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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di UDINE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 289/2025 R.G. in data 6.2.2025
e promossa con ricorso del 5.2.2025
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Patrizia Fiore, come da procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- intervenuto -
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”: - ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Pocenia (UD) la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, , nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] codice fiscale pagina 1 di 6 disponendo che gli uffici competenti rettifichino C.F._1
l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a
, nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” Parte_1
e quale prenome, ove sia scritto ” sia scritto ”. Pt_1 Per_1
CONCLUSIONI DEL PM
Visto, nulla si oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi del titolo IV-bis cod. proc. civ
, deducendo di risultare anagraficamente di sesso Parte_1 femminile e di stato libero, ha allegato di aver manifestato sin dalla prima infanzia una forte e persistente identificazione nel sesso maschile, di aver avvertito -nel corso della propria vita- notevoli difficoltà ad accettare il ruolo di genere femminile, manifestando di riconoscersi nel nome di
, di fatto già usato per nominare sé stesso e per presentarsi alle Per_1 altre persone. La stessa ricorrente, nel documentare l'avvio, nel 2022, dopo un periodo di crisi anche in ambito scolastico, di un percorso finalizzato a prendere piena coscienza della propria identità sessuale, poi proseguito, a luglio del 2024, con la sottoposizione ad un trattamento ormonale “mascolinizzante” presso la S.S. Endocrinologia dell'Ospedale di
CATTINARA, ha quindi chiesto all'intestato Tribunale che venisse disposta la conseguente rettifica del sesso anagrafico ed il mutamento del suo nome da ” a “ ” con ogni effetto di legge. Pt_1 Per_1
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della questione ed ascoltata la ricorrente all'udienza del 20.5.2025, con conferma, da parte di quest'ultima, delle deduzioni contenute nel ricorso, la domanda al vaglio merita di essere accolta, per le motivazioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/17, la Legge n. 164 del
1982 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” deve essere interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali pagina 2 di 6 principi fondamentali, invero, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
Va pertanto osservato, in linea generale, che la predetta Legge
“si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015, laddove è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della Legge n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della legge medesima, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha invero ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Si è riconosciuto, in effetti, che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, il giudice delle leggi, anche con la sentenza n. 180/2017, ha affermato, quindi, che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...]
pagina 3 di 6 Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente, con la sentenza n.
143/2024, la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 -per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui detta disposizione prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. La Corte, dando seguito, così, al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta, la “evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”, atteso che, “… agli effetti della rettificazione, è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi
pagina 4 di 6 anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, del D.lgs 150/2011, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis. La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico.
Fermi i rilievi che precedono, nella fattispecie concreta qui in esame occorre allora prendere immediatamente atto che, alla luce della documentazione clinica prodotta, non pare in discussione, per la ricorrente, la diagnosi di disforia di genere (v. docc. 2 e 3 nel fascicolo attorei, sempre nel fascicolo attoreo). Lo stesso colloquio effettuato con in udienza, peraltro, non ha lasciato trasparire patologie o disturbi di ordine psichico tali da indurre a ritenere contrindicato un adeguamento dei dati anagrafici come richiesto dalla medesima parte ricorrente, che pare aver già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo, presentando connotati visibilmente maschili ed un chiaro orientamento volto a riaffermare la sua identità di genere. Si deve dare atto, in conclusione, che è stata adeguatamente dimostrata la serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla giurisprudenza, da ciò conseguendone che andrà sicuramente riconosciuto alla parte istante il diritto alla conseguente rettifica anagrafica con il nome “ ”, Per_1 dichiaratamente scelto per l'identità maschile.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla andrà liquidato per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 ▪ DISPONE la rettificazione -a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di POCENIA (UD)- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a , nata a [...] il Parte_1
25.11.2003 e residente a [...], Cod.
Fisc. nel senso che all'indicazione del sesso C.F._1
“femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“maschile”, con indicazione, altresì, del prenome ” in Per_1 luogo di “ ”; ciò a modifica di quanto enunciato nell'atto di Pt_1 nascita (n. 20, parte I, serie A, anno 2003);
▪ NULLA per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero 196 del
2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 20.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di UDINE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 289/2025 R.G. in data 6.2.2025
e promossa con ricorso del 5.2.2025
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Patrizia Fiore, come da procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- intervenuto -
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”: - ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Pocenia (UD) la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, , nato a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] codice fiscale pagina 1 di 6 disponendo che gli uffici competenti rettifichino C.F._1
l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a
, nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” Parte_1
e quale prenome, ove sia scritto ” sia scritto ”. Pt_1 Per_1
CONCLUSIONI DEL PM
Visto, nulla si oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi del titolo IV-bis cod. proc. civ
, deducendo di risultare anagraficamente di sesso Parte_1 femminile e di stato libero, ha allegato di aver manifestato sin dalla prima infanzia una forte e persistente identificazione nel sesso maschile, di aver avvertito -nel corso della propria vita- notevoli difficoltà ad accettare il ruolo di genere femminile, manifestando di riconoscersi nel nome di
, di fatto già usato per nominare sé stesso e per presentarsi alle Per_1 altre persone. La stessa ricorrente, nel documentare l'avvio, nel 2022, dopo un periodo di crisi anche in ambito scolastico, di un percorso finalizzato a prendere piena coscienza della propria identità sessuale, poi proseguito, a luglio del 2024, con la sottoposizione ad un trattamento ormonale “mascolinizzante” presso la S.S. Endocrinologia dell'Ospedale di
CATTINARA, ha quindi chiesto all'intestato Tribunale che venisse disposta la conseguente rettifica del sesso anagrafico ed il mutamento del suo nome da ” a “ ” con ogni effetto di legge. Pt_1 Per_1
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della questione ed ascoltata la ricorrente all'udienza del 20.5.2025, con conferma, da parte di quest'ultima, delle deduzioni contenute nel ricorso, la domanda al vaglio merita di essere accolta, per le motivazioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/17, la Legge n. 164 del
1982 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” deve essere interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali pagina 2 di 6 principi fondamentali, invero, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
Va pertanto osservato, in linea generale, che la predetta Legge
“si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015, laddove è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della Legge n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della legge medesima, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha invero ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Si è riconosciuto, in effetti, che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, il giudice delle leggi, anche con la sentenza n. 180/2017, ha affermato, quindi, che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...]
pagina 3 di 6 Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente, con la sentenza n.
143/2024, la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 -per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui detta disposizione prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. La Corte, dando seguito, così, al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta, la “evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”, atteso che, “… agli effetti della rettificazione, è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi
pagina 4 di 6 anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, del D.lgs 150/2011, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis. La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico.
Fermi i rilievi che precedono, nella fattispecie concreta qui in esame occorre allora prendere immediatamente atto che, alla luce della documentazione clinica prodotta, non pare in discussione, per la ricorrente, la diagnosi di disforia di genere (v. docc. 2 e 3 nel fascicolo attorei, sempre nel fascicolo attoreo). Lo stesso colloquio effettuato con in udienza, peraltro, non ha lasciato trasparire patologie o disturbi di ordine psichico tali da indurre a ritenere contrindicato un adeguamento dei dati anagrafici come richiesto dalla medesima parte ricorrente, che pare aver già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo, presentando connotati visibilmente maschili ed un chiaro orientamento volto a riaffermare la sua identità di genere. Si deve dare atto, in conclusione, che è stata adeguatamente dimostrata la serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla giurisprudenza, da ciò conseguendone che andrà sicuramente riconosciuto alla parte istante il diritto alla conseguente rettifica anagrafica con il nome “ ”, Per_1 dichiaratamente scelto per l'identità maschile.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla andrà liquidato per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 ▪ DISPONE la rettificazione -a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di POCENIA (UD)- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a , nata a [...] il Parte_1
25.11.2003 e residente a [...], Cod.
Fisc. nel senso che all'indicazione del sesso C.F._1
“femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“maschile”, con indicazione, altresì, del prenome ” in Per_1 luogo di “ ”; ciò a modifica di quanto enunciato nell'atto di Pt_1 nascita (n. 20, parte I, serie A, anno 2003);
▪ NULLA per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero 196 del
2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 20.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Annamaria ANTONINI dr. Fabio LUONGO
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