Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Anna Chiara Vimborsati
- Ricorrente - contro
« - Controparte_1 Controparte_2
-
[...] Controparte_3
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30 aprile 2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA) - profilo di collaboratrice scolastica, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2011 - premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti (essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE) e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto.
Nonostante regolare notifica non si costituiva in giudizio il dienza odierna la CP_4
causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa nel merito e viene dunque decisa ai
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112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 589 d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale "
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
La disciplina sopra riportata prevede dunque -successivamente all'immissione in ruolo e ai fini della ricostruzione della carriera - un abbattimento del servizio pre-ruolo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti pregiudizievoli su quanti ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale disciplina differisce sensibilmente da quella che lo stesso d.lgs. dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile nella specie è solo quello "effettivamente
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prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale ATA, infatti, non si applica la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (e non su quello dell'art. 570 del T.U.) ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto dell'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte che, in fattispecie in tutto sovrapponibile alla presente, ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. n. 31150/19).
Più in dettaglio, nella decisione citata si evidenzia che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte Per_1
di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-
72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , che ha Controparte_5 Parte_2
ribadito i principi già in precedenza affermati (ovvero che “la clausola 4 dell'Accordo esclude
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in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo;
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate), sulla base dei quali la Corte di Cassazione ha poi risolto la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016, nn. 28635, 26356, 26353,
6323 del 2018, n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, n. 7112/2018, nn. 3473 e 6146 del 2019).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_2
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297/94, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". Infatti, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale ATA non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n. 124/99, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente
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immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, vale ancora richiamare quanto affermato nella sentenza n. 31150/2019, sopra richiamata, che ribadisce l'orientamento già espresso dalle pronunce della Corte di Giustizia, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e Per_2
concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve allora essere disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. giurisprudenza richiamata).
Sulla scorta delle suesposte motivazioni la domanda attorea deve essere accolta e pertanto, in
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applicazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio effettivo prestato pre-ruolo, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, come previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 per i crediti lavorativi dei pubblici dipendenti.
Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - come modif. dal D.M.
147/2022 - come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede: dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato e, per l'effetto, condanna il convenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze CP_1
retributive maturate, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 20 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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