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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 885 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. OTTAVIANO GUIDO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. COSENTINO SERGIO;
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 5 Contr Con ricorso depositato il 10.02.2021 , già dipendente Parte_1
con qualifica di assistente amministrativo cat. C, ha Parte_2
rappresentato:
1. di avere svolto prestazioni e ricoperto specifiche funzioni tecniche nell'ambito di numerose procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi e forniture in favore dell' quale responsabile CP_2
dell'istruttoria o estensore degli atti delle procedure di gara;
2. di avere perciò maturato il diritto alla remunerazione incentivante di cui all'art. 113 D.Lvo n. 50/2016, in applicazione del “Regolamento per la gestione degli incentivi di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione” approvato dall'Azienda con delibera del D.G. n. 811 del
16.03.2017;
3. che il pagamento delle spettanze era stato illegittimamente negato dall con note prot. n. U-0018162 del 17.08.2018 e prot. n. U- CP_1
0003598 del 16.10.2019, sul rilievo dell'inefficacia del regolamento, non essendo stato oggetto di contrattazione integrativa decentrata con le
OO.SS. di categoria.
Ha chiesto, in via principale, accertarsi il diritto all'indennizzo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 di euro 39.533,15, secondo quanto dettagliatamente esposto nell'allegata tabella, e per l'effetto condannare l al CP_2
pagamento della somma suddetta, ovvero di quella diversa ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In via gradata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento per il danno ingiusto provocato dalla mancata adozione del regolamento, sia ex art. 36 Cost., art. 1175 e 1375 c.c., sia in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare l al risarcimento del danno CP_2
determinato in euro 39.533,15, ovvero nella diversa somma ritenuta equa dal Giudice.
Pagina 2 di 5 Contr Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle domande per difetto dei presupposti costitutivi del diritto alla remunerazione, rilevando che il regolamento era stato vanamente sottoposto alle OO.SS. per la prescritta approvazione in sede di contrattazione decentrata, circostanza non imputabile all e che aveva precluso CP_1
l'accantonamento dei fondi e la definizione dei criteri di distribuzione
***
Il ricorso è infondato, come già ritenuto da questo Tribunale in casi sovrapponibili a questo (sentenze nn. 1272 e 1273 del 2024).
L'art. 113 D.Lvo n. 50/2016, su cui si basa la pretesa della ricorrente, stabilisce che l'incentivo per funzioni tecniche è calcolato secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dall'amministrazione.
Pertanto, l'attribuzione di tale incentivo presuppone che i relativi criteri di quantificazione siano stati definiti in sede collettiva.
Con delibera del D.G. n. 811 del 16.03.2017 (in atti) l di CP_2 CP_1
ha quindi approvato il “regolamento per la gestione degli incentivi di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione”, nel testo predisposto dalle
UU.OO.CC. Servizio Tecnico e Servizio Provveditorato, “definendo i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche in parola, nel rispetto delle indicazioni di cui al citato art. 113” e
“disponendo la successiva trasmissione dello stesso (…) alle
Organizzazioni Sindacali onde dar corso agli adempimenti definiti dalla medesima disposizione normativa”.
Come documentato dalla resistente, il regolamento è stato reiteratamente emendato e sottoposto alle organizzazioni sindacali per l'approvazione dei deliberati criteri, come previsto dalle richiamate disposizioni, in sede di contrattazione decentrata integrativa (cfr. verbali in atti); in corso di Contr causa l ha infine rappresentato e documentato l'approvazione del
Pagina 3 di 5 regolamento concordato in sede sindacale, intervenuta il 06.07.2022, deducendone tuttavia l'inapplicabilità retroattiva per espressa disposizione di cui all'art. 6. Contr Deve quindi ritenersi che l abbia dato corretto seguito alla disposizione in commento, predisponendo il previsto regolamento e sottoponendolo alle OO.SS. per la prescritta e imprescindibile definizione dei criteri di ripartizione delle risorse in sede di contrattazione decentrata, tardivamente intervenuta per ragioni afferenti alla protratta negoziazione dei predetti tra le parti e non già per colpevole indugio della resistente.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
10222/2020; Cass. n. 14641/2024), il diritto al compenso incentivante è condizionato non solo alla prestazione dell'attività incentivata, ma anche alla presenza di tutti i presupposti regolamentari e contrattuali. Pertanto, in assenza di approvazione del regolamento in sede sindacale, il diritto non può ritenersi sorto.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria, non potendosi, per quanto già detto, imputare all' alcuna responsabilità per la mancata CP_1
approvazione del regolamento, essendo tale fase demandata alla contrattazione con le OO.SS. e dovendosi imputare il ritardo alle lungaggini del procedimento, non emergendo alcun atteggiamento Contr dilatorio dell'
Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento:
- nel caso in cui le attività dedotte in ricorso rientrassero nelle mansioni contrattuali della ricorrente, non operando (come nel caso di specie) una disposizione speciale che preveda emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, lo svolgimento di tali attività trova la propria giustificazione nel rapporto di lavoro e dunque la domanda di
Pagina 4 di 5 arricchimento sarebbe infondata essendo lo spostamento patrimoniale giustificato;
- nel caso in cui le attività esulassero, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, dalle mansioni contrattuali della ricorrente, essa potrebbe agire contro il datore di lavoro per ottenere la retribuzione straordinaria
(nel primo caso) o la retribuzione per superiore inquadramento (nel secondo), e dunque la domanda di arricchimento sarebbe inammissibile per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.
Quanto alle deduzioni svolte dalla ricorrente con le ultime note di trattazione scritta, si osserva quanto segue:
- come già ritenuto nelle sentenze sopra citate (pag. 3 ultimo paragrafo), condizione di operatività della retribuzione incentivante è
l'approvazione in sede collettiva dei criteri di riparto e quindi, nel caso di Contr specie, dell'intero regolamento proposto dall' non potendosi pertanto ritenere man mano approvate quelle parti del regolamento che non siano non fatte oggetto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali o su cui le parti abbiano raggiunto l'accordo;
- il secondo punto, relativo alla domanda di arricchimento, evidenzia che ci si trova nel primo dei casi sopra ipotizzati e che dunque, ove non operi una normativa speciale incentivante, la prestazione trova giustificazione nel rapporto di lavoro.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
Contr all' le spese di lite, liquidate in € 5.500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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