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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1251/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1251/2021
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
e iato C.F._2 dell'avv. Gaetano Gutterez sito Roma via Andrea Doria n. 40, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
press 'avv. Andr n Roma viale Liegi n. 58, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(P. IVA , elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli sito in Roma via Panama n. 26, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA VOLONTARIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_1 deducendo che in data 13.03.2018, alle ore 14.00 circa, il minore Pt_2 in Manziana, su via delle Macerine direzione Via Canale (S.
[...] era a bordo del ciclomotore PIAGGIO targato X6PHNF assicurato con la
, di proprietà del padre che, Controparte_3 Parte_1 incrocio con la strada nore si era fermato, posizionando il piede sinistro a terra, al fine di Parte_2 ecedenza ai veicoli transitanti sulla Strada Provinciale;
che il motofurgone Piaggio targato BX76694, condotto da diretto Controparte_2
a Manziana, stava percorrendo la strada Provinciale ncrocio con Via delle Macerine ove era presente una curva volgente a sinistra, anziché affrontarla, aveva continuato dritto la sua traiettoria, andando, così, ad investire il ciclomotore di e colpendolo fino a scaraventarlo in Pt_1 terra;
che il motofurgone, nella nza colpiva la gamba di quest'ultimo e lo scooter con la parte anteriore destra e dopo l'urto aveva terminato la corsa a diversi metri dal punto d'impatto, posizionandosi nell'opposta corsia di marcia, contromano;
che l'incidente veniva verbalizzato dal Comando della Polizia Locale di Manziana, derubricato con protocollo n. 7/2018; che il minore era stato portato in ospedale a mezzo ambulanza, avendo riportato serie lesioni fisiche;
che il motociclo aveva subito un danno materiale pari ad euro 800,00 (pari al valore di mercato del mezzo in quanto le riparazioni erano risultate antieconomiche) oltre euro 200,00 per fermo tecnico. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Sig. conducente del Controparte_2 motofurgone Piaggio targato BX76694 e, per l'effetto, condannarlo, in solido, se del caso, alle in persona del l.r.p.t., al risarcimento in Controparte_4 favore del Sig ma di €. 1.000,00 per i danni materiali Parte_1 subìti dal ciclo io targato X6PHNF o in quella maggior o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo
o come meglio indicato al punto 28 delle premesse;
ed ulteriormente condannarli al risarcimento di tutti i danni subìti dal Sig. Parte_2 della somma complessiva di €.223.539,05 o di quel maggior o minore importo che verrà determinato di giustizia, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo o come meglio indicato al punto 28 delle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio , contestando che la colpa del Controparte_1 sinistro era da ascrive inore il quale non aveva assicurato la precedenza nell'immettersi nella strada provinciale;
che il quantum richiesto dal minore era eccessivo e sproporzionato e non provato;
che con riguardo al danno materiale richiesto da vi era Parte_1 difetto di legittimazione in quanto doveva esser ura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 cod. ass..
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva Controparte_2 contumace.
4.Interveniva in giudizio dichiarandosi Controparte_3 legittimata passiva in relaz anni materiali al motociclo da e contestando che non vi era colpa in Parte_1 capo a e che il danno materiale non era provato. Controparte_5
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale e di ctu medico legale e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6.Sulla dinamica dell'incidente si legge nella relazione della Polizia Locale che il veicolo condotto dall'attore percorreva via delle Macerine direzione via Canale mentre il veicolo B percorreva via Canale direzione Manziana. I veicoli venivano a collisione all'incrocio tra via delle Macerine e via Canale. Gli operanti hanno acquisito le dichiarazioni del testimone oculare
[...] del seguente tenore “percorrevo via canale direzione Tes_1
Monterano, il veicolo A proveniva da via delle Macerine e veniva a collisione con il veicolo B proveniente da Canale Monterano, non sono in grado di affermare se il veicolo A avesse già impegnato la corsia”. Il testimone, dunque, ha ricostruito la dinamica rappresentando entrambe le vetture in moto, una proveniente da via delle Macerine e l'altra da via Canale, sicché venivano a collisione. Non vengono, inoltre, riportate anomale deviazioni di traiettoria da parte dell'ape condotta da CP_2
Dallo schizzo planimetrico fotografie allegate si evince che la posizione del motociclo condotto da in fase post urto, aveva Parte_2 oltrepassato, seppur di poco, la corsi della strada provinciale. Le stesse fotografie e lo schizzo planimetrico evidenziano che via Canale nel punto dell'impatto era strada rettilinea, poiché la curva si trovava ormai a svariati metri dietro l'ape condotta da CP_2
Non va sottaciuto che anche a confermato il capitolo del Parte_2 seguente tenore ossia “che il g , verso le ore 13:50/14, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio tg. X6PHNF, provenendo da CP_6
Via delle Macerine, si immetteva su Via Canale ed urtava contro il motocarro Piaggio Ape tg. BX76694”. Dunque, ha confermato di essersi immesso in via Canale ove avveniva l'impatto con il motocarro Piaggio. Anche i danni riportati alla carrozzeria dal motocarro, ossia sulla fiancata anteriore destra, supportano che l'impatto sia avvenuto durante la fase di immissione del motorino all'interno di via Canale. E' pacifico tra le parti che via Canale, quale strada provinciale principale, avesse la precedenza rispetto agli utenti della stradina laterale secondaria di immissione all'interno del flusso della strada provinciale. Non vi è in contestazione, né risulta documentato che il motocarro avesse un'andatura superiore ai limiti di velocità, del resto la circostanza è da escludersi anche con riguardo alla cilindrata e alla scarsa potenza di tale tipo di vetture. Nel sinistro in esame, quindi, è evidente che il conducente del ciclomotore non abbia osservato l'obbligo di dare la precedenza al motocarro. Deve, però, dall'altro lato, considerarsi che lo stesso rapporto delle forze dell'ordine riporta la violazione da parte di di cui all'art. 186 Controparte_2 comma 2 bis cds, disposizione che riguarda proprio l'ipotesi di conducente in stato di ebbrezza, circostanza questa neppure mai avversata e contestata dalle due assicurazioni. Nel discende che il convenuto era in stato di alterazione alla CP_7 guida al momento dell'incidente, sicché risulta un grado di colpa anche in capo a tale conducente. In punto di gradazione delle colpe, deve tenersi conto che non vi è stata prova e specificazione in ordine al grado di alterazione alcolemica e dalle dichiarazioni del teste oculare, come detto, non si evince la descrizione di una anomala condotta o deviazione della propria traiettoria tale da pregiudicare la corretta manovra da parte dell'attore nell'immettersi sulla strada provinciale. E' però innegabile che l'alterazione psichica rilevata dagli agenti della Polizia Locale ha inciso sulle proprie capacità di evitamento e di reazione alla condotta colpevole del minore. In conclusione, il grado di colpa da ascrivere al conducente del motocarro è pari al 33% mentre il residuo 77% è a carico di Parte_2
7.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. 8.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti Parte_2 permanenti “gli esiti cicatriziali della caviglia sinist fianco sinistro e a livello della regione dorso-lombare e la limitazione funzionale della caviglia sinistra”), all'epoca dei fatti di 15 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 14 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 52.324,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 4 giorni pari ad euro 460,00, a titolo di ITP al 75% 30 giorni pari ad euro 2.587,50, nonché a titolo di ITP al 50% 45 giorni pari ad euro 2.587,50 per un totale di euro 5.635,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 2.332,75. Le spese di ctp, nella fase delle operazioni peritali, rimangono a carico dell'attrice in ragione dell'esito della ctu che ha risposto ai quesiti con conclusioni difformi rispetto alle richieste risarcitorie della parte attrice (riducendo il danno biologico).
9.Quanto al danno materiale subito dal motociclo, la stessa relazione degli operanti ha riportato danni al motociclo consistenti nella completa distruzione della parte anteriore del mezzo, oltre ad “abrasioni sul resto della carrozzeria -danni meccanici da accertare”. E' evidente, dunque, che si tratta di danni per i quali la riparazione sarebbe antieconomica rispetto all'importo di euro 800,00 quale valore indicato del veicolo al momento del sinistro. Valore del veicolo supportato da documentazione attestante il valore di motocicli di caratteristiche ed usura analoghe, sulla quale la contestazione delle assicurazioni è parsa non specifica e senza la produzione di elementi documentali in contrasto con le valutazioni portate dalla parte attrice. Le ulteriori poste di danno da fermo tecnico non risultano provate. In relazione alla domanda risarcitoria svolta da Parte_1 [...]
ha dedotto il proprio difetto di leg CP_1 operante la procedura del risarcimento diretto, ed è intervenuta
[...]
assumendo la posizione di legittimata all' Controparte_3 rcimento dei danni materiali. Quanto alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle assicurazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante. Ne discende che è legittimata passivamente anche con Controparte_1 riguardo alla dom anzata da Parte_1
Nel corso del giudizio si è costituita, quale ia, anche
, in proprio e non quale gestionaria del sinistro in Controparte_8 to dalla compagnia responsabile. In tale ultima ipotesi, per completezza, va richiamato che è ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale tale intervento debba ritenersi consentito in forza dell'art. 77 cpc oltre che dalla circostanza che, intervenendo la compagnia del danneggiato in veste di mandataria di quella del danneggiante, questa agisce a tutela di un diritto di quest'ultima e non per far valere un diritto proprio, cosicché “le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica dell'ultima” (in ultimo Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21761). Nella specie, tuttavia, , compagnia del motociclo di Controparte_3 proprietà di nza allegare il conferimento Parte_1 di un manda Ebbene, deve ritenersi ammissibile anche tale intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in proprio nel presente giudizio. In proposito, l'orientamento maggioritario recentemente registrato nella giurisprudenza di merito è nel senso che l'intervento dell'impresa assicuratrice del danneggiato va qualificato come intervento adesivo autonomo che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato perché per effetto della delegazione il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Intervento che non pregiudica la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria.
10.In conclusione, e vanno condannati al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del ia niale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di nella Parte_2 somma complessiva di euro 19.896,27 (euro 60.291,75 . Sull'importo indicato spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/12/2023) 17/04/2024, n. 10376). Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Ancora, e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di nella Parte_1 somma complessiva di euro 264,00 (euro 800,00 ri Sull'importo indicato, oltre alla rivalutazione dalla data del fatto, spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, calcolando gli interessi legali dalla data del fatto sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/12/2023) 17/04/2024, n. 10376). Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice.
12.Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di e Parte_2 di in solido, e in uguale misura nei rappo e Controparte_1
l'e omanda, delle risultanze della ctu.
P.Q.M
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, di per il 33% e di Controparte_2 Pt_2 per il 77% nella caus ONDANNANDO
[...] [...]
e al risarcimento del danno complessivo CP_2 Controparte_1 amento dell'importo di euro 19.896,27, Parte_2 oltre su lo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub 10); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
nonché CONDANNANDO
e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 tit
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 264,00, o rivalutazione e, a titolo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub 10); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-CONDANNA e al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore di p p rsi nell'importo complessivo di euro 6.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Gutterez dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di e di Parte_2 [...]
in solido ed in uguale misura nei rappo CP_1 Si comunichi.
Civitavecchia 21.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1251/2021
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
e iato C.F._2 dell'avv. Gaetano Gutterez sito Roma via Andrea Doria n. 40, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
press 'avv. Andr n Roma viale Liegi n. 58, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(P. IVA , elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli sito in Roma via Panama n. 26, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA VOLONTARIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_1 deducendo che in data 13.03.2018, alle ore 14.00 circa, il minore Pt_2 in Manziana, su via delle Macerine direzione Via Canale (S.
[...] era a bordo del ciclomotore PIAGGIO targato X6PHNF assicurato con la
, di proprietà del padre che, Controparte_3 Parte_1 incrocio con la strada nore si era fermato, posizionando il piede sinistro a terra, al fine di Parte_2 ecedenza ai veicoli transitanti sulla Strada Provinciale;
che il motofurgone Piaggio targato BX76694, condotto da diretto Controparte_2
a Manziana, stava percorrendo la strada Provinciale ncrocio con Via delle Macerine ove era presente una curva volgente a sinistra, anziché affrontarla, aveva continuato dritto la sua traiettoria, andando, così, ad investire il ciclomotore di e colpendolo fino a scaraventarlo in Pt_1 terra;
che il motofurgone, nella nza colpiva la gamba di quest'ultimo e lo scooter con la parte anteriore destra e dopo l'urto aveva terminato la corsa a diversi metri dal punto d'impatto, posizionandosi nell'opposta corsia di marcia, contromano;
che l'incidente veniva verbalizzato dal Comando della Polizia Locale di Manziana, derubricato con protocollo n. 7/2018; che il minore era stato portato in ospedale a mezzo ambulanza, avendo riportato serie lesioni fisiche;
che il motociclo aveva subito un danno materiale pari ad euro 800,00 (pari al valore di mercato del mezzo in quanto le riparazioni erano risultate antieconomiche) oltre euro 200,00 per fermo tecnico. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del Sig. conducente del Controparte_2 motofurgone Piaggio targato BX76694 e, per l'effetto, condannarlo, in solido, se del caso, alle in persona del l.r.p.t., al risarcimento in Controparte_4 favore del Sig ma di €. 1.000,00 per i danni materiali Parte_1 subìti dal ciclo io targato X6PHNF o in quella maggior o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo
o come meglio indicato al punto 28 delle premesse;
ed ulteriormente condannarli al risarcimento di tutti i danni subìti dal Sig. Parte_2 della somma complessiva di €.223.539,05 o di quel maggior o minore importo che verrà determinato di giustizia, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo o come meglio indicato al punto 28 delle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio , contestando che la colpa del Controparte_1 sinistro era da ascrive inore il quale non aveva assicurato la precedenza nell'immettersi nella strada provinciale;
che il quantum richiesto dal minore era eccessivo e sproporzionato e non provato;
che con riguardo al danno materiale richiesto da vi era Parte_1 difetto di legittimazione in quanto doveva esser ura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 cod. ass..
