Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00369/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2022, proposto da
F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Fina e Giuseppe Moles, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Centro Responsabilità Amministrativa della Marina Militare “Mariugcra”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Termomeccanica Pompe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli ed Evelina Chiara Sansotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LU Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, n. 36;
So. Gest. Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Marina Militare trasmesso con PEC del 23 maggio 2022, recante l’esclusione della Società ricorrente dalla procedura aperta (indetta per la conclusione di Accordi Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto della durata pari a 48 mesi per la fornitura di beni e servizi per le esigenze manutentive delle Unità Navali), in relazione ai Lotti 6 e 14, per carenza del requisito di capacità economico-finanziaria afferente il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a un quarto del valore stimato del Lotto per il quale si intende concorrere, del Verbale n. 17 del 19 maggio 2022 dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare “Mariugcra”, dei Chiarimenti n. 4 - id.15.1 dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare “Mariugcra” nonché di ogni atto agli stessi presupposto, collegato e/o consequenziale
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato,
e per la condanna
della P.A. al risarcimento dei danni in forma specifica mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Termomeccanica Pompe S.p.A. e del Ministero della Difesa- Centro Responsabilità Amministrativa Marina Militare “Mariugcra”;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Tolomeo in sostituzione dell'avv.to G. Fina, e avv.to G. Portaluri in sostituzione dell'avv.to N. Pignatelli e E. Sansotta;
Considerato che con il ricorso introduttivo del giudizio vengono impugnati gli atti di una procedura di gara aperta unitaria, ancorché suddivisa in Lotti, con prestazioni da eseguire in vari ambiti regionali, si ravvisa e va dichiarata, ex artt. 13, comma 3, e 15 c.p.a., in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle parti resistenti (a cui ha, peraltro, aderito in udienza anche la difesa di parte ricorrente) ed in ossequio alla giurisprudenza costante (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 3 febbraio 2022, n. 1288), l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma (pure espressamente individuato dalla stessa lex specialis alla sezione VI, punto 4.1. del Bando, quale “organismo responsabile delle procedure di ricorso”), sicché deve essere dichiarato anche il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara, ex artt. 13, commi 3 e 15 c.p.a., l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma e il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO