Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 22/04/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32670 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 85567, che si assume reso da MO MA, quale consegnataria di azioni del Comune di Taglio di Po (RO), per il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, rappresentata e difesa dall’Avv.
Prof. Alberto Berardi del Foro di Padova (c.f. [...]) e dall’Avv. Prof. Carola Pagliarin del Foro di Padova (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Prof. Alberto Berardi, sito in Padova, Piazzetta A. Sartori n. 18, nonché presso i domicili digitali PEC alberto.berardi@ordineavvocatipadova.it e carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza della
dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Consigliere relatore, l’Avv. Martina Brasson e il Sostituto Procuratore generale dott. Massimiliano Spagnuolo;
Ritenuto in
FATTO
1. Con relazione n. 459/2025, il Magistrato istruttore ha riferito in merito al conto giudiziale n. 85567.
In esito all’istruttoria, venivano in particolare evidenziate: la mancata concordanza tra i valori iniziali e finali e quanto indicato nel conto del patrimonio dell’ente; la mancata indicazione delle partecipazioni in altri organismi; l’assenza della relazione dell’organo di revisione; l’assenza del passaggio di consegne tra l’agente contabile cessante e quello subentrante.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17 febbraio 2026, veniva eccepito, in via preliminare, il difetto della qualifica di agente contabile in capo alla dott.ssa MA, quale Direttore generale di Acquevenete S.p.A., la quale: non aveva mai svolto alcuna attività di gestione dei diritti sociali connessi alla titolarità delle azioni; non deteneva i titoli azionari; non aveva mai avuto alcun potere dispositivo; non era mai stata Sindaco del Comune di Taglio di Po. Da ciò discenderebbe l’inammissibilità del conto, per carenza della qualifica soggettiva di agente contabile. A fortiori, il documento presentato dalla dott.ssa MA non potrebbe considerarsi alla stregua di un vero e proprio conto giudiziale e, dunque, non potrebbero qualificarsi come irregolarità né la contestata incompletezza del conto né la discordanza dei valori ivi contenuti rispetto al conto del patrimonio dell’ente locale. In subordine, ove non si addivenisse a una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio, è stata chiesta la pronuncia di discarico.
3. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Consigliere relatore, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Alla luce dell’istruttoria svolta e della documentazione versata in atti, ritiene il Collegio di dover pronunciare l’inammissibilità del conto giudiziale in epigrafe, in quanto non risulta che la dott.ssa MA abbia rivestito la qualifica di consegnataria delle azioni di Acquevenete S.p.A. per conto del Comune di Taglio di Po. Il rendiconto reso non può, quindi, essere considerato alla stregua di un conto giudiziale e, come tale, va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente contabile, non vi è luogo a provvedere.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32670 del registro di Segreteria, dichiara l’inammissibilità del conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio in data 11 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza IN MA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)