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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
RG 1095/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.7.2022, ha convenuto in giudizio l' , allegando di essere Parte_1 CP_1 titolare con decorrenza dal gennaio 2017 dell'assegno sociale n. 04017009, liquidato in misura ridotta a causa del reddito dell'allora coniuge , e di percepire dal giugno Per_1
2019 la maggiorazione sociale.
2. Ha poi rappresentato di aver proposto in data 1.2.2021 domanda amministrativa per la liquidazione in misura intera della prestazione, con mantenimento della maggiorazione sociale, siccome era priva di redditi e separata dal coniuge fin dal 30.5.2018. 3. L'Istituto previdenziale tuttavia respingeva la domanda, in quanto la ricorrente stava già Per_ percependo la maggiorazione sociale e il sig. era destinatario degli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento.
4. La sig.ra ha pertanto introdotto il presente giudizio, contestando l'illegittimità Pt_1 del provvedimento adottato dall' , rivendicando il diritto a godere dell'assegno CP_1
sociale nella misura intera, essendosi per l'appunto separata dall'ex coniuge e non essendo
Per_ titolare di alcun reddito;
né avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il sig. stesse percependo i trattamenti di famiglia sulla pensione da quest'ultimo goduta.
5. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegno sociale in misura intera, oltre maggiorazione sociale che già percepisce, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento in favore della ricorrente dei CP_1
ratei maturati e maturandi con decorrenza e accessori di legge;
CP_
2) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
6. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Parte resistente CP_1 ha eccepito che la misura massima dell'assegno sociale non spettava alla sig.ra , Pt_1
atteso che la stessa non risultava effettivamente separata dal proprio ex coniuge. Invero, dagli estratti dell'anagrafe nazionale della popolazione residente emergeva che la ricorrente era ancora residente presso lo stesso indirizzo di , nonché Per_1
componenti del medesimo stato di famiglia. Per_
7. Pertanto, considerando la pensione percepita dal sig. , l' ha evidenziato che non CP_1 poteva liquidarsi a beneficio della sig.ra l'assegno sociale in misura piena, non Pt_1 sussistendo per l'appunto prova dell'effettiva separazione.
8. Istruita la causa mediante prova orale per testi, ammessa ai sensi dell'art. 421 c.p.c. con l'ordinanza del 21 luglio 2023, la causa viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 23 aprile 2024.
9. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di
2 cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
11. Nel caso di specie si discute unicamente della misura dell'assegno sociale goduto da parte della ricorrente, in dipendenza della avvenuta o meno separazione effettiva dal proprio ex coniuge , come da decreto di omologazione di separazione consensuale del 30 Per_1
maggio 2018 (doc. 6 fasc. ricorrente).
12. La prova orale assunta nel presente giudizio ha consentito di appurare la fondatezza della tesi sostenuta dalla sig.ra secondo cui, ancorché gli estratti anagrafici riportino Pt_1 la residenza al medesimo indirizzo dell'ex coniuge in Porto Torres, Via dell'Asfodelo n.
19, nondimeno la ricorrente vive in realtà in un corpo di fabbrica diverso e separato da
Per_ quello del sig. .
3 13. Entrambi i testi escussi, figlio e nuora della parte ricorrente, hanno rappresentato che quest'ultima, dopo aver vissuto per un breve periodo nel 2019 insieme alla sorella, si è trasferita agli inizi del 2020 in altro immobile, ovverosia un ex magazzino presente nella stessa proprietà all'indirizzo indicato e che il figlio , muratore, ha Persona_2
convertito in abitazione.
14. La circostanza di cui si discute risulta altresì dalle evidenze fotografiche prodotte dalla ricorrente, come concordemente confermato dai testi escussi, dalle quali si nota la chiara distinzione tra le abitazioni, nonché l'immobile ove vive dal 2020 parte ricorrente.
15. Sicché, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità di quanto concordemente rappresentato dai testi, deve ritenersi provato che la sig.ra fosse non solo Pt_1
legalmente ma anche effettivamente separata dal proprio precedente coniuge al momento della presentazione della domanda amministrativa per ottenere la ricostituzione in misura piena dell'assegno sociale di cui era beneficiaria.
16. Difatti, la residenza anagrafica costituisce un mero indizio del collegamento stabile del soggetto ad un certo luogo, mentre nel caso di specie è dimostrato che la ricorrente non fosse più convivente con il marito separato;
inoltre, la circostanza che quest'ultimo abbia mantenuto la moglie quale familiare a carico, percependo in ipotesi benefici non dovuti, non può essere di pregiudizio alla ricorrente.
17. Ne deriva che non vi è stata alcuna ricostituzione della convivenza coniugale e non è pertanto legittimo effettuare, per la verifica della misura dell'assegno sociale, il cumulo tra i redditi del ricorrente e quelli della coniuge separata.
18. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l' condannato all'erogazione della CP_1
prestazione in misura piena, ivi inclusi i ratei scaduti con decorrenza di legge.
19. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
4 - dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale in misura piena dalla data della domanda amministrativa (1.2.2021) e condanna l' a erogare tale prestazione, CP_1
oltre ratei scaduti con decorrenza di legge e accessori;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 23/04/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.7.2022, ha convenuto in giudizio l' , allegando di essere Parte_1 CP_1 titolare con decorrenza dal gennaio 2017 dell'assegno sociale n. 04017009, liquidato in misura ridotta a causa del reddito dell'allora coniuge , e di percepire dal giugno Per_1
2019 la maggiorazione sociale.
2. Ha poi rappresentato di aver proposto in data 1.2.2021 domanda amministrativa per la liquidazione in misura intera della prestazione, con mantenimento della maggiorazione sociale, siccome era priva di redditi e separata dal coniuge fin dal 30.5.2018. 3. L'Istituto previdenziale tuttavia respingeva la domanda, in quanto la ricorrente stava già Per_ percependo la maggiorazione sociale e il sig. era destinatario degli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento.
4. La sig.ra ha pertanto introdotto il presente giudizio, contestando l'illegittimità Pt_1 del provvedimento adottato dall' , rivendicando il diritto a godere dell'assegno CP_1
sociale nella misura intera, essendosi per l'appunto separata dall'ex coniuge e non essendo
Per_ titolare di alcun reddito;
né avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il sig. stesse percependo i trattamenti di famiglia sulla pensione da quest'ultimo goduta.
5. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegno sociale in misura intera, oltre maggiorazione sociale che già percepisce, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento in favore della ricorrente dei CP_1
ratei maturati e maturandi con decorrenza e accessori di legge;
CP_
2) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
6. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Parte resistente CP_1 ha eccepito che la misura massima dell'assegno sociale non spettava alla sig.ra , Pt_1
atteso che la stessa non risultava effettivamente separata dal proprio ex coniuge. Invero, dagli estratti dell'anagrafe nazionale della popolazione residente emergeva che la ricorrente era ancora residente presso lo stesso indirizzo di , nonché Per_1
componenti del medesimo stato di famiglia. Per_
7. Pertanto, considerando la pensione percepita dal sig. , l' ha evidenziato che non CP_1 poteva liquidarsi a beneficio della sig.ra l'assegno sociale in misura piena, non Pt_1 sussistendo per l'appunto prova dell'effettiva separazione.
8. Istruita la causa mediante prova orale per testi, ammessa ai sensi dell'art. 421 c.p.c. con l'ordinanza del 21 luglio 2023, la causa viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 23 aprile 2024.
9. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di
2 cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
11. Nel caso di specie si discute unicamente della misura dell'assegno sociale goduto da parte della ricorrente, in dipendenza della avvenuta o meno separazione effettiva dal proprio ex coniuge , come da decreto di omologazione di separazione consensuale del 30 Per_1
maggio 2018 (doc. 6 fasc. ricorrente).
12. La prova orale assunta nel presente giudizio ha consentito di appurare la fondatezza della tesi sostenuta dalla sig.ra secondo cui, ancorché gli estratti anagrafici riportino Pt_1 la residenza al medesimo indirizzo dell'ex coniuge in Porto Torres, Via dell'Asfodelo n.
19, nondimeno la ricorrente vive in realtà in un corpo di fabbrica diverso e separato da
Per_ quello del sig. .
3 13. Entrambi i testi escussi, figlio e nuora della parte ricorrente, hanno rappresentato che quest'ultima, dopo aver vissuto per un breve periodo nel 2019 insieme alla sorella, si è trasferita agli inizi del 2020 in altro immobile, ovverosia un ex magazzino presente nella stessa proprietà all'indirizzo indicato e che il figlio , muratore, ha Persona_2
convertito in abitazione.
14. La circostanza di cui si discute risulta altresì dalle evidenze fotografiche prodotte dalla ricorrente, come concordemente confermato dai testi escussi, dalle quali si nota la chiara distinzione tra le abitazioni, nonché l'immobile ove vive dal 2020 parte ricorrente.
15. Sicché, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità di quanto concordemente rappresentato dai testi, deve ritenersi provato che la sig.ra fosse non solo Pt_1
legalmente ma anche effettivamente separata dal proprio precedente coniuge al momento della presentazione della domanda amministrativa per ottenere la ricostituzione in misura piena dell'assegno sociale di cui era beneficiaria.
16. Difatti, la residenza anagrafica costituisce un mero indizio del collegamento stabile del soggetto ad un certo luogo, mentre nel caso di specie è dimostrato che la ricorrente non fosse più convivente con il marito separato;
inoltre, la circostanza che quest'ultimo abbia mantenuto la moglie quale familiare a carico, percependo in ipotesi benefici non dovuti, non può essere di pregiudizio alla ricorrente.
17. Ne deriva che non vi è stata alcuna ricostituzione della convivenza coniugale e non è pertanto legittimo effettuare, per la verifica della misura dell'assegno sociale, il cumulo tra i redditi del ricorrente e quelli della coniuge separata.
18. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l' condannato all'erogazione della CP_1
prestazione in misura piena, ivi inclusi i ratei scaduti con decorrenza di legge.
19. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
4 - dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale in misura piena dalla data della domanda amministrativa (1.2.2021) e condanna l' a erogare tale prestazione, CP_1
oltre ratei scaduti con decorrenza di legge e accessori;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 23/04/2024 il Giudice
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