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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP DA BE Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1985 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Davide Ciccarello, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nata ad [...], il [...], CP_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto dell'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19 settembre 2024, , premet- Parte_1
tendo di avere – in data 30 ottobre 2015 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pronun-
[...]
ciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa di incompatibilità di carattere e che già dal 2022 vivrebbero separati di fatto.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 14 ottobre 2025, il giu- dice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'azione dei provve- dimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione e decisione.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio CP_1
e non costituita.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa-
- 2 - razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostan- ze poste a sostegno delle difese.
Nessun'altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 30 ottobre 2015 a Civitavecchia,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitavecchia, al n. 58, parte I, anno 2015; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
G. Claudia US EP DA BE
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IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. EP DA BE Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1985 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Davide Ciccarello, giusta procura in atti attore
CONTRO
, nata ad [...], il [...], CP_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto dell'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19 settembre 2024, , premet- Parte_1
tendo di avere – in data 30 ottobre 2015 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Tribunale pronun-
[...]
ciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa di incompatibilità di carattere e che già dal 2022 vivrebbero separati di fatto.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 14 ottobre 2025, il giu- dice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'azione dei provve- dimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione e decisione.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice,
è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio CP_1
e non costituita.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa-
- 2 - razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostan- ze poste a sostegno delle difese.
Nessun'altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 30 ottobre 2015 a Civitavecchia,
[...]
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitavecchia, al n. 58, parte I, anno 2015; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
G. Claudia US EP DA BE
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