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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Lilla Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - P.zza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - Concessionaria Del Comune Di Caserta Per - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 19022500030699 TARI
- AVVISO Associazione_1 n. 19022500030699 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato a Publiservizi srl – Concessionaria del Comune di Caserta per la gestione delle Entrate Comunali e al Comune di Caserta, ha impugnato l' avviso di pagamento ordinario TARI anno 2025, Cod. contribuente 061022 – 1202065; identificativo: 19022500030699 emesso il 2 luglio 2025 per l'importo di € 617,00 relativo all'immobile ubicato in Caserta – Frazione Tuoro al Indirizzo_1 in NCEU foglio 29, particella 418, sub 24 e sub 36, notificato il 29 luglio 2025, per i motivi meglio specificati nella memoria di costituzione in giudizio.
Con ordinanza in data 2 dicembre 2025 è stato disposto, su richiesta del ricorrente, il rinvio dell'udienza "per dare alla Publiservizi S.r.l la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale a carico dell'Avv. Prof. Nominativo_1 " come da dichiarazione depositata in atti.
Con nota depositata in data 12 gennaio 2026 il ricorrente ha quindi depositato copia del provvedimento di accoglimento emesso dalla Publiservizi srl relativamente all'istanza di annullamento dell'avviso di pagamento ordinario Tari n. 19022500030699, oggetto della presente impugnazione, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte, in composizione monocratica, prende atto che il ricorrente ha richiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto, come da documentazione prodotta,
Publiservizi srl – Concessionaria del Comune di Caserta, ha annullato il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto, ai sensi dell'art 46 del decreto legislativo 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CC NA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Lilla Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - P.zza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - Concessionaria Del Comune Di Caserta Per - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 19022500030699 TARI
- AVVISO Associazione_1 n. 19022500030699 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato a Publiservizi srl – Concessionaria del Comune di Caserta per la gestione delle Entrate Comunali e al Comune di Caserta, ha impugnato l' avviso di pagamento ordinario TARI anno 2025, Cod. contribuente 061022 – 1202065; identificativo: 19022500030699 emesso il 2 luglio 2025 per l'importo di € 617,00 relativo all'immobile ubicato in Caserta – Frazione Tuoro al Indirizzo_1 in NCEU foglio 29, particella 418, sub 24 e sub 36, notificato il 29 luglio 2025, per i motivi meglio specificati nella memoria di costituzione in giudizio.
Con ordinanza in data 2 dicembre 2025 è stato disposto, su richiesta del ricorrente, il rinvio dell'udienza "per dare alla Publiservizi S.r.l la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale a carico dell'Avv. Prof. Nominativo_1 " come da dichiarazione depositata in atti.
Con nota depositata in data 12 gennaio 2026 il ricorrente ha quindi depositato copia del provvedimento di accoglimento emesso dalla Publiservizi srl relativamente all'istanza di annullamento dell'avviso di pagamento ordinario Tari n. 19022500030699, oggetto della presente impugnazione, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte, in composizione monocratica, prende atto che il ricorrente ha richiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto, come da documentazione prodotta,
Publiservizi srl – Concessionaria del Comune di Caserta, ha annullato il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto, ai sensi dell'art 46 del decreto legislativo 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CC NA