative e del principio della parità di trattamento. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicità. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ”.
Più in particolare, con tale mezzo di gravame l’associazione ricorrente contestava la violazione delle garanzie procedimentali correlata al fatto che il Mims non aveva provveduto a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo di secondo grado.
2.2. L’AS, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità dell’impugnato provvedimento per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 180.07.2005, n. 171. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio della parità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicità. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere, irragionevolezza manifesta e difetto di presupposto. In via subordinata: illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. 171/2005 per contrasto con gli artt. 41 e 3 della Costituzione ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva contestata la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005 in quanto tale norma, nella prospettazione dell’associazione ricorrente, sarebbe diretta unicamente a precludere alle persone fisiche che ne facciano un uso privato l’annotazione nell’ATCN, dell’utilizzazione di imbarcazioni e navi da diporto a fini commerciali. Di contro, l’AS svolge, quale attività prevalente a beneficio di chiunque ne faccia richiesta e non solo degli associati, l’attività commerciale di scuola nautica finalizzata al rilascio della relativa patente e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della predetta disposizione normativa.
2.2.1. In via subordinata l’AS, sempre con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005, per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella eventualità che tale norma fosse da interpretare nel senso che le associazioni non rientrino tra i soggetti che esercitano attività commerciali a mezzo di imbarcazioni e navi da diporto.
2.3. L’associazione ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, contestava la legittimità dell’impugnato provvedimento per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 12 e 21 nonies della L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza di ragioni di interesse pubblico. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, manifesta illogicità. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento per assenza di istruttoria e motivazione, non avendo il Mims svolto le necessarie verifiche in merito alle attività commerciali dell’associazione ricorrente. La contestata mancanza del requisito soggettivo previsto dal richiamato art. 2 del d.lgs. n. 171/2005 ai fini dell’annotazione nell’ATCN risulterebbe frutto di una motivazione solo apparente, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, dell’impugnato provvedimento di autotutela decisoria.
2.4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si costituiva in giudizio per resistere al ricorso in esame.
2.5. La Sezione, con ordinanza n. 1255 del 28 febbraio 2022, accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’associazione ricorrente e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia del gravato provvedimento.
2.6. Il Mims, in vista dell’udienza pubblica del 1° giugno 2022, depositava una memoria con la quale eccepiva, in via preliminare, la non integrità del contraddittorio in quanto l’AS aveva omesso di notificare il ricorso alla comproprietaria del natante in questione che, ai fini del presente giudizio, assumerebbe la veste di controinteressato in senso sostanziale. Ciò si desumerebbe, ad avviso del Ministero resistente, dal fatto che tale soggetto aveva fatto pervenire all’UCON, in data 24 novembre 2021, una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento con il quale l’AS aveva ottenuto la sopra richiamata annotazione nell’ATCN: tale istanza, in particolare, si fondava sul fatto che l’associazione ricorrente avesse ottenuto la variazione della destinazione d’uso dell’unità da diporto in questione senza il previo consenso della comproprietaria.
2.5.2. Il Mims eccepiva, poi, l’infondatezza del ricorso sulla scorta del seguente ragionamento. La possibilità di utilizzare per fini commerciali un’unità da diporto è disciplinata dall’articolo 2 del d.lgs. n. 171/2005 che, al comma 1, fornisce un elenco tassativo delle uniche attività consentite, tra le quali figura anche l’insegnamento professionale della navigazione da diporto. Lo svolgimento di tale attività richiede, quale requisito soggettivo, la qualifica imprenditoriale del soggetto esercente, ciò in forza del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2005 (che riporta l’inciso “ imprese individuali o società ”) e dell’art. 49- septies , comma 1, del d.lgs. n. 171/2005, che espressamente stabilisce che “ L’attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell’impresa o del consorzio di imprese ”. Secondo la ricostruzione del Ministero resistente, alle associazioni sportive dilettantistiche sarebbe sempre precluso l’esercizio commerciale dell’attività di insegnamento professionale della navigazione da diporto in quanto, a norma dell’art. 149, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato “ Perdita della qualifica di ente non commerciale ”, le stesse non perderebbero mai tale qualifica.
Il Mims, quindi, riteneva legittimo il proprio operato in ragione del fatto che l’art. 49- septies , comma 1, del d.lgs. n. 171/2005 risulterebbe volto “ a tutelare i principi costituzionali di tutela della concorrenza e del mercato, stante che il regime fiscale agevolato di cui godono le a.s.d. costituirebbe un oggettivo elemento di turbativa ” (cfr. pagg. 4-5 della memoria del 27 aprile 2022).
2.5.2.1. Residuerebbe, a detta del Mims, la possibilità per l’AS di esercitare la suddetta attività senza scopo di lucro e in favore dei soli associati ai sensi dell’art. 49- octies del d.lgs. n. 171/2005, nel qual caso risulterebbe sufficiente l’autorizzazione dei Centri di istruzione per la nautica di livello nazionale, senza che sia anche richiesta l’annotazione di uso commerciale nell’ATCN.
2.5.3. Il Mims, infine, riteneva infondato il ricorso dell’AS anche in relazione agli altri profili di doglianza in quanto, da un lato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado non pregiudicherebbe, in ogni caso, l’esercizio da parte dell’amministrazione dei poteri cautelari – nel caso di specie, secondo la prospettazione del Ministero resistente, le ragioni d’urgenza sarebbero in re ipsa – e, dall’altro, il contenuto del gravato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche laddove l’associazione ricorrente avesse articolato eventuali controdeduzioni in sede procedimentale.
2.6. L’AS, in data 11 maggio 2022, depositava una memoria di replica con la quale, oltre a controdedurre alle eccezioni sollevate dal Mims e a insistere per l’accoglimento del ricorso, formulava istanza di rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della comproprietaria dell’imbarcazione per cui è causa.
2.6.1. L’associazione ricorrente, con la predetta memoria, contestava, in via preliminare, la qualità di controinteressato della comproprietaria dell’imbarcazione di cui si tratta, in quanto l’utilizzo della stessa a fini commerciali non ne precludeva l’uso paritario alla comproprietaria ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.
In ogni caso, nel provvedimento impugnato non si faceva alcuna menzione della comproprietaria, né di alcuna istanza di autotutela dalla stessa presentata al Mims, sicché l’AS non sarebbe stata in grado di procedere alla notifica del ricorso nei suoi confronti, poiché ai fini del presente giudizio la comproprietaria non risultava essere un soggetto individuato o facilmente individuabile in base al contenuto del provvedimento impugnato. Ciò si desume dal fatto che il gravato provvedimento si fonda, essenzialmente, sul disposto dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005, senza fare alcuna menzione delle ragioni esposte dalla comproprietaria nell’istanza sollecitatoria dell’autotutela amministrativa, inerenti a un contrasto in ordine alla gestione – sub specie di scelta della destinazione d’uso – del bene sottoposto al regime comproprietario.
Peraltro, le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non coincidono con quelle dell’istanza di autotutela presentata dalla comproprietaria, inerenti alla mancata richiesta, da parte dell’AS, del consenso per lo svolgimento, mediante l’imbarcazione in questione, dell’attività commerciale di insegnamento della navigazione da diporto.
2.6.2. L’AS controdeduceva, poi, anche alle eccezioni di merito formulate dal Mims evidenziando, in particolare, che nel provvedimento impugnato non veniva affatto motivata l’asserita sussistenza dei motivi di necessità e urgenza che avrebbero giustificato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
2.7. All’udienza pubblica la causa veniva discussa e poi rinviata all’udienza pubblica del 9 novembre 2022.
2.8. La parte ricorrente procedeva, lite pendente , a notificare il ricorso anche nei confronti della comproprietaria della suddetta imbarcazione.
L’AS, inoltre, in data 29 settembre 2022, depositava in atti una dichiarazione resa dal soggetto che, all’epoca dell’adozione del gravato provvedimento, risultava comproprietario della richiamata imbarcazione. In tale dichiarazione, in particolare, si dava atto della cessione della quota di comproprietà ad un altro soggetto e della sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio.
Del pari, l’associazione ricorrente depositava anche una dichiarazione resa dal nuovo comproprietario, nella quale, da un lato, si dava atto dell’acquisto della quota di comproprietà, con dichiarazione di insussistenza di interesse alla definizione del presente giudizio e, dall’altro, il nuovo comproprietario dichiarava di “ non avere alcuna obiezione a che l’imbarcazione sia utilizzata, da parte della comproprietaria Sport 4 Friends, a fini commerciali e di scuola nautica ”.
2.9. L’AS, in vista dell’udienza pubblica del 9 novembre 2022, depositava una ulteriore memoria con la quale contestava nuovamente la fondatezza delle eccezioni di rito e di merito sollevate dal Mims e insisteva per l’accoglimento del gravame.
2.10. All’udienza del 9 novembre 2022 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
2.11. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, individuata per effetto della riassegnazione d’ufficio sul ruolo disposta con decreto del Presidente della Terza Sezione del 10 gennaio 2023, n. 11, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di esaminare l’eccezione di rito sollevata dal Mims in ordine alla non integrità del contraddittorio. Tale eccezione, ancorché non chiaramente esplicitato dall’Avvocatura erariale, va interpretata in termini di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
3.1. Il Collegio ritiene che l’eccezione non sia meritevole di pregio e debba essere disattesa.
3.2. Ad avviso del Collegio nel caso di specie l’originaria comproprietaria dell’imbarcazione in questione costituisce sì un controinteressato in senso sostanziale – e, quindi, un litisconsorte necessario, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso in esame lederebbe in via immediata l’interesse che essa nutre alla conservazione del provvedimento amministrativo impugnato, come si evince dal contenuto dell’istanza di autotutela formulata nei confronti del Mims – ma occulto, in quanto non facilmente individuabile dal contenuto del gravato provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5931 del 13 luglio 2022).
3.3. Posto che la parte ricorrente è venuta a conoscenza, solo nel corso del giudizio, dell’esistenza di un controinteressato in senso sostanziale per effetto delle eccezioni sollevate dal Mims e della produzione documentale da esso effettuata e che si è resa parte diligente integrando tempestivamente il contraddittorio nei confronti dell’originaria comproprietaria dell’imbarcazione per cui è causa, allo stato risultano sussistenti le condizioni di decidibilità nel merito del presente gravame.
Peraltro, giova evidenziare che la dichiarazione resa dalla suddetta parte controinteressata (non costituita in giudizio) e depositata in atti ad opera dell’AS, fa emergere come, nelle more del giudizio, sia sopraggiunta per tale parte processuale necessaria una assoluta carenza di interesse rispetto all’esito processuale della presente controversia, in ragione della intervenuta cessione della quota di comproprietà dell’imbarcazione.
Il Collegio, per completezza, rileva come l’associazione ricorrente, alla luce della dichiarazione resa dal nuovo comproprietario e pure depositata in atti in data 29 settembre 2022, non risultasse onerata dall’estendere il contraddittorio anche nei confronti di tale soggetto, posto che questi ha espressamente dichiarato di non avere obiezioni all’annotazione a fini commerciali dell’imbarcazione di cui è divenuto comproprietario. Pertanto, posto che il nuovo comproprietario non nutre alcun interesse alla conservazione del gravato provvedimento di annullamento d’ufficio adottato dal Mims, non verrebbe leso da una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso in esame.
4. Il Collegio ritiene che il ricorso sia favorevole di positiva considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
4.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene necessario ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame.
L’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005, dopo aver previsto al comma 1, lett. b) , che “ L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: […] b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto ”, al comma 2 dispone che “ L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione ”.
L’art. 49- septies , comma 1, del d.lgs. n. 171/2005 stabilisce invece che “ Le scuole per l’educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L’attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell’impresa o del consorzio di imprese ”.
4.2. Tali disposizioni normative – nonostante impieghino un concetto formalistico di impresa legato al possesso di uno specifico status giuridico (come dimostrano gli espliciti riferimenti alla forma societaria e a quella consortile) – non possono essere interpretate nel senso di precludere ad altri soggetti di diritto (quali, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche) lo svolgimento delle attività commerciali da esse contemplate e, in particolare, l’attività commerciale di scuola nautica.
4.3. A differenza di quanto sostenuto dal Ministero resistente, la libertà di iniziativa economica non riceve tutela costituzionale di per sé, ma solo nella misura in cui il suo esercizio non sia di ostacolo alla concorrenza, quale “materia trasversale” di matrice eurounionale (cfr., tra le tante, Corte cost., sent. n. 307/2009) che rinviene il suo fondamento costituzionale sia nell’art. 117, comma 1 – nella parte in cui viene fatto espresso riferimento ai “ vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ” – sia nell’art. 117, comma 2, lett. e) , della Carta costituzionale.
4.3.1. L’art. 41, comma 1, Cost. non può essere, ad oggi, inteso come una previsione normativa diretta a tutelare la libertà del singolo imprenditore – a differenza del regime previsto dal codice civile – ma costituisce un principio cardine dell’ordinamento giuridico a valenza economica che, nel segno dell’utilità sociale, mira a garantire il mantenimento, lo sviluppo e l’apertura concorrenziale dei mercati.
4.3.2. La giurisprudenza costituzionale, da tempo ormai (cfr. Corte cost., sent. n. 223/1982), predica l’inclusione della libera concorrenza nell’alveo dell’art. 41, comma 1, Cost., quale precondizione indispensabile per l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata (cfr. Corte cost., sent. n. 241/1990).
Vale, poi, ricordare che la Corte costituzionale, in seguito alla modifica del Titolo V, della Parte II, della Carta costituzionale, ha affermato che la concorrenza assume rilievo nell’attività legislativa secondo tre differenti dimensioni, tra le quali figura anche quella che si estrinseca nella adozione di misure legislative di carattere promozionale “ che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando le barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche ” (cfr. Corte cost., sentt. n. 401/2007 e 430/2007).
La Corte costituzionale aveva già evidenziato l’accezione dinamica della concorrenza nella sentenza n. 14/2004, affermando che la concorrenza “ costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire la condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali ”.
4.3.3. Peraltro, nell’ordinamento giuridico italiano, la dimensione promozionale della concorrenza non solo è di competenza legislativa ma rientra anche nell’alveo dei poteri pubblici attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (articoli 21, 21- bis e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287). Momento di sintesi tra le due richiamate competenze – legislativa, da un lato, e di enforcement e advocacy dall’altro – risulta poi essere lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza, introdotto dall’art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (si consideri, in particolare, il comma 3 di tale norma, che fa esplicito riferimento all’attività di advocacy dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
4.4. Il Collegio, sulla scorta delle superiori premesse e dell’inquadramento normativo dinanzi delineato, ritiene fondata la doglianza con la quale l’associazione ricorrente ha censurato la legittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005. Tale norma, infatti, non può essere interpretata in maniera restrittiva e formalistica come prospettato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in quanto in tal caso la stessa comporterebbe la frapposizione di un indebito ostacolo di ordine concorrenziale, restringendo in maniera non ragionevole, necessaria e proporzionata la platea dei potenziali soggetti che possono esercitare l’attività commerciale di scuola nautica.
4.4.1. Gli articoli 2 e 49- septies , del d.lgs. n. 171/2005, devono necessariamente essere interpretati alla luce dei principi di rango costituzionale dinanzi enunciati, ossia quello della libertà di iniziativa economica e quello della tutela della concorrenza. Invero, come già anticipato, tali principi non solo vanno letti congiuntamente, ma vanno anche interpretati in consonanza con il quadro giuridico eurounionale alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
4.4.2. In particolare, vale ricordare che in materia di concorrenza – anche per ciò che concerne il versante della promozione della concorrenza – la nozione di impresa è ben più ampia di quella codicistica di impresa commerciale (art. 2195 cod. civ.). Tale nozione, infatti, assume una portata funzionale rispetto alla quale rileva la natura dell’attività svolta e non anche lo status giuridico, l’organizzazione e le modalità di finanziamento del soggetto che la esercita (cfr., ex multis , Corte di Giustizia dell’Unione europea, 18 giugno 1991, C-41/90, ÖF and Elser c. Macrotron GmbH ; Corte di Giustizia dell’Unione europea, 28 giugno 2005, C-189/02, SK RI et al. c. Commissione ).
4.4.3. Anche un’associazione sportiva dilettantistica, pertanto, quando svolge attività d’impresa sul mercato, ossia produce beni o eroga servizi in concorrenza con altri operatori economici – come nel caso di specie nel quale, alla luce della documentazione versata in atti, l’attività di insegnamento professionale della navigazione da diporto svolta da AS è rivolta a chiunque abbia interesse a fruire di tale servizio, non essendo riservata esclusivamente ai singoli associati – può essere considerata alla stregua di una impresa commerciale.
4.5. Ad avviso del Collegio non può essere condivisa la ricostruzione normativa proposta dal Ministero resistente con il fine di giustificare – sulla scorta di un asserito negativo impatto che la prospettata differenza di regime fiscale tra imprese commerciali e associazioni sportive dilettantistiche provocherebbe sulle dinamiche concorrenziali – l’interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2005, posta a fondamento dell’impugnato provvedimento.
4.5.1. In particolare, come già evidenziato in precedenza, secondo il Mims l’art. 149, comma 4, del d.P.R., n. 917/1986 precluderebbe alle associazioni sportive dilettantistiche di svolgere, inter alia , l’attività commerciale di scuola nautica, sul presupposto che le stesse non possano mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. L’art. 149, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, invero, configurerebbe una eccezione alla regola generale di cui al primo comma di tale articolo che, con carattere generale in quanto applicabile a tutti gli enti non commerciali inseriti nel Capo III del d.P.R. n. 917/1986 (ossia, ai c.d. enti non commerciali residenti), prevede che “ Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta ”.
4.5.2. In proposito risulta sufficiente richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione (ord. n. 17026 del 16 giugno 2021), nel quale è stato affermato, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, che “ La perdita della qualifica di ente non commerciale si applica anche agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche ed alle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, comma 4, ove si prevede che ‘le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche’. Ciò, però, nel senso, come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 14 gennaio 2021, n. 526), che anche gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche e le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale, ma soltanto se l’esercizio prevalente di attività commerciale perdura per più di un periodo di imposta, e non solo per un unico periodo di imposta, come per gli altri enti non commerciali. Per le associazioni sportive dilettantistiche, l’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, comma 4 è stato esteso dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 11 ”.
4.5.3. In disparte la circostanza per cui la salvaguardia e la promozione di condizioni concorrenziali nel mercato non spettano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, rientrando principaliter tra le prerogative del legislatore e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella fattispecie in esame le ragioni di “concorrenza fiscale” neppure risultano sussistere, in quanto, come appena chiarito, le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale e, quindi, essere assoggettate ai medesimi obblighi fiscali incombenti sugli altri operatori economici che svolgono l’attività di scuola nautica come imprese commerciali.
4.5.4. Vale, quindi, evidenziare che se è vero che l’Associazione sportiva ricorrente può legittimamente svolgere l’attività commerciale di cui si tratta, è pur vero che essa dovrà farsi carico di tutte le conseguenze, anche di natura tributaria, che la legge riconnette alla eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale, sulla base di una analisi delle concrete modalità di svolgimento dell’attività in questione alla luce delle determinazioni che verranno assunte dalle amministrazioni competenti.
5. Il Collegio intende ulteriormente precisare che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5; C. Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), posto che dall’accoglimento delle censure esaminate nei termini sopra esposti l’Associazione ricorrente ha tratto la massima utilità ritraibile dal proposto gravame.
Giova, in ogni caso, sottolineare che il richiamato principio della ragione più liquida consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663; anche, Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209 e 18 luglio 2016, n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
6. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto siccome fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa, attesa la peculiarità e la parziale novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO