Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/11/2025, n. 21199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21199 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione n.-OMISSIS- dell’8/11/2023, notificata in data 21 novembre 2023, con la quale il Comune di Nemi – Area Servizio Urbanistica ha disposto la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente n. -OMISSIS- di cui il ricorrente è titolare;
- per quanto necessario, della nota prot. n. -OMISSIS- del 10/5/2023 con la quale il Comune di Nemi ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della predetta autorizzazione;
- del verbale -OMISSIS- del 11/11/2022 con il quale la Commissione Consultiva Comunale del Comune di Nemi ha espresso un parere favorevole alla revoca della autorizzazione di n.c.c. rilasciata al ricorrente;
- in parte qua , del Regolamento per il servizio di noleggio da autovettura da rimessa del Comune di Nemi approvato con delibera del Consiglio Comunale -OMISSIS-del 13/10/1999 e successive modificazioni;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nemi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NC LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare della autorizzazione di n.c.c. rilasciata dal Comune di Nemi n. -OMISSIS-.
Detta autorizzazione, tuttavia, è stata posta sotto sequestro preventivo d’urgenza con decreto emesso il 18/4/2014 (e materialmente eseguito il 23/04/2014, giusta esibito verbale di sequestro preventivo) nell’ambito del procedimento penale-OMISSIS- instaurato anche nei confronti del ricorrente (e del di lui figlio) dinanzi al Tribunale di Velletri (RG -OMISSIS-): “ per il reato p. e p. dagli art. 81 cpv CP 48-480 CP 483 CP perché - ciascuno in relazione alle rispettive licenze, contraddistinte dai numeri 3 e 10 — in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in sede di richiesta di rinnovo della Licenza per Noleggio con Conducente presentata al Comune di Nemi per l'anno 2013 e 2014 falsamente attestando, in forma implicita, la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art.11 del Reg. Comunale (rimessa nel territorio comunale) per l'ottenimento della stessa e ciò in quanto il locale indicato quale rimessa per le autovetture oggetto di licenza ubicata in -OMISSIS- presentava una lunghezza dello spazio utile al rimessaggio pari a ml 4,50, spazio insufficiente ad ospitare due veicoli MERCEDES come da contratto comodato gratuito, (in tal modo) traeva in inganno il Dirigente Preposto del Comune di Nemi che si determinava a rinnovare la predetta licenza per l'anno 2013; In Nemi il 15.1.2013 ed il 27.12.2013 ”.
Con sentenza n. -OMISSIS-il predetto reato, “ non sussistendo le condizioni di evidenza richieste dall’art. 129 c.p.p. per un proscioglimento nel merito ”, è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ed è stata ordinato il dissequestro dei beni e la loro restituzione agli aventi diritto; cionondimeno, l’odierno ricorrente non ha potuto ottenere la restituzione materiale del libretto comprovante il possesso dell’autorizzazione n.c.c., in quanto smarrito.
Siffatta sentenza è stata comunicata al Comune di Nemi con nota prot. -OMISSIS- del 29/09/2022 dalla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Nemi.
1.1 Conseguentemente, il Comune di Nemi con nota prot. N° 000-OMISSIS- del 10/5/2023, notificata al ricorrente a mezzo posta raccomandata A/R in data 16/5/2025 (giusta esibito avviso di ricevimento), ha comunicato l’avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente n. -OMISSIS-: “ Atteso che dagli atti del sequestro preventivo emerge la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale, riguardante la rimessa nel territorio comunale poiché in sede di richiesta di rinnovo della licenza n. -OMISSIS- per noleggio con conducente presentata al Comune di Nemi per l'anno 2013 e 2014 attestava la permanenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi e ciò in quanto il locale indicato per la rimessa per le autovetture oggetto di licenza ubicata in-OMISSIS- presentava una lunghezza dello spazio utile al rimessaggio pari a ml 4,50, spazio insufficiente ad ospitare due veicoli Mercedes come da contratto comodato gratuito; ”.
Il ricorrente non ha presentato controdeduzioni nel termine assegnatogli.
1.2 Il Comune resistente, pertanto, ha adottato la determinazione n°-OMISSIS- dell’8/11/2023 con la quale ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- di che trattasi sulla scorta, non solo dell’assenza: “ in base a valido titolo giuridico, della rimessa situata nel territorio del Comune di Nemi per il veicolo Mercedes Benz E270 — Targa -OMISSIS-in violazione di quanto prescritto all'art. 3 della L.21/92 ”, ma anche della mancanza della sede del vettore nel territorio del Comune; dell’assenza di iscrizione quale titolare di impresa di traporto del ricorrente presso la C.C.I.A.; e, infine, dell’assenza di idoneo mezzo immatricolato ad uso n.c.c. (Mercedez Benz E270 – Targa -OMISSIS-), cioè dei requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti per il legittimo esercizio dell’attività di n.c.c.
