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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2024, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15105/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale in Adrano (CT) via
Aurelio Spampinato n. 33 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dall'avv. CANTARERO GIUSEPPE MASSIMO, presso il cui studio legale in Adrano
(CT) via Santangelo n. 93 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione dinnanzi al Collegio all'udienza del 24/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/11/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con in ADRANO (CT) il 27/08/1990, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli (n. il 01/09/1994) e (n. il Persona_1 Per_2
09/10/1999). Esponeva di essersi separato dal coniuge consensualmente mediante accordo di separazione personale stipulato innanzi all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava copia del suddetto accordo trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT).
Il ricorrente chiedeva altresì di nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché in favore della moglie in quanto dotata di capacità lavorativa e con proprio reddito personale.
All'udienza presidenziale del 08/03/2023 compariva solo parte ricorrente, sicché non è stato possibile per il Presidente esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi e la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Si costituiva il 06/07/2023 aderendo alla domanda di divorzio ed Controparte_1
in merito alla non disposizione di alcun mantenimento per i figli nati giacché autonomi.
La resistente chiedeva al Tribunale il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore deducendo di avere 57 anni e di essere priva di reddito, a differenza del marito il quale “conduce un'esistenza agiata” anche in virtù della riscossione di Euro 50.000,00 di una polizza assicurativa sulla vita di durata ventennale, intestata al ricorrente ma al cui pagamento del premio mensile ha contribuito anche lei tramite il proprio lavoro, chiedendo quindi di porre a carico del ricorrente ed in proprio favore il versamento di una cifra una-tantum di € 25.000,00 oppure di un assegno mensile di € 250,00.
All'udienza del 24/09/2024, le parti precisavano le conclusioni insistendo nelle rispettive e domande e difese ed il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando termine di 20 giorni per comparse conclusionali ed ulteriori 20 per repliche.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia
[...]
dell'accordo di separazione personale ex art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 stipulato dai coniugi dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Adrano (CT) in data 08/02/2022 e dagli stessi confermato in data 10/03/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
La domanda con cui la resistente ha chiesto al Tribunale il Controparte_1
riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile è infondata per le ragioni che seguono.
Il Collegio osserva che con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di equi-ordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, non risultano dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritti dalle Sezioni Unite. In primo luogo, non è stata dimostrata dalla richiedente l'esistenza di un divario economico tra le parti giacchè il ricorrente percepiva Euro 500,00 circa mensili a titolo di reddito di cittadinanza, revocatogli nel Dicembre 2023 e risulta provato, in quanto fatto non contestato, che attualmente la resistente lavori come collaboratrice domestica con guadagni non meglio precisati, e che quindi è dotata di capacità lavorativa.
In secondo luogo, non emerge che la resistente abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, invero risulta
-per ammissione della stessa parte- che la resistente ha lavorato durante il corso della vita matrimoniale.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va – come detto – rigettata.
Le spese di giudizio, che ai sensi del d.m. 55/2014 applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 4.000,00 (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., in considerazione della soccombenza della resistente sulla domanda di riconoscimento Controparte_1 dell'assegno divorzile, vanno poste per metà a carico di in favore Controparte_1
di ed essendo costui ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, in Parte_1
favore dell'Erario; compensa tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15105/2022
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in ADRANO (CT) il 27/08/1990, trascritto nei registri
[...] Controparte_1
di matrimonio dello stato civile del Comune di ADRANO (CT) dell'anno 1990, atto n. 151, parte II, serie A;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
CONDANNA la resistente al pagamento in favore dell'Erario del Controparte_1
50% delle spese processuali che nell'intero liquida in Euro 4.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa tra le parti la restante metà.
Così deciso in Catania il 06/12/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15105/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale in Adrano (CT) via
Aurelio Spampinato n. 33 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dall'avv. CANTARERO GIUSEPPE MASSIMO, presso il cui studio legale in Adrano
(CT) via Santangelo n. 93 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione dinnanzi al Collegio all'udienza del 24/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/11/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con in ADRANO (CT) il 27/08/1990, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli (n. il 01/09/1994) e (n. il Persona_1 Per_2
09/10/1999). Esponeva di essersi separato dal coniuge consensualmente mediante accordo di separazione personale stipulato innanzi all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava copia del suddetto accordo trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT).
Il ricorrente chiedeva altresì di nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché in favore della moglie in quanto dotata di capacità lavorativa e con proprio reddito personale.
All'udienza presidenziale del 08/03/2023 compariva solo parte ricorrente, sicché non è stato possibile per il Presidente esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi e la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Si costituiva il 06/07/2023 aderendo alla domanda di divorzio ed Controparte_1
in merito alla non disposizione di alcun mantenimento per i figli nati giacché autonomi.
La resistente chiedeva al Tribunale il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore deducendo di avere 57 anni e di essere priva di reddito, a differenza del marito il quale “conduce un'esistenza agiata” anche in virtù della riscossione di Euro 50.000,00 di una polizza assicurativa sulla vita di durata ventennale, intestata al ricorrente ma al cui pagamento del premio mensile ha contribuito anche lei tramite il proprio lavoro, chiedendo quindi di porre a carico del ricorrente ed in proprio favore il versamento di una cifra una-tantum di € 25.000,00 oppure di un assegno mensile di € 250,00.
All'udienza del 24/09/2024, le parti precisavano le conclusioni insistendo nelle rispettive e domande e difese ed il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando termine di 20 giorni per comparse conclusionali ed ulteriori 20 per repliche.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia
[...]
dell'accordo di separazione personale ex art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 stipulato dai coniugi dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Adrano (CT) in data 08/02/2022 e dagli stessi confermato in data 10/03/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
La domanda con cui la resistente ha chiesto al Tribunale il Controparte_1
riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile è infondata per le ragioni che seguono.
Il Collegio osserva che con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di equi-ordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, non risultano dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritti dalle Sezioni Unite. In primo luogo, non è stata dimostrata dalla richiedente l'esistenza di un divario economico tra le parti giacchè il ricorrente percepiva Euro 500,00 circa mensili a titolo di reddito di cittadinanza, revocatogli nel Dicembre 2023 e risulta provato, in quanto fatto non contestato, che attualmente la resistente lavori come collaboratrice domestica con guadagni non meglio precisati, e che quindi è dotata di capacità lavorativa.
In secondo luogo, non emerge che la resistente abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, invero risulta
-per ammissione della stessa parte- che la resistente ha lavorato durante il corso della vita matrimoniale.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va – come detto – rigettata.
Le spese di giudizio, che ai sensi del d.m. 55/2014 applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 4.000,00 (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., in considerazione della soccombenza della resistente sulla domanda di riconoscimento Controparte_1 dell'assegno divorzile, vanno poste per metà a carico di in favore Controparte_1
di ed essendo costui ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, in Parte_1
favore dell'Erario; compensa tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15105/2022
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in ADRANO (CT) il 27/08/1990, trascritto nei registri
[...] Controparte_1
di matrimonio dello stato civile del Comune di ADRANO (CT) dell'anno 1990, atto n. 151, parte II, serie A;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
CONDANNA la resistente al pagamento in favore dell'Erario del Controparte_1
50% delle spese processuali che nell'intero liquida in Euro 4.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa tra le parti la restante metà.
Così deciso in Catania il 06/12/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher