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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 4.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 7.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6147 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Sabato
Barra e Rosalia Forte, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Salerno,
alla Via Luigi Liguori, n. 56;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Persona_1
Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Pensione e handicap grave ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92
(opposizione ad A.T.P.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.11.2023, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, avendo diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. n. 118/71, nonché dello status di portatore di handicap grave e, dunque, dei benefici di cui all'art. 3 comma 3, L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto l'accertamento delle CP_2
sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei summenzionati benefici.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente l'aggravamento delle sue condizioni di salute, come da certificati medici allegati.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Con memoria depositata telematicamente il 5.2.2024 si costituiva in giudizio l il CP_1
quale concludeva per l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso avverso, il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva, quindi, conferito incarico integrativo al C.T.U. per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 7.1.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta è in parte fondata e va accolta con specifico riguardo al riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del suddetto beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente, successiva allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P.
Mentre la domanda non è fondata e va, pertanto, disattesa con riguardo al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e
3 la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso, con percorso logico chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante (“Cardiomiopatia dilatativa non ischemica con riduzione della funzione
di pompa (II – III classe NYHA) in portatore di ICD da extrasisolia ventricolare. Esiti di
trauma arto superiore sinistro con frattura radio e lesione del tendine sovra-spinoso.
Inidoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa.”) è tale da rendere il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 della Legge n. 118/71.
Ed, infatti, alla luce delle emergenze documentali e dell'accertamento personale condotto sul ricorrente in sede di seconda visita, si evince che il periziato ha subito, dopo la prima visita svolta in sede di ATP, un sensibile aggravamento delle patologie succitate, atto a determinare un grado di invalidità pari al 100%.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che <sotto il profilo articolare motorio, il ricorrente
dimostra una ridotta capacità di autotrasferirsi nella posizione spaziale ed altrettanto
nell'incedere. Inoltre, anche se il profilo intellettivo non presenta declini o compromissioni
delle strutture superiori, il ricorrente non riesce ad autodeterminarsi nei confronti di attività
di vita quotidiana, anche in ambito extramurario. Tale circostanza risulta acclarata anche
dalla attestazione del medico competente, rilasciata in data 21/09/2023, da cui si evince
la inidoneità permanente del ricorrente alle mansioni praticate. Si denota, pertanto, una
evidente perdita delle sue capacità di effettuare il lavoro finora espletato e di conseguenza
l'impossibilità permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Tale valutazione
abilita il ricorrente all'accoglimento della richiesta di inabilità totale>>.
4 Il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione della malattia,
desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche del ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto al beneficio solo a decorrere dall'1.10.2023, e cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di CP_1
A.T.P. (deposito avvenuto il 26.9.2023).
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere l'invocata provvidenza si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute del ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere la prestazione economica di cui alla Legge n. 118/71.
Per quanto concerne, invece, i benefici connessi con la condizione di portatore di handicap con la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92,
secondo il parere del Consulente, nessuna delle patologie da cui è affetto il ricorrente comporta una minorazione tale da rendere necessaria un'assistenza globale, continuativa e permanente nella sfera individuale o in quella relazionale.
Infatti, presentando il sig. un quadro morboso caratterizzato essenzialmente da Pt_1
patologie che incidono sulle sue capacità motorie, il coinvolgimento della sfera psichica e cognitiva risulta essere poco rilevante, in altre parole sul piano psichico il ricorrente non presenta condizioni che impediscano la socializzazione od il relazionarsi con il mondo circostante.
In buona sostanza la presenza di deficit motorio, in assenza di altre importanti patologie a carico della sfera psichica, rende certamente il sig. soggetto portatore di Pt_1
handicap, ma senza la connotazione di gravità.
5 La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza del solo beneficio dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
100%, indicata dal C.T.U. a far tempo dall'1.10.2023.
Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle stesse.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva, messe a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6147 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da
[...]
contro l in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente e l.r.p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente invalido civile, con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge n. 118/71, con decorrenza dall'1.10.2023;
2) dichiara, all'opposto, insussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_1
Salerno, 13.1.2025. Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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