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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario - Istruttore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso anche Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gilberto Casalino (c.f. ) con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
RU UL (BA) alla Piazza della Libertà n. 15
Pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 C.F._4
) e (c.f. ), in proprio nonché in qualità di
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 eredi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Bari il 09/02/2017 (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Luca CodiceFiscale_6
IS RO (c.f. ) con domicilio eletto in Bari alla Via CodiceFiscale_7
Abate Gimma n. 43,
pec: Email_2
Appellate oggetto: appello avverso la sentenza n. 1392/2023, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 19 aprile 2023, a definizione del giudizio R.G. 11596/2017. Appello del 6 settembre 2023.
Conclusioni: All'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 bis c.p.c., previa sostituzione dell'Istruttore, che riservava la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione del 3 luglio 2017, l'Avv. , in proprio, Controparte_4 conveniva in giudizio i signori , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 ed chiedendone la condanna al pagamento di competenze CP_3 professionali per vari giudizi nei quali si era costituito. In particolare, le signore
, ed – in proprio nonché in qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi del de cuius nato a [...] il [...] poi Persona_1 deceduto in Bari in data 09.02.2017 – si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Ammesse le prove, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda.
In via preliminare riteneva non assolto l'onere probatorio relativo al giudizio di prime cure instaurato innanzi al Tribunale di Vicenza iscritto a ruolo al n. 4602/2004, riconoscendo in favore dell'attore solo l'onorario per la fase studio ed introduttiva e limitando quello attribuito per la fase decisoria ai minimi tariffari, per complessivi €
5079,00 oltre accessori come per legge. Riteneva fondata l'eccezione di inadempimento professionale spiegata dai convenuti con riguardo al giudizio di secondo grado instaurato innanzi alla Corte di Appello di Venezia, basata sull'assunto di una violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista, il quale impugnò la sentenza di prime cure senza neppure renderli edotti di tale iniziativa ed ottenerne il preventivo consenso, financo anticipando le spese del contributo unificato, giudizio che si concluse con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Quanto all'esame dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento sollevata dai convenuti, i quali avevano affermato di avere corrisposto in favore pag. 2/14 dell'attore l'importo di € 20.000,00 a titolo di onorario e spese per entrambi i gradi di giudizio, il Giudice riteneva utilizzabile la prova testimoniale resa oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c., tanto più che lo stesso Avv. non aveva Pt_1 contestato di aver ricevuto somme di denaro per spese di viaggio per raggiungere il
Tribunale di Treviso e poi quello di Venezia, trasferte necessarie all'epoca dei fatti anche solo per richiedere l'iscrizione della causa a ruolo oltre che per partecipare alle singole udienze, stante l'assenza di specifiche contestazioni di fatto sulle circostanze narrate nella comparsa di costituzione dei convenuti. Pertanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritenuti credibili ed attendibili, riteneva provato l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 5.100,00 in favore dell'attore da parte di (€ 3.600,00 per quanto affermato dal teste Persona_1 Tes_1
ed € 1.500,00 per quanto affermato da ), a nulla rilevando
[...] Testimone_2 se tali importi fossero stati corrisposti a titolo di spese di viaggio o di compensi professionali. Pertanto, detratto dall'importo liquidabile quanto già corrisposto, condannava le convenute e , in solido Controparte_1 Controparte_2 CP_5 tra loro al pagamento del residuo importo ancora dovuto in favore di Controparte_4 pari ad € 2310,87 già comprensivo di accessori, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, rigettata ogni altra domanda.
3: secondo grado del giudizio
Propone appello l'Avv. , chiedendo la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado, ritenuta errata per i seguenti motivi:
[primo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del Codice di procedura civile che dell'art. 2697, primo comma, del Codice civile in ordine al compimento dell'attività difensiva svolta dall'avv. per tutte Controparte_4 le fasi processuali di cui al procedimento di primo grado.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato sfornita di prova la domanda di parte attorea in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso professionale in relazione alla sola fase istruttoria del giudizio di primo grado, recante n. 4602/2004 r.g. incardinato dal Sig. dinanzi al Tribunale di Vincenza, violando la Persona_1 norma di cui all'art. 115 c.p.c. secondo la quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, ritenendo erroneamente che durante la fase istruttoria non fu prestata alcuna opera professionale dall'Avv. Controparte_4 per essere stato quest'ultimo sospeso dall'esercizio della professione forense nei pag. 3/14 seguenti periodi: 1) dal 07.12.2005 al 19.07.2006; 2) dal 06.07.2011 al 23.11.2011;
3) dal 21.04.2012 al 20.07.2012; 4) dal 23.05.2012 al 09.01.2013.
La difesa delle parti convenute aveva fatto rilevare che l'attività difensiva, durante l'arco temporale dei suddetti periodi di sospensione, non era stata svolta dall'Avv. ma dall'Avv. AN SO, il tutto così come Controparte_4 risultava per tabulas dalla costituzione di nuovo difensore.
Il Giudice di primo grado non aveva però tenuto conto che l'Avv. AN
SO si era costituita in giudizio per il Sig. con la comparsa di Persona_1 costituzione di nuovo difensore del 21.05.2012; con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 15.12.2010 il Tribunale di Vicenza, nel dichiarare la nullità della prima C.T.U., disponeva la rinnovazione della C.T.U. medico legale, fissando l'udienza del 16.12.2010 per il conferimento dell'incarico al nuovo Collegio peritale e l'Avv.
AN SO si era costituita in data 21.05.2012 quando ormai erano state già espletate sia la prima C.T.U. medico-legale con ordinanza pronunciata in data
30.11.2007 che la seconda C.T.U. medico-legale affidata ad un collegio peritale.
L'Avv. aveva partecipato, unitamente al Sig. , Controparte_4 Persona_1 alle operazioni peritali di cui alla prima C.T.U. medico-legale affidata al Dott.
con ordinanza pronunciata in data 30.11.2007 ed unitamente al Sig. Persona_2
, alle operazioni peritali di cui alla seconda C.T.U. medico-legale Persona_1 affidata al collegio peritale, così svolgendo la propria opera professionale anche nella fase di istruttoria e/o di trattazione.
Inoltre, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto che l'Avv. CP_4
nel giudizio di primo grado aveva fornito una prima prova documentale in
[...] ordine alla circostanza di aver provveduto in data 13.01.2009 al deposito nella cancelleria del Tribunale di Vicenza delle osservazioni alla C.T.U. a firma del Dott.
del 10.12.2008 e, quindi, di aver diritto al compenso anche per la Persona_3 fase istruttoria, né aveva considerato che l'appellante aveva comunque fornito la prova di aver svolto la propria opera professionale nel corso di tutta la fase istruttoria e/o di trattazione.
Parimenti errata era stata la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione di inadempimento professionale che sarebbe stata spiegata dai convenuti con riguardo al giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, basata sull'assunto di una violazione degli obblighi informativi gravanti sul pag. 4/14 professionista. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel giudizio di primo grado non venne sollevata alcuna eccezione di inadempimento.
[secondo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione della regola di non contestazione di cui sia all'art. 115, primo comma, c.p.c. che all'art.
167, primo comma, c.p.c. in ordine alla mancata proposizione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile.
Nel giudizio di primo grado non era mai stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Le convenute affermarono di aver corrisposto all'Avv. la somma di € 20.000,00 (ventimila) a Controparte_4 titolo di compensi e rimborso spese per i giudizi RG 4602/2004 Tribunale di Vicenza e
RG 1552/2015 Corte D'Appello di Venezia, così riconoscendo di essere state informate dell'esito negativo del giudizio di primo grado e sollevando unicamente l'eccezione di compensazione, non rilevabile d'ufficio, costituendosi tardivamente soltanto in data 24.04.2018 ovvero il giorno stesso della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione del 03.07.2017. E in ogni caso le convenute sollevarono tardivamente l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile, anch'essa non rilevabile d'ufficio. Pertanto, errata era stata la sentenza lì dove dichiarò fondata l'eccezione di inadempimento professionale per violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista, benché sollevata tardivamente.
[terzo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione sia dell'art.
112 c.p.c. ovvero per vizio di ultrapetizione che dell'art. 167, secondo comma, c.p.c. in ordine al mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, della tardiva proposizione sia dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile che dell'eccezione di compensazione che risulterebbero essere state sollevate dalle convenute nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Luca IS
RO che risulta essere stata depositata nella cancelleria del tribunale di bari soltanto in data 24.04.2018 ovvero il giorno stesso della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione del 03.07.2017 a firma dell'avv. CP_4
.
[...]
Il Giudice nel pronunciare la sentenza non aveva considerato che la comparsa di costituzione non era stata depositata venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ex art. 166 c.p.c. Pertanto, errata era stata la sentenza anche lì dove era stata dichiarata fondata l'eccezione di estinzione dell'obbligazione, senza che il Giudice avesse tenuto in conto la prova per testimoni pag. 5/14 avente ad oggetto i pagamenti anticipati era inammissibile per contrasto con gli articoli 2721 e 2726 del Codice civile, ritenendo, erroneamente, che alcuna contestazione specifica fosse stata articolata in merito all'intervenuto pagamento in contanti con le modalità indicate nell'atto di costituzione in giudizio dei convenuti.
[quarto motivo d'impugnazione]
iv.a) brevi cenni sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2726 del Codice civile in ordine alla ritenuta ammissibilità da parte del giudice di primo grado della prova testimoniale richiesta dai convenuti ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte di della ingente somma di € 20.000,00 in Persona_1 contanti in favore dell'avv. . Controparte_4
Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza in data 16.01.2019 il Tribunale di Bari così provvide: “… omissis;
dato atto che le parti non hanno domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.; ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale e della prova orale richiesta dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta sulle circostanze e con i testi ivi indicati;
P.Q.M.
Ammette la prova nei limiti di cui in motivazione e rinvia per l'espletamento dell'interrogatorio formale all'udienza dell'11.12.2019 ore 10:30 col seguito. … omissis.”. Nell'ordinanza del 16.01.2019 il Tribunale di Bari omise di indicare alle parti costituite le ragioni di deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 2721, comma 2, del Codice civile, adempiendo a tale onere solo con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, il Giudice di primo grado aveva errato in quanto ammise prova per testi per un pagamento di ingente valore ovvero finalizzata a dimostrare l'esistenza di ipotizzati pagamenti in contanti, peraltro di ingente valore.
iv.b) brevi considerazioni in fatto ed in diritto sulla violazione e falsa applicazione sia dell'art. 115 del Codice di procedura civile che dell'art. 2697, secondo comma, del
Codice civile in ordine alla supposta – ma non provata – corresponsione dei compensi da parte del sig. . Persona_1
Il Giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento sulla base di semplici nozioni di fatto e non invece in base agli elementi probatori risultanti dalla trattazione svoltasi nel corso del giudizio di primo grado. La difesa dell'attore si era opposta all'ammissione della prova testimoniale e gli originari convenuti non avevano pag. 6/14 provato di aver corrisposto personalmente all'Avv. la somma di € Controparte_4
20.000,00= a titolo di compensi e rimborsi per spese vive e di trasferta.
Alla luce di tutto quanto dedotto chiedeva la integrale riforma della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio le appellate, prendendo posizione sui motivi di gravame, di cui chiedevano il rigetto, evidenziando quanto segue:
Per la prima volta in sede di gravame l'avv. riferiva di aver partecipato Pt_1 alle operazioni peritali espletate sulla persona del sig. . Ribadivano Persona_1 che nel giudizio di primo grado RG 11596/17 del Tribunale di Bari, anche a seguito della difesa espletata dalle convenute in ordine al mancato svolgimento di attività istruttoria e di trattazione da parte dell'avv. nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Vicenza, parte appellante non aveva tempestivamente preso posizione sul punto, contestando le avverse deduzioni né aveva mai eccepito preclusioni in rito o contro dedotto nel merito alle contestazioni mosse da parte convenuta, né a verbale nelle udienze celebratesi né chiedeva i termini ex art. 183 VI comma cpc al fine di contestare o di allegare nuovo materiale istruttorio, poi irritualmente depositato in sede di appello. Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 11596/2017 l'avv. non aveva allegato Pt_1 in cosa fosse consistita l'attività istruttoria e di trattazione espletata provvedendo in tal senso solo ad una generica contestazione in fase di memoria di replica conclusionale. Inoltre, secondo la SC, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Inoltre, la parte che invoca il principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione.
Pertanto, secondo la SC, l'enunciazione delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass.
Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023). pag. 7/14 Inoltre, le argomentazioni volte a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività istruttoria e/o di trattazione relativa al giudizio RG Pt_1
4602/2004 Tribunale di Vicenza erano destituite di fondamento a nulla valendo il mero deposito in cancelleria delle controdeduzioni a firma del ctp dott. di cui Per_3
l'appellante riferiva per la prima volta in appello, depositando il relativo documento, peraltro tardivamente e quindi inutilizzabile. Quanto poi alle note asseritamente inviate dall'avvocato avverso la bozza peritale del dott. le stesse Pt_1 Per_4 erano a firma del ctp, Dott. e alla data di invio di tali osservazioni, ovvero il Per_3
07/06/2012, l'avv. risultava sospeso dall'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Pt_1 di Bari: ma anche tale documentazione era da ritenersi inutilizzabile perché allegata per la prima volta in appello. Né risultava documentata la presenza dell'avv. CP_4
alle operazioni peritali unitamente al suo assistito sig. ,
[...] Persona_1 risultando presente il solo consulente di parte, Dott. . Né nel giudizio svoltosi Per_3 dinanzi al Tribunale di Vicenza erano state depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc.
Quanto al richiamo alla ordinanza di rigetto della Corte di Appello di Venezia, dalla stessa non erano desumibili attività istruttorie ascrivibili all'appellante
Con riferimento ai compensi del secondo grado, ribadivano che con la comparsa di costituzione nel giudizio RG 11596/2017 Tribunale di Bari venne eccepito sin da subito come la conoscenza della proposizione del gravame da parte delle appellate si fosse raggiunta solo con la ricezione della raccomandata A/R inviata dall'avvocato in data 08/02/2016 con cui veniva comunicato il rigetto per inammissibilità, Pt_1 con contestuale richieste di pagamento dlele competenze, a riprova della dell'assunzione di una iniziativa temeraria, realizzata all'oscuro delle parti.
In relazione alla presunta eccezione di compensazione, ritenuta tardivamente sollevata dalle appellate nel corso del primo giudizio, la stessa era una eccezione di pagamento, peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Quanto alla asserita tardività dell'eccezione di inadempimento si precisa che, nel corso del giudizio RG 11596/2017 Tribunale di Bari, controparte non aveva mai replicato alla difese ed eccezioni mosse circa la mancata acquisizione del consenso dei propri clienti in ordine alla proposizione del gravame avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Vicenza: tale circostanza dunque, è pacifica in quanto incontestata anche perché alcuna eccezione di decadenza venne sollevata in quel grado. pag. 8/14 La prova di aver assolto all'obbligo informativo, riferito al giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Venezia, non poteva ritenersi assolta con la sola allegazione della procura alle liti rilasciata prima della proposizione del giudizio di primo grado ed utilizzata anche per il secondo grado, con una iniziativa personale del legale.
Quanto alla prova testimoniale, parte appellante non prese posizione sulla richiesta di prova testimoniale dedotta dalle convenute in comparsa di costituzione, decadendo così dalla facoltà di farlo nel prosieguo del giudizio e in questa sede di gravame. Inoltre, il Giudice aveva evidenziato come controparte non avesse mai articolato in termini (né alle udienze del 02/05/2018, 05/09/18 e 16/01/2019 né con memorie ex art. 183 VI comma cpc) alcuna contestazione sulle asserzioni relative al pagamento in contanti così come dedotto in comparsa di costituzione.
Formulate altre eccezioni, chiedevano pertanto il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Consigliere istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., per il 24 ottobre
2025, assegnando i termini previsti dal citato articolo. Parte appellante depositava le sole note di trattazione scritta per l'udienza; le parti appellate precisavano le conclusioni e depositavano la comparsa conclusionale, con la quale chiedevano dichiararsi l'estinzione del processo, e/o inammissibilità e improseguibilità, per decesso del sig. occorso prima dell'instaurazione del procedimento Persona_1
RG 11596/2017 Trib. Bari, circostanza pacifica e documentata. A seguito di comunicazione del decesso del sig. da parte dell'Ufficiale Giudiziario, Per_1 controparte allegava certificato di morte attestante il decesso del già menzionato convenuto occorso in data 09/02/2017, quindi ben cinque mesi prima dell'instaurazione del giudizio di prime cure e certificato di stato di famiglia dal quale risultavano gli eredi del detto de cuius;
l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, poi, veniva notificato impersonalmente agli eredi in data 21/10/2017. Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto introduttivo.
4: motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
La preliminare eccezione di estinzione del giudizio è infondata. L'atto di citazione del 27 maggio 2004 vide i signori , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e parti attrici nei confronti della USL n. 6 di Vicenza. Con CP_2 CP_3 pag. 9/14 l'atto di citazione del 3 luglio 2017 l'avv. convenne in giudizio tutti i propri Pt_1 clienti. L'Ufficiale giudiziario restituì la notifica effettuata ad perché Persona_1 deceduto;
successivamente venne ripetuta in favore degli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Nel prosieguo del giudizio la domanda venne svolta nei soli confronti delle odierne appellate, in proprio e quali eredi. Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi che vi sia stata nullità dell'atto introduttivo.
Procedendo nel merito:
4.1: primo motivo di appello.
Con il primo motivo di appello viene mossa critica alla sentenza impugnata per una errata valutazione dell'assetto probatorio.
Fermo il principio sancito dall'art. 2697 c.c., da ritenersi ancor più cogente lì dove si verta in tema di riconoscimento delle competenze professionali, con l'atto di citazione di primo grado vennero esibiti: la raccomandata di messa in mora;
l'ordinanza resa dalla Corte di Appello;
l'attestazione di avvenuta notifica dell'atto; il fascicolo di parte di primo grado;
il fascicolo di parte relativo all'appello. Il fascicolo di primo grado conteneva la consulenza cardiologica;
le cartelle cliniche;
vari esami medici e certificazioni;
i CUD e della corrispondenza. Il fascicolo di secondo grado, oltre all'atto di appello e alla copia della sentenza appellata, le controdeduzioni alla
CTU svolta in primo grado e due ricerche di argomento medico estrapolate da internet.
Da ciò deriva la inutilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione prodotta solo nel presente grado.
Operata tale premessa, la sin troppo ampia esposizione del fatto non contiene elementi tali da poter essere utilmente valutati al fine di una revisione della sentenza di primo grado.
Va pertanto ribadito quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che la domanda di pagamento sconta un vulnus probatorio atteso che non sono state dimostrate in maniera specifica e puntuale le attività nelle quali si sarebbe esplicata l'opera professionale per la quale era stato domandato il pagamento, con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza iscritto a ruolo al n. 4602/2004. Né che al di fuori dei periodi di sospensione dall'esercizio della professione sia stata svolta attività processuale inquadrabile come istruttoria. pag. 10/14 L'appellante, con lo stile che gli è proprio, afferma di avere effettuato una serie di prestazioni ma delle stesse non vi è prova, di guisa che sul punto la sentenza di primo grado va confermata, mancando i verbali di causa, le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e i verbali di svolgimento delle operazioni peritali.
Il mandato difensivo venne affidato al solo Avv. ; l'istanza di rimessione Pt_1 della causa sul ruolo venne sottoscritta da altro avvocato e depositata dal domiciliatario;
le stesse controdeduzioni del dott. non furono inserite nella Per_3 consulenza medico legale in quanto pervenute fuori termine.
Da quanto esposto, in mancanza di riscontri probatori oggettivi, il primo motivo di appello va rigettato.
4.2: secondo motivo di appello
Il secondo motivo è parimenti infondato, non potendosi superare con uno sforzo dialettico la realtà processuale emersa dagli atti di causa né invertirsi l'onere probatorio.
I convenuti presero puntuale posizione in merito alla esposizione della domanda formulando eccezioni di rito e di merito alla quantificazione della pretesa da parte dell'originario attore, argomentando anche in ordine alla avvenuta corresponsione dei compensi, formulando non una eccezione di compensazione ma di pagamento, che costituisce una eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio
(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 18 maggio 2022 n. 16016). Né dalla stessa poteva – né può - desumersi la conoscenza del giudizio svolto innanzi la Corte
D'Appello di Venezia.
Quanto agli obblighi informativi, gli stessi costituiscono espressione di un dovere di diligenza qualificata, come previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e l'affermazione delle parti costituite (… non si vede come l'Avv. possa Pt_1 richiedere compensi per un giudizio che ha instaurato senza aver ottenuto il necessario consenso die propri assistiti) non può essere considerata eccezione di inadempimento in senso stretto, nonostante il giudice di primo grado l'abbia definita tale. In sostanza, le parti nel costituirsi hanno semplicemente affermato di avere appreso dell'esistenza e dell'esito negativo del giudizio di secondo grado solo con la richiesta di pagamento loro inviata dall'avv. . Né il conferimento del mandato Pt_1 anche per più gradi esonerava il difensore dall'avvertire i clienti dell'iniziativa che stava per intraprendere, che non è stata pertanto condivisa;
né, infine, di fronte alla pag. 11/14 netta negazione delle parti convenute, furono articolati mezzi di prova idonei a dimostrare l'esistenza della loro obbligazione, a nulla valendo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, in quanto favorevoli all'avv. , cui fu deferito il Pt_1 mezzo istruttorio.
4.3: terzo motivo di appello
Con il terzo motivo l'appellante denuncia il mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, della tardiva proposizione sia dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile che dell'eccezione di compensazione.
Ad entrambe le doglianze si è già risposto, atteso che negare di essere a conoscenza del giudizio svoltosi praticamente in loro danno non poteva essere considerata eccezione di inadempimento né affermare di avere pagato anche più del dovuto poteva essere intesa quale eccezione di compensazione, costituendo piuttosto eccezione di pagamento.
Per quanto innanzi e qui esposto, il terzo motivo viene rigettato.
4.4 quarto motivo di appello
Il quarto motivo risulta articolato in due sotto punti che possono essere esaminati congiuntamente, venendo contestato il ragionamento del Giudice monocratico rispetto alla ammissibilità della prova testimoniale richiesta dai convenuti ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte di
[...]
della somma di € 20.000,00 in contanti in favore dell'avv. . Per_1 Pt_1
Rileva sul punto ancora una volta il vulnus probatorio in cui incorse l'attore nel giudizio di primo grado, non avendo articolato mezzi istruttori, riservandosi di integrare e precisare le conclusioni e le istanze di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e non richiedendo la concessione del detto termine, sicché l'unica prova ammessa fu quella articolata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta sulle circostanze e con i testi ivi indicati.
Inoltre, secondo quanto disposto, tra l'altro, da Cassazione civile sez. II,
09/11/2023, n. 31206, l'eccezione di inammissibilità delle prove deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata. Né vi sono norme che imponevano al Giudice di esplicitare in ordinanza le ragioni per le quali la prova era stata ritenuta ammissibile, stante, si ribadisce, la mancata presa di posizione da parte dell'originario attore sulle circostanze e suoi testi indicati dai convenuti. pag. 12/14 È fatto notorio che i limiti indicati nel Codice civile alla prova orale dei pagamenti siano ormai una sorta di residuato storico, stante l'evoluzione dei tempi e dei metodi di pagamento, sicché è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. La circostanza che le ragioni di ammissione della prova vennero esplicitate in sentenza rileva solo ai fini della congruenza e logicità della motivazione;
né, si ribadisce, la parte oggi appellante fornì prova contraria utilizzabile ai sensi del codice di rito.
Quanto all'ammontare del pagamento che le convenute intesero dimostrare, lo stesso risultava essere stato effettuato nel corso di più anni ed in più occasioni, sicché è improprio parlare di pagamento di somma di ingente valore, tanto più che il
Giudice considerò, con un ragionamento esente da vizi logici e giuridici, raggiunta solo in parte la prova del pagamento.
Infine, conformemente a quanto sancito da Cassazione civile sez. III,
13/06/2022, n. 18971, la prova testimoniale ammessa in I grado oltre i limiti di valore e non contestata dalla parte interessata, non può essere eccepita come nulla in appello, atteso che i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza;
vengono liquidate in base allo scaglione di valore della domanda dichiarato dall'appellante al valore medio di tariffa.
Ritiene inoltre la Corte applicabile al soccombente il disposto di cui all'art. 96 comma ter, stante la totale infondatezza del gravame, l'allegazione di documenti non prodotti in primo grado e la eccessiva prolissità dell'atto di appello.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 pag. 13/14 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1091/2023, proposta da Avv. Pt_1 contro e , in proprio nonché Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di eredi del sig. , avverso la sentenza n. 1392/2023, Persona_1 pubblicata dal Tribunale di Bari in data 19 aprile 2023, a definizione del giudizio R.G.
11596/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...]
e , che, come da motivazione, liquida CP_1 Controparte_2 CP_3 in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA sulle somme di condanna, se dovuta, in misura di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca IS
RO, dichiaratosi anticipatario;
c) Ai sensi dell'Art. 96 comma III c.p.c., condanna al Controparte_4 risarcimento del danno in favore di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che quantifica in €uro 3.000,00;
[...]
d) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il G.A. Istruttore Il Presidente
(Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario - Istruttore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso anche Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gilberto Casalino (c.f. ) con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
RU UL (BA) alla Piazza della Libertà n. 15
Pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 C.F._4
) e (c.f. ), in proprio nonché in qualità di
[...] CP_3 CodiceFiscale_5 eredi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Bari il 09/02/2017 (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Luca CodiceFiscale_6
IS RO (c.f. ) con domicilio eletto in Bari alla Via CodiceFiscale_7
Abate Gimma n. 43,
pec: Email_2
Appellate oggetto: appello avverso la sentenza n. 1392/2023, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 19 aprile 2023, a definizione del giudizio R.G. 11596/2017. Appello del 6 settembre 2023.
Conclusioni: All'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 bis c.p.c., previa sostituzione dell'Istruttore, che riservava la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione del 3 luglio 2017, l'Avv. , in proprio, Controparte_4 conveniva in giudizio i signori , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 ed chiedendone la condanna al pagamento di competenze CP_3 professionali per vari giudizi nei quali si era costituito. In particolare, le signore
, ed – in proprio nonché in qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi del de cuius nato a [...] il [...] poi Persona_1 deceduto in Bari in data 09.02.2017 – si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Ammesse le prove, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda.
In via preliminare riteneva non assolto l'onere probatorio relativo al giudizio di prime cure instaurato innanzi al Tribunale di Vicenza iscritto a ruolo al n. 4602/2004, riconoscendo in favore dell'attore solo l'onorario per la fase studio ed introduttiva e limitando quello attribuito per la fase decisoria ai minimi tariffari, per complessivi €
5079,00 oltre accessori come per legge. Riteneva fondata l'eccezione di inadempimento professionale spiegata dai convenuti con riguardo al giudizio di secondo grado instaurato innanzi alla Corte di Appello di Venezia, basata sull'assunto di una violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista, il quale impugnò la sentenza di prime cure senza neppure renderli edotti di tale iniziativa ed ottenerne il preventivo consenso, financo anticipando le spese del contributo unificato, giudizio che si concluse con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Quanto all'esame dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento sollevata dai convenuti, i quali avevano affermato di avere corrisposto in favore pag. 2/14 dell'attore l'importo di € 20.000,00 a titolo di onorario e spese per entrambi i gradi di giudizio, il Giudice riteneva utilizzabile la prova testimoniale resa oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c., tanto più che lo stesso Avv. non aveva Pt_1 contestato di aver ricevuto somme di denaro per spese di viaggio per raggiungere il
Tribunale di Treviso e poi quello di Venezia, trasferte necessarie all'epoca dei fatti anche solo per richiedere l'iscrizione della causa a ruolo oltre che per partecipare alle singole udienze, stante l'assenza di specifiche contestazioni di fatto sulle circostanze narrate nella comparsa di costituzione dei convenuti. Pertanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritenuti credibili ed attendibili, riteneva provato l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 5.100,00 in favore dell'attore da parte di (€ 3.600,00 per quanto affermato dal teste Persona_1 Tes_1
ed € 1.500,00 per quanto affermato da ), a nulla rilevando
[...] Testimone_2 se tali importi fossero stati corrisposti a titolo di spese di viaggio o di compensi professionali. Pertanto, detratto dall'importo liquidabile quanto già corrisposto, condannava le convenute e , in solido Controparte_1 Controparte_2 CP_5 tra loro al pagamento del residuo importo ancora dovuto in favore di Controparte_4 pari ad € 2310,87 già comprensivo di accessori, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo, rigettata ogni altra domanda.
3: secondo grado del giudizio
Propone appello l'Avv. , chiedendo la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado, ritenuta errata per i seguenti motivi:
[primo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del Codice di procedura civile che dell'art. 2697, primo comma, del Codice civile in ordine al compimento dell'attività difensiva svolta dall'avv. per tutte Controparte_4 le fasi processuali di cui al procedimento di primo grado.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato sfornita di prova la domanda di parte attorea in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso professionale in relazione alla sola fase istruttoria del giudizio di primo grado, recante n. 4602/2004 r.g. incardinato dal Sig. dinanzi al Tribunale di Vincenza, violando la Persona_1 norma di cui all'art. 115 c.p.c. secondo la quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, ritenendo erroneamente che durante la fase istruttoria non fu prestata alcuna opera professionale dall'Avv. Controparte_4 per essere stato quest'ultimo sospeso dall'esercizio della professione forense nei pag. 3/14 seguenti periodi: 1) dal 07.12.2005 al 19.07.2006; 2) dal 06.07.2011 al 23.11.2011;
3) dal 21.04.2012 al 20.07.2012; 4) dal 23.05.2012 al 09.01.2013.
La difesa delle parti convenute aveva fatto rilevare che l'attività difensiva, durante l'arco temporale dei suddetti periodi di sospensione, non era stata svolta dall'Avv. ma dall'Avv. AN SO, il tutto così come Controparte_4 risultava per tabulas dalla costituzione di nuovo difensore.
Il Giudice di primo grado non aveva però tenuto conto che l'Avv. AN
SO si era costituita in giudizio per il Sig. con la comparsa di Persona_1 costituzione di nuovo difensore del 21.05.2012; con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 15.12.2010 il Tribunale di Vicenza, nel dichiarare la nullità della prima C.T.U., disponeva la rinnovazione della C.T.U. medico legale, fissando l'udienza del 16.12.2010 per il conferimento dell'incarico al nuovo Collegio peritale e l'Avv.
AN SO si era costituita in data 21.05.2012 quando ormai erano state già espletate sia la prima C.T.U. medico-legale con ordinanza pronunciata in data
30.11.2007 che la seconda C.T.U. medico-legale affidata ad un collegio peritale.
L'Avv. aveva partecipato, unitamente al Sig. , Controparte_4 Persona_1 alle operazioni peritali di cui alla prima C.T.U. medico-legale affidata al Dott.
con ordinanza pronunciata in data 30.11.2007 ed unitamente al Sig. Persona_2
, alle operazioni peritali di cui alla seconda C.T.U. medico-legale Persona_1 affidata al collegio peritale, così svolgendo la propria opera professionale anche nella fase di istruttoria e/o di trattazione.
Inoltre, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto che l'Avv. CP_4
nel giudizio di primo grado aveva fornito una prima prova documentale in
[...] ordine alla circostanza di aver provveduto in data 13.01.2009 al deposito nella cancelleria del Tribunale di Vicenza delle osservazioni alla C.T.U. a firma del Dott.
del 10.12.2008 e, quindi, di aver diritto al compenso anche per la Persona_3 fase istruttoria, né aveva considerato che l'appellante aveva comunque fornito la prova di aver svolto la propria opera professionale nel corso di tutta la fase istruttoria e/o di trattazione.
Parimenti errata era stata la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione di inadempimento professionale che sarebbe stata spiegata dai convenuti con riguardo al giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, basata sull'assunto di una violazione degli obblighi informativi gravanti sul pag. 4/14 professionista. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel giudizio di primo grado non venne sollevata alcuna eccezione di inadempimento.
[secondo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione della regola di non contestazione di cui sia all'art. 115, primo comma, c.p.c. che all'art.
167, primo comma, c.p.c. in ordine alla mancata proposizione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile.
Nel giudizio di primo grado non era mai stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile. Le convenute affermarono di aver corrisposto all'Avv. la somma di € 20.000,00 (ventimila) a Controparte_4 titolo di compensi e rimborso spese per i giudizi RG 4602/2004 Tribunale di Vicenza e
RG 1552/2015 Corte D'Appello di Venezia, così riconoscendo di essere state informate dell'esito negativo del giudizio di primo grado e sollevando unicamente l'eccezione di compensazione, non rilevabile d'ufficio, costituendosi tardivamente soltanto in data 24.04.2018 ovvero il giorno stesso della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione del 03.07.2017. E in ogni caso le convenute sollevarono tardivamente l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice civile, anch'essa non rilevabile d'ufficio. Pertanto, errata era stata la sentenza lì dove dichiarò fondata l'eccezione di inadempimento professionale per violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista, benché sollevata tardivamente.
[terzo motivo d'impugnazione] sulla violazione e falsa applicazione sia dell'art.
112 c.p.c. ovvero per vizio di ultrapetizione che dell'art. 167, secondo comma, c.p.c. in ordine al mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, della tardiva proposizione sia dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile che dell'eccezione di compensazione che risulterebbero essere state sollevate dalle convenute nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Luca IS
RO che risulta essere stata depositata nella cancelleria del tribunale di bari soltanto in data 24.04.2018 ovvero il giorno stesso della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione del 03.07.2017 a firma dell'avv. CP_4
.
[...]
Il Giudice nel pronunciare la sentenza non aveva considerato che la comparsa di costituzione non era stata depositata venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ex art. 166 c.p.c. Pertanto, errata era stata la sentenza anche lì dove era stata dichiarata fondata l'eccezione di estinzione dell'obbligazione, senza che il Giudice avesse tenuto in conto la prova per testimoni pag. 5/14 avente ad oggetto i pagamenti anticipati era inammissibile per contrasto con gli articoli 2721 e 2726 del Codice civile, ritenendo, erroneamente, che alcuna contestazione specifica fosse stata articolata in merito all'intervenuto pagamento in contanti con le modalità indicate nell'atto di costituzione in giudizio dei convenuti.
[quarto motivo d'impugnazione]
iv.a) brevi cenni sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2726 del Codice civile in ordine alla ritenuta ammissibilità da parte del giudice di primo grado della prova testimoniale richiesta dai convenuti ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte di della ingente somma di € 20.000,00 in Persona_1 contanti in favore dell'avv. . Controparte_4
Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza in data 16.01.2019 il Tribunale di Bari così provvide: “… omissis;
dato atto che le parti non hanno domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.; ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale e della prova orale richiesta dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta sulle circostanze e con i testi ivi indicati;
P.Q.M.
Ammette la prova nei limiti di cui in motivazione e rinvia per l'espletamento dell'interrogatorio formale all'udienza dell'11.12.2019 ore 10:30 col seguito. … omissis.”. Nell'ordinanza del 16.01.2019 il Tribunale di Bari omise di indicare alle parti costituite le ragioni di deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 2721, comma 2, del Codice civile, adempiendo a tale onere solo con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, il Giudice di primo grado aveva errato in quanto ammise prova per testi per un pagamento di ingente valore ovvero finalizzata a dimostrare l'esistenza di ipotizzati pagamenti in contanti, peraltro di ingente valore.
iv.b) brevi considerazioni in fatto ed in diritto sulla violazione e falsa applicazione sia dell'art. 115 del Codice di procedura civile che dell'art. 2697, secondo comma, del
Codice civile in ordine alla supposta – ma non provata – corresponsione dei compensi da parte del sig. . Persona_1
Il Giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento sulla base di semplici nozioni di fatto e non invece in base agli elementi probatori risultanti dalla trattazione svoltasi nel corso del giudizio di primo grado. La difesa dell'attore si era opposta all'ammissione della prova testimoniale e gli originari convenuti non avevano pag. 6/14 provato di aver corrisposto personalmente all'Avv. la somma di € Controparte_4
20.000,00= a titolo di compensi e rimborsi per spese vive e di trasferta.
Alla luce di tutto quanto dedotto chiedeva la integrale riforma della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio le appellate, prendendo posizione sui motivi di gravame, di cui chiedevano il rigetto, evidenziando quanto segue:
Per la prima volta in sede di gravame l'avv. riferiva di aver partecipato Pt_1 alle operazioni peritali espletate sulla persona del sig. . Ribadivano Persona_1 che nel giudizio di primo grado RG 11596/17 del Tribunale di Bari, anche a seguito della difesa espletata dalle convenute in ordine al mancato svolgimento di attività istruttoria e di trattazione da parte dell'avv. nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Vicenza, parte appellante non aveva tempestivamente preso posizione sul punto, contestando le avverse deduzioni né aveva mai eccepito preclusioni in rito o contro dedotto nel merito alle contestazioni mosse da parte convenuta, né a verbale nelle udienze celebratesi né chiedeva i termini ex art. 183 VI comma cpc al fine di contestare o di allegare nuovo materiale istruttorio, poi irritualmente depositato in sede di appello. Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 11596/2017 l'avv. non aveva allegato Pt_1 in cosa fosse consistita l'attività istruttoria e di trattazione espletata provvedendo in tal senso solo ad una generica contestazione in fase di memoria di replica conclusionale. Inoltre, secondo la SC, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Inoltre, la parte che invoca il principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione.
Pertanto, secondo la SC, l'enunciazione delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass.
Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023). pag. 7/14 Inoltre, le argomentazioni volte a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività istruttoria e/o di trattazione relativa al giudizio RG Pt_1
4602/2004 Tribunale di Vicenza erano destituite di fondamento a nulla valendo il mero deposito in cancelleria delle controdeduzioni a firma del ctp dott. di cui Per_3
l'appellante riferiva per la prima volta in appello, depositando il relativo documento, peraltro tardivamente e quindi inutilizzabile. Quanto poi alle note asseritamente inviate dall'avvocato avverso la bozza peritale del dott. le stesse Pt_1 Per_4 erano a firma del ctp, Dott. e alla data di invio di tali osservazioni, ovvero il Per_3
07/06/2012, l'avv. risultava sospeso dall'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Pt_1 di Bari: ma anche tale documentazione era da ritenersi inutilizzabile perché allegata per la prima volta in appello. Né risultava documentata la presenza dell'avv. CP_4
alle operazioni peritali unitamente al suo assistito sig. ,
[...] Persona_1 risultando presente il solo consulente di parte, Dott. . Né nel giudizio svoltosi Per_3 dinanzi al Tribunale di Vicenza erano state depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc.
Quanto al richiamo alla ordinanza di rigetto della Corte di Appello di Venezia, dalla stessa non erano desumibili attività istruttorie ascrivibili all'appellante
Con riferimento ai compensi del secondo grado, ribadivano che con la comparsa di costituzione nel giudizio RG 11596/2017 Tribunale di Bari venne eccepito sin da subito come la conoscenza della proposizione del gravame da parte delle appellate si fosse raggiunta solo con la ricezione della raccomandata A/R inviata dall'avvocato in data 08/02/2016 con cui veniva comunicato il rigetto per inammissibilità, Pt_1 con contestuale richieste di pagamento dlele competenze, a riprova della dell'assunzione di una iniziativa temeraria, realizzata all'oscuro delle parti.
In relazione alla presunta eccezione di compensazione, ritenuta tardivamente sollevata dalle appellate nel corso del primo giudizio, la stessa era una eccezione di pagamento, peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Quanto alla asserita tardività dell'eccezione di inadempimento si precisa che, nel corso del giudizio RG 11596/2017 Tribunale di Bari, controparte non aveva mai replicato alla difese ed eccezioni mosse circa la mancata acquisizione del consenso dei propri clienti in ordine alla proposizione del gravame avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Vicenza: tale circostanza dunque, è pacifica in quanto incontestata anche perché alcuna eccezione di decadenza venne sollevata in quel grado. pag. 8/14 La prova di aver assolto all'obbligo informativo, riferito al giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Venezia, non poteva ritenersi assolta con la sola allegazione della procura alle liti rilasciata prima della proposizione del giudizio di primo grado ed utilizzata anche per il secondo grado, con una iniziativa personale del legale.
Quanto alla prova testimoniale, parte appellante non prese posizione sulla richiesta di prova testimoniale dedotta dalle convenute in comparsa di costituzione, decadendo così dalla facoltà di farlo nel prosieguo del giudizio e in questa sede di gravame. Inoltre, il Giudice aveva evidenziato come controparte non avesse mai articolato in termini (né alle udienze del 02/05/2018, 05/09/18 e 16/01/2019 né con memorie ex art. 183 VI comma cpc) alcuna contestazione sulle asserzioni relative al pagamento in contanti così come dedotto in comparsa di costituzione.
Formulate altre eccezioni, chiedevano pertanto il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Consigliere istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., per il 24 ottobre
2025, assegnando i termini previsti dal citato articolo. Parte appellante depositava le sole note di trattazione scritta per l'udienza; le parti appellate precisavano le conclusioni e depositavano la comparsa conclusionale, con la quale chiedevano dichiararsi l'estinzione del processo, e/o inammissibilità e improseguibilità, per decesso del sig. occorso prima dell'instaurazione del procedimento Persona_1
RG 11596/2017 Trib. Bari, circostanza pacifica e documentata. A seguito di comunicazione del decesso del sig. da parte dell'Ufficiale Giudiziario, Per_1 controparte allegava certificato di morte attestante il decesso del già menzionato convenuto occorso in data 09/02/2017, quindi ben cinque mesi prima dell'instaurazione del giudizio di prime cure e certificato di stato di famiglia dal quale risultavano gli eredi del detto de cuius;
l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, poi, veniva notificato impersonalmente agli eredi in data 21/10/2017. Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto introduttivo.
4: motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
La preliminare eccezione di estinzione del giudizio è infondata. L'atto di citazione del 27 maggio 2004 vide i signori , , Persona_1 Controparte_1 [...]
e parti attrici nei confronti della USL n. 6 di Vicenza. Con CP_2 CP_3 pag. 9/14 l'atto di citazione del 3 luglio 2017 l'avv. convenne in giudizio tutti i propri Pt_1 clienti. L'Ufficiale giudiziario restituì la notifica effettuata ad perché Persona_1 deceduto;
successivamente venne ripetuta in favore degli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Nel prosieguo del giudizio la domanda venne svolta nei soli confronti delle odierne appellate, in proprio e quali eredi. Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi che vi sia stata nullità dell'atto introduttivo.
Procedendo nel merito:
4.1: primo motivo di appello.
Con il primo motivo di appello viene mossa critica alla sentenza impugnata per una errata valutazione dell'assetto probatorio.
Fermo il principio sancito dall'art. 2697 c.c., da ritenersi ancor più cogente lì dove si verta in tema di riconoscimento delle competenze professionali, con l'atto di citazione di primo grado vennero esibiti: la raccomandata di messa in mora;
l'ordinanza resa dalla Corte di Appello;
l'attestazione di avvenuta notifica dell'atto; il fascicolo di parte di primo grado;
il fascicolo di parte relativo all'appello. Il fascicolo di primo grado conteneva la consulenza cardiologica;
le cartelle cliniche;
vari esami medici e certificazioni;
i CUD e della corrispondenza. Il fascicolo di secondo grado, oltre all'atto di appello e alla copia della sentenza appellata, le controdeduzioni alla
CTU svolta in primo grado e due ricerche di argomento medico estrapolate da internet.
Da ciò deriva la inutilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione prodotta solo nel presente grado.
Operata tale premessa, la sin troppo ampia esposizione del fatto non contiene elementi tali da poter essere utilmente valutati al fine di una revisione della sentenza di primo grado.
Va pertanto ribadito quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che la domanda di pagamento sconta un vulnus probatorio atteso che non sono state dimostrate in maniera specifica e puntuale le attività nelle quali si sarebbe esplicata l'opera professionale per la quale era stato domandato il pagamento, con riferimento al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza iscritto a ruolo al n. 4602/2004. Né che al di fuori dei periodi di sospensione dall'esercizio della professione sia stata svolta attività processuale inquadrabile come istruttoria. pag. 10/14 L'appellante, con lo stile che gli è proprio, afferma di avere effettuato una serie di prestazioni ma delle stesse non vi è prova, di guisa che sul punto la sentenza di primo grado va confermata, mancando i verbali di causa, le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e i verbali di svolgimento delle operazioni peritali.
Il mandato difensivo venne affidato al solo Avv. ; l'istanza di rimessione Pt_1 della causa sul ruolo venne sottoscritta da altro avvocato e depositata dal domiciliatario;
le stesse controdeduzioni del dott. non furono inserite nella Per_3 consulenza medico legale in quanto pervenute fuori termine.
Da quanto esposto, in mancanza di riscontri probatori oggettivi, il primo motivo di appello va rigettato.
4.2: secondo motivo di appello
Il secondo motivo è parimenti infondato, non potendosi superare con uno sforzo dialettico la realtà processuale emersa dagli atti di causa né invertirsi l'onere probatorio.
I convenuti presero puntuale posizione in merito alla esposizione della domanda formulando eccezioni di rito e di merito alla quantificazione della pretesa da parte dell'originario attore, argomentando anche in ordine alla avvenuta corresponsione dei compensi, formulando non una eccezione di compensazione ma di pagamento, che costituisce una eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio
(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 18 maggio 2022 n. 16016). Né dalla stessa poteva – né può - desumersi la conoscenza del giudizio svolto innanzi la Corte
D'Appello di Venezia.
Quanto agli obblighi informativi, gli stessi costituiscono espressione di un dovere di diligenza qualificata, come previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e l'affermazione delle parti costituite (… non si vede come l'Avv. possa Pt_1 richiedere compensi per un giudizio che ha instaurato senza aver ottenuto il necessario consenso die propri assistiti) non può essere considerata eccezione di inadempimento in senso stretto, nonostante il giudice di primo grado l'abbia definita tale. In sostanza, le parti nel costituirsi hanno semplicemente affermato di avere appreso dell'esistenza e dell'esito negativo del giudizio di secondo grado solo con la richiesta di pagamento loro inviata dall'avv. . Né il conferimento del mandato Pt_1 anche per più gradi esonerava il difensore dall'avvertire i clienti dell'iniziativa che stava per intraprendere, che non è stata pertanto condivisa;
né, infine, di fronte alla pag. 11/14 netta negazione delle parti convenute, furono articolati mezzi di prova idonei a dimostrare l'esistenza della loro obbligazione, a nulla valendo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, in quanto favorevoli all'avv. , cui fu deferito il Pt_1 mezzo istruttorio.
4.3: terzo motivo di appello
Con il terzo motivo l'appellante denuncia il mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, della tardiva proposizione sia dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile che dell'eccezione di compensazione.
Ad entrambe le doglianze si è già risposto, atteso che negare di essere a conoscenza del giudizio svoltosi praticamente in loro danno non poteva essere considerata eccezione di inadempimento né affermare di avere pagato anche più del dovuto poteva essere intesa quale eccezione di compensazione, costituendo piuttosto eccezione di pagamento.
Per quanto innanzi e qui esposto, il terzo motivo viene rigettato.
4.4 quarto motivo di appello
Il quarto motivo risulta articolato in due sotto punti che possono essere esaminati congiuntamente, venendo contestato il ragionamento del Giudice monocratico rispetto alla ammissibilità della prova testimoniale richiesta dai convenuti ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte di
[...]
della somma di € 20.000,00 in contanti in favore dell'avv. . Per_1 Pt_1
Rileva sul punto ancora una volta il vulnus probatorio in cui incorse l'attore nel giudizio di primo grado, non avendo articolato mezzi istruttori, riservandosi di integrare e precisare le conclusioni e le istanze di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e non richiedendo la concessione del detto termine, sicché l'unica prova ammessa fu quella articolata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta sulle circostanze e con i testi ivi indicati.
Inoltre, secondo quanto disposto, tra l'altro, da Cassazione civile sez. II,
09/11/2023, n. 31206, l'eccezione di inammissibilità delle prove deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata. Né vi sono norme che imponevano al Giudice di esplicitare in ordinanza le ragioni per le quali la prova era stata ritenuta ammissibile, stante, si ribadisce, la mancata presa di posizione da parte dell'originario attore sulle circostanze e suoi testi indicati dai convenuti. pag. 12/14 È fatto notorio che i limiti indicati nel Codice civile alla prova orale dei pagamenti siano ormai una sorta di residuato storico, stante l'evoluzione dei tempi e dei metodi di pagamento, sicché è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. La circostanza che le ragioni di ammissione della prova vennero esplicitate in sentenza rileva solo ai fini della congruenza e logicità della motivazione;
né, si ribadisce, la parte oggi appellante fornì prova contraria utilizzabile ai sensi del codice di rito.
Quanto all'ammontare del pagamento che le convenute intesero dimostrare, lo stesso risultava essere stato effettuato nel corso di più anni ed in più occasioni, sicché è improprio parlare di pagamento di somma di ingente valore, tanto più che il
Giudice considerò, con un ragionamento esente da vizi logici e giuridici, raggiunta solo in parte la prova del pagamento.
Infine, conformemente a quanto sancito da Cassazione civile sez. III,
13/06/2022, n. 18971, la prova testimoniale ammessa in I grado oltre i limiti di valore e non contestata dalla parte interessata, non può essere eccepita come nulla in appello, atteso che i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza;
vengono liquidate in base allo scaglione di valore della domanda dichiarato dall'appellante al valore medio di tariffa.
Ritiene inoltre la Corte applicabile al soccombente il disposto di cui all'art. 96 comma ter, stante la totale infondatezza del gravame, l'allegazione di documenti non prodotti in primo grado e la eccessiva prolissità dell'atto di appello.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 pag. 13/14 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1091/2023, proposta da Avv. Pt_1 contro e , in proprio nonché Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in qualità di eredi del sig. , avverso la sentenza n. 1392/2023, Persona_1 pubblicata dal Tribunale di Bari in data 19 aprile 2023, a definizione del giudizio R.G.
11596/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...]
e , che, come da motivazione, liquida CP_1 Controparte_2 CP_3 in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA sulle somme di condanna, se dovuta, in misura di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca IS
RO, dichiaratosi anticipatario;
c) Ai sensi dell'Art. 96 comma III c.p.c., condanna al Controparte_4 risarcimento del danno in favore di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che quantifica in €uro 3.000,00;
[...]
d) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il G.A. Istruttore Il Presidente
(Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
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