CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 163/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Claudio Parisi, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Auletta
(SA) al Largo Cappelli, s.n.c. appellante contro
(C.F. ), in pers. del l.r., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonio Campagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Grisolia (CS), alla via Santoro, I traversa, n.ro 07, appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento danni alla persona da lei subito Controparte_1
in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa.
1.1. Premetteva l'attrice che, mentre effettuava la raccolta di rifiuti in località Zirpoli del
Comune di e in prossimità di un contenitore di rifiuti, nel porre il piede CP_1
sinistro in un'area ricoperta di sterpi lo incastrava in un pezzo di ferro di forma ricurva non visibile. Per conseguenza cadeva a terra e, condotta all'ospedale di Polla, le veniva diagnosticata una frattura della tibia e le veniva praticata un'osteosintesi con placca e apparecchio gessato.
1.2. L'attrice, essendosi l'infortunio determinato in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, riceveva dall' un indennizzo pari a euro 10.279,02, ma la CP_2 stessa riteneva che, avendo riportato postumi invalidanti, il detto indennizzo non poteva ritenersi satisfattivo.
1.3. La evocava pertanto in giudizio il chiedendo allo Parte_1 Controparte_1
stesso, in quanto custode, il risarcimento del danno detratto l'importo ricevuto a titolo di indennizzo.
1.4. Costituitosi in giudizio il , deduceva l'assoluta incertezza del Controparte_1
luogo in cui il sinistro si era verificato nella prospettazione attorea, sia perché l'area
Zirpoli non è unica, dividendosi in Zirpoli 1, Zirpoli 2 e Zirpoli 3, sia perché, da quanto prodotto a sostegno della domanda, teatro del sinistro sarebbe stata la zona Appula, nella quale non vi sono cassonetti di rifiuti non essendo la stessa abitata. Deduceva ancora il che nessuna responsabilità gli si poteva ascrivere perché, da un lato, CP_1
la domanda andava proposta al datore di lavoro e, dall'altro, la causa del danno non era dovuta ad oggetti invisibili.
1.5. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio la causa veniva istruita a mezzo prove testi oltre che su base documentale e, all'udienza del 23.01.2017, prevista discussione orale ex art. 281 c.p.c., veniva decisa.
2. Con la sentenza n.ro 15/2017 del 23.01.2017 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
2.1. Inquadrata la vicenda nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., come da prospettazione attorea, il Tribunale rilevava che la circostanza che il sinistro si era verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa non impediva che il danneggiato potesse richiedere il risarcimento facendo valere la responsabilità secondo le regole ordinarie.
2.2. Così configurata la fattispecie, riteneva il Tribunale che il danneggiato dovesse provare soltanto il nesso eziologico con la res in custodia, essendo a carico del custode la prova liberatoria, costituita da un fattore causale imprevedibile ed eccezionale o dal caso fortuito, per la quale non poteva essere sufficiente la dimostrazione di una condotta improntata a diligenza.
2.3. Il Tribunale richiamava in motivazione la giurisprudenza di legittimità anche quanto all'incidenza del concorso del fatto colposo del danneggiato inserito nella sequenza causale, con efficacia più ridotta, assumendo il ruolo di concausa.
_______________
pag. 2 2.4. Rilevava il Tribunale che il concorso del fatto colposo dell'attrice non poteva escludersi, atteso che il sinistro si era verificato in area circoscritta del Comune di risultando le aree Zirpoli e Appula contigue, come da planimetrie agli atti CP_1
depositate dall'Amministrazione convenuta. Il riconoscimento dei reperti fotografici da parte dei testi aveva permesso di ricostruire i luoghi di causa, nonostante le incertezze, e così anche la dinamica del sinistro.
2.5. Dall'escussione dei testi era risultato che il ferro causa della caduta era parzialmente visibile e in parte coperto, come dichiarato da una collega di lavoro dell'attrice che si trovava sui luoghi al momento del sinistro, precisando di aver visto il ferro soltanto quando si era avvicinata all'attrice per soccorrerla. Parimenti la presenza di ferri sui luoghi venne dichiarata dal teste che realizzò i reperti fotografici, in quanto
Carabiniere intervenuto sui luoghi, riconoscendoli poi in udienza.
2.6. Ad avviso del Tribunale la condotta dell'attrice era solo uno dei fattori causali del sinistro, dovendo ritenersi che l'oggetto in ferro presente sui luoghi era tale da costituire obiettiva fonte di pericolo e concausa dell'evento. La fonte di pericolo doveva essere eliminata dal custode, nella specie il non potendosi ritenere sussistente un fatto CP_1
del terzo e, anzi, essendo dimostrata, in corso di giudizio, la necessità per l'Amministrazione di mettere in sicurezza la zona.
2.7. Lo stato dei luoghi, costituito da una zona sterrata ove si era recata l'attrice al momento del sinistro, coperta da sterpaglia ed erba, rendeva il suolo poco sicuro con la conseguente necessità per l'operatrice di agire con maggior prudenza ed accortezza dovendosi accorgere della possibilità di un pericolo.
2.8. Ad avviso del Tribunale doveva quindi rilevarsi un concorso di colpa nella misura del 50% ascrivibile alla sì che, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma, c.c., Parte_1
doveva ridursi la responsabilità del in pari misura. Controparte_1
2.9. Per la quantificazione del pregiudizio, richiamata la relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del procedimento, il Tribunale liquidava la complessiva somma di euro 12.960,00, cui dovevano aggiungersi euro 9.880,00 a titolo di danno biologico permanente su base tabellare, ed euro 1.000,00 per il danno estetico conseguente alla cicatrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il danno biologico da invalidità temporanea e permanente doveva essere, ad avviso del Tribunale, ridotto
_______________
pag. 3 nella misura del 50% sì che il danno biologico da invalidità permanente veniva determinato in euro 5.440,00 e quello da invalidità temporanea in euro 6.480,00.
2.10. Attesa, peraltro, la corresponsione dell'indennizzo da parte dell' , pari a euro CP_2
10.279,02, al fine di evitare duplicazioni e in applicazione del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto dovevano essere detratte le somme corrisposte dall'Ente. Pertanto il Tribunale indicava nella somma di euro 1.641,00 l'importo dovuto dal Comune di alla . CP_1 Parte_1
3. Avverso la sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione deducendo a supporto i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 1227 e 2051 c.c.
Errata valutazione del materiale probatorio;
2) Violazione di legge in relazione all'art. 13 DLGS 38/2000; Motivazione illogica ed errata;
Extrapetizione;
3) Insussistenza del concorso di colpa della danneggiata.
3.1. Si costituiva il eccependo l'infondatezza dell'appello Controparte_1
principale e proponendo impugnazione incidentale articolata sui seguenti motivi:
1) Carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_1
2) Errata valutazione del materiale probatorio - rigetto della domanda per mancanza di prova in riferimento al luogo del presunto sinistro – impossibilità di precisa individuazione di esso – motivazione errata ed illogica.
3.2. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante principale fa valere il vizio di motivazione in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale, errando nella valutazione del materiale probatorio e non facendo corretta applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre considerare i presupposti per la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc. come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (Cass.01/02/2018, n. 2480); l'evento di danno deve essere, pertanto,
_______________
pag. 4 esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
4.2. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
4.3. Il Tribunale ha considerato la concausalità del comportamento di parte appellante che si è inserita, come fatto del terzo, nella sequenza causale fra res e danno determinandone la parziale interruzione, concorso del fatto colposo del danneggiato che,
a dire dell'appellante deriva da una errata valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure.
4.4. Poiché nell'articolazione del motivo viene censurata l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dalla deve necessariamente procedere ad una nuova Parte_1
organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019,
n. 2492).
4.5. Proprio la disamina della deposizione testimoniale che parte appellante assume a fondamento della censura e per escludere il concorso del fatto colposo del danneggiato permette di desumere elementi a conferma di quanto motivatamente deciso sul punto dal giudice di prime cure.
4.6. Se infatti dalla deposizione del carabiniere , che intervenne sul luogo del Tes_1
sinistro realizzando reperti fotografici, è dato desumere che v'era la presenza di buche e di ferri che fuoriuscivano dal terreno e che la parte iniziale dei ferri stessi era celata dalle erbacce, e dalla deposizione della teste si ricava che i cassonetti il Tes_2
giorno del sinistro si trovavano in una parte brecciata, lo stato dei luoghi era tale da non potersi definire insidioso.
4.7. Chiarisce sul punto la giurisprudenza di legittimità che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale
_______________
pag. 5 tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. civ., III, 23/05/2023, n.ro 14228; Cass. 11/05/2017, n. 11526)
4.8. La stessa appellante, nello sviluppo del motivo, afferma che si era recata più volte sui luoghi senza che nulla le accadesse, nella prospettazione assertiva di un'assenza di fonti di pericolo. Tuttavia, ponendo a confronto quanto dichiarato nelle deposizioni indicate in atto di appello, è evidente l'assenza di diligenza in parte appellante nell'adozione delle necessarie cautele in un'area in cui v'era la presenza di ferri che fuoriuscivano dal terreno e in un'area brecciata ove, seppure la parte iniziale era nascosta dalla vegetazione, la parte finale dei ferri era percepibile. Un'assenza di cautela aggravata dalla circostanza, affermata dalla stessa appellante, di conoscenza perfetta dello stato dei luoghi per esservisi la stessa recata più volte.
4.9. La motivazione del Tribunale sul punto deve ritenersi condivisibile dalla Corte onde il primo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
5. Si disaminano congiuntamente, per evidente connessione logica fra gli stessi, il secondo e terzo motivo di impugnazione.
Col primo di essi parte appellante deduce l'errore in cui a suo dire sarebbe incorso il
Tribunale nel determinare il risarcimento del danno con conseguente errore nella determinazione del concorso di colpa e nella liquidazione, attesa la corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 da parte dell' , del danno CP_2
differenziale.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante evidenzia la mancata adeguata valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale con conseguente, a suo dire, errata rilevazione del concorso di colpa del danneggiato.
Essi sono entrambi infondati.
5.1. Non sfugge alla Corte che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario CP_2
erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica,
_______________
pag. 6 assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la
Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971).
5.2. Occorre, però, precisare che l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . CP_2
5.3. L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere, nei confronti del responsabile, il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^,
23 novembre 2017, n. 27869).
5.4. Se è indubbio che il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166), nondimeno la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita CP_2
al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore.
5.5. Nel caso in esame deve rilevarsi che, quanto deciso in prime cure circa le modalità di quantificazione del danno e la conseguente decurtazione operata dal Tribunale appare conforme ai criteri elaborati in proposito dal supremo giudice di nomofilachia. Questi ha chiarito che “…l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall per l'infortunio "in itinere", va detratto dall'ammontare del risarcimento CP_2
dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio stesso, fermo il diritto del lavoratore di agire nei confronti
_______________
pag. 7 del danneggiante per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato”
(Cass., Sez. U., 22/05/2018, n. 12566).
5.6. La doglianza relativa alla detrazione di quanto corrisposto dall' dopo lo CP_2
scomputo dovuto al concorso di colpa, per un verso non può costituire un errore materiale poiché sottende un'opzione "in iure", per altro verso, e al contempo, è corretta atteso che la suddetta detrazione deve logicamente operarsi sulle somme in concreto spettanti alla parte e quindi incise dal riconosciuto concorso.
5.7. Difatti la detrazione dell'attribuzione patrimoniale, occasionata dall'illecito, dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.
5.8. Chiarisce a tal proposito la Suprema Corte che: “…riconosciuto come infortunio in itinere, il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall , atteso, per un verso, CP_2
che tale prestazione, a contenuto indennitario, è volta a soddisfare, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria civilistica”. (Cass. civ.SS.UU., 22/05/2018, n.ro 12566)
5.9. Conclusivamente nessuna violazione di legge può imputarsi al Tribunale, avendo questi fatto applicazione, alla luce delle risultanze istruttorie, dei corretti criteri di quantificazione e successiva decurtazione, evitandosi duplicazioni del risarcimento così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infondati sono pertanto il secondo e terzo motivo di impugnazione.
6. Atteso il rigetto dell'impugnazione principale è superflua la disamina dell'appello incidentale proposto dal che deve considerarsi assorbito. Controparte_1
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riguardo al presente grado di giudizio nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 5.001,00 a euro
26.000,00 nei valori minimi attesa l'assenza di questioni giuridiche complesse).
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa
_______________
pag. 8 impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del Sindaco p.t. Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 2.906,00, maggiorati di spese generali nella misura del
15%, CNA e IVA nella misura di legge.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 163/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Claudio Parisi, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Auletta
(SA) al Largo Cappelli, s.n.c. appellante contro
(C.F. ), in pers. del l.r., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonio Campagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Grisolia (CS), alla via Santoro, I traversa, n.ro 07, appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento danni alla persona da lei subito Controparte_1
in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa.
1.1. Premetteva l'attrice che, mentre effettuava la raccolta di rifiuti in località Zirpoli del
Comune di e in prossimità di un contenitore di rifiuti, nel porre il piede CP_1
sinistro in un'area ricoperta di sterpi lo incastrava in un pezzo di ferro di forma ricurva non visibile. Per conseguenza cadeva a terra e, condotta all'ospedale di Polla, le veniva diagnosticata una frattura della tibia e le veniva praticata un'osteosintesi con placca e apparecchio gessato.
1.2. L'attrice, essendosi l'infortunio determinato in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, riceveva dall' un indennizzo pari a euro 10.279,02, ma la CP_2 stessa riteneva che, avendo riportato postumi invalidanti, il detto indennizzo non poteva ritenersi satisfattivo.
1.3. La evocava pertanto in giudizio il chiedendo allo Parte_1 Controparte_1
stesso, in quanto custode, il risarcimento del danno detratto l'importo ricevuto a titolo di indennizzo.
1.4. Costituitosi in giudizio il , deduceva l'assoluta incertezza del Controparte_1
luogo in cui il sinistro si era verificato nella prospettazione attorea, sia perché l'area
Zirpoli non è unica, dividendosi in Zirpoli 1, Zirpoli 2 e Zirpoli 3, sia perché, da quanto prodotto a sostegno della domanda, teatro del sinistro sarebbe stata la zona Appula, nella quale non vi sono cassonetti di rifiuti non essendo la stessa abitata. Deduceva ancora il che nessuna responsabilità gli si poteva ascrivere perché, da un lato, CP_1
la domanda andava proposta al datore di lavoro e, dall'altro, la causa del danno non era dovuta ad oggetti invisibili.
1.5. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio la causa veniva istruita a mezzo prove testi oltre che su base documentale e, all'udienza del 23.01.2017, prevista discussione orale ex art. 281 c.p.c., veniva decisa.
2. Con la sentenza n.ro 15/2017 del 23.01.2017 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.
2.1. Inquadrata la vicenda nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., come da prospettazione attorea, il Tribunale rilevava che la circostanza che il sinistro si era verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa non impediva che il danneggiato potesse richiedere il risarcimento facendo valere la responsabilità secondo le regole ordinarie.
2.2. Così configurata la fattispecie, riteneva il Tribunale che il danneggiato dovesse provare soltanto il nesso eziologico con la res in custodia, essendo a carico del custode la prova liberatoria, costituita da un fattore causale imprevedibile ed eccezionale o dal caso fortuito, per la quale non poteva essere sufficiente la dimostrazione di una condotta improntata a diligenza.
2.3. Il Tribunale richiamava in motivazione la giurisprudenza di legittimità anche quanto all'incidenza del concorso del fatto colposo del danneggiato inserito nella sequenza causale, con efficacia più ridotta, assumendo il ruolo di concausa.
_______________
pag. 2 2.4. Rilevava il Tribunale che il concorso del fatto colposo dell'attrice non poteva escludersi, atteso che il sinistro si era verificato in area circoscritta del Comune di risultando le aree Zirpoli e Appula contigue, come da planimetrie agli atti CP_1
depositate dall'Amministrazione convenuta. Il riconoscimento dei reperti fotografici da parte dei testi aveva permesso di ricostruire i luoghi di causa, nonostante le incertezze, e così anche la dinamica del sinistro.
2.5. Dall'escussione dei testi era risultato che il ferro causa della caduta era parzialmente visibile e in parte coperto, come dichiarato da una collega di lavoro dell'attrice che si trovava sui luoghi al momento del sinistro, precisando di aver visto il ferro soltanto quando si era avvicinata all'attrice per soccorrerla. Parimenti la presenza di ferri sui luoghi venne dichiarata dal teste che realizzò i reperti fotografici, in quanto
Carabiniere intervenuto sui luoghi, riconoscendoli poi in udienza.
2.6. Ad avviso del Tribunale la condotta dell'attrice era solo uno dei fattori causali del sinistro, dovendo ritenersi che l'oggetto in ferro presente sui luoghi era tale da costituire obiettiva fonte di pericolo e concausa dell'evento. La fonte di pericolo doveva essere eliminata dal custode, nella specie il non potendosi ritenere sussistente un fatto CP_1
del terzo e, anzi, essendo dimostrata, in corso di giudizio, la necessità per l'Amministrazione di mettere in sicurezza la zona.
2.7. Lo stato dei luoghi, costituito da una zona sterrata ove si era recata l'attrice al momento del sinistro, coperta da sterpaglia ed erba, rendeva il suolo poco sicuro con la conseguente necessità per l'operatrice di agire con maggior prudenza ed accortezza dovendosi accorgere della possibilità di un pericolo.
2.8. Ad avviso del Tribunale doveva quindi rilevarsi un concorso di colpa nella misura del 50% ascrivibile alla sì che, in applicazione dell'art. 1227, 1° comma, c.c., Parte_1
doveva ridursi la responsabilità del in pari misura. Controparte_1
2.9. Per la quantificazione del pregiudizio, richiamata la relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del procedimento, il Tribunale liquidava la complessiva somma di euro 12.960,00, cui dovevano aggiungersi euro 9.880,00 a titolo di danno biologico permanente su base tabellare, ed euro 1.000,00 per il danno estetico conseguente alla cicatrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il danno biologico da invalidità temporanea e permanente doveva essere, ad avviso del Tribunale, ridotto
_______________
pag. 3 nella misura del 50% sì che il danno biologico da invalidità permanente veniva determinato in euro 5.440,00 e quello da invalidità temporanea in euro 6.480,00.
2.10. Attesa, peraltro, la corresponsione dell'indennizzo da parte dell' , pari a euro CP_2
10.279,02, al fine di evitare duplicazioni e in applicazione del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto dovevano essere detratte le somme corrisposte dall'Ente. Pertanto il Tribunale indicava nella somma di euro 1.641,00 l'importo dovuto dal Comune di alla . CP_1 Parte_1
3. Avverso la sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro proponeva impugnazione deducendo a supporto i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 1227 e 2051 c.c.
Errata valutazione del materiale probatorio;
2) Violazione di legge in relazione all'art. 13 DLGS 38/2000; Motivazione illogica ed errata;
Extrapetizione;
3) Insussistenza del concorso di colpa della danneggiata.
3.1. Si costituiva il eccependo l'infondatezza dell'appello Controparte_1
principale e proponendo impugnazione incidentale articolata sui seguenti motivi:
1) Carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_1
2) Errata valutazione del materiale probatorio - rigetto della domanda per mancanza di prova in riferimento al luogo del presunto sinistro – impossibilità di precisa individuazione di esso – motivazione errata ed illogica.
3.2. All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante principale fa valere il vizio di motivazione in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale, errando nella valutazione del materiale probatorio e non facendo corretta applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre considerare i presupposti per la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc. come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (Cass.01/02/2018, n. 2480); l'evento di danno deve essere, pertanto,
_______________
pag. 4 esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
4.2. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
4.3. Il Tribunale ha considerato la concausalità del comportamento di parte appellante che si è inserita, come fatto del terzo, nella sequenza causale fra res e danno determinandone la parziale interruzione, concorso del fatto colposo del danneggiato che,
a dire dell'appellante deriva da una errata valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure.
4.4. Poiché nell'articolazione del motivo viene censurata l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dalla deve necessariamente procedere ad una nuova Parte_1
organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019,
n. 2492).
4.5. Proprio la disamina della deposizione testimoniale che parte appellante assume a fondamento della censura e per escludere il concorso del fatto colposo del danneggiato permette di desumere elementi a conferma di quanto motivatamente deciso sul punto dal giudice di prime cure.
4.6. Se infatti dalla deposizione del carabiniere , che intervenne sul luogo del Tes_1
sinistro realizzando reperti fotografici, è dato desumere che v'era la presenza di buche e di ferri che fuoriuscivano dal terreno e che la parte iniziale dei ferri stessi era celata dalle erbacce, e dalla deposizione della teste si ricava che i cassonetti il Tes_2
giorno del sinistro si trovavano in una parte brecciata, lo stato dei luoghi era tale da non potersi definire insidioso.
4.7. Chiarisce sul punto la giurisprudenza di legittimità che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale
_______________
pag. 5 tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.” (Cass. civ., III, 23/05/2023, n.ro 14228; Cass. 11/05/2017, n. 11526)
4.8. La stessa appellante, nello sviluppo del motivo, afferma che si era recata più volte sui luoghi senza che nulla le accadesse, nella prospettazione assertiva di un'assenza di fonti di pericolo. Tuttavia, ponendo a confronto quanto dichiarato nelle deposizioni indicate in atto di appello, è evidente l'assenza di diligenza in parte appellante nell'adozione delle necessarie cautele in un'area in cui v'era la presenza di ferri che fuoriuscivano dal terreno e in un'area brecciata ove, seppure la parte iniziale era nascosta dalla vegetazione, la parte finale dei ferri era percepibile. Un'assenza di cautela aggravata dalla circostanza, affermata dalla stessa appellante, di conoscenza perfetta dello stato dei luoghi per esservisi la stessa recata più volte.
4.9. La motivazione del Tribunale sul punto deve ritenersi condivisibile dalla Corte onde il primo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
5. Si disaminano congiuntamente, per evidente connessione logica fra gli stessi, il secondo e terzo motivo di impugnazione.
Col primo di essi parte appellante deduce l'errore in cui a suo dire sarebbe incorso il
Tribunale nel determinare il risarcimento del danno con conseguente errore nella determinazione del concorso di colpa e nella liquidazione, attesa la corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 da parte dell' , del danno CP_2
differenziale.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante evidenzia la mancata adeguata valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale con conseguente, a suo dire, errata rilevazione del concorso di colpa del danneggiato.
Essi sono entrambi infondati.
5.1. Non sfugge alla Corte che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario CP_2
erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica,
_______________
pag. 6 assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la
Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971).
5.2. Occorre, però, precisare che l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . CP_2
5.3. L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere, nei confronti del responsabile, il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^,
23 novembre 2017, n. 27869).
5.4. Se è indubbio che il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166), nondimeno la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita CP_2
al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore.
5.5. Nel caso in esame deve rilevarsi che, quanto deciso in prime cure circa le modalità di quantificazione del danno e la conseguente decurtazione operata dal Tribunale appare conforme ai criteri elaborati in proposito dal supremo giudice di nomofilachia. Questi ha chiarito che “…l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall per l'infortunio "in itinere", va detratto dall'ammontare del risarcimento CP_2
dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio stesso, fermo il diritto del lavoratore di agire nei confronti
_______________
pag. 7 del danneggiante per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato”
(Cass., Sez. U., 22/05/2018, n. 12566).
5.6. La doglianza relativa alla detrazione di quanto corrisposto dall' dopo lo CP_2
scomputo dovuto al concorso di colpa, per un verso non può costituire un errore materiale poiché sottende un'opzione "in iure", per altro verso, e al contempo, è corretta atteso che la suddetta detrazione deve logicamente operarsi sulle somme in concreto spettanti alla parte e quindi incise dal riconosciuto concorso.
5.7. Difatti la detrazione dell'attribuzione patrimoniale, occasionata dall'illecito, dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.
5.8. Chiarisce a tal proposito la Suprema Corte che: “…riconosciuto come infortunio in itinere, il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall , atteso, per un verso, CP_2
che tale prestazione, a contenuto indennitario, è volta a soddisfare, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria civilistica”. (Cass. civ.SS.UU., 22/05/2018, n.ro 12566)
5.9. Conclusivamente nessuna violazione di legge può imputarsi al Tribunale, avendo questi fatto applicazione, alla luce delle risultanze istruttorie, dei corretti criteri di quantificazione e successiva decurtazione, evitandosi duplicazioni del risarcimento così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infondati sono pertanto il secondo e terzo motivo di impugnazione.
6. Atteso il rigetto dell'impugnazione principale è superflua la disamina dell'appello incidentale proposto dal che deve considerarsi assorbito. Controparte_1
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riguardo al presente grado di giudizio nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 5.001,00 a euro
26.000,00 nei valori minimi attesa l'assenza di questioni giuridiche complesse).
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa
_______________
pag. 8 impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del Sindaco p.t. Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n.ro 15/2017 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 2.906,00, maggiorati di spese generali nella misura del
15%, CNA e IVA nella misura di legge.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 9