Versione
14 ottobre 1990
14 ottobre 1990
Art. 21. Potere di segnalazione al Parlamento
ed al Governo 1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
ed al Governo 1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
Commentari • 174
- 1. Affidamento diretto servizi pubblici locali, segnalazione Autority per violazione del rispetto delle norme su concorrenza e mercatoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 9 agosto 2023 · 16.941286
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 18 luglio 2023, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con specifico riferimento alle criticità concorrenziali che derivano dalla mancata previsione e adozione di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.
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Giurisprudenza • 160
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 803Provvedimento: […] L'CM, ai sensi dell'art. 21- bis della legge n. 287 del 1990, […] La norma citata – integrando i poteri conoscitivi e consultivi già attribuiti all'Autorità garante dagli artt. 21 e seguenti della legge n. 287 del 1990 – prevede piuttosto un potere di iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. […]Leggi di più...
- affidamento in house·
- proroga servizio pubblico locale·
- improcedibilità ricorso amministrativo·
- interesse a ricorrere·
- legittimazione Autorità Antitrust·
- impossibilità materiale·
- piano economico finanziario·
- tutela giurisdizionale·
- violazione principi concorrenza·
- art. 21-bis legge 287/1990·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- regolamento UE 1370/2007