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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3195 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Fabrizio Perla ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.05.2022 l'epigrafato ricorrente ha esposto: di essere medico chirurgo, iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di Casaluce/Aversa dall'1.01.1979 al 31.12.1992, data in cui aveva optato (ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. n. 412/91) per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego con la qualifica di Dirigente Medico di I livello presso il P.O. “G. Moscati” di Aversa, con conseguente automatica cancellazione dal predetto elenco;
che il
01.01.2009 era stato collocato in quiescenza;
che, ricorrendone i presupposti (a norma dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93 e dell'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. di Medicina
Generale), aveva fatto domanda, acquisita al Prot. n. 21702 del 29.12.08 dell'A.S.L. CE/2
(oggi, ), al fine di essere reinserito negli elenchi regionali per la medicina CP_2
Contr convenzionata, cui l aveva dato risposta negativa;
che a seguito di contenzioso con l convenuta, l'intestato Tribunale, con sentenza n. 1756/2018 del Controparte_1
20.06.2018, aveva accolto la domanda attorea, dichiarando “il diritto del ricorrente alla reiscrizione, quale medico convenzionato, negli elenchi dell'assistenza primaria nell'ambito Contr territoriale di Casaluce…”, e ordinando all' di provvedere a tale reinserimento (il che era di fatto avvenuto con Deliberazione del Direttore Generale dell n. 993 CP_1 del 30.07.2018). Su tali premesse, lamentando l'illegittimità della condotta serbata dall' per oltre un decennio, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni Controparte_1
asseritamente cagionati alla propria sfera patrimoniale e professionale, nella misura e secondo i criteri meglio specificati in ricorso.
L' , ritualmente costituitasi in giudizio, ha sostenuto nel merito l'infondatezza CP_1
del ricorso con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, la domanda non è fondata e non può essere accolta.
È opportuno preliminarmente evidenziare che la disciplina dei rapporti in convenzione sanitaria è dettata dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 502/'92 (“Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali…”) e, prima ancora, dall'art. 48 della L. 833/'78, che prevede: “(Personale a rapporto convenzionale)
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni
e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri”.
L'art. 48 cit., al comma 4, stabilisce inoltre che “gli accordi collettivi nazionali devono prevedere la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni”. Quindi, la disciplina dei rapporti in convenzione sanitaria è affidata agli accordi collettivi nazionali (ACN), resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Venendo al caso in esame, è pacifico che il dr. , all'atto della cessazione del Pt_1 rapporto di lavoro dipendente intercorrente con l'allora ASL CE/2, veniva collocato in quiescenza.
Ora, benché la convenuta , nel luglio del 2018, abbia disposto il suo Controparte_1
reinserimento negli elenchi regionali della medicina convenzionata (in esecuzione della sentenza n. 1756/2018 del 20.06.2018; v. all. 1 produz. ric.), ciò non osta al rilievo secondo il quale già all'epoca della domanda di reiscrizione presentata dal ricorrente a fine dicembre del 2008, l'essere titolare di un trattamento pensionistico (a far data dal
01.01.2009) era considerato, sia dalla legge che dagli accordi collettivi disciplinanti i rapporti in convenzione, come causa di incompatibilità: infatti, l per la disciplina dei CP_3
rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 23.03.2005 prevedeva espressamente, fra le cause di incompatibilità con l'incarico convenzionale, la fruizione di
“trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN…” (cfr. art.17, c. 2, lett. f); previsione sostanzialmente confermata dall' del 2009 (art. 17, c. CP_3
2, lett. f: “
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
(…) f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN…”).
Ciò premesso, appare evidente che tale disciplina, in un'ottica di favor per il ricambio generazionale nella PA, si propone di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, o comunque che i dipendenti in pensione possano essere utilizzati al pari di quando erano in servizio con i medesimi incarichi dirigenziali, adottando forme contrattuali di incarico professionale a titolo oneroso, vanificando così l'istituto stesso della quiescenza.
Del resto, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, in tema di incompatibilità con l'iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati con il SSN, l'accordo collettivo nazionale, nel prevedere – ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 (la cui elencazione delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale non può considerarsi tassativa) – un'ulteriore causa di incompatibilità nel godimento, da parte del sanitario, di un trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti dal medesimo
SSN, è legittimo, dal momento che tale previsione non è in contrasto con il fine perseguito dalla norma primaria di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni, ponendosi, anzi, in armonia con il principio generale, espresso dall'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, di tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nell'ambito del SSN (cfr. Cass. 4857/2014 e 34732/2019).
Tanto comporta che, anche qualora il godimento di un trattamento di quiescenza non fosse previsto come ostativo al momento della domanda di reiscrizione del dr. Pt_1
negli elenchi regionali, la circostanza non escluderebbe che tale causa di incompatibilità, una volta introdotta dagli Accordi Nazionali succedutisi nel tempo, si applichi anche al rapporto già in essere (o ricostituito nelle more): infatti, come ribadito con recenti arresti dalla Suprema Corte, “i rapporti tra i medici convenzionati e le sanitarie locali, pur CP_1
se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale... sull'intero territorio nazionale”.
Ne consegue che, contrariamente al rapporto di lavoro subordinato, il rapporto del medico convenzionato ha base pattizia, e la sua disciplina, come stabilisce l'art. 8 del D.Lgs.
502/'92, è dettata “da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
Pertanto, il rapporto, che non è subordinato e a tempo indeterminato, subisce inevitabilmente le modifiche introdotte dagli accordi collettivi, che diventano parte della convenzione stipulata tra medico e PA.
In questa prospettiva, il divieto di conferire incarichi convenzionali al personale medico ex dipendente collocato a riposo costituisce un principio di ordine generale, non derogato dalla disciplina specifica (legale e pattizia) in tema di rapporti in convenzione.
Peraltro, in argomento, le Circolari del Ministero per la Pubblica Amministrazione n° 6 del
04.12.2014 e n° 4 del 01.11.2015 (costituenti un valido parametro interpretativo), nell'elencare gli incarichi che sfuggono al divieto di cumulo con il trattamento pensionistico
(incarichi gratuiti, incarichi di docenza e di ricerca, etc.), non fanno alcun riferimento ai rapporti di medicina convenzionata.
Acclarata, dunque, l'inconferibilità di incarichi convenzionali al proprio personale medico collocato in quiescenza, non appare plausibile, neppure in via ipotetica, riconnettere alla mancata tempestiva reiscrizione del dr. negli elenchi dei medici di medicina Pt_1 generale l'insorgenza di una responsabilità risarcitoria a carico dell resistente. CP_1
In ogni caso – e per altro verso – giova altresì osservare che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il danno patrimoniale subito dal dr. dovrebbe essere quantificato Pt_1 assumendo quale parametro di riferimento per calcolare le “quote” previste dagli accordi collettivi, il numero di assistiti che lo stesso aveva in carico alla data del 15.10.1992
(allorché optava per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego), pari a 465 assistiti.
Ebbene, al riguardo, non può essere obliterato un dato fondamentale, ossia che il reinserimento del medico negli elenchi dei medici di medicina generale comporta esclusivamente la possibilità, nuovamente riconosciutagli, di acquisire pazienti sino al limite massimo consentito dall'accordo collettivo di settore.
Al contempo, però, sarebbe stato preciso onere del ricorrente dimostrare, in primo luogo, che già nel 2008, se avesse ottenuto la reiscrizione negli elenchi regionali dei medici convenzionati, avrebbe acquisito un numero di pazienti tale da guadagnare l'importo richiesto: depone, invece, in senso sicuramente contrario il fatto che dal 1992 al 2008 erano trascorsi ben 16 anni, durante i quali è indubbio che tutti i suoi assistiti fossero stati presi in carico da altri medici di base;
ugualmente, non vi sono elementi di prova, neppure presuntiva, per ritenere che il dr. avrebbe mantenuto lo stesso numero di pazienti Pt_1
per tutto il decennio 2008-2018.
Il ricorrente, quindi, non ha prodotto o anche solo argomentato alcunché che consenta di inferire an e quantum del danno subito, anche solo in ragione di perdita di chance di guadagno, avendo egli ragionato come se la propria posizione fosse quella di un
Contr dipendente a retribuzione fissa, sostanzialmente ignorando la specifica difesa dell' sulla natura variabile ed eventuale dei compensi spettanti ad un medico in regime parasubordinato.
Senza contare l'estrema genericità delle doglianze afferenti al preteso danno all'immagine. Le spese vanno comunque compensate, in ragione della sussistenza di orientamenti di merito contrastanti sulla principale questione oggetto di causa.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
S.M.C.V., 18.05.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino