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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele
Leone, nella causa n. 10175/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 05.05.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.06.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 30.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della
Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10175/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
Il IG ( CF nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F SO
), p.ta e difesa dall'Avvocato Salvatore Barrale C.F._2
Attore
1 CONTRO
(CF ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Bellomo
Convenuto
Nonché contro
(CF ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Santo
Spagnolo
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. , nella qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore conveniva in giudizio, SO innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario Controparte_1 delle strade cittadine
All'uopo la parte attrice rappresentava che, in data 02.10.2020, verso le ore 14,15 circa, la giovane , alla guida del Quadriciclo Microcar tg X75V3P di proprietà SO del IG. , percorreva sul lato sinistro la rotonda, in , che da Piazza Parte_1 CP_1
Vigili del Fuoco conduce verso Via Giovanni Di Stefano e verso la carreggiata laterale di Viale Regione Siciliana S/E.
Secondo la ricostruzione attorea, mentre la IG.ra affrontava il tratto SO curvilineo, a causa della presenza di una irregolarità del manto stradale ove era presente una grossa buca, non segnalata né visibile stante la sua posizione in curva, perdeva il controllo del veicolo urtando prima, con la fiancata sinistra, contro il guard rail posto alla sua sinistra e, successivamente, proseguendo la marcia, con la parte anteriore contro il guard rail situato di fronte.
2
Secondo l'atto di citazione, i danni riportati dal IG. , ammonterebbero Parte_1
“iure proprio, ad Euro 5.000,00, IVA esclusa, per il ripristino della Microcar, Euro 200,00 per fermo tecnico e svalutazione commerciale, mentre i danni riportati dallo stesso n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ammontano ad Euro 2.464,00 per spese mediche, SO comprensive di quelle per la redazione della consulenza medico legale, ed Euro 18.000,00 per invalidità temporanea assoluta ( gg 20)e parziale ( gg 30) e danno non patrimoniale ( biologico+morale pari all'8% in soggetto, all'epoca del sinistro, di anni 15) danni che comunque, meglio saranno accertati
e quantificati in corso di causa a mezzo apposite CC.TT.UU. tecnico e medico legale.”
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle conclusioni del proprio atto introduttivo “ Ritenere
e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è da imputare, ex art 2043 e 2051 c.c, ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza del convenuto Condannare, conseguentemente, il Controparte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento Controparte_1 in favore dell'attore IG. delle seguente somme: Euro 5.200,00 iure proprio per danni Parte_1 alla Microcar, fermo tecnico e svalutazione commerciale, ed Euro 20.484,00 n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla minore per spese mediche, invalidità temporanea, assoluta (giorni 20) SO
e parziale ( giorni 30) e danno non patrimoniale (8%) biologico e morale, o di quelle maggiori o minori somme che sarà determinate in corso di causa a mezzo apposite CC.TT.UU tecnica e medico legale,
o di quelli maggiori o minori somme che l'On Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa. Le dette cifre dovranno essere aumentate degli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo
e della somma dovuta per la svalutazione monetaria”.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in causa la società RAP spa, nella qualità di affidataria della gestione dei servizi di manutenzione delle strade.
Dunque, il così concludeva “Rigettare, con qualunque statuizione, la domanda Controparte_1 proposta ex adverso contro il -In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del Controparte_1 convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, ridurne l'ammontare in applicazione degli CP_3 artt. 1227 e 2056 c.c.; e condannare contestualmente la R.A.P. s.p.a. a tenere indenne il Controparte_1 da tutti gli esborsi che questo fosse tenuto a sopportare per la causale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società RAP spa che nella propria comparsa chiedeva . in via preliminare:- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società
RAP per i motivi esposti e adottare gli opportuni provvedimenti;
nel merito:- ritenere e dichiarare infondata la
3 domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurla nei limiti di quanto allegato e provato, tenuto conto dei soli danni collegati al sinistro, con applicazione degli art. 1227, comma 1 e 2, c.c. e condanna del solo
[...] ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della RAP, indi con rigetto delle CP_1 domande spiegate da qualunque soggetto in danno della concludente;
- in via meramente subordinata, individuare le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti e limitare la condanna della odierna concludente nei limiti della propria quota;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, respingerla.”
In data 31.03.2022, venivano concessi alle i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo era rinviato al 16.09.2022.
In data 16.09.2022 il Tribunale ammetteva la prova testimoniale sui capitoli e con il testimone indicato da parte attrice e veniva fissata all'uopo l'udienza del 02.02.2023
In data 02.02.2023 veniva escusso il testimone ed alla medesima Testimone_1 udienza veniva nominato il dott. , come CTU medico legale, ed il Persona_2
Geom. come tecnico onde stimare il valore del veicolo e la dinamica Persona_3 dell'incidente.
In data 05.04.2023 veniva depositata la nota relativa al giuramento del dott. Per_2
e si rinviava al 24.11.2023 per esame perizia.
In data 11.09.2023 veniva depositato l'elaborato tecnico peritale.
In data 22.11.2023, il Geom. accettava l'incarico e si rinviava al 10.05.2024 per Per_3 esame perizia.
In data 08.05.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 02.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 03.02.2025 la causa veniva anticipata all'udienza del 24.03.2025 e quindi al 05.05.2025.
Con ordinanza del 05.05.2025 venivano richiesti dei chiarimenti al CTU Geom. Per_3 che depositava l'integrazione peritale in data 30.05.2025.
Per l'udienza del 30.06.2025, fissata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare necessario illustrare l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, indicata dall'attore come causa petendi.
Ebbene, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia,
e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass.,
Sez. Un., 20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass.
5236/2004; Cass. 12219/2003; Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo), sì che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Dunque, nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità.
Il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia (da intendersi quale relazione meramente fattuale con il bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite: Cass. 11152/2023) e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito (e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è del tutto irrilevante il fatto che egli abbia o meno usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass.,
Sez.Un., 576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto
5 all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioé sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che sia una conseguenza probabile del dinamismo della cosa, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. Cass.
2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
6 Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i doveri di precauzione (posti a carico del custode) e di cautela (posti a carico del danneggiato): quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa - ridotta al rango di mera occasione dell'evento - e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. 2480/2018; Cass. 28616/2013).
Quanto al caso fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, esso deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito - ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. 37059/2022; Cass. 4035/2021; Cass.
26524/2020; Cass. 25837/2017).
Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve riconoscersi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, la quale può giungere ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi possa essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, la quale degrada a mera occasione dell'evento.
7 Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il testimone , escusso all'udienza del 02.02.2022 ha riferito che la Testimone_1 strada fosse coperta “da diversi buchi di grandi dimensioni” ed ha specificato che “ le buche che tappezzavano la strada erano grandi e visibili”. Inoltre, il testimone riferisce che vi “era la luminosità naturale del giorno” e “aveva piovuto fino a due ore prima”.
Ciò IGnifica che l'incidente non può ritenersi provocato dalla mera presenza dalla buca ma dalla sussistenza di altri fattori: secondo una regola di comune esperienza,
l'aumento della velocità ed ovviamente il peso meno gravoso del mezzo implicano la possibilità di sbandamento o di ribaltamento del veicolo stesso in caso di buca.
Ebbene, la dinamica del sinistro e le condizioni dei luoghi (una strada cittadina in pieno giorno) consentono piuttosto di ritenere provato in via di presunzioni che la perdita di controllo del mezzo sia dipesa dalla condotta di guida della conducente che, con la
Microcar, viaggiava evidentemente ad una velocità non consona.
Sul punto, può dirsi provato che il veicolo di parte attrice venisse condotto ad una velocità di certo superiore a quella consentita dall'art. 116 Codice della strada, secondo il quale, per la guida dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri, è richiesta la patente di guida di categoria AM e tali veicoli devono essere costruiti in modo da non superare i
45 km/h: infatti, il testimone riferisce che il mezzo di parte attrice Testimone_1 viaggiasse ad una velocità superiore rispetto a quella previsto dalla norma poiché costui ricordava “che la vettura procedeva a circa 50 km”.
Inoltre, come risulta dall'elaborato peritale del Geom. depositato in data Per_3
08.05.2024, considerate le foto riportate a pagina 10 ed 11, la buca, che sarebbe stata la causa della perdita del controllo del mezzo, si trova in prossimità di una curva: anche tale circostanza avrebbe dovuto indurre la conducente a moderare la velocità visto l'art. 141 Codice della Strada, punto 3) che dispone “ In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve”.
8 Peraltro, proprio le condizioni generali della strada (le buche erano numerose e perfettamente visibili) avrebbero dovuto indurre la giovane guidatrice del mezzo attoreo a moderare la velocità, considerato anche l'obbligo previsto dall'art. 141 Codice della Strada punto 1) “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso alle caratteristiche ed alle condizioni della strada (…) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (…)”:
Infatti, la Polizia Municipale di , intervenuta sul luogo dell'incidente, rileva la CP_1 violazione, da parte della IG.ra , dell'art. 141 comma 2 e 11 Codice della SO
Strada.
Ovviamente la velocità moderata avrebbe consentito di ad evitare in sicurezza la buca
(dalle accertate rilevanti dimensioni e dalla perfetta visibilità) in modo da non perdere il controllo del mezzo.
Ne consegue che l'incidente non può considerarsi come causato dall'esistenza della buca ma dalla condotta colposa dell'attrice che avrebbe dovuto adeguare la velocità della Microcar alla condizione dei luoghi.
Lo sbandamento della Microcar, quindi, non può dirsi dovuto dalla mera esistenza della buca ma dall'andatura del veicolo che, avendo il peso meno gravoso rispetto a quello di un'automobile, è sobbalzato quando esso ha attraversato il manto stradale dissestato: peraltro, secondo quanto si legge a pagina 4 dell'integrazione depositata dal Geom. in data 30.05.2025, vi è stata una “ possibilmente reazione esagerata della conducente Per_3 portandola a deviare verso la sua destra e a collidere contro il guard rail”.
In altri termini, l'incidente non è stato provocato dalle condizioni del manto stradale, ma dall'imprudente e, vista anche l'età anagrafica, anche inesperta condotta di guida della IG.ra , la quale avrebbe dovuto adeguare la velocità del mezzo allo SO stato dei luoghi, decelerando la Microcar, ponderando sia le caratteristiche del veicolo, più leggero e meno controllabile e sicuro di una automobile, sia le peculiarità della strada, ossia una carreggiata cittadina avente un andamento non lineare e dall'asfalto visibilmente ammalorato.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto escludere la responsabilità del o della chiamata RAP ex art. 2051 c.c., per Controparte_1 mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, il quale si è verificato a causa della condotta di guida imprudente e negligente della IG.ra _1
.
[...]
Va conseguentemente esclusa anche la configurabilità di una responsabilità del ex art. 2043 c.c., dovendosi ritenere che la condotta omissiva CP_1 dell'Amministrazione invocata dalla parte attrice non abbia avuto alcuna efficacia causale, neppure concorrente, nella produzione del sinistro.
Sebbene, infatti, l'ente proprietario della strada sia tenuto a segnalare gli eventuali ostacoli o anomalie che possono costituire un pericolo per gli utenti, l'omissione della segnalazione non costituisce di per sé fonte di responsabilità per colpa della P.A., essendo necessario che tale omissione abbia determinato, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, una situazione di non prevedibilità e non visibilità oggettiva dell'ostacolo: ciò che nel caso di specie dev'essere escluso con riguardo alla presenza della buca sul manto stradale, visto che l'esistenza della buca di per sé è inidonea a causare la perdita di controllo della Microcar in condizioni di guida normali per quel genere di mezzo ( che non avrebbe dovuto superare, si ribadisce, la velocità di 45 km/h)
Le spese seguono la soccombenza, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e del terzo chiamato in causa, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice nel proprio atto di citazione.
Le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, vista l'infondatezza della domanda attorea, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
10 RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dal IG. anche nella qualità Parte_1 di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nei confronti del SO
, per le ragioni indicate in motivazione. CP_1 CP_1
CONDANNA il IG. a rimborsare il convenuto Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata
Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680 per la fase istruttoria ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali,
I.V.A e CPA come per legge.
CONDANNA il IG. a rimborsare il terzo chiamato in causa Parte_1 [...] delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma Controparte_4 di Euro 5077,00 così determinata Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680 per la fase istruttoria ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
PONE le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in via definitiva a carico di parte attrice.
Palermo lì 30.06.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
11 12
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele
Leone, nella causa n. 10175/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 05.05.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.06.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 30.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della
Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10175/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
Il IG ( CF nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F SO
), p.ta e difesa dall'Avvocato Salvatore Barrale C.F._2
Attore
1 CONTRO
(CF ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Bellomo
Convenuto
Nonché contro
(CF ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Santo
Spagnolo
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. , nella qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore conveniva in giudizio, SO innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario Controparte_1 delle strade cittadine
All'uopo la parte attrice rappresentava che, in data 02.10.2020, verso le ore 14,15 circa, la giovane , alla guida del Quadriciclo Microcar tg X75V3P di proprietà SO del IG. , percorreva sul lato sinistro la rotonda, in , che da Piazza Parte_1 CP_1
Vigili del Fuoco conduce verso Via Giovanni Di Stefano e verso la carreggiata laterale di Viale Regione Siciliana S/E.
Secondo la ricostruzione attorea, mentre la IG.ra affrontava il tratto SO curvilineo, a causa della presenza di una irregolarità del manto stradale ove era presente una grossa buca, non segnalata né visibile stante la sua posizione in curva, perdeva il controllo del veicolo urtando prima, con la fiancata sinistra, contro il guard rail posto alla sua sinistra e, successivamente, proseguendo la marcia, con la parte anteriore contro il guard rail situato di fronte.
2
Secondo l'atto di citazione, i danni riportati dal IG. , ammonterebbero Parte_1
“iure proprio, ad Euro 5.000,00, IVA esclusa, per il ripristino della Microcar, Euro 200,00 per fermo tecnico e svalutazione commerciale, mentre i danni riportati dallo stesso n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ammontano ad Euro 2.464,00 per spese mediche, SO comprensive di quelle per la redazione della consulenza medico legale, ed Euro 18.000,00 per invalidità temporanea assoluta ( gg 20)e parziale ( gg 30) e danno non patrimoniale ( biologico+morale pari all'8% in soggetto, all'epoca del sinistro, di anni 15) danni che comunque, meglio saranno accertati
e quantificati in corso di causa a mezzo apposite CC.TT.UU. tecnico e medico legale.”
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle conclusioni del proprio atto introduttivo “ Ritenere
e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è da imputare, ex art 2043 e 2051 c.c, ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza del convenuto Condannare, conseguentemente, il Controparte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento Controparte_1 in favore dell'attore IG. delle seguente somme: Euro 5.200,00 iure proprio per danni Parte_1 alla Microcar, fermo tecnico e svalutazione commerciale, ed Euro 20.484,00 n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla minore per spese mediche, invalidità temporanea, assoluta (giorni 20) SO
e parziale ( giorni 30) e danno non patrimoniale (8%) biologico e morale, o di quelle maggiori o minori somme che sarà determinate in corso di causa a mezzo apposite CC.TT.UU tecnica e medico legale,
o di quelli maggiori o minori somme che l'On Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa. Le dette cifre dovranno essere aumentate degli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo
e della somma dovuta per la svalutazione monetaria”.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in causa la società RAP spa, nella qualità di affidataria della gestione dei servizi di manutenzione delle strade.
Dunque, il così concludeva “Rigettare, con qualunque statuizione, la domanda Controparte_1 proposta ex adverso contro il -In subordine, nella denegata ipotesi di condanna del Controparte_1 convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, ridurne l'ammontare in applicazione degli CP_3 artt. 1227 e 2056 c.c.; e condannare contestualmente la R.A.P. s.p.a. a tenere indenne il Controparte_1 da tutti gli esborsi che questo fosse tenuto a sopportare per la causale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società RAP spa che nella propria comparsa chiedeva . in via preliminare:- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società
RAP per i motivi esposti e adottare gli opportuni provvedimenti;
nel merito:- ritenere e dichiarare infondata la
3 domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurla nei limiti di quanto allegato e provato, tenuto conto dei soli danni collegati al sinistro, con applicazione degli art. 1227, comma 1 e 2, c.c. e condanna del solo
[...] ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della RAP, indi con rigetto delle CP_1 domande spiegate da qualunque soggetto in danno della concludente;
- in via meramente subordinata, individuare le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti e limitare la condanna della odierna concludente nei limiti della propria quota;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, respingerla.”
