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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.789 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023, avverso la sentenza n.545/20 del tribunale di Lecce
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Barba come da mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Rosaria Tundo e Alessandra Controparte_1
Anna Rizzo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
E
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore
APPELLATA CONTUMACE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta in persona Controparte_1
del suo titolare, conveniva dinanzi al tribunale di Lecce, la e la Parte_1 Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via principale, accertare e
[...]
dichiarare la responsabilità contrattuale di per i motivi in fatto ed in diritto di cui in Parte_1 narrativa e per l'effetto dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale del 15.6.2016 e portato dalle fatture nr. 873 e 875 intercorso tra le odierne parti in causa ex artt. 1453 e ss. c.c., ovvero in subordine ex art. 1668 c.c., con condanna di alla restituzione in favore della ditta Parte_1 CP_1 dell'importo pari ad euro 2.000,00 attesa la dichiarata risoluzione e dichiarare la stessa CP_1
non tenuta al pagamento delle suddette fatture, nonché al risarcimento del danno pari ad euro
16.126,56 e costituente il costo sostenuto per l'acquisto del motore e per l' intervento riparatore effettuato dalla Idolofficina di nonché ulteriori 5.000,00 euro per fermo tecnico, Parte_2
ovvero nei diversi, maggiori o minori, importi che il tribunale avesse ritenuto di determinare anche all'esito della disponenda c.t.u., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
sempre in via principale 2) accertare e dichiarare che la ditta Controparte_1
non è debitore della società e, per l'effetto, ordinare a
[...] Parte_1 Controparte_2
di annullare in via definitiva gli assegni nr. 0050862833-08 di euro 2.000,00 datato
[...]
12/8/2016; nr. 0050862834-09 di euro 2.000,00 datato 10/10/2016; nr. 0050862835 di euro 2.000,00 datato 10/02/2017, tutti tratti su conto corrente intestato a e Controparte_1
intrattenuto con filiale di Poggiardo, disponendo altresì l'immediata Controparte_2
restituzione alla ditta ovvero in caso in cui gli assegni siano nella Controparte_1 disponibilità di condannare quest'ultima alla restituzione in favore della odierna parte Parte_1
attrice; 3) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità degli assegni nr. 0050862833-08 di euro 2.000,00 datato 12/8/2016; nr. 0050862834-09 di euro 2.000,00 datato 10/10/2016; nr.
0050862835- 10 di euro 2.000,00 datato 10/2/2017, tutti tratti su conto corrente intestato a
[...]
e intrattenuto con , filiale di Poggiardo perché Controparte_1 Controparte_2
postdatati. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva e cap, da liquidarsi con distrazione dei sottoscritti procuratori antistatari.
Con atto del 31.05.2017 si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda ed Parte_1
eccependo in via preliminare 1) l'incompetenza territoriale del tribunale di Lecce in favore del tribunale di Lanciano;
2) l'inammissibilità del cumulo della domanda di risoluzione contrattuale con quella di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. e risarcimento del danno proposta da parte attrice per divieto di cumulo delle domande giudiziali.
2 Istruita la causa con l'espletamento di prove orali e disposta c.t.u., precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 545/2020 il tribunale di Lecce così provvedeva:
“- accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la ditta in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della somma di € 18.126,56 in favore dell'attrice ditta oltre interessi come per legge;
- per l'effetto, non essendo Controparte_1
l'attrice debitrice della società ordina a di annullare in via Parte_1 Controparte_2
definitiva gli assegni nr. 0050862833-08 di euro 2.000,00 datato 12/8/2016; nr. 0050862834- 09 di euro 2.000,00 datato 10/10/2016; nr. 0050862835-10 di euro 2.000,00 datato 10/2/2017, tutti tratti su conto corrente intestato a e intrattenuto con Controparte_1 Controparte_2
, filiale di Poggiardo, disponendo altresì l'immediata restituzione alla ditta
[...] [...]
ovvero nel caso in cui gli assegni siano nella disponibilità di Controparte_1 Parte_1 condanna quest'ultima alla restituzione in favore della odierna parte attrice;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi Pt_1
€ 2.738,00 (euro duemilasettecento38), oltre rimb. forf. ed accessori come per legge;
- Compensa tra le parti le spese della convenuta -Pone definitivamente a carico di parte Controparte_2
soccombente le spese di CTU, da rimborsarsi a parte attrice che ha anticipato la somma”.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 15 ottobre 2020, interponeva appello Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la riforma integrale, previa sospensione dell'esecutività ed affidando il proposto gravame ai motivi che saranno di seguito compiutamente esaminati.
Resisteva al gravame la ditta Controparte_1
Non si costituiva la . Controparte_2
Con ordinanza del 18/02/2021 l'Ecc.ma Corte, nel decidere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza così come proposta da così statuiva: “…ritenuto che non Parte_1 sussistono i motivi di cui all'art. 283 cpc al fine della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata chiesta dall'appellante, e tanto sotto il profilo sia del “fumus boni iuris”, sia del
“periculum in mora”, tenuto conto della valutazione in termini comparativi delle posizioni delle parti rispetto al “decisum” P.T.M. rigetta l'istanza di inibitoria e fissa l'udienza del 15/02/2023 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni”.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.02.23 la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata per “Errata sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Lecce ex art.33 per mancanza di connessione propria ed insussistenza di ipotesi di connessione oggettiva”.
Lamenta di aver dedotto in primo grado, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale di Lecce sul presupposto che avendo la sede legale in Paglieta (CH) ed essendo ivi sorta Pt_1
l'obbligazione di cui trattasi, il giudice competente a decidere la controversia era il tribunale di
Lanciano.
