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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1202 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 16/06/1957), rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIANNI
NICOLETTA CLAUDIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in via Italia n. 61 89122 Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
AGRIGENTO (AG) il 11/12/1958), rappresentata e difesa dall'avv. ALECCI
ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
LORETO N. 50 89131 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06/05/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Catania (CT) l'01/09/1982;
-considerato che con decreto del 18/06/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27/05/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22/05/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30/10/2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
04/02/2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 27/02/2025 il Giudice delegato ha fissato nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18/06/2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza e delle eventuali nuove condizioni sottoscritte dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Catania (CT) l'01/09/1982; b) dal matrimonio sono nate due figlie AU
(10.07.1983) e (11.12.1986), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18/06/2024, il quale ha espresso il parere in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 06/05/2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Catania (CT), atto n.1680, parte 2, serie A, uff. 1, anno
1982, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria - Via Padova n. 23 resterà nella disponibilità del sig. , con tutti gli arredi ivi esistenti, dei quali la sig.ra Parte_1
riconosce al coniuge la piena proprietà. Entro il termine di Parte_2 giorni sessanta dalla data di deposito della domanda di separazione la sig.ra Pt_2 provvederà a ritirare dall'abitazione i propri effetti personali;
3. Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, la somma di € Parte_2
850,00 (ottocentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo al deposito della domanda di separazione, che a decorrere dal mese di novembre 2026 aumenterà in €
900,00 (novecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Le somme già esistenti sulla polizza n. 50012904946 di accesa Controparte_1 dal sig. e dallo stesso riscattata in data 17.06.2023, pari ad € Parte_1
10.692,098 (diecimilaseicentonovantadue/09), saranno ripartite nella misura della metà per ciascun coniuge, al netto di eventuali spese necessarie e propedeutiche al trasferimento dell'immobile e delle pertinenze ubicati in Via Padova n. 43, per come successivamente specificato, e verranno corrisposte all'atto del perfezionamento del trasferimento dell'immobile de quo;
5. Le somme giacenti sul conto corrente n. 000005333078 riferibile al codice IBAN
[...] ed acceso presso l'Istituto di Credito UNICREDIT
SPA corrente in Messina, Viale della Libertà n. 209/211 Is. 517 cointestato ai sigg.ri e essendo tutte riconducibili a proventi Parte_1 Parte_2 derivanti dall'attività professionale ed oggi alla pensione da lavoro del sig. Pt_1
resteranno nella sua esclusiva disponibilità;
6. I sigg.ri e provvederanno personalmente alla Parte_1 Parte_2
estinzione del predetto conto corrente entro un anno dalla omologa della presente domanda di separazione. La sig.ra , dal canto suo, dalla data di Parte_2
deposito del presente ricorso si impegna e dichiara di astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione economica sul predetto conto corrente, nonché a restituire al sig. tutte le carte di pagamento e/o prelievo in suo possesso;
Pt_1
7. Il sig. trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Opel Agila Parte_1 trg. DS 794WJ alla sig.ra la quale si obbliga a sostenere a suo Parte_2
carico le spese relative al passaggio di proprietà; dal canto suo, il sig. Parte_1 si impegna, ove necessario, alla formalizzazione presso i competenti uffici di qualsivoglia atto necessario alla trascrizione del trasferimento della proprietà di detta autovettura;
8. Al fine di regolare definitivamente gli aspetti economici della separazione e prevenire e risolvere controversie patrimoniali tra essi coniugi, la sig.ra Parte_2 espressamente si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo e con atto
[...]
pubblico al sig. , che accetta, la piena proprietà sulle unità immobiliari Parte_1 ad essa intestate e facenti parte di un complesso edilizio sito in Reggio Calabria - Via
Padova n. 23 – individuate catastalmente come segue: a) Controparte_2 appartamento per civile abitazione ubicato al piano quarto (quinto fuori terra) della scala A, composto di n. 6,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Urbana RC al foglio di mappa 120, part. 1098, sub. 56, Zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 1, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 139,
Rendita € 704,96; b) posto auto scoperto ubicato al piano terra della superficie di mq.
11, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, Sez. Urbana RC al foglio di mappa 120, part. 1098, sub. 17, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe
1, mq. 11, superficie catastale totale mq. 11, Rendita € 27,84.
Il trasferimento in oggetto deve intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I sigg.ri e , ai fini fiscali, dichiarano che Parte_2 Parte_1
intendono avvalersi dell'esenzione da ogni imposta e tassa del suddetto trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987.
9. Il sig. si obbliga, in caso di successiva vendita dell'appartamento Parte_1
e/o del posto auto scoperto dell'immobile sito in Reggio Calabria – Via Padova n. 23 oggetto del trasferimento, a corrispondere alla sig.ra la metà Parte_2 del netto ricavato dalla vendita medesima, da versarsi entro il termine di giorni trenta dall'avvenuto incasso totale delle somme. In caso di donazione, salvo l'ipotesi che essa venga effettuata in favore di una o entrambe le figlie AU e , si CP_3 obbliga a corrispondere alla sig.ra la metà del valore di Parte_2
mercato, entro il termine di giorni trenta dalla stipula dell'atto.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1202 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 16/06/1957), rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIANNI
NICOLETTA CLAUDIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in via Italia n. 61 89122 Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
AGRIGENTO (AG) il 11/12/1958), rappresentata e difesa dall'avv. ALECCI
ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
LORETO N. 50 89131 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 06/05/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Catania (CT) l'01/09/1982;
-considerato che con decreto del 18/06/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27/05/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22/05/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30/10/2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
04/02/2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 27/02/2025 il Giudice delegato ha fissato nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18/06/2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza e delle eventuali nuove condizioni sottoscritte dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Catania (CT) l'01/09/1982; b) dal matrimonio sono nate due figlie AU
(10.07.1983) e (11.12.1986), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18/06/2024, il quale ha espresso il parere in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 06/05/2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Catania (CT), atto n.1680, parte 2, serie A, uff. 1, anno
1982, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria - Via Padova n. 23 resterà nella disponibilità del sig. , con tutti gli arredi ivi esistenti, dei quali la sig.ra Parte_1
riconosce al coniuge la piena proprietà. Entro il termine di Parte_2 giorni sessanta dalla data di deposito della domanda di separazione la sig.ra Pt_2 provvederà a ritirare dall'abitazione i propri effetti personali;
3. Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, la somma di € Parte_2
850,00 (ottocentocinquanta/00) a decorrere dal mese successivo al deposito della domanda di separazione, che a decorrere dal mese di novembre 2026 aumenterà in €
900,00 (novecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Le somme già esistenti sulla polizza n. 50012904946 di accesa Controparte_1 dal sig. e dallo stesso riscattata in data 17.06.2023, pari ad € Parte_1
10.692,098 (diecimilaseicentonovantadue/09), saranno ripartite nella misura della metà per ciascun coniuge, al netto di eventuali spese necessarie e propedeutiche al trasferimento dell'immobile e delle pertinenze ubicati in Via Padova n. 43, per come successivamente specificato, e verranno corrisposte all'atto del perfezionamento del trasferimento dell'immobile de quo;
5. Le somme giacenti sul conto corrente n. 000005333078 riferibile al codice IBAN
[...] ed acceso presso l'Istituto di Credito UNICREDIT
SPA corrente in Messina, Viale della Libertà n. 209/211 Is. 517 cointestato ai sigg.ri e essendo tutte riconducibili a proventi Parte_1 Parte_2 derivanti dall'attività professionale ed oggi alla pensione da lavoro del sig. Pt_1
resteranno nella sua esclusiva disponibilità;
6. I sigg.ri e provvederanno personalmente alla Parte_1 Parte_2
estinzione del predetto conto corrente entro un anno dalla omologa della presente domanda di separazione. La sig.ra , dal canto suo, dalla data di Parte_2
deposito del presente ricorso si impegna e dichiara di astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione economica sul predetto conto corrente, nonché a restituire al sig. tutte le carte di pagamento e/o prelievo in suo possesso;
Pt_1
7. Il sig. trasferirà la proprietà esclusiva dell'autovettura Opel Agila Parte_1 trg. DS 794WJ alla sig.ra la quale si obbliga a sostenere a suo Parte_2
carico le spese relative al passaggio di proprietà; dal canto suo, il sig. Parte_1 si impegna, ove necessario, alla formalizzazione presso i competenti uffici di qualsivoglia atto necessario alla trascrizione del trasferimento della proprietà di detta autovettura;
8. Al fine di regolare definitivamente gli aspetti economici della separazione e prevenire e risolvere controversie patrimoniali tra essi coniugi, la sig.ra Parte_2 espressamente si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo e con atto
[...]
pubblico al sig. , che accetta, la piena proprietà sulle unità immobiliari Parte_1 ad essa intestate e facenti parte di un complesso edilizio sito in Reggio Calabria - Via
Padova n. 23 – individuate catastalmente come segue: a) Controparte_2 appartamento per civile abitazione ubicato al piano quarto (quinto fuori terra) della scala A, composto di n. 6,5 vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Reggio Calabria, Sez. Urbana RC al foglio di mappa 120, part. 1098, sub. 56, Zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 1, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 139,
Rendita € 704,96; b) posto auto scoperto ubicato al piano terra della superficie di mq.
11, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, Sez. Urbana RC al foglio di mappa 120, part. 1098, sub. 17, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe
1, mq. 11, superficie catastale totale mq. 11, Rendita € 27,84.
Il trasferimento in oggetto deve intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I sigg.ri e , ai fini fiscali, dichiarano che Parte_2 Parte_1
intendono avvalersi dell'esenzione da ogni imposta e tassa del suddetto trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987.
9. Il sig. si obbliga, in caso di successiva vendita dell'appartamento Parte_1
e/o del posto auto scoperto dell'immobile sito in Reggio Calabria – Via Padova n. 23 oggetto del trasferimento, a corrispondere alla sig.ra la metà Parte_2 del netto ricavato dalla vendita medesima, da versarsi entro il termine di giorni trenta dall'avvenuto incasso totale delle somme. In caso di donazione, salvo l'ipotesi che essa venga effettuata in favore di una o entrambe le figlie AU e , si CP_3 obbliga a corrispondere alla sig.ra la metà del valore di Parte_2
mercato, entro il termine di giorni trenta dalla stipula dell'atto.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna