CA
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2024, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
n. 234/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. GABRIELLA Parte_1 C.F._1
TERZIARI e l'avv. ANDREA FOSCHI
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA DOLCETTA CP_1 C.F._2
Parte appellata
Oggetto: altri rapporti condominiali. Appello avverso la sentenza n. 2593/2023, pubblicata in data 28/12/2023, del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti
1 Per parte appellante
In totale riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2593/2023 Sent., R.G. 1607/2022,
Rep. 3665/2023, pubblicata il 28/12/2023, accertarsi e dichiararsi che l'azione esecutiva costituita dal pignoramento presso terzi notificato in data 24.08.2021, eseguito nei confronti del Sig. , C.F. via Via Dante Alighieri n. 39, Parte_1 C.F._1
Romano d'EZ (VI), in proprio quale persona fisica, è radicalmente nulla, non era e non è proponibile in quanto promossa senza titolo e senza previa notifica dell'atto di precetto;
per l'effetto revocarsi le ordinanze del G.E. 11 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022; condannarsi al rimborso a favore di di tutte le somme CP_1 Parte_1
pignorate e pignorande, corrisposte e da corrispondere dal percepite, e di tutte le spese CP_1
sostenute e sostenende da in conseguenza della procedura esecutiva Parte_1
promossa senza titolo e senza previa notifica del precetto ed in dipendenza del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. CP_1
condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento CP_1
in tutte le sue fasi, e della sua fase sommaria.
Per parte appellata
Nel merito.
Rigettarsi tutti i motivi di appello formulati dal Sig. , siccome inammissibili Parte_1
e comunque infondati, confermandosi per l'effetto l'impugnata sentenza.
In ogni caso.
Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2° c.p.c. avverso la Parte_1
procedura di espropriazione presso terzi promossa, avanti il Tribunale di Vicenza, da CP_1
[...]
La procedura esecutiva ha avuto ad oggetto le somme depositate sui conti correnti dell'esecutato presso Controparte_2
2 La terza pignorata non è stata evocata in giudizio e la sentenza impugnata è stata pronunciata unicamente nei confronti del debitore opponente e del creditore esecutante.
L'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannato a rifondere le spese di lite al convenuto.
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Vicenza, Parte_1
convenendo il solo avanti questa Corte d'Appello. CP_1
Le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.2024, all'esito della quale la Corte d'Appello si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
2. Trova applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da Cass. n. 13533/21
(rv. 661412; nello stesso senso Cass. n. 39973/21, rv. 663189; n. 16236/22, rv. 665106), secondo il quale “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
Nel presente caso il terzo pignorato non è stato convenuto nel giudizio di merito instaurato ex art. 616 c.p.c., né è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Il tema è stato sottoposto all'attenzione delle parti di questo processo, di modo che potessero svolgere le proprie difese in merito. All'esito del deposito delle note autorizzate è confermata la necessità che la causa venga rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Non rileva il fatto – messo in rilievo da parte appellante - che nella procedura esecutiva si sia già provveduto all'assegnazione del credito pignorato né l'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto di dare/avere tra il debitore esecutato e il terzo pignorato, restando integre, anche in questo caso, le ragioni che hanno indotto la S.C. a considerare il litisconsorzio necessario.
Ugualmente, non può provvedersi all'integrazione in contraddittorio in appello, come richiesto dall'appellante. Nel caso citato dalla parte i litisconsorti non citati in appello avevano, infatti, preso parte al giudizio di primo grado, mentre nel presente procedimento la
3 mancata integrazione del contraddittorio si è verificata già in primo grado. Ciò rende inevitabile la rimessione della causa al primo giudice.
3. L'esito del giudizio è condizionato in modo determinante da un orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi solo di recente (ancora Cass. n. 10813/20, rv.
657920, esponeva, in tema di litisconsorzio nelle cause di opposizione esecutiva, principi diversi da quelli sopra ricordati, affermati dalla S.C., nei termini riportati, a partire dal 2021).
Ciò impone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ne deriva, altresì, il rigetto della domanda ex artt. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2593/2023, pubblicata in data 28/12/2023, del Tribunale di Vicenza:
1) dichiara nulla la sentenza appellata per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della litisconsorte necessaria Controparte_2
2) rimette la causa al Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.;
3) spese di lite dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti.
Venezia, 2 luglio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. GABRIELLA Parte_1 C.F._1
TERZIARI e l'avv. ANDREA FOSCHI
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ANDREA DOLCETTA CP_1 C.F._2
Parte appellata
Oggetto: altri rapporti condominiali. Appello avverso la sentenza n. 2593/2023, pubblicata in data 28/12/2023, del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti
1 Per parte appellante
In totale riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2593/2023 Sent., R.G. 1607/2022,
Rep. 3665/2023, pubblicata il 28/12/2023, accertarsi e dichiararsi che l'azione esecutiva costituita dal pignoramento presso terzi notificato in data 24.08.2021, eseguito nei confronti del Sig. , C.F. via Via Dante Alighieri n. 39, Parte_1 C.F._1
Romano d'EZ (VI), in proprio quale persona fisica, è radicalmente nulla, non era e non è proponibile in quanto promossa senza titolo e senza previa notifica dell'atto di precetto;
per l'effetto revocarsi le ordinanze del G.E. 11 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022; condannarsi al rimborso a favore di di tutte le somme CP_1 Parte_1
pignorate e pignorande, corrisposte e da corrispondere dal percepite, e di tutte le spese CP_1
sostenute e sostenende da in conseguenza della procedura esecutiva Parte_1
promossa senza titolo e senza previa notifica del precetto ed in dipendenza del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. CP_1
condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento CP_1
in tutte le sue fasi, e della sua fase sommaria.
Per parte appellata
Nel merito.
Rigettarsi tutti i motivi di appello formulati dal Sig. , siccome inammissibili Parte_1
e comunque infondati, confermandosi per l'effetto l'impugnata sentenza.
In ogni caso.
Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2° c.p.c. avverso la Parte_1
procedura di espropriazione presso terzi promossa, avanti il Tribunale di Vicenza, da CP_1
[...]
La procedura esecutiva ha avuto ad oggetto le somme depositate sui conti correnti dell'esecutato presso Controparte_2
2 La terza pignorata non è stata evocata in giudizio e la sentenza impugnata è stata pronunciata unicamente nei confronti del debitore opponente e del creditore esecutante.
L'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannato a rifondere le spese di lite al convenuto.
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Vicenza, Parte_1
convenendo il solo avanti questa Corte d'Appello. CP_1
Le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.2024, all'esito della quale la Corte d'Appello si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
2. Trova applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da Cass. n. 13533/21
(rv. 661412; nello stesso senso Cass. n. 39973/21, rv. 663189; n. 16236/22, rv. 665106), secondo il quale “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
Nel presente caso il terzo pignorato non è stato convenuto nel giudizio di merito instaurato ex art. 616 c.p.c., né è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Il tema è stato sottoposto all'attenzione delle parti di questo processo, di modo che potessero svolgere le proprie difese in merito. All'esito del deposito delle note autorizzate è confermata la necessità che la causa venga rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Non rileva il fatto – messo in rilievo da parte appellante - che nella procedura esecutiva si sia già provveduto all'assegnazione del credito pignorato né l'assenza di contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto di dare/avere tra il debitore esecutato e il terzo pignorato, restando integre, anche in questo caso, le ragioni che hanno indotto la S.C. a considerare il litisconsorzio necessario.
Ugualmente, non può provvedersi all'integrazione in contraddittorio in appello, come richiesto dall'appellante. Nel caso citato dalla parte i litisconsorti non citati in appello avevano, infatti, preso parte al giudizio di primo grado, mentre nel presente procedimento la
3 mancata integrazione del contraddittorio si è verificata già in primo grado. Ciò rende inevitabile la rimessione della causa al primo giudice.
3. L'esito del giudizio è condizionato in modo determinante da un orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi solo di recente (ancora Cass. n. 10813/20, rv.
657920, esponeva, in tema di litisconsorzio nelle cause di opposizione esecutiva, principi diversi da quelli sopra ricordati, affermati dalla S.C., nei termini riportati, a partire dal 2021).
Ciò impone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ne deriva, altresì, il rigetto della domanda ex artt. 96 c.p.c. formulata da parte appellata.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2593/2023, pubblicata in data 28/12/2023, del Tribunale di Vicenza:
1) dichiara nulla la sentenza appellata per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della litisconsorte necessaria Controparte_2
2) rimette la causa al Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.;
3) spese di lite dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti.
Venezia, 2 luglio 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
4