Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14226 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FE EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Flavio Mattia Iacomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa eventuale declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 5, Legge Regionale n. 29/1997,
- della Determinazione n. G14405 del 30 ottobre 2024 della Direzione “Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi” della Regione Lazio (doc. 1 - Determinazione n. G14405-2024);
- della Delibera di Giunta Regionale n. 763 del 10 ottobre 2024, pubblicata sul BURL n. 83 del 15 ottobre 2024 (doc. 2 - D.G.R. n. 763-2024);
- del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 143 del 15 giugno 2016 (doc. 3 - D.M. n. 143-2016);
per quanto occorrer possa,
- della Determinazione n. G08308 del 2 luglio 2018 della Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree protette della Regione Lazio (doc. 4 - Determinazione n. G08308-2018);
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 9 aprile 2019 (doc. 5 - D.G.R. n. 198-2018);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28\2\2025:
per l’annullamento,
- della Determinazione della Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio n. G18182 del 30 dicembre 2024 e del relativo allegato 1, nella parte in cui è stata determinata la non idoneità del Dott. FE EL (doc. 13 - Determinazione n. G18182 del 30.12.24);
- di tutti gli atti istruttori e delle valutazioni compiute dalla Commissione, trasmessi con nota prot. n. 1584367 del 30 dicembre 2024, ancorché non conosciuti negli estremi e nei contenuti,
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con Decreto ministeriale nr. 143 del 2016 - Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale - ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono state stabilite le modalità di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale nonché i requisiti necessari, prevedendo che per accedervi sia necessaria: a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
La Regione Lazio, con L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018, pubblicata sul BURL 23/10/2018 modificando, con l’art. 5, al comma 2 lett. e), il comma 5 dell’articolo 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “ Norme in materia di aree naturali protette regionali ” riguardante la nomina dei direttori degli enti parchi regionali laddove ne disciplinava il reclutamento, ha dato esecuzione alla disciplina regolamentare.
Ai sensi dell’Art. 24 (Direttore dell'ente di gestione) della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, viene previsto che: “ 1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come modificato dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo ”.
Quindi, con Deliberazione 9 aprile 2019, n. 198, BURL del 23/04/2019 - N. 33 si è stabilito che l’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio – istituito presso la Direzione regionale competente, sia articolato in due Sezioni: - Sezione 1, comprendente tutti gli idonei (nuovi soggetti o soggetti già iscritti nel precedente elenco) all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, - Sezione 2, di “durata quinquennale”, comprendente coloro che sono già iscritti nell’Elenco, in possesso del titolo di laurea, ma non dei nuovi requisiti introdotti dalla l.r. 7/2018. Peraltro, ai sensi dell’allegato A della citata Deliberazione stabilisce “ Coloro che risultano iscritti, e che intendono essere iscritti nel nuovo Elenco (sezione 1 e 2), sono tenuti a presentare nuovamente istanza di iscrizione ”.
Tale deliberazione è stata pubblicata sul BURL n.33 del 23.4.2019.
Il ricorrente, giusto il conseguimento del titolo di laurea di primo livello, è stato iscritto prima nell’elenco del 2004 e poi nella “Sezione 2” dell’elenco, come da richiamata Determinazione n. G12238 del 16 settembre 2019.
Con Determinazione n. G14405 del 30 ottobre 2024 è stato poi indetto: “ AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale, degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., in attuazione della D.G.R. n. 198 del 09 aprile
2019 ”.
In virtù della sopravvenuta normativa, a tale fine è stato richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; - laurea, specialistica o magistrale, conseguita presso un’università statale della Repubblica Italiana o presso un'università, non statale, abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
Il ricorrente, privo dei requisiti in parola, è stato dalla Commissione giudicato non idoneo per l’iscrizione del medesimo nel “nuovo Elenco aggiornato” dei direttori degli enti di gestione delle aree
naturali protette regionali.
Tale provvedimento, unitamente agli altri specificati in epigrafe, è stato impugnato dal ricorrente con ricorso depositato il 30 dicembre 2024, per il seguente articolato motivo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L.R. n. 29/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.P.R. n. 70/2013 e dell’art. 16 L.R. n. 6/2002. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Irragionevolezza. Illogicità manifesta. Arbitrarietà. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.” giacché la laurea triennale costituisce – normalmente – un titolo di studio idoneo per l’accesso alla dirigenza pubblica, salva la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, L.R. 29/1997 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Con successivi motivi aggiunti, depositati il 28 febbraio 2025 il ricorrente ha altresì impugnato la Determinazione della Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio n. G18182 del 30 dicembre 2024, con la quale l’Amministrazione resistente ha determinato: “- di prendere atto dei lavori e della documentazione prodotta dalla Commissione, costituita con determinazione n. G15827 26/11/2024 e trasmessi al Direttore della Direzione regionale Ambiente cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi con nota prot. n. 1584367 del 30.12.2024; - di approvare gli atti della Commissione trasmessi con nota prot. n. 1584367 del 30.12.2024; - di dare atto del permanere in vigore della determinazione n. G15453 21/11/2023, limitatamente alla Sezione 1-dell’Elenco idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., art. 24; - di approvare l’Elenco, allegato e parte integrante della presente determinazione, denominato Elenco idonei ad integrazione della Sezione 1 della determinazione n. G15453 del 21/11/2023, all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., art. 24 ” nella parte in cui il ricorrente è stato valutato dalla Commissione non idoneo per l’iscrizione nell’Elenco regionale, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e, nella specie, la Regione Lazio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, giusta la mancata tempestiva impugnazione della Deliberazione 9 aprile 2019, n. 198, pubblicata nel BURL del 23/04/2019, oltre che l’infondatezza dei motivi di ricorso.
All’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Come chiarito nella ricostruzione fattuale che precede, l’Amministrazione regionale ha con Deliberazione 9 aprile 2019, n. 198, pubblicata nel BURL del 23/04/2019 stabilito i requisiti necessari per l’iscrizione degli aspiranti direttori negli elenchi, stabilendo – in conformità con la disciplina regionale – la necessità del possesso di una laurea magistrale.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, sebbene la D.G.R. 198/2019 invocata dalla controparte gli abbia consentito di essere inserito nell’Elenco regionale - come da Determinazione n.
G12238/2019 - e finanche di essere nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano sino al 23 dicembre 2025, con Decreto del Presidente Regione Lazio n. T00184/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale di Canale Monterano n. 100/2020, nello stesso provvedimento è stabilita la durata massima dell’incarico pari a 5 anni e la necessità del conseguimento di una laurea specialistica per la successiva iscrizione nel nuovo elenco.
I provvedimenti impugnati in questa sede, d’altra parte, non sono caratterizzati da un contenuto in alcun modo innovativo rispetto ai requisiti di iscrizione nell’elenco, giacché ripropongono – dandone attuazione – pedissequamente quanto già stabilito fin dal 2019 dalla normativa regionale (“ Integrazione e aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 9 aprile 2019 - Approvazione e pubblicazione anticipata dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali ”).
In altre parole, fin dal 2019 il ricorrente era a conoscenza della circostanza che “ per effetto di tali provvedimenti, alla cessazione dall’incarico attualmente ricoperto, l’odierno ricorrente non potrà più essere nominato Direttore di un Ente di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali ” (cfr. p. 3 della memoria di replica) se non avesse, medio tempore , conseguito la laurea specialistica (“ VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.13 e in particolar modo l’art. 21, comma 12, lettera a), che modifica il comma 3, dell’art. 5 della menzionata l.r. 7/2018, secondo il quale i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 24, comma l, della l.r. 29/1997, che, alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2018, non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5 della l.r. 29/1997, permangono all’interno del medesimo elenco per un periodo di 5 anni, purché siano in possesso della laurea ”).
Sarebbe stato onere, pertanto, di parte ricorrente impugnare tempestivamente la predetta delibera, considerato che il pregiudizio lamentato trova in tale principale provvedimento la propria origine.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
Vista la peculiarità della controversia le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui seguenti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
NI TA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NI TA | AR IA |
IL SEGRETARIO