Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1871/2024 R.G.V.G. avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da
DA
nato a [...] il [...], rappresento e difeso Parte_1 dall'avv. Antonio Asaro
E DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Claudio Vitellaro.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 22 novembre 2024 e hanno esposto: di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Caltanissetta il 13 luglio 2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte I, n. 43; che dal matrimonio non sono nati figli;
che è venuta meno tra loro la comunione di vita materiale e spirituale, per contrasti e
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incomprensioni caratteriali insanabili, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
di avere regolato i reciproci rapporti economici.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, con cui è stato previsto l'obbligo a carico del marito, che percepisce una pensione mensile di euro 2.700,00, di versare alla moglie, priva di redditi propri, la somma di euro 400,00 mensili, quale contributo al suo mantenimento.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione (del 28 gennaio 2025) è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che appaiono conformi all'ordinamento e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
nulla sulle spese;
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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