Articolo 549 bis del Codice dell'ordinamento militare
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9 febbraio 2013
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26 febbraio 2014
Art. 549-bis. (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 . Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.
(( 1-bis Il Ministero della difesa e' autorizzato a garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall' articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014