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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. GA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 612/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), presso lo studio dell'Avv. ASCOLESE VERONICA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nelle sue articolazioni territoriali , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, via Arsenale n. 21, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, che lo rappresenta e difende ex lege;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
• NEL MERITO In via principale: - con effetto ex tunc, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento del Dirigente dell' Controparte_3
di prot. 1546 di esclusione dal triennio 2017/2021.
[...] CP_4
-Il provvedimento con il quale l' ha Controparte_5 disposto ha disposto l'esclusione dalle graduatorie permanenti Ata 2021-2023.
-Il provvedimento del dirigente dell'Istituto Comprensivo “A. Antonelli” prot. 2854 che ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ordinare al
1 il ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle CP_6 retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento;
-In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra. Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.
-Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
Preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, respingersi, perché Controparte_7 infondato, l'avversario ricorso;
vinte le spese, anche della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva la ricorrente che il 6.3.2023, il dirigente scolastico dell'I.C. di CP_3
l'aveva esclusa dalle graduatorie ATA per il triennio 2017/2020-2021/2024, CP_4 per aver dichiarato, nella domanda di inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato presso la scuola paritaria “La Fenice” da 29.11.2016 al 15.7.2017. Il 13.4.2023, ella aveva ricevuto comunicazione di esclusione dalle graduatorie di prima fascia del personale ATA, per gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Il 30.3.2023 le era stato comunicato l'avvio del procedimento che aveva portato alla risoluzione del rapporto di lavoro, disposta il 17.4.2023.
Eccepiva, in questa sede, la tardività delle verifiche, svolte ai sensi degli artt. 71 e
72, d.p.r. n. 445/2000 e la violazione del proprio legittimo affidamento. Sosteneva, infatti, di aver conseguito in buona fede un beneficio, dotato del carattere della stabilità.
Lamentava la violazione dell'art. 55 ter, d. lgs. n. 165/2001, per non essere stato avviato e poi sospeso il procedimento disciplinare, in pendenza di quello penale e dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, in quanto il provvedimento amministrativo era stato annullato d'ufficio tardivamente.
2 Evidenziava, poi, che il procedimento penale da cui era scaturita la decisione dell'Amministrazione scolastica era stato avviato contro i responsabili dell'Istituto paritario e non contro di lei. A sostegno della validità dei servizi prestati, produceva il certificato di servizio, la comunicazione obbligatoria UNILAV, i cedolini paga e il CUD
2016. Sosteneva che eventuali carenze dell'istituto paritario non avrebbero, comunque, potuto influire sulla validità del servizio prestato e dichiarato.
Deduceva, comunque che, anche senza considerare il punteggio derivante dal servizio paritario, pari a due punti, ella avrebbe, comunque conseguito contratti come collaboratrice scolastica, nel triennio 2018/2021. Allegava, infatti, che per l'assunzione fosse sufficiente un punteggio di 8,20.
Richiamava, quindi, la giurisprudenza della S.C. in tema di rilevanza delle false dichiarazioni nel rapporto di lavoro pubblico. Sottolineava l'illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela, trattandosi di un rapporto di tipo privatistico e comunque in assenza di interesse pubblico.
Lamentava la lesione del proprio affidamento e di aver subito un grave danno.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 2.2.2024.
Riferiva che la ricorrente aveva presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto (terza fascia), come collaboratrice scolastica, nei trienni 2017/2021 e 2021/2024, dichiarando di aver prestato servizio presso la scuola paritaria “La Fenice” di Nocera inferiore, dal 29.11.2016 al 15.7.2017 e aveva così ottenuto vari contratti a tempo determinato, maturando il requisito d'accesso alla graduatoria provinciale 24 mesi, finalizzata all'immissione in ruolo.
Aveva, quindi, presentato domande volte all'inserimento nella stessa, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, senza più dichiarare il servizio presso “La Fenice” e ottenendo l'immissione in ruolo dal 1.9.2022, essendo riuscita, in tal modo, a sfuggire agli accertamenti amministrativi. Contr
Il 29.12.2022, gli uffici centrali del avevano trasmesso agli CP_1
l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e un'ordinanza applicativa di misure cautelari penali, nel procedimento RGNR 4756/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nocera inferiore. Da tali atti, era emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione, presso alcune scuole paritarie campane, di 1503 soggetti, in qualifiche del personale ATA, al solo fine di far loro acquisire punteggi, da spendere in occasione dell'aggiornamento degli elenchi del personale ATA per il triennio 2017/2020.
Nel corso dell'attività amministrativa di verifica, era emerso il nome della ricorrente, ricompreso tra quelli elencati nel provvedimento del GIP nocerino. Su indicazione dell e dell pertanto, ella era stata esclusa dalle CP_2 CP_2
3 graduatorie di terza fascia e da quelle permanenti e conseguentemente, disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riteneva, pertanto, di aver agito correttamente, nel riesaminare la posizione della ricorrente, in applicazione dei principi della par condicio tra i candidati e dell'art. 8,
d.m. n. 640/2017, in considerazione delle dichiarazioni false rese nella domanda di inserimento in graduatoria. Argomentava nel senso del carattere vincolato e necessario dei provvedimenti adottati, ai sensi degli artt. 7 e 8, d.m. n 640/2017, che richiamava gli artt. 71, 72, 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000, rilevando che, una volta accertata la falsità, il depennamento della graduatoria era conseguenza ineludibile.
Contestava, in ogni caso, che la ricorrente avesse dato prova dell'effettività del servizio, poiché, come già ritenuto da altri precedenti di merito, dall'ordinanza del GIP risultava che la documentazione prodotta fosse stata creata ad arte per dimostrare il rapporto di lavoro fittizio.
Sosteneva, quindi, l'infondatezza degli argomenti avversari, relativi alla lesione dell'affidamento e sull'indebito esercizio del potere di autotutela, sulla cui legittimità argomentava. Né i controlli potevano dirsi intempestivi, in quanto essi erano stati attivati nel momento in cui il era venuto a conoscenza degli illeciti. CP_1
Contestava l'avversaria allegazione, per cui il falso non sarebbe stato determinante per l'ottenimento degli incarichi, osservando da un lato che ciò non era stato provato e dall'altro, che il depennamento era derivato dal fatto che il punteggio indebitamente maggiorato aveva consentito la stipulazione del primo contratto, caducato il quale, tutti i successivi avrebbero dovuto considerarsi giuridicamente nulli.
Rigettate le istanze cautelari con ordinanza del 20.10.2023, la causa veniva chiamata all'udienza dell'11.2.2025, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.
***
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell . Controparte_7
Essa è fondata, ancorché non idonea a definire il giudizio in rito, poiché è stato evocato anche il , sicuramente dotato della legittimazione a resistere. Controparte_8
Gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l , quale ufficio Controparte_7 dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo privo di autonoma Controparte_8 soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
Ingiustificata è, quindi, l'evocazione in giudizio di tali soggetti, di cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, mentre l'esame deve proseguire nel
4 merito, nei confronti del solo , unico soggetto passivo, dal lato del convenuto, CP_1 degli effetti del presente provvedimento.
2. Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve rilevare che nessun termine decadenziale è previsto dagli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono altresì richiamate dall'art.
7.4 del d.m. n. 640/2017, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 7.5, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci. Deve, poi, rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n.
165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n. 8328).
3. Nel merito, si deve dare atto che il provvedimento che ha dato origine alla presente causa ha preso le mosse dalle risultanze di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
La vicenda ha dato origine a una molteplicità di casi simili, anche in questo distretto, avendo l'Amministrazione ritenuto di dover applicare le sanzioni di cui all'art. 75, d.p.r. n. 445/2000 e di conseguenza, di far valere la nullità e considerare prestato in via di mero fatto il servizio, svolto in forza di un contratto a tempo determinato, conseguito facendo valere un titolo di servizio non veritiero. Conseguenza di ciò è stata la caducazione della partecipazione degli interessati alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato.
Tale determinazione è già stata condivisa dalla Corte d'appello di Torino, in due casi pressoché analoghi, nelle sentenze nn. 362/2024 (r.g. n. 203/2024) e 379/2024 (r.g.
n. 168/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si deve, poi, rilevare che il precedente di Cass., sez. lav., 11.7.2019, n. 18699, citato dalla ricorrente, è solo in parte pertinente al caso di specie. In un caso riguardante una falsa dichiarazione relativa ai precedenti penali di un pubblico dipendente, la S.C. ha ritenuto che si debba accertare caso per caso se la falsa dichiarazione di un requisito previsto da un bando pubblico debba intendersi a pena di nullità, o meno, del rapporto.
Non del tutto sovrapponibile è la valutazione del caso in cui il falso investa un titolo che dà luogo a un punteggio in una graduatoria pubblica, poiché in tal caso, la decadenza non è frutto di una valutazione, ma oggetto di una sanzione prevista dalla legge, che investe, ancor prima del rapporto di impiego, la stessa procedura di assunzione a cui il soggetto ha preso parte. Vanno, sul punto, condivisi gli approdi della giurisprudenza amministrativa, per cui “Trova dunque applicazione alla fattispecie
5 controversa la norma di cui all'art. 75, co. 1 d.p.r. 445/2000, ove è previsto: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».
Il meccanismo decadenziale previsto dalla menzionata disposizione trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo – di buona o mala fede – del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione (Cons. Stato Sez. VI,
31/12/2019, n. 8920; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 08/01/2021, n. 49). Parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, 04/07/2022 n. 5550). Le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 03/06/2019, n. 7140).
L'adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell'incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata.
L'accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all'incidenza quanto all'eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
In ambito concorsuale, l'art. 75 d.p.r. 445/2000 impone l'esclusione del candidato dalla procedura, giacché l'accesso a quest'ultima costituisce il beneficio derivato al candidato dalla dichiarazione non veritiera” (TAR Piemonte, sez. III, 6.2.2024, n. 115, in un caso riguardante la falsa autodichiarazione di appartenere al comitato editoriale di una rivista scientifica, da parte di un candidato a un posto di professore universitario).
In ogni caso, va altresì richiamato quanto, sul punto, statuito dalla già citata sentenza della Corte d'appello di Torino n. 362/2024, per cui “è evidente che il servizio presso l'Istituto San Remigio non può che confluire nella specifica casella, CP_9 denominata punteggio servizi (pari a 4,20), sicchè non si vede come possa affermarsi, e la difesa dell'appellante non lo spiega, che al netto del punteggio attribuito per i servizi contestati quello finale rimarrebbe invariato. In definitiva, l'Amministrazione ha legittimamente disposto il “depennamento” di (omissis) dalle graduatorie di III fascia
6 del personale ATA triennio 2017/2020 e ritenuto privi di validità giuridica i servizi prestati nel periodo di vigenza di dette graduatorie, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 7 ed 8 del D.M. 640/2017 “graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prorogato al 2020”. Il che ha determinato un effetto a cascata sulla sua posizione, in base alla quale è stato individuato per la stipula di successivi contratti, con legittima esclusione dalla graduatoria permanente, per difetto del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo CS,
e conseguente venir meno del contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022, per insussistenza del presupposto che lo aveva generato”. 4. A sostegno della legittimità del proprio operato, il Ministero convenuto ha, quindi, prodotto l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore nel procedimento RGNR 4756/2018, con cui, in oltre 500 pagine, vengono dettagliatamente ricostruiti gli esiti delle indagini, le quali “hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a 'faccendieri' orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con il Decreto del CP_6
Ministro n. 640 del 30.8.2017 (…)” (p. 2 Controparte_10 ordinanza).
Si legge ancora nell'ordinanza che nel mese di gennaio 2018, la sede centrale dell' ebbe a rilevare un numero anomalo di regolarizzazioni, relative a periodi di CP_11 lavoro pregressi presso una serie di istituti scolastici, tra cui quelli presso cui sarebbero stati svolti i servizi dichiarati dai ricorrenti. Tutte le pratiche erano seguite dallo stesso consulente , il cui codice fiscale si ritrova nelle comunicazioni Persona_1
UNILAV prodotte dai ricorrenti). Si era, quindi, riscontrato che nelle suddette scuole era stato assunto un numero di collaboratori scolastici enormemente superiore rispetto ai docenti e agli alunni, improvvisamente incrementato in prossimità dell'emanazione del bando per le graduatorie ATA di terza fascia (d.m. n. 640 cit.).
Le scuole private in questione avevano, quindi, asseritamente affrontato costi di personale evidentemente insostenibili, in rapporto al fatturato dichiarato (le tabelle di raffronto sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza in atti), omettendo altresì il
7 pagamento dei rilevantissimi debiti previdenziali generati dalle false dichiarazioni, posti in compensazione con crediti IVA inesistenti.
Vengono, quindi, esaminate le posizioni delle singole scuole che, a fronte di qualche decina di studenti, avevano assunto varie centinaia di collaboratori scolastici.
Quanto alla ricorrente , si legge che: Parte_2
- “ , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Boscoreale Via Armando Diaz 119, risulta assunta alle dipendenze della sottoelencata scuola paritaria: LA FENICE DI MUTOLO UL data inizio
29/11/2016 Data fine 15/07/2017 Data invio (Unilav) 28/11/2016 Motivo Inizio
Data invio (Uniemens) 10/07/2017. In data 31/10/2017 ha presentato presso
l' di (NO), domanda di inserimento nelle Controparte_3 CP_4 graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola La Fenice di
Mutolo Giulia dal 29/11/2016 al 15/07/2017 (seguono alcune cifre incomprensibili, evidentemente frutto di errore di digitazione – 3118/2015 –
NdE). Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato detem1inante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Serafino
Belfanti, via Caduti per la Libertà 134 - Castelletto Sopra Ticino (Novara), dal 6/12/2018 al 17/06/2019” (p. 328). 5. A fronte di tali risultanze, la documentazione prodotta a riprova del rapporto di lavoro appare del tutto insufficiente a dimostrarne l'effettività.
Le risultanze delle indagini penali, sopra riassunte, consentono, infatti, di ritenere provato, quantomeno secondo lo standard probatorio tipico del processo civile (più probabile che non), che i documenti contabili relativi al rapporto di lavoro, quali le buste paga e le comunicazioni obbligatorie, siano stati compilati proprio per simulare la sua esistenza e pertanto non possono costituirne la decisiva prova.
Quanto alla certificazione emessa dal dirigente scolastico dell'istituto privato, in presenza dell'esplicita contestazione dell'effettività del rapporto da parte del CP_1 convenuto, appare sufficiente richiamare la motivazione di App. Torino, sent. n. 379/2024: “Il Tribunale ha correttamente distinto la valenza della potestà certificatoria del dirigente scolastico di istituto scolastico privato parificato da quella del dirigente di istituto statale, rilevando che soltanto i certificati che afferiscono all'attività didattica rilasciati dal primo possono avere natura di atto pubblico, mentre tutti gli altri – trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato e soggetti alla disciplina del lavoro privatistico – rivestono la natura di atti di diritto privato, non assistiti dalla tutela privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. Le sentenze del Supremo Collegio citate dal (omissis) (cfr. Cass. pen., 6138/2001 e anche Cass. pen. 38466/2015) affermano che rivestono la posizione di pubblici ufficiali i presidi e gli insegnanti di scuole o istituti privati equiparati (ex L. 19.1.1942, n. 86); di conseguenza, hanno natura di atti pubblici
8 quelli autoritativi e certificativi che incidono sul destino scolastico degli studenti (ossia gli atti relativi alle valutazioni delle prove, alle attività di insegnamento, al rilascio di diplomi); per contro, i gestori di scuole e istituti privati devono essere considerati soggetti privati con riguardo alla gestione economica di tali enti (cfr. Cass. pen.
6138/2001, p. 3). Quindi, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, è riconosciuta la natura di atto pubblico soltanto agli atti e ai certificati emessi dai dirigenti scolastici di istituti parificati che riguardano le attività didattiche e gli esiti delle stesse, ma non quelli relativi ai rapporti di lavoro intercorsi tra il personale (collaboratori scolastici, docenti etc.) e detti istituti. Ai fini dell'impugnativa di tali certificati non è necessaria, pertanto, la querela di falso;
nella specie, il disconoscimento degli stessi, a seguito dell'attività ispettiva, non è stato avversato dalla difesa (omissis) – né con ricorso amministrativo, né con specifica azione avanti al giudice ordinario”. 6. La ricorrente invoca, infine, la propria presunta buona fede, affermando di essere rimasta estranea all'eventuale irregolarità contributiva e gestionale del rapporto di lavoro.
Vi è, tuttavia, che nel caso di specie, il titolo di servizio controverso non è stato disconosciuto in virtù di una mera irregolarità contributiva, imputabile al datore di lavoro, ma di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua simulazione. Né,
d'altro canto, chi ha falsamente dichiarato di aver svolto un'attività lavorativa, in realtà inesistente, può affermare di essere inconsapevole dell'irregolarità della propria autocertificazione.
Il precedente del Consiglio di Stato menzionato nel ricorso (sent. n. 3787/2016) è del tutto inconferente, trattandosi, in quel caso, dell'invalidità di un titolo di studio derivante da fatti dell'istituzione che lo aveva rilasciato e non della dichiarazione di titoli di servizio non corrispondenti a un reale rapporto di lavoro, circostanza di cui il ricorrente non può negare la piena consapevolezza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del carattere seriale del contenzioso, in complessivi euro 1.700 per la fase cautelare ed euro 4.000 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Non vi è luogo a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, essendo il P.M. già a conoscenza dei fatti emersi nel presente giudizio, come si evince dall'ordinanza cautelare in atti.
P. Q. M.
9 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
Controparte_12
2) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 del , liquidate in complessivi euro Controparte_1
5.700, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso l'11.2.2025.
Il giudice
Dott. GA LI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. GA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 612/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), presso lo studio dell'Avv. ASCOLESE VERONICA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nelle sue articolazioni territoriali , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, via Arsenale n. 21, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, che lo rappresenta e difende ex lege;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
• NEL MERITO In via principale: - con effetto ex tunc, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento del Dirigente dell' Controparte_3
di prot. 1546 di esclusione dal triennio 2017/2021.
[...] CP_4
-Il provvedimento con il quale l' ha Controparte_5 disposto ha disposto l'esclusione dalle graduatorie permanenti Ata 2021-2023.
-Il provvedimento del dirigente dell'Istituto Comprensivo “A. Antonelli” prot. 2854 che ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ordinare al
1 il ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle CP_6 retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento;
-In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra. Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.
-Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
Preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, respingersi, perché Controparte_7 infondato, l'avversario ricorso;
vinte le spese, anche della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva la ricorrente che il 6.3.2023, il dirigente scolastico dell'I.C. di CP_3
l'aveva esclusa dalle graduatorie ATA per il triennio 2017/2020-2021/2024, CP_4 per aver dichiarato, nella domanda di inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato presso la scuola paritaria “La Fenice” da 29.11.2016 al 15.7.2017. Il 13.4.2023, ella aveva ricevuto comunicazione di esclusione dalle graduatorie di prima fascia del personale ATA, per gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Il 30.3.2023 le era stato comunicato l'avvio del procedimento che aveva portato alla risoluzione del rapporto di lavoro, disposta il 17.4.2023.
Eccepiva, in questa sede, la tardività delle verifiche, svolte ai sensi degli artt. 71 e
72, d.p.r. n. 445/2000 e la violazione del proprio legittimo affidamento. Sosteneva, infatti, di aver conseguito in buona fede un beneficio, dotato del carattere della stabilità.
Lamentava la violazione dell'art. 55 ter, d. lgs. n. 165/2001, per non essere stato avviato e poi sospeso il procedimento disciplinare, in pendenza di quello penale e dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, in quanto il provvedimento amministrativo era stato annullato d'ufficio tardivamente.
2 Evidenziava, poi, che il procedimento penale da cui era scaturita la decisione dell'Amministrazione scolastica era stato avviato contro i responsabili dell'Istituto paritario e non contro di lei. A sostegno della validità dei servizi prestati, produceva il certificato di servizio, la comunicazione obbligatoria UNILAV, i cedolini paga e il CUD
2016. Sosteneva che eventuali carenze dell'istituto paritario non avrebbero, comunque, potuto influire sulla validità del servizio prestato e dichiarato.
Deduceva, comunque che, anche senza considerare il punteggio derivante dal servizio paritario, pari a due punti, ella avrebbe, comunque conseguito contratti come collaboratrice scolastica, nel triennio 2018/2021. Allegava, infatti, che per l'assunzione fosse sufficiente un punteggio di 8,20.
Richiamava, quindi, la giurisprudenza della S.C. in tema di rilevanza delle false dichiarazioni nel rapporto di lavoro pubblico. Sottolineava l'illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela, trattandosi di un rapporto di tipo privatistico e comunque in assenza di interesse pubblico.
Lamentava la lesione del proprio affidamento e di aver subito un grave danno.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 2.2.2024.
Riferiva che la ricorrente aveva presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto (terza fascia), come collaboratrice scolastica, nei trienni 2017/2021 e 2021/2024, dichiarando di aver prestato servizio presso la scuola paritaria “La Fenice” di Nocera inferiore, dal 29.11.2016 al 15.7.2017 e aveva così ottenuto vari contratti a tempo determinato, maturando il requisito d'accesso alla graduatoria provinciale 24 mesi, finalizzata all'immissione in ruolo.
Aveva, quindi, presentato domande volte all'inserimento nella stessa, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, senza più dichiarare il servizio presso “La Fenice” e ottenendo l'immissione in ruolo dal 1.9.2022, essendo riuscita, in tal modo, a sfuggire agli accertamenti amministrativi. Contr
Il 29.12.2022, gli uffici centrali del avevano trasmesso agli CP_1
l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e un'ordinanza applicativa di misure cautelari penali, nel procedimento RGNR 4756/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nocera inferiore. Da tali atti, era emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione, presso alcune scuole paritarie campane, di 1503 soggetti, in qualifiche del personale ATA, al solo fine di far loro acquisire punteggi, da spendere in occasione dell'aggiornamento degli elenchi del personale ATA per il triennio 2017/2020.
Nel corso dell'attività amministrativa di verifica, era emerso il nome della ricorrente, ricompreso tra quelli elencati nel provvedimento del GIP nocerino. Su indicazione dell e dell pertanto, ella era stata esclusa dalle CP_2 CP_2
3 graduatorie di terza fascia e da quelle permanenti e conseguentemente, disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riteneva, pertanto, di aver agito correttamente, nel riesaminare la posizione della ricorrente, in applicazione dei principi della par condicio tra i candidati e dell'art. 8,
d.m. n. 640/2017, in considerazione delle dichiarazioni false rese nella domanda di inserimento in graduatoria. Argomentava nel senso del carattere vincolato e necessario dei provvedimenti adottati, ai sensi degli artt. 7 e 8, d.m. n 640/2017, che richiamava gli artt. 71, 72, 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000, rilevando che, una volta accertata la falsità, il depennamento della graduatoria era conseguenza ineludibile.
Contestava, in ogni caso, che la ricorrente avesse dato prova dell'effettività del servizio, poiché, come già ritenuto da altri precedenti di merito, dall'ordinanza del GIP risultava che la documentazione prodotta fosse stata creata ad arte per dimostrare il rapporto di lavoro fittizio.
Sosteneva, quindi, l'infondatezza degli argomenti avversari, relativi alla lesione dell'affidamento e sull'indebito esercizio del potere di autotutela, sulla cui legittimità argomentava. Né i controlli potevano dirsi intempestivi, in quanto essi erano stati attivati nel momento in cui il era venuto a conoscenza degli illeciti. CP_1
Contestava l'avversaria allegazione, per cui il falso non sarebbe stato determinante per l'ottenimento degli incarichi, osservando da un lato che ciò non era stato provato e dall'altro, che il depennamento era derivato dal fatto che il punteggio indebitamente maggiorato aveva consentito la stipulazione del primo contratto, caducato il quale, tutti i successivi avrebbero dovuto considerarsi giuridicamente nulli.
Rigettate le istanze cautelari con ordinanza del 20.10.2023, la causa veniva chiamata all'udienza dell'11.2.2025, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.
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1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell . Controparte_7
Essa è fondata, ancorché non idonea a definire il giudizio in rito, poiché è stato evocato anche il , sicuramente dotato della legittimazione a resistere. Controparte_8
Gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l , quale ufficio Controparte_7 dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo privo di autonoma Controparte_8 soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
Ingiustificata è, quindi, l'evocazione in giudizio di tali soggetti, di cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, mentre l'esame deve proseguire nel
4 merito, nei confronti del solo , unico soggetto passivo, dal lato del convenuto, CP_1 degli effetti del presente provvedimento.
2. Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve rilevare che nessun termine decadenziale è previsto dagli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono altresì richiamate dall'art.
7.4 del d.m. n. 640/2017, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 7.5, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci. Deve, poi, rilevarsi l'inconferenza dei richiami alla l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n.
165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n. 8328).
3. Nel merito, si deve dare atto che il provvedimento che ha dato origine alla presente causa ha preso le mosse dalle risultanze di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
La vicenda ha dato origine a una molteplicità di casi simili, anche in questo distretto, avendo l'Amministrazione ritenuto di dover applicare le sanzioni di cui all'art. 75, d.p.r. n. 445/2000 e di conseguenza, di far valere la nullità e considerare prestato in via di mero fatto il servizio, svolto in forza di un contratto a tempo determinato, conseguito facendo valere un titolo di servizio non veritiero. Conseguenza di ciò è stata la caducazione della partecipazione degli interessati alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato.
Tale determinazione è già stata condivisa dalla Corte d'appello di Torino, in due casi pressoché analoghi, nelle sentenze nn. 362/2024 (r.g. n. 203/2024) e 379/2024 (r.g.
n. 168/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si deve, poi, rilevare che il precedente di Cass., sez. lav., 11.7.2019, n. 18699, citato dalla ricorrente, è solo in parte pertinente al caso di specie. In un caso riguardante una falsa dichiarazione relativa ai precedenti penali di un pubblico dipendente, la S.C. ha ritenuto che si debba accertare caso per caso se la falsa dichiarazione di un requisito previsto da un bando pubblico debba intendersi a pena di nullità, o meno, del rapporto.
Non del tutto sovrapponibile è la valutazione del caso in cui il falso investa un titolo che dà luogo a un punteggio in una graduatoria pubblica, poiché in tal caso, la decadenza non è frutto di una valutazione, ma oggetto di una sanzione prevista dalla legge, che investe, ancor prima del rapporto di impiego, la stessa procedura di assunzione a cui il soggetto ha preso parte. Vanno, sul punto, condivisi gli approdi della giurisprudenza amministrativa, per cui “Trova dunque applicazione alla fattispecie
5 controversa la norma di cui all'art. 75, co. 1 d.p.r. 445/2000, ove è previsto: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».
Il meccanismo decadenziale previsto dalla menzionata disposizione trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo – di buona o mala fede – del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione (Cons. Stato Sez. VI,
31/12/2019, n. 8920; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 08/01/2021, n. 49). Parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, 04/07/2022 n. 5550). Le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 03/06/2019, n. 7140).
L'adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell'incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata.
L'accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all'incidenza quanto all'eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
In ambito concorsuale, l'art. 75 d.p.r. 445/2000 impone l'esclusione del candidato dalla procedura, giacché l'accesso a quest'ultima costituisce il beneficio derivato al candidato dalla dichiarazione non veritiera” (TAR Piemonte, sez. III, 6.2.2024, n. 115, in un caso riguardante la falsa autodichiarazione di appartenere al comitato editoriale di una rivista scientifica, da parte di un candidato a un posto di professore universitario).
In ogni caso, va altresì richiamato quanto, sul punto, statuito dalla già citata sentenza della Corte d'appello di Torino n. 362/2024, per cui “è evidente che il servizio presso l'Istituto San Remigio non può che confluire nella specifica casella, CP_9 denominata punteggio servizi (pari a 4,20), sicchè non si vede come possa affermarsi, e la difesa dell'appellante non lo spiega, che al netto del punteggio attribuito per i servizi contestati quello finale rimarrebbe invariato. In definitiva, l'Amministrazione ha legittimamente disposto il “depennamento” di (omissis) dalle graduatorie di III fascia
6 del personale ATA triennio 2017/2020 e ritenuto privi di validità giuridica i servizi prestati nel periodo di vigenza di dette graduatorie, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 7 ed 8 del D.M. 640/2017 “graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prorogato al 2020”. Il che ha determinato un effetto a cascata sulla sua posizione, in base alla quale è stato individuato per la stipula di successivi contratti, con legittima esclusione dalla graduatoria permanente, per difetto del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo CS,
e conseguente venir meno del contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022, per insussistenza del presupposto che lo aveva generato”. 4. A sostegno della legittimità del proprio operato, il Ministero convenuto ha, quindi, prodotto l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore nel procedimento RGNR 4756/2018, con cui, in oltre 500 pagine, vengono dettagliatamente ricostruiti gli esiti delle indagini, le quali “hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a 'faccendieri' orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con il Decreto del CP_6
Ministro n. 640 del 30.8.2017 (…)” (p. 2 Controparte_10 ordinanza).
Si legge ancora nell'ordinanza che nel mese di gennaio 2018, la sede centrale dell' ebbe a rilevare un numero anomalo di regolarizzazioni, relative a periodi di CP_11 lavoro pregressi presso una serie di istituti scolastici, tra cui quelli presso cui sarebbero stati svolti i servizi dichiarati dai ricorrenti. Tutte le pratiche erano seguite dallo stesso consulente , il cui codice fiscale si ritrova nelle comunicazioni Persona_1
UNILAV prodotte dai ricorrenti). Si era, quindi, riscontrato che nelle suddette scuole era stato assunto un numero di collaboratori scolastici enormemente superiore rispetto ai docenti e agli alunni, improvvisamente incrementato in prossimità dell'emanazione del bando per le graduatorie ATA di terza fascia (d.m. n. 640 cit.).
Le scuole private in questione avevano, quindi, asseritamente affrontato costi di personale evidentemente insostenibili, in rapporto al fatturato dichiarato (le tabelle di raffronto sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza in atti), omettendo altresì il
7 pagamento dei rilevantissimi debiti previdenziali generati dalle false dichiarazioni, posti in compensazione con crediti IVA inesistenti.
Vengono, quindi, esaminate le posizioni delle singole scuole che, a fronte di qualche decina di studenti, avevano assunto varie centinaia di collaboratori scolastici.
Quanto alla ricorrente , si legge che: Parte_2
- “ , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Boscoreale Via Armando Diaz 119, risulta assunta alle dipendenze della sottoelencata scuola paritaria: LA FENICE DI MUTOLO UL data inizio
29/11/2016 Data fine 15/07/2017 Data invio (Unilav) 28/11/2016 Motivo Inizio
Data invio (Uniemens) 10/07/2017. In data 31/10/2017 ha presentato presso
l' di (NO), domanda di inserimento nelle Controparte_3 CP_4 graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola La Fenice di
Mutolo Giulia dal 29/11/2016 al 15/07/2017 (seguono alcune cifre incomprensibili, evidentemente frutto di errore di digitazione – 3118/2015 –
NdE). Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato detem1inante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Serafino
Belfanti, via Caduti per la Libertà 134 - Castelletto Sopra Ticino (Novara), dal 6/12/2018 al 17/06/2019” (p. 328). 5. A fronte di tali risultanze, la documentazione prodotta a riprova del rapporto di lavoro appare del tutto insufficiente a dimostrarne l'effettività.
Le risultanze delle indagini penali, sopra riassunte, consentono, infatti, di ritenere provato, quantomeno secondo lo standard probatorio tipico del processo civile (più probabile che non), che i documenti contabili relativi al rapporto di lavoro, quali le buste paga e le comunicazioni obbligatorie, siano stati compilati proprio per simulare la sua esistenza e pertanto non possono costituirne la decisiva prova.
Quanto alla certificazione emessa dal dirigente scolastico dell'istituto privato, in presenza dell'esplicita contestazione dell'effettività del rapporto da parte del CP_1 convenuto, appare sufficiente richiamare la motivazione di App. Torino, sent. n. 379/2024: “Il Tribunale ha correttamente distinto la valenza della potestà certificatoria del dirigente scolastico di istituto scolastico privato parificato da quella del dirigente di istituto statale, rilevando che soltanto i certificati che afferiscono all'attività didattica rilasciati dal primo possono avere natura di atto pubblico, mentre tutti gli altri – trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato e soggetti alla disciplina del lavoro privatistico – rivestono la natura di atti di diritto privato, non assistiti dalla tutela privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. Le sentenze del Supremo Collegio citate dal (omissis) (cfr. Cass. pen., 6138/2001 e anche Cass. pen. 38466/2015) affermano che rivestono la posizione di pubblici ufficiali i presidi e gli insegnanti di scuole o istituti privati equiparati (ex L. 19.1.1942, n. 86); di conseguenza, hanno natura di atti pubblici
8 quelli autoritativi e certificativi che incidono sul destino scolastico degli studenti (ossia gli atti relativi alle valutazioni delle prove, alle attività di insegnamento, al rilascio di diplomi); per contro, i gestori di scuole e istituti privati devono essere considerati soggetti privati con riguardo alla gestione economica di tali enti (cfr. Cass. pen.
6138/2001, p. 3). Quindi, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, è riconosciuta la natura di atto pubblico soltanto agli atti e ai certificati emessi dai dirigenti scolastici di istituti parificati che riguardano le attività didattiche e gli esiti delle stesse, ma non quelli relativi ai rapporti di lavoro intercorsi tra il personale (collaboratori scolastici, docenti etc.) e detti istituti. Ai fini dell'impugnativa di tali certificati non è necessaria, pertanto, la querela di falso;
nella specie, il disconoscimento degli stessi, a seguito dell'attività ispettiva, non è stato avversato dalla difesa (omissis) – né con ricorso amministrativo, né con specifica azione avanti al giudice ordinario”. 6. La ricorrente invoca, infine, la propria presunta buona fede, affermando di essere rimasta estranea all'eventuale irregolarità contributiva e gestionale del rapporto di lavoro.
Vi è, tuttavia, che nel caso di specie, il titolo di servizio controverso non è stato disconosciuto in virtù di una mera irregolarità contributiva, imputabile al datore di lavoro, ma di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua simulazione. Né,
d'altro canto, chi ha falsamente dichiarato di aver svolto un'attività lavorativa, in realtà inesistente, può affermare di essere inconsapevole dell'irregolarità della propria autocertificazione.
Il precedente del Consiglio di Stato menzionato nel ricorso (sent. n. 3787/2016) è del tutto inconferente, trattandosi, in quel caso, dell'invalidità di un titolo di studio derivante da fatti dell'istituzione che lo aveva rilasciato e non della dichiarazione di titoli di servizio non corrispondenti a un reale rapporto di lavoro, circostanza di cui il ricorrente non può negare la piena consapevolezza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del carattere seriale del contenzioso, in complessivi euro 1.700 per la fase cautelare ed euro 4.000 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Non vi è luogo a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, essendo il P.M. già a conoscenza dei fatti emersi nel presente giudizio, come si evince dall'ordinanza cautelare in atti.
P. Q. M.
9 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
Controparte_12
2) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 del , liquidate in complessivi euro Controparte_1
5.700, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso l'11.2.2025.
Il giudice
Dott. GA LI
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