2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale e' concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.