Articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 21Articolo 15 nonies
Versione
14 ottobre 1990
Art. 22. Attivita' consultiva 1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1990
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