Il giudice di prime cure, sostiene l'appellante, erroneamente aveva rigettato l'eccezione preliminare sul presupposto che il giudizio era stato inoltrato nei confronti di due convenuti e Pt_1 [...]
con sede in Matino (Lecce) ed ex art.33 c.p.c. le cause promosse contro più persone Controparte_2
possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse.
Deduce la che presupposto per l'applicazione dell'art.33 c.p.c. è che le cause siano connesse Pt_1
per oggetto e per titolo mentre la ditta aveva proposto più domande senza che vi fosse CP_1
identità per connessione oggettiva ovvero di petitum e/o causa petendi.
Il motivo è infondato.
In via esemplificativa, la connessione oggettiva si articola, tra connessione propria e impropria. La connessione propria dà luogo a: a) connessione per causa petendi, quando tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del titolo, cioè della fattispecie costitutiva;
b) connessione per petitum, quando la comunanza in questione sia riferita all'oggetto del rapporto;
c) connessione per pregiudizialità - dipendenza, allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l'esistenza. La connessione impropria, invece, si ha quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto.
La connessione, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo e risponde in primis all'esigenza di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.).
Orbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tra le domande proposte dalla ditta sussiste la connessione propria per causa petendi fondata sul medesimo CP_1
rapporto contrattuale di cui si chiede la risoluzione per inadempimento e conseguentemente l'annullamento e/o restituzione degli assegni tratti su conto corrente intestato a Controparte_1
e intrattenuto con la posti a garanzia dell'adempimento dello stesso Controparte_2
contratto.
4 Pertanto posto che la banca non è parte fittizia nel processo avuto riguardo alle evidenti ragioni di connessioni tra le domande proposte da parte attrice, al fine di realizzare il simultaneus processus si deve ritenere che la competenza del tribunale di Lecce, quale foro competente ex art. 19 c.p.c. di uno
Cont dei convenuti ( , è radicata anche nei confronti dell'altro convenuto.
Con il secondo motivo di gravame rubricato sub B) “Sul divieto di cumulo delle domande giudiziali
e relativa inammissibilità” l'appellante deduce che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che nel caso di acquisto di un bene che risulti difettoso l'acquirente deve scegliere se chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Il motivo è infondato.
L'eccezione formulata in primo grado - e riproposta quale motivo di appello - secondo cui, nella fattispecie, sussisterebbe un' ipotesi di inammissibile cumulo dell'azione redibitoria e dell'azione estimatoria è stata correttamente rigettata dal tribunale, da un lato, perché tra le parti non era intercorso un contratto di compravendita ma di appalto (o tutt'al più di prestazione d'opera), dall'altro, avendo parte attrice richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero, in subordine ai sensi dell'art. 1668 c.c. Il tribunale, a sostegno di quanto statuito, ha anche riportato la massima di cui all'ordinanza n.12803/19 della suprema corte, secondo cui “in tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in giudizio”.
Con il terzo motivo di gravame rubricato sub C) “Sulla domanda di risarcimento danni” l'appellante critica la sentenza impugnata deducendo che non vi sarebbe prova del pagamento degli importi di
€ 8.845,00 per l'acquisto al motore ed € 7.281,56 per l'intervento riparatore indicati nelle fatture n.832/16 e n 748/16 e che la ditta si fosse “trovata nella imprescindibile condizione di CP_1 doverne sostenere i (comunque non documentati) costi”.
Sostiene altresì che non sarebbero stati provati i danni per fermo tecnico dell'importo di € 5.000,00 che la ditta ha affermato di aver subito per carenza di qualsivoglia documentazione. CP_1
Il motivo non è fondato.
Va innanzitutto precisato che ultronea è la critica concernente il danno da fermo tecnico posto che il giudice di primo grado ha rigettato la relativa richiesta in mancanza di prova delle ulteriori spese sostenute dalla per il noleggio di altro mezzo. CP_1
Quanto all'affermazione secondo cui non vi sarebbe prova che la ditta si sia trovata nella CP_1
imprescindibile condizione di dovere sostenere i costi il tribunale di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. secondo cui l'intervento tecnico di ripristino dell'automezzo si “presentava necessario ed opportuno in quanto, come riferito in precedenza, l'autocarro con l'apporto di un
5 propulsore non omologato dalla casa costruttrice né, dalle normative tecniche del CdS non era in regola e soprattutto sicuro”.
Nel caso in esame non sono emerse né sono state allegate fondate ragioni per discostarsi dalle persuasive conclusioni del c.t.u. prive di vizi logici e/o giuridici.
Con riferimento agli ulteriori costi per cui è stata disposta la liquidazione del danno, la prova dello stesso emerge altresì dalle dichiarazioni del teste , a diretta conoscenza dei fatti di causa Tes_1
in quanto responsabile tecnico dell'officina , che ha eseguito gli interventi CP_5 sull'automezzo oggetto del presente giudizio il quale ha così dichiarato (verbale del 21/6/2018).:
“Confermo che in sede di lavori del giugno 20216 è stato installato il motore di cui alla fattura
748/2016 della (contraddistinto quale doc. 16) che mi sottopone e che è stato da noi Parte_3 ricondizionato prima dell'installazione” “Confermo la fattura di cui al doc.17 che mi ponete in visione;
trattasi di manodopera e ricambi relativi all'intervento effettuato sul mezzo in questione”.
In conclusione la Corte condivide l'iter logico giuridico di cui alla sentenza impugnata.
In tale contesto l'appello proposto da va rigettato e la sentenza di primo grado Parte_1
confermata.
Le spese di questo grado quanto al rapporto tra appellante e , liquidate come da Controparte_1
dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
rimasta contumace.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
della ditta in persona del titolare anche Controparte_1 Controparte_1 delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
6 (Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Riccardo Mele)
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