In data 31.03.2022, venivano concessi alle i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo era rinviato al 16.09.2022.
In data 16.09.2022 il Tribunale ammetteva la prova testimoniale sui capitoli e con il testimone indicato da parte attrice e veniva fissata all'uopo l'udienza del 02.02.2023
In data 02.02.2023 veniva escusso il testimone ed alla medesima Testimone_1 udienza veniva nominato il dott. , come CTU medico legale, ed il Persona_2
Geom. come tecnico onde stimare il valore del veicolo e la dinamica Persona_3 dell'incidente.
In data 05.04.2023 veniva depositata la nota relativa al giuramento del dott. Per_2
e si rinviava al 24.11.2023 per esame perizia.
In data 11.09.2023 veniva depositato l'elaborato tecnico peritale.
In data 22.11.2023, il Geom. accettava l'incarico e si rinviava al 10.05.2024 per Per_3 esame perizia.
In data 08.05.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 02.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 03.02.2025 la causa veniva anticipata all'udienza del 24.03.2025 e quindi al 05.05.2025.
Con ordinanza del 05.05.2025 venivano richiesti dei chiarimenti al CTU Geom. Per_3 che depositava l'integrazione peritale in data 30.05.2025.
Per l'udienza del 30.06.2025, fissata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare necessario illustrare l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, indicata dall'attore come causa petendi.
Ebbene, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia,
e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass.,
Sez. Un., 20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass.
5236/2004; Cass. 12219/2003; Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo), sì che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Dunque, nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità.
Il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia (da intendersi quale relazione meramente fattuale con il bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite: Cass. 11152/2023) e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito (e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è del tutto irrilevante il fatto che egli abbia o meno usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass.,
Sez.Un., 576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto
5 all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioé sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che sia una conseguenza probabile del dinamismo della cosa, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. Cass.
2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
6 Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i doveri di precauzione (posti a carico del custode) e di cautela (posti a carico del danneggiato): quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa - ridotta al rango di mera occasione dell'evento - e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. 2480/2018; Cass. 28616/2013).
Quanto al caso fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, esso deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito - ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. 37059/2022; Cass. 4035/2021; Cass.
26524/2020; Cass. 25837/2017).
Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve riconoscersi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, la quale può giungere ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi possa essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, la quale degrada a mera occasione dell'evento.
7 Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il testimone , escusso all'udienza del 02.02.2022 ha riferito che la Testimone_1 strada fosse coperta “da diversi buchi di grandi dimensioni” ed ha specificato che “ le buche che tappezzavano la strada erano grandi e visibili”. Inoltre, il testimone riferisce che vi “era la luminosità naturale del giorno” e “aveva piovuto fino a due ore prima”.
Ciò IGnifica che l'incidente non può ritenersi provocato dalla mera presenza dalla buca ma dalla sussistenza di altri fattori: secondo una regola di comune esperienza,
l'aumento della velocità ed ovviamente il peso meno gravoso del mezzo implicano la possibilità di sbandamento o di ribaltamento del veicolo stesso in caso di buca.
Ebbene, la dinamica del sinistro e le condizioni dei luoghi (una strada cittadina in pieno giorno) consentono piuttosto di ritenere provato in via di presunzioni che la perdita di controllo del mezzo sia dipesa dalla condotta di guida della conducente che, con la
Microcar, viaggiava evidentemente ad una velocità non consona.
Sul punto, può dirsi provato che il veicolo di parte attrice venisse condotto ad una velocità di certo superiore a quella consentita dall'art. 116 Codice della strada, secondo il quale, per la guida dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri, è richiesta la patente di guida di categoria AM e tali veicoli devono essere costruiti in modo da non superare i
45 km/h: infatti, il testimone riferisce che il mezzo di parte attrice Testimone_1 viaggiasse ad una velocità superiore rispetto a quella previsto dalla norma poiché costui ricordava “che la vettura procedeva a circa 50 km”.
Inoltre, come risulta dall'elaborato peritale del Geom. depositato in data Per_3
08.05.2024, considerate le foto riportate a pagina 10 ed 11, la buca, che sarebbe stata la causa della perdita del controllo del mezzo, si trova in prossimità di una curva: anche tale circostanza avrebbe dovuto indurre la conducente a moderare la velocità visto l'art. 141 Codice della Strada, punto 3) che dispone “ In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve”.
8 Peraltro, proprio le condizioni generali della strada (le buche erano numerose e perfettamente visibili) avrebbero dovuto indurre la giovane guidatrice del mezzo attoreo a moderare la velocità, considerato anche l'obbligo previsto dall'art. 141 Codice della Strada punto 1) “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso alle caratteristiche ed alle condizioni della strada (…) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (…)”:
Infatti, la Polizia Municipale di , intervenuta sul luogo dell'incidente, rileva la CP_1 violazione, da parte della IG.ra , dell'art. 141 comma 2 e 11 Codice della SO
Strada.
Ovviamente la velocità moderata avrebbe consentito di ad evitare in sicurezza la buca
(dalle accertate rilevanti dimensioni e dalla perfetta visibilità) in modo da non perdere il controllo del mezzo.
Ne consegue che l'incidente non può considerarsi come causato dall'esistenza della buca ma dalla condotta colposa dell'attrice che avrebbe dovuto adeguare la velocità della Microcar alla condizione dei luoghi.
Lo sbandamento della Microcar, quindi, non può dirsi dovuto dalla mera esistenza della buca ma dall'andatura del veicolo che, avendo il peso meno gravoso rispetto a quello di un'automobile, è sobbalzato quando esso ha attraversato il manto stradale dissestato: peraltro, secondo quanto si legge a pagina 4 dell'integrazione depositata dal Geom. in data 30.05.2025, vi è stata una “ possibilmente reazione esagerata della conducente Per_3 portandola a deviare verso la sua destra e a collidere contro il guard rail”.
In altri termini, l'incidente non è stato provocato dalle condizioni del manto stradale, ma dall'imprudente e, vista anche l'età anagrafica, anche inesperta condotta di guida della IG.ra , la quale avrebbe dovuto adeguare la velocità del mezzo allo SO stato dei luoghi, decelerando la Microcar, ponderando sia le caratteristiche del veicolo, più leggero e meno controllabile e sicuro di una automobile, sia le peculiarità della strada, ossia una carreggiata cittadina avente un andamento non lineare e dall'asfalto visibilmente ammalorato.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto escludere la responsabilità del o della chiamata RAP ex art. 2051 c.c., per Controparte_1 mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, il quale si è verificato a causa della condotta di guida imprudente e negligente della IG.ra _1
.
[...]
Va conseguentemente esclusa anche la configurabilità di una responsabilità del ex art. 2043 c.c., dovendosi ritenere che la condotta omissiva CP_1 dell'Amministrazione invocata dalla parte attrice non abbia avuto alcuna efficacia causale, neppure concorrente, nella produzione del sinistro.
Sebbene, infatti, l'ente proprietario della strada sia tenuto a segnalare gli eventuali ostacoli o anomalie che possono costituire un pericolo per gli utenti, l'omissione della segnalazione non costituisce di per sé fonte di responsabilità per colpa della P.A., essendo necessario che tale omissione abbia determinato, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, una situazione di non prevedibilità e non visibilità oggettiva dell'ostacolo: ciò che nel caso di specie dev'essere escluso con riguardo alla presenza della buca sul manto stradale, visto che l'esistenza della buca di per sé è inidonea a causare la perdita di controllo della Microcar in condizioni di guida normali per quel genere di mezzo ( che non avrebbe dovuto superare, si ribadisce, la velocità di 45 km/h)
Le spese seguono la soccombenza, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e del terzo chiamato in causa, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice nel proprio atto di citazione.
Le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, vista l'infondatezza della domanda attorea, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
10 RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dal IG. anche nella qualità Parte_1 di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nei confronti del SO
, per le ragioni indicate in motivazione. CP_1 CP_1
CONDANNA il IG. a rimborsare il convenuto Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata
Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680 per la fase istruttoria ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali,
I.V.A e CPA come per legge.
CONDANNA il IG. a rimborsare il terzo chiamato in causa Parte_1 [...] delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma Controparte_4 di Euro 5077,00 così determinata Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680 per la fase istruttoria ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
PONE le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in via definitiva a carico di parte attrice.
Palermo lì 30.06.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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