2. Avverso il suindicato provvedimento comunale, unitamente agli atti presupposti, è insorta parte ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2.1 Provvedimento di revoca licenza di n.c.c. basato su fatti mai contestati prima - eccesso di potere per violazione e/o falsa degli artt. 1, 7, 8, 9, 6, 10, 10-bis e 19 della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto dei presupposti – difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia – illogicità e irragionevolezza – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con questo primo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta che il provvedimento di revoca è stato adottato dalla resistente A.C. adducendo la carenza di requisiti ulteriori rispetto all’unico (mancanza di una rimessa nel territorio comunale) dedotto a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con la conseguenza che su di essi non sarebbe stato garantito il contraddittorio procedimentale.
2.2 Sulle contestazioni inerenti la rimessa poste alla base del sequestro penale del 2014: sviamento di potere - esorbitanza nell’esercizio dell’attività amministrativa - eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta - travisamento dei fatti - difetto di istruttoria – manifesta irragionevolezza - insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
Con questo secondo fascio di motivi di gravame, il ricorrente deduce: a) che il Comune di Nemi non avrebbe potuto porre a fondamento del provvedimento di revoca impugnato un accertamento compiuto nell’ambito di un procedimento penale poi conclusosi con “ una sentenza assolutoria ”; b) che nel 2014 non sussisteva alcun obbligo di avere a disposizione ed utilizzare una rimessa in ambito comunale; c) e che, infine, non sussiste alcun vincolo territoriale di esercizio nell’ambito comunale o provinciale dell’attività di n.c.c.
2.3 Sul merito dei nuovi addebiti mai previamente contestati: sviamento di potere - esorbitanza nell’esercizio dell’attività amministrativa- eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta- travisamento dei fatti - difetto di istruttoria – manifesta irragionevolezza - insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
Con questo terzo mezzo di gravame, il ricorrente confuta gli altri motivi addotti dal Comune resistente (mancanza di una sede operativa del vettore nel territorio comunale; mancata iscrizione dell’impresa di trasporto del ricorrente nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A. e di una vettura immatricolata ad uso n.c.c.) a sostegno della revoca dell’autorizzazione di che trattasi.
2.4 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria- difetto dei presupposti - travisamento dei fatti- ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con questo quarto mezzo di gravame, il ricorrente deduce che il gravato provvedimento di revoca sarebbe illegittimo in quanto adottato a: “ ben 22 anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e 9 anni dopo gli asseriti fatti oggetto del procedimento ” penale, con conseguente superamento del “ termine massimo di 18 mesi ”, rectius 12, “ per intervenire in autotutela ” previsto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990. Il ricorrente, inoltre, lamenta che l’A.C. non avrebbe tenuto in debito conto, proprio alla stregua del surrichiamato art. 21-nonies, il legittimo affidamento in capo a lui maturato sulla spettanza del provvedimento autorizzatorio.
2.5 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11-bis della Legge n. 21/1992, dell’art. 4 della Legge Regionale del Lazio n. 58/1993, nonché degli artt. 26 e 27 del Regolamento comunale per servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente - esorbitanza della sanzione irrogata – eccesso di potere per difetto di istruttoria- difetto dei presupposti - travisamento dei fatti- ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza– incompetenza - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con quest’ultimo mezzo di gravame il ricorrente richiama l’art. 11 bis della Legge n. 21/1992, per affermare che poiché nel caso di specie gli è stata contestata: “ la prima inosservanza agli obblighi di cui all’art. 11 della stessa legge -OMISSIS-1/1992 [..] avrebbe dovuto essere applicata la sola sanzione della sospensione di un mese dal ruolo conducenti NCC e non certo la revoca definitiva della licenza ”.
Il ricorrente, quindi, afferma che: “ E’ da escludere che il Regolamento comunale possa introdurre una disciplina in peius rispetto quella prevista ex lege e va quindi disapplicato laddove prevede la sanzione della revoca della autorizzazione (non prevista dalla disciplina legislativa).
In ogni caso si osserva che, laddove il Regolamento fa riferimento al venire a mancare dei requisiti punita con la revoca (art. 27), si riferisce ai requisiti soggettivi del conducente o a quelli della autovettura (cosa che non ha nulla a che vedere con il caso in esame) ”.
In conclusione, quindi, il ricorrente afferma che il contestato provvedimento di revoca della licenza di n.c.c. è sproporzionato sotto il profilo sanzionatorio e, quindi, illegittimo.
3. Il 28/6/2024 il Comune di Nemi, già costituitosi in giudizio in data 11/6/2024, ha depositato una memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza dei motivi di gravame articolati dal ricorrente, chiedendone la reiezione unitamente all’istanza cautelare incidentalmente proposta.
4. Ad esito della Camera di Consiglio del 3/7/2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 02999/2024 del 4/07/2024, ha respinto la domanda cautelare, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che:
- il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;
- come stabilito da questo Tribunale con le sentenze n-OMISSIS-9/24, 61/24, 64/24 e 2951/24, la mancanza di una rimessa nel territorio comunale, la mancata iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA e l’assenza di idoneo mezzo immatricolato ad uso NCC costituiscono, nella fattispecie, legittima causa di revoca della licenza secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 27 del Regolamento comunale; [..] ”.
5. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
6. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare il Collegio osserva che quello impugnato è un provvedimento plurimotivato, rispetto al quale la costante giurisprudenza amministrativa (di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/09/2025, n. 7188) ha stabilito che: “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri -OMISSIS-57/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437" (Consiglio di Stato, Sezione I, parere -OMISSIS-1/2023; in terminis, tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024).
8. Tanto premesso, rileva il Collegio che poiché la mancanza della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale è una delle quattro ragioni giustificatrici - tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20/08/2025, n.7093) – da cui è sorretto il provvedimento di revoca ed è anche l’unica comunicata al ricorrente al momento dell’avvio del relativo procedimento e sulla quale, quindi, è stato consentito il contraddittorio, è rispetto ad essa che deve essere verificata la legittimità del medesimo provvedimento.
9. Con il secondo mezzo di gravame, come visto, il ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe potuto porre a fondamento della contestata revoca quanto emerso a proprio carico nel corso delle indagini espletate nell’ambito del procedimento penale poi sfociato nella prefata sentenza n. -OMISSIS-, in quanto: “ Ciò che è stato presuntivamente rilevato in sede di emissione del sequestro preventivo è quindi da ritenersi decaduto essendo superato dalla sentenza assolutoria, tanto che in effetti, a seguito di essa, è stato disposto il dissequestro della autorizzazione NCC .”
Il motivo è infondato.
9.1 In via preliminare osserva il Collegio che la sentenza n. -OMISSIS-non è certo una sentenza assolutoria, ma una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, non emergendo - dagli atti acquisiti e dai documenti utilizzabili - cause di proscioglimento nel merito. In proposito, occorre rammentare che la formula di proscioglimento nel merito: “ prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza ” (cfr. Cassazione penale, Sezione IV, 31 maggio 2013, n. 23680; cfr. anche ex multis , Cassazione penale, Sezione VI, 8 giugno 2004, -OMISSIS-1463; Cassazione penale, Sezione II, 18 maggio 2007, n. 26008; Cassazione penale, Sezione IV, 15 ottobre 2015, n. 45891). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui “positivamente” deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva della sua innocenza.
9.2 Nel caso di specie, dunque, proprio non ravvisandosi le condizioni di evidenza assolutoria di merito, è stata pronunciata l’estinzione del reato contestato all’odierno ricorrente per intervenuta prescrizione.
9.3 Osserva, inoltre, il Collegio che, per costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 17 luglio 2025, n. 6302): “ l’organo giudicante, ai fini della formazione del proprio convincimento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, proprio in quanto la parte può sempre contestare nel corso della lite (civile o amministrativa) i fatti acquisiti nel procedimento penale (cfr. Cass. Civ., sez. lav. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; sez. III, -OMISSIS--OMISSIS- e n. -OMISSIS-); […] in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova - il giudice civile (ma lo stesso vale per il giudice amministrativo ai sensi del già citato art. 64 c.p.a.) può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile (o amministrativo) e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ., sez. VI, n. 2947/2023).
11.4. Può quindi conclusivamente affermarsi che la documentazione inerente a un procedimento penale (comprendente le risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte dagli uffici della Procura della Repubblica) può essere utilizzata nel processo amministrativo, ispirato, come noto, al principio di atipicità dei mezzi istruttori (art. 64 c.p.a.), con il solo limite di pertinenza e credibilità, stante l’assenza di alcuna preclusione in ordine al suo utilizzo ai fini istruttori. E per prove non ci si riferisce soltanto a quelle acquisite in sede dibattimentale, ma anche alle emergenze processuali relative alle indagini preliminari, nonché ai dati istruttori ricavabili dall’ordinanza di custodia cautelare, dall’avviso di conclusione indagini, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di rinvio a giudizio. ” (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione II, 30 giugno 2023, n. 6411; Sezione VI, 10 gennaio 2020, n. 258; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 8 aprile 2021, n. 9390).
9.4 E nella fattispecie di cui è causa sia dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente (e dal di lui figlio) nonché dal proprietario del locale - asseritamente utilizzato come rimessa a titolo di comodato gratuito - sia dagli atti d’indagine (ispezione) compiuti dagli ufficiali di p.g. emerge con chiarezza che il predetto locale è, non solo oggettivamente inidoneo ad ospitare un’autovettura avente le dimensioni di quella indicata nella licenza n. -OMISSIS-, ma, di fatto, mai utilizzato per tale scopo, tanto che le relative chiavi erano rimaste nel possesso del proprietario, che continuava a impiegarlo per le proprie necessità (infatti, all’esito dell’ispezione locale e dell’acquisizione documentale “ eseguita in data 09/04/2014 presso il locale adibito a rimessa del veicolo di servizio NCC ” intestato al ricorrente (Veicolo di servizio Mercedes Tg. -OMISSIS-), è emerso che la stessa: “ risulta ubicata in -OMISSIS-, ex -OMISSIS-, concesso in contratto di comodato d'uso gratuito…che il locale era totalmente occupato sia da varie masserizie che da oggetti di proprietà del” proprietà dell’immobile. Per quanto constatato è emerso chiaramente che il locale garage è totalmente nell'uso e nella disponibilità del proprietario, tanto che lo stesso..ha dichiarato di detenere egli stesso, esclusivamente, le chiavi di accesso. Inoltre, il predetto locale risulta essere concesso in locazione a due distinti titolari di licenza NCC, più precisamente -OMISSIS- -OMISSIS- (licenza -OMISSIS-) e -OMISSIS- -OMISSIS- (Licenza -OMISSIS-). ”, e del di lui figlio).
9.5 Del tutto prive di pregio sono, altresì, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente, secondo le quali: “ il Sig. -OMISSIS- aveva anche nel 2013-2014 la piena disponibilità della rimessa sita nel Comune di Nemi posto che il locale indicato quale autorimessa e sito in -OMISSIS- del Comune di Nemi come riportato nella licenza -OMISSIS- è sempre stato nella disponibilità ed utilizzato dall’odierno esponente (vedasi contratto di comodato – doc. 6). Il Comune di Nemi ha però contestato il fatto che detta rimessa “presentava una lunghezza dello spazio utile al rimessaggio pari a ml 4,50, e quindi insufficiente ad ospitare due veicoli ”.
E’ evidente che la considerazione non sia sufficiente ad escluderne l’idoneità: in primo luogo non si capisce per quale ragione non potrebbero essere ricoverati due veicoli in quanto non viene resa nota la larghezza della rimessa (che invece permetteva il parcheggio di due veicoli), in secondo luogo in quanto vi sono veicoli di lunghezza inferiore a 4,50 m. e quindi anche tale dato non esclude che la rimessa abbia una capacità adeguata, in terzo ed ultimo luogo, come meglio si dirà nella analisi della normativa di settore, non vi è alcuna norma che imponga il contemporaneo ricovero di due vetture nella rimessa. Infine, non vi è chi non veda come la contestazione sia del tutto carente anche sul piano motivazione ed istruttorio visto che non vengono prodotti gli atti della Polizia Municipale sui quali gli addebiti si baserebbero. ”
9.6 È, tuttavia, appena il caso di osservare che la licenza revocata risulta rilasciata per l’autovettura Mercedez Benz E320, poi sostituita da una Mercedez Benz E270, cioè un’autovettura lunga da 4,82 a 4,85 ml, come tale sicuramente inidonea a essere ricoverata in un locale lungo 4,50 ml, il quale, quindi, indipendentemente dalla relativa larghezza, non può fungere da rimessa adeguata per il predetto veicolo (anche a prescindere dalla presenza di un ulteriore veicolo); laddove, poi, l’atto istruttorio su cui l’addebito de quo si basa risulta prodotto in giudizio dal Comune di Nemi in data 28/6/2025.
9.7 Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che l’obbligo per chi svolge il servizio di n.c.c. di avere la rimessa: “ esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ” sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2019, con la conseguenza che, avendo egli conseguito l’autorizzazione n.c.c. nel 2000, non avesse alcun obbligo di detenere la rimessa nel Comune di Nemi né nel 2014 (quando ancora il predetto obbligo non era entrato in vigore) e neppure successivamente, sul presupposto che l’obbligo introdotto nel 2019 si applicherebbe esclusivamente alle autorizzazioni concesse “ da quel momento in poi e quindi dal 2019 ”.
9.8 Si tratta, tuttavia, di conclusioni errate già alla stregua dell’originaria formulazione dell’art. 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, rubricato “ Servizio di noleggio con conducente ”, il quale prevedeva che: “ 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. ”
Ne deriva, pertanto, che l’obbligo per il titolare di licenza di n.c.c. di disporre di una rimessa dove ricoverare l’autovettura impiegata per il relativo servizio è sempre esistito, già a livello di normazione nazionale, come s’evince dal tenore letterale della disposizione surrichiamata (“ Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.. ”), oltre che proprio dalle caratteristiche del medesimo servizio, ampiamente ricordate dallo stesso ricorrente, e cioè quelle per cui: “ Il noleggiatore non può raccogliere l’utenza sulla pubblica via (come i taxi), non ha diritto di stazionare su piazza. ”
9.9 Non solo, ma osserva in via dirimente il Collegio che l’art. 7, rubricato “(Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni) ”, comma 3 della Legge Regionale del Lazio n. 26 ottobre 1993, n. 58, recante “ Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ”, nel testo introdotto dall’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 14 febbraio 2005, n. 7, così recita: “ 3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza ”.
È evidente, dunque, che già nel 2005 il legislatore regionale aveva subordinato, non solo il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di n.c.c., ma lo stesso esercizio di tale attività all’obbligo di detenere una rimessa nell’ambito del Comune preposto al rilascio dell’autorizzazione stessa, quindi non v’è dubbio che nel 2013-2014 l’odierno ricorrente dovesse avere una rimessa nel Comune di Nemi per continuare ad esercitare l’attività di che trattasi.
9.10 Con il che risulta smentita per tabulas la tesi con cui parte ricorrente vorrebbe dimostrare che egli all’epoca non avesse l’obbligo di disporre di una rimessa nel territorio del Comune resistente: peraltro, non è irrilevante osservare che dalle risultanze documentali emerge che il ricorrente non aveva (e non ha) una rimessa né nel territorio comunale (cioè del Comune di Nemi), essendo quella quivi indicata meramente fittizia, né aliunde .
9.11 Del tutto destituite di fondamento – in quanto contraddette sia dal dato normativo sia dalla cospicua interpretazione giurisprudenziale su di esso formatasi – sono, poi, le argomentazioni impiegate dal ricorrente per contestare sia che esista il vincolo territoriale di esercizio del servizio di n.c.c. nell’ambito comunale o provinciale sia l’obbligo di rientro in rimessa nel territorio comunale.
Si legge a questo proposito nel ricorso che: “ Appare evidente che, se l’attività non ha vincoli territoriali, non può nemmeno essere imposto all’esercente NCC di utilizzare costantemente la rimessa sita nel comune di Nemi visto che egli può e deve prelevare l’utenza a chiamata anche fuori dalla stessa. ”
“ Anche per questo motivo non ha senso parlare di capienza contemporanea di due vetture nella rimessa sita nel territorio comunale visto che, quando una vettura è ivi ricoverata, l’altra può essere impiegata e ricoverata anche a distanza di centinaia di chilometri. ”
9.12 Al contrario, il requisito rappresentato dalla necessità di avere a disposizione una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio del servizio di n.c.c. si giustifica proprio alla luce del perdurante assoggettamento del medesimo servizio al c.d. vincolo di territorialità, che implica un indefettibile collegamento del titolare della licenza di n.c.c. con una determinata popolazione (comunale o al massimo provinciale).
9.13 A questo proposito il Collegio ritiene opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento e le acquisizioni giurisprudenziali entro cui deve essere correttamente ricondotta l’odierna controversia.
9.14 La disciplina amministrativa del noleggio con conducente ha fondamento nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (denominata “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”).
Per quanto qui interessa, l’art. 3 (rubricato “ Servizio di noleggio con conducente ”) stabilisce che: “ 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. 2 Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019 [..] ”.
Mentre l’art. 11 (rubricato, “ Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ”), comma 4, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, -OMISSIS-35 (“ Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ”), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, -OMISSIS-2, prevede che: “ Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. […] ”
Le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, sono quelle “ situate nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione” , in aggiunta alla rimessa posta nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza. È stato poi introdotto il comma 4-bis dell’art. 11 a mente del quale: “ In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale ”.
Su siffatto corpus normativo è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 10-bis, comma 1, lettera e), del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, -OMISSIS-35, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 febbraio 2019, -OMISSIS-2, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della Legge n. 21/1992, introducendo l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di n.c.c. presso le rimesse di cui all’art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Infatti detto obbligo, espunto in quanto dichiarato incostituzionale, oltre a comportare: “ un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole ” per il vettore n.c.c., costretto, “ nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio, ” appare anche sproporzionato “ rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, ” in quanto la “ necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni ” che lì confluiscono “ può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici ”.
“ Per la loro stretta connessione all’obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa ”, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato: “ illegittime anche le norme che derogano in casi particolari allo stesso obbligo, e segnatamente il comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 della legge n. 21 del 1992, e il comma 9 dell’art. 10-bis del d.l. -OMISSIS-35 del 2018. ”
Per il resto, tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sottolineando, per quanto qui rileva, che: “ il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell’attività di trasporto. Tale servizio - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell’utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l’autorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), ciò che viene percepito dalla ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall'art. 29, comma 1-quater, del d-l. n. 207 del 2008 . In questa logica, l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, e l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio” (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l’effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un’utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto – che presuppone pur sempre un’apposita e nominativa richiesta di prestazione – e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell’organizzazione dell’azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell’attività aziendale. ”
E come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, 1/3/2021, -OMISSIS-7039): “ L’utenza specifica cui si vuole sia destinato il servizio è quella della provincia (o della città metropolitana) dove è situato il Comune autorizzante, come si evince dalle disposizioni riportate. La legge ha, dunque, imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza nel cui territorio va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall'art. 10-bis, comma 1, lett. b), D.-L. -OMISSIS-35 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale. Nulla cambia, però, sulle modalità di legge di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare e integrativa (ex art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale, poiché finirebbero per concentrarsi laddove (come presso gli aeroporti) la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio di taxi, del quale sarebbe mero surrogato senza, però, subire tutte le limitazione delle quali quest’ultimo è gravato. ”
In termini anche un precedente della Sezione, secondo il quale: “ il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dall'art. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua "per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione") è sintomatico della violazione del c.d. "vincolo di territorialità" (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalità protratta nel tempo ...legittima la sanzione della revoca dell'autorizzazione ” (T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 13 febbraio 2024, n. 2951).
9.15 In definitiva, dunque, la circostanza che non è più obbligatorio il ritorno in rimessa al termine del singolo servizio di trasporto e che il cliente possa essere prelevato e condotto a destinazione su tutto il territorio nazionale non toglie che il servizio di n.c.c. continui a sottostare a un vero e proprio “vincolo di territorialità” e, conseguentemente, all’obbligo (ancora vigente) di rientro in rimessa al termine dell’ ultimo servizio, essendo un servizio comunque destinato soddisfare in via prevalente le esigenze della comunità locale, coerentemente con la definizione normativa del servizio stesso recata dall’art. 3, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 come rivolto: “...all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici ”.
9.16 Analoghe considerazioni valgono in ordine alla dedotta contrarietà del vincolo territoriale rispetto alla libertà di stabilimento sancita dal TFUE.
Anche su tale profilo la giurisprudenza amministrativa si è già soffermata ponendo in risalto, da un lato, come: “ vada esclusa ” l’incidenza della disciplina nazionale concernente il n.c.c. sui principi di matrice eurounitaria invocati dal ricorrente, rilevando che: “ la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l'art. 49 Tfue (concorrenza) [e, in specie, libertà di stabilimento] non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni" (cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539) ” (Consiglio di Stato, V, 1 marzo 2021, -OMISSIS-703 e richiami ivi)
Dall’altro che, anche a voler considerare: “ le esigenze legate alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), e dunque a voler considerare se la contestata normativa interna (legge n. 21 del 1992) risulti sostanzialmente conforme a principi di non discriminazione e proporzionalità nonché dettata da motivi imperativi di interesse generale ”, la giurisprudenza ha escluso comunque profili di disallineamento o criticità, osservando che (cfr. Consiglio di Stato, n. 5756 del 2022, cit.; Id., n. 4795 del 2023) la necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza su base soggettiva (attinente all’operatore economico), fondato, cioè, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di n.c.c., ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare (cfr. amplius : Consiglio di Stato, Sezione V, 15/07/2025, n.6195).
9.17 Neppure colgono nel segno le allegazioni del ricorrente secondo cui: “ si rammenta che l’autorità competente non possa emettere un provvedimento sanzionatorio a notevole distanza di tempo dall’accertamento dell’asserito illecito pena il palese contrasto con i principi d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che con la tutela del legittimo affidamento e col principio di eguaglianza (vedasi Corte Costituzionale sent. -OMISSIS-51/2021).
Nel caso de quo il provvedimento sanzionatorio è stato emesso dopo 9 anni rispetto a quanto si sarebbero verificati i fatti addebiti e con riferimento ad una attività che era in stato di arresto (e quindi non stava utilizzando alcuna vettura ed alcuna rimessa) proprio perché il ricorrente era in attesa del reperimento e della restituzione della licenza. Manca insomma anche l’attualità del fatto, requisito necessario per irrogare una qualsiasi sanazione ”
9.18 In senso contrario è agevole osservare che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 21/1992: “ per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d'attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza ”: ne discende - in applicazione dei principi generali - che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo, con il corollario che la mancata disponibilità della rimessa, in qualsiasi epoca accertata, automaticamente determina la decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti.
In questi termini, dunque, non si è in presenza di esercizio del potere di autotutela ( sub specie di annullamento o revoca del provvedimento precedentemente adottato), bensì appunto di decadenza dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 11 settembre 2020, -OMISSIS-8; Consiglio di Stato, Sezione V, 10/03/2025, -OMISSIS-957).
9.19 Né può giovare alle prospettazioni di parte ricorrente il richiamo operato alla sentenza n.-OMISSIS-, con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza di questa Sezione n. 64/2024, trattandosi di precedente già in punto di fatto inconferente.
9.20 In quest’ultimo caso, infatti, il ricorrente (-OMISSIS- -OMISSIS-, figlio dell’odierno ricorrente) aveva chiesto al Comune di Nemi, con istanza dell’11 ottobre 2022, il rinnovo dell’autorizzazione di n.c.c., comunicando contestualmente la nuova autorimessa sita in Nemi, -OMISSIS-.
Nella presente fattispecie, invece, non v’è alcuna nuova istanza da parte dell’odierno ricorrente di rinnovo della propria autorizzazione di n.c.c. né alcuna comunicazione inerente la disponibilità di una nuova autorimessa, per modo che, correttamente, la parte resistente, una volta ricevuta (giusta comunicazione prot. -OMISSIS- del 29/9/2022) la prefata sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha rivalutato la situazione del ricorrente (in assenza, si ribadisce, di altra più recente richiesta di rinnovo dell’autorizzazione da parte di questi) e, correttamente, constatata la mancanza di un’idonea rimessa nel territorio comunale, ha comunicato al Signor -OMISSIS- -OMISSIS- l’avvio del procedimento avente a oggetto la revoca della medesima autorizzazione.
9.21 Ed è dirimente osservare che, neppure in riscontro a tale comunicazione, l’odierno ricorrente ha indicato un nuovo locale adibito a rimessa che avesse le caratteristiche per consentire il ricovero dell’autovettura da impiegare per il servizio di cui è causa. Conseguentemente la resistente A.C., accertata la perdurante carenza di un requisito essenziale per l’espletamento del medesimo servizio, sub specie della disponibilità di un idoneo locale da destinare a rimessa nel territorio comunale, ha adottato il provvedimento di revoca della licenza n. -OMISSIS- quivi gravato.
9.22 Laddove, invece, nel caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione di n.c.c. (del 10 maggio 2023), si era instaurato un contraddittorio procedimentale a seguito della presentazione di memorie e documenti da parte dell’interessato, che, tuttavia, il Comune non aveva ritenuto meritevoli di accoglimento con conseguente adozione del provvedimento (del 28 settembre 2023) di revoca e di diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di n.c.c. a favore del figlio dell’odierno ricorrente.
9.23 Il che ha consentito al Consiglio di Stato di accertare il difetto di istruttoria in cui era incorsa la resistente A.C., la quale aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca della predetta autorizzazione (nonché il preavviso di rigetto) sul presupposto della mancanza di una rimessa nel territorio comunale identificata nel locale sito in -OMISSIS- -OMISSIS-2 (condiviso con il padre, -OMISSIS- -OMISSIS-, odierno ricorrente), mentre aveva adottato la predetta determinazione di revoca e diniego di rinnovo facendo riferimento a un diverso locale e, segnatamente, a quello comunicato dal ricorrente con l’istanza di rinnovo, sito in -OMISSIS-, che l’A.C. aveva ritenuto insufficiente (per carenza del passo carrabile e di targhe o riferimenti esterni che ne indicassero l’utilizzo come rimessa) sulla base, però, di accertamenti compiuti dalla Polizia locale solo il 26 settembre 2023 (cioè due giorni prima dell’adozione della determinazione di revoca e di diniego di rinnovo e numerosi mesi dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e del preavviso di rigetto).
Il Giudice d’Appello, pertanto, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse illegittimo per violazione delle regole procedimentali del contraddittorio e per difetto di istruttoria, lo ha annullato, in riforma della sentenza di prime cure.
9.24 Nulla di tutto ciò, invece, è dato rinvenire nella fattispecie di cui è causa, in cui, come chiarito, il locale asseritamente adibito a rimessa da parte del ricorrente è sempre lo stesso oggetto delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria nell’ambito del summenzionato procedimento penale (RGNR -OMISSIS-), e oggettivamente insufficiente allo scopo che dovrebbe assolvere, atteso che il ricorrente, come chiarito, non ha presentato una nuova istanza di rinnovo dell’autorizzazione di che trattasi rispetto a quella del 2013 e indicato una nuova rimessa nel territorio comunale, nè dopo la sentenza di archiviazione per prescrizione (né può plausibilmente ritenersi che a ciò vi ostasse la circostanza, del tutto estrinseca, che il documento cartaceo attestante la titolarità della licenza n. -OMISSIS- fosse stato smarrito dalla Procura), e neanche nell’ambito del contradditorio procedimentale avviato dalla parte resistente con la comunicazione n. -OMISSIS- del 10/5/2023 (notificata il 16/5/2023).
10. Insuscettibile di favorevole delibazione è, altresì, il quarto fascio di motivi di censura articolati dal ricorrente alla stregua della peculiare natura della gravata determinazione n.-OMISSIS- dell’8/11/2023 ascrivibile al genus della “revoca-decadenza”, come perspicuamente chiarito proprio dalla invocata sentenza n.-OMISSIS-, a tenore della quale: “ La determinazione n. -OMISSIS- del 2023 non è un provvedimento di autotutela, e non solo nella parte con cui respinge l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, ma anche nella parte definita in termini di “revoca”.
Il potere di autotutela costituisce infatti una tipica espressione del potere autoritativo già esercitato dall’Amministrazione che risponde al principio di continuità dell’azione pubblica nella cura degli interessi alla medesima intestati.
Gli interessi inizialmente amministrati con il primo provvedimento, non risultando (più) adeguatamente curati richiedono un nuovo intervento, che viene effettuato utilizzando quei medesimi poteri e che è volto a garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico senza soluzione di continuità, così ponendo rimedio, sulla base di una decisione discrezionale, alle sopravvenienze intervenute o a illegittimità originarie ma comunque impattanti negativamente sulla cura degli interessi pubblici.
Le ragioni dei provvedimenti di autotutela muovono quindi dalla posizione dell’Amministrazione, essendo rilevante l’interesse pubblico o comunque la legittimità del provvedimento da ritirare (e quindi il dovere della stessa di applicare la legge), mentre la posizione del privato rileva in funzione antagonista, al fine di considerare (art. 21-novies della legge n. 241 del 1990) o compensare (art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990) la lesione dell’affidamento.
Invece con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non è tornata sulla funzione esercitata tramite l’autorizzazione già rilasciata, adoperando nuovamente il potere di abilitazione, ma ha gestito le conseguenze di quel provvedimento (come è stato utilizzato il titolo abilitativo).
La determina gravata costituisce esercizio di un potere vincolato (una volta accertato il ricorrere dei presupposti), la relativa causa tipica consiste nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per la continuazione del rapporto e produce effetti estintivi di una posizione giuridica di vantaggio, facendo venir meno l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la “revoca” incide.
Dal punto di vista funzionale la “revoca” de quo costituisce quindi un provvedimento essenzialmente esecutivo in quanto volto a porre rimedio alla turbativa degli interessi provocata dal comportamento (in tesi lesivo dell’interesse pubblico al quale l’autorizzazione è preordinata) dell’appellante.
L’Amministrazione è infatti intervenuta proprio in ragione del fatto di avere autorizzato l’appellante allo svolgimento dell’attività, reagendo alla condotta non conforme a legge (secondo l’Amministrazione) di quest’ultima (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2023 n. 5251).
7.9. Posto che la determinazione gravata non costituisce esercizio del potere di autotutela, non si applicano le regole procedimentali dettate per l’esercizio dello stesso ma la legge n. 241 del 1990 laddove contiene la regolamentazione generale di qualsiasi procedimento amministrativo che non sia accompagnato da una normativa specifica.
Pertanto neppure si applica la previsione del termine massimo di esercizio del potere di autotutela, contenuta nell’art. 21-novies in riferimento all’annullamento d’ufficio del provvedimento.
Né si configura un affidamento da tutelare del privato, atteso che la causa tipica del provvedimento qui impugnato è, da un lato, la decisione sul rinnovo, o meno, dell’autorizzazione, rispetto al quale l’Amministrazione esercita il proprio potere senza essere vincolata a quanto deciso in precedenza, mentre la “revoca” costituisce la reazione a una supposta condotta dello stesso, non dell’Amministrazione. ”
11. Neppure fondato è l’ultimo mezzo di gravame con cui il ricorrente contesta la legittimità dell’art. 27 del più volte citato Regolamento comunale, e del gravato provvedimento adottato sulla sua scorta, anche in relazione all’art. 11-bis della Legge n. 21/1992, che prevede la sospensione (secondo la graduazione ivi riportata) e la cancellazione (quest’ultima solo dopo la quarta inosservanza) dal ruolo dei conducenti, con la conseguenza che il ricorrente, non avendo mai ricevuto alcuna precedente contestazione/sanzione, sarebbe stato eventualmente passibile di un provvedimento di sospensione e non già della ben più grave misura della revoca della licenza di n.c.c. n.-OMISSIS-.
11.1 Il Collegio, infatti, ritiene che le sanzioni enucleate dal predetto art. 11-bis non escludano la misura della revoca-decadenza ma si collochino su un piano diverso rispetto ad essa.
11.2 In particolare, l’art. 11-bis della Legge n. 21/1992, dispone che:
“ 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza ”.
L’art. 6 della stessa Legge n. 21/1992 ha ad oggetto il “ Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ” che dispone: “ 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. È requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giug-OMISSIS-959, -OMISSIS-93, come sostituito dall’art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1988,-OMISSIS-11, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, -OMISSIS-12. 3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno mensile, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo. 5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo ”.
11.3 Come condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “ l’iscrizione al ruolo istituito presso la competente C.C.I.A.A. presuppone l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio (anche come sostituto) a cura di apposite commissioni mentre, a sua volta, esso costituisce presupposto per il (distinto) rilascio della licenza da parte del Comune, da adottarsi sulla base di appositi bandi. In tale ottica, la previsione di specifiche sanzioni, posta dal comma 2 dell’art. 11-bis, peraltro non attribuite da tale disposizione alla competenza del Comune, costituisce previsione di uno specifico potere chiaramente sanzionatorio che non fa però venir meno il distinto potere - peraltro immanente nell’ambito dell’autotutela - posto in capo al Comune (ossia all’Ente che ha rilasciato l'autorizzazione a seguito di bando pubblico) di disporre la revoca-decadenza della stessa una volta che ne sussistano i relativi presupposti e segnatamente una volta che sia adeguatamente accertato che il titolare della licenza non abbia i requisiti per mantenere tale titolo e comunque, nell’esercizio dell'attività, abbia disatteso i vincoli posti dalla legge. In altri termini, quantunque -sia pure indirettamente - incidenti sull'attività svolta dal ricorrente (nel senso che il potere sanzionatorio incide sull’iscrizione al ruolo che è presