TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il LE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2385/2024, avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-contenzioso”, promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Mille n.36 presso e nello studio dell'avv. Francesca Fiori (C.F. ) la quale lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Sassari, in
Via IV Novembre n.6 presso e nello studio dell'avv. Alessandra Maria Delrio (C.F.
) il quale la rappresenta e difende giusta procura del 29.03.2025 allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14.10.2024 per la modifica delle condizioni di divorzio ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato LE . Controparte_1
Premesso che con sentenza n. 14/2016 in data 09.01.2016, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2157/2014,
l'intestato LE aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Codrongianos (SS) in data 26.10.1975, alle condizioni seguenti: “dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Codrongianos il 26 ottobre 1975 tra , nato a [...] il 26 Parte_1
febbraio 1950 e , nata a [...] il [...]. Pone a carico del ricorrente un assegno Controparte_1
divorzile in favore della resistente di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della beneficiaria e rivalutabile annualmente su base ISTAT. Compensa interamente fra le parti le spese di lite”, ha rappresentato che le circostanze sulla base delle quali era tenuto a versare a favore dell'ex moglie a titolo di assegno divorzile la somma di € 350,00 erano venute meno in quanto nelle more si era modificata in pejus la sua condizione economico-patrimoniale.
Ha allegato che oltre a vedersi ridotto il trattamento pensionistico rispetto al tempo del divorzio, doveva affrontare spese ingenti sia per soddisfare le esigenze abitative, sia per far fronte a cure mediche, essendo nel frattempo peggiorato anche il suo stato di salute.
Ha allegato che, per contro, la resistente, che viveva ancora nella casa coniugale, oltre a non aver mai onorato l'impegno assunto in sede di separazione di ritrasferirgli la quota pari ad 1/2 di proprietà dei beni immobili a lei intestati in via esclusiva - nella necessità di tutelare il patrimonio familiare da pretese creditorie avanzate da terzi - vieppiù non gli aveva mai liquidato la quota parte a lui spettante, pari anch'essa alla metà, della vendita dell'immobile, sito in Alghero, dalla quale aveva ricavato il corrispettivo di €
330.000,00.
Ha, quindi, concluso chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio disponendosi la revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare l'assegno divorzile alla resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2025 si è costituita la resistente la quale ha contestato integralmente le allegazioni del ricorrente, rilevando che il , subito dopo la separazione era andato a Pt_1
vivere a Santo Domingo dove si era stabilito inizialmente, avviando un'attività commerciale (precisamente nella ristorazione, unitamente al genero, ex marito della figlia e instaurando una relazione sentimentale con una Per_1
nuova compagna che, una volta rientrato in Italia, aveva sposato.
Ha dedotto che mentre il resistente aveva potuto accrescere nel periodo successivo alla separazione il proprio patrimonio immobiliare, investendo a Santo Domingo importanti risorse, ella al contrario aveva dovuto ricorrere ai figli per trovare un sostegno economico dato che, priva di reddito e con problemi di salute, si era trovata a fronteggiare le ingenti spese (relative al condominio ed alle utenze idriche) nella misura di € 30.000,00 risalenti agli anni del matrimonio nonché a quelle relative alla necessaria ristrutturazione della casa familiare.
pagina 2 di 3 Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
All'udienza del 17.07.2025 le parti sono comparse personalmente e la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno disposto a suo favore in sede di divorzio.
Il Giudice ha preso atto del raggiungimento dell'accordo raggiunto dalle parti sulla rinuncia all'assegno divorzile e sulla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preso atto che la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno divorzile previsto in suo favore deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
- dispone conformemente all'accordo delle parti e dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo LE del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il LE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2385/2024, avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-contenzioso”, promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Mille n.36 presso e nello studio dell'avv. Francesca Fiori (C.F. ) la quale lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Sassari, in
Via IV Novembre n.6 presso e nello studio dell'avv. Alessandra Maria Delrio (C.F.
) il quale la rappresenta e difende giusta procura del 29.03.2025 allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14.10.2024 per la modifica delle condizioni di divorzio ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato LE . Controparte_1
Premesso che con sentenza n. 14/2016 in data 09.01.2016, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2157/2014,
l'intestato LE aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Codrongianos (SS) in data 26.10.1975, alle condizioni seguenti: “dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Codrongianos il 26 ottobre 1975 tra , nato a [...] il 26 Parte_1
febbraio 1950 e , nata a [...] il [...]. Pone a carico del ricorrente un assegno Controparte_1
divorzile in favore della resistente di € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della beneficiaria e rivalutabile annualmente su base ISTAT. Compensa interamente fra le parti le spese di lite”, ha rappresentato che le circostanze sulla base delle quali era tenuto a versare a favore dell'ex moglie a titolo di assegno divorzile la somma di € 350,00 erano venute meno in quanto nelle more si era modificata in pejus la sua condizione economico-patrimoniale.
Ha allegato che oltre a vedersi ridotto il trattamento pensionistico rispetto al tempo del divorzio, doveva affrontare spese ingenti sia per soddisfare le esigenze abitative, sia per far fronte a cure mediche, essendo nel frattempo peggiorato anche il suo stato di salute.
Ha allegato che, per contro, la resistente, che viveva ancora nella casa coniugale, oltre a non aver mai onorato l'impegno assunto in sede di separazione di ritrasferirgli la quota pari ad 1/2 di proprietà dei beni immobili a lei intestati in via esclusiva - nella necessità di tutelare il patrimonio familiare da pretese creditorie avanzate da terzi - vieppiù non gli aveva mai liquidato la quota parte a lui spettante, pari anch'essa alla metà, della vendita dell'immobile, sito in Alghero, dalla quale aveva ricavato il corrispettivo di €
330.000,00.
Ha, quindi, concluso chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio disponendosi la revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare l'assegno divorzile alla resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2025 si è costituita la resistente la quale ha contestato integralmente le allegazioni del ricorrente, rilevando che il , subito dopo la separazione era andato a Pt_1
vivere a Santo Domingo dove si era stabilito inizialmente, avviando un'attività commerciale (precisamente nella ristorazione, unitamente al genero, ex marito della figlia e instaurando una relazione sentimentale con una Per_1
nuova compagna che, una volta rientrato in Italia, aveva sposato.
Ha dedotto che mentre il resistente aveva potuto accrescere nel periodo successivo alla separazione il proprio patrimonio immobiliare, investendo a Santo Domingo importanti risorse, ella al contrario aveva dovuto ricorrere ai figli per trovare un sostegno economico dato che, priva di reddito e con problemi di salute, si era trovata a fronteggiare le ingenti spese (relative al condominio ed alle utenze idriche) nella misura di € 30.000,00 risalenti agli anni del matrimonio nonché a quelle relative alla necessaria ristrutturazione della casa familiare.
pagina 2 di 3 Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
All'udienza del 17.07.2025 le parti sono comparse personalmente e la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno disposto a suo favore in sede di divorzio.
Il Giudice ha preso atto del raggiungimento dell'accordo raggiunto dalle parti sulla rinuncia all'assegno divorzile e sulla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ed ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preso atto che la resistente ha dichiarato di rinunciare all'assegno divorzile previsto in suo favore deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
- dispone conformemente all'accordo delle parti e dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo LE del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3