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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 106/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
e C.F._1
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luigi Di
Natale, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato unito al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.9.2001 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, parte 2, serie A, n. 326, volume
1; che dal matrimonio sono nati due figli, il 27.6.2004, e l'11.10.2008; Persona_1 Persona_2
1 che il difensore, con le note scritte depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne (l'altro figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive con il padre a Seregno) appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figli minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarlo secondo la indicazioni contenute in ricorso (quando il padre si troverà a Caltanissetta e nel periodo festivo a Seregno), e ponendo a carico del l'obbligo Pt_1 di versare ogni mese alla a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, senza concorso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, essendo stato posto a carico del il pagamento per intero del Pt_1 mutuo che grava sulla casa in comproprietà con la e un assegno di mantenimento nei suoi Parte_2 confronti di € 200,00, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 16.1.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 106/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
e C.F._1
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luigi Di
Natale, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato unito al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.9.2001 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, parte 2, serie A, n. 326, volume
1; che dal matrimonio sono nati due figli, il 27.6.2004, e l'11.10.2008; Persona_1 Persona_2
1 che il difensore, con le note scritte depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne (l'altro figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive con il padre a Seregno) appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figli minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarlo secondo la indicazioni contenute in ricorso (quando il padre si troverà a Caltanissetta e nel periodo festivo a Seregno), e ponendo a carico del l'obbligo Pt_1 di versare ogni mese alla a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, senza concorso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, essendo stato posto a carico del il pagamento per intero del Pt_1 mutuo che grava sulla casa in comproprietà con la e un assegno di mantenimento nei suoi Parte_2 confronti di € 200,00, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 16.1.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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