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva Controparte_2 contumace.
4.Interveniva in giudizio dichiarandosi Controparte_3 legittimata passiva in relaz anni materiali al motociclo da e contestando che non vi era colpa in Parte_1 capo a e che il danno materiale non era provato. Controparte_5
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale e di ctu medico legale e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6.Sulla dinamica dell'incidente si legge nella relazione della Polizia Locale che il veicolo condotto dall'attore percorreva via delle Macerine direzione via Canale mentre il veicolo B percorreva via Canale direzione Manziana. I veicoli venivano a collisione all'incrocio tra via delle Macerine e via Canale. Gli operanti hanno acquisito le dichiarazioni del testimone oculare
[...] del seguente tenore “percorrevo via canale direzione Tes_1
Monterano, il veicolo A proveniva da via delle Macerine e veniva a collisione con il veicolo B proveniente da Canale Monterano, non sono in grado di affermare se il veicolo A avesse già impegnato la corsia”. Il testimone, dunque, ha ricostruito la dinamica rappresentando entrambe le vetture in moto, una proveniente da via delle Macerine e l'altra da via Canale, sicché venivano a collisione. Non vengono, inoltre, riportate anomale deviazioni di traiettoria da parte dell'ape condotta da CP_2
Dallo schizzo planimetrico fotografie allegate si evince che la posizione del motociclo condotto da in fase post urto, aveva Parte_2 oltrepassato, seppur di poco, la corsi della strada provinciale. Le stesse fotografie e lo schizzo planimetrico evidenziano che via Canale nel punto dell'impatto era strada rettilinea, poiché la curva si trovava ormai a svariati metri dietro l'ape condotta da CP_2
Non va sottaciuto che anche a confermato il capitolo del Parte_2 seguente tenore ossia “che il g , verso le ore 13:50/14, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio tg. X6PHNF, provenendo da CP_6
Via delle Macerine, si immetteva su Via Canale ed urtava contro il motocarro Piaggio Ape tg. BX76694”. Dunque, ha confermato di essersi immesso in via Canale ove avveniva l'impatto con il motocarro Piaggio. Anche i danni riportati alla carrozzeria dal motocarro, ossia sulla fiancata anteriore destra, supportano che l'impatto sia avvenuto durante la fase di immissione del motorino all'interno di via Canale. E' pacifico tra le parti che via Canale, quale strada provinciale principale, avesse la precedenza rispetto agli utenti della stradina laterale secondaria di immissione all'interno del flusso della strada provinciale. Non vi è in contestazione, né risulta documentato che il motocarro avesse un'andatura superiore ai limiti di velocità, del resto la circostanza è da escludersi anche con riguardo alla cilindrata e alla scarsa potenza di tale tipo di vetture. Nel sinistro in esame, quindi, è evidente che il conducente del ciclomotore non abbia osservato l'obbligo di dare la precedenza al motocarro. Deve, però, dall'altro lato, considerarsi che lo stesso rapporto delle forze dell'ordine riporta la violazione da parte di di cui all'art. 186 Controparte_2 comma 2 bis cds, disposizione che riguarda proprio l'ipotesi di conducente in stato di ebbrezza, circostanza questa neppure mai avversata e contestata dalle due assicurazioni. Nel discende che il convenuto era in stato di alterazione alla CP_7 guida al momento dell'incidente, sicché risulta un grado di colpa anche in capo a tale conducente. In punto di gradazione delle colpe, deve tenersi conto che non vi è stata prova e specificazione in ordine al grado di alterazione alcolemica e dalle dichiarazioni del teste oculare, come detto, non si evince la descrizione di una anomala condotta o deviazione della propria traiettoria tale da pregiudicare la corretta manovra da parte dell'attore nell'immettersi sulla strada provinciale. E' però innegabile che l'alterazione psichica rilevata dagli agenti della Polizia Locale ha inciso sulle proprie capacità di evitamento e di reazione alla condotta colpevole del minore. In conclusione, il grado di colpa da ascrivere al conducente del motocarro è pari al 33% mentre il residuo 77% è a carico di Parte_2
7.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. 8.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti Parte_2 permanenti “gli esiti cicatriziali della caviglia sinist fianco sinistro e a livello della regione dorso-lombare e la limitazione funzionale della caviglia sinistra”), all'epoca dei fatti di 15 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 14 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 52.324,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 4 giorni pari ad euro 460,00, a titolo di ITP al 75% 30 giorni pari ad euro 2.587,50, nonché a titolo di ITP al 50% 45 giorni pari ad euro 2.587,50 per un totale di euro 5.635,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 2.332,75. Le spese di ctp, nella fase delle operazioni peritali, rimangono a carico dell'attrice in ragione dell'esito della ctu che ha risposto ai quesiti con conclusioni difformi rispetto alle richieste risarcitorie della parte attrice (riducendo il danno biologico).
9.Quanto al danno materiale subito dal motociclo, la stessa relazione degli operanti ha riportato danni al motociclo consistenti nella completa distruzione della parte anteriore del mezzo, oltre ad “abrasioni sul resto della carrozzeria -danni meccanici da accertare”. E' evidente, dunque, che si tratta di danni per i quali la riparazione sarebbe antieconomica rispetto all'importo di euro 800,00 quale valore indicato del veicolo al momento del sinistro. Valore del veicolo supportato da documentazione attestante il valore di motocicli di caratteristiche ed usura analoghe, sulla quale la contestazione delle assicurazioni è parsa non specifica e senza la produzione di elementi documentali in contrasto con le valutazioni portate dalla parte attrice. Le ulteriori poste di danno da fermo tecnico non risultano provate. In relazione alla domanda risarcitoria svolta da Parte_1 [...]
ha dedotto il proprio difetto di leg CP_1 operante la procedura del risarcimento diretto, ed è intervenuta
[...]
assumendo la posizione di legittimata all' Controparte_3 rcimento dei danni materiali. Quanto alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle assicurazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante. Ne discende che è legittimata passivamente anche con Controparte_1 riguardo alla dom anzata da Parte_1
Nel corso del giudizio si è costituita, quale ia, anche
, in proprio e non quale gestionaria del sinistro in Controparte_8 to dalla compagnia responsabile. In tale ultima ipotesi, per completezza, va richiamato che è ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale tale intervento debba ritenersi consentito in forza dell'art. 77 cpc oltre che dalla circostanza che, intervenendo la compagnia del danneggiato in veste di mandataria di quella del danneggiante, questa agisce a tutela di un diritto di quest'ultima e non per far valere un diritto proprio, cosicché “le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica dell'ultima” (in ultimo Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21761). Nella specie, tuttavia, , compagnia del motociclo di Controparte_3 proprietà di nza allegare il conferimento Parte_1 di un manda Ebbene, deve ritenersi ammissibile anche tale intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in proprio nel presente giudizio. In proposito, l'orientamento maggioritario recentemente registrato nella giurisprudenza di merito è nel senso che l'intervento dell'impresa assicuratrice del danneggiato va qualificato come intervento adesivo autonomo che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato perché per effetto della delegazione il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Intervento che non pregiudica la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria.
10.In conclusione, e vanno condannati al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento del ia niale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di nella Parte_2 somma complessiva di euro 19.896,27 (euro 60.291,75 . Sull'importo indicato spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/12/2023) 17/04/2024, n. 10376). Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Ancora, e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi in favore di nella Parte_1 somma complessiva di euro 264,00 (euro 800,00 ri Sull'importo indicato, oltre alla rivalutazione dalla data del fatto, spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, calcolando gli interessi legali dalla data del fatto sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/12/2023) 17/04/2024, n. 10376). Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice.
12.Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di e Parte_2 di in solido, e in uguale misura nei rappo e Controparte_1
l'e omanda, delle risultanze della ctu.
P.Q.M
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, di per il 33% e di Controparte_2 Pt_2 per il 77% nella caus ONDANNANDO
[...] [...]
e al risarcimento del danno complessivo CP_2 Controparte_1 amento dell'importo di euro 19.896,27, Parte_2 oltre su lo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub 10); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
nonché CONDANNANDO
e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 tit
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 264,00, o rivalutazione e, a titolo di danno da ritardo, gli interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione al punto sub 10); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-CONDANNA e al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore di p p rsi nell'importo complessivo di euro 6.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Gutterez dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di e di Parte_2 [...]
in solido ed in uguale misura nei rappo CP_1 Si comunichi.
Civitavecchia 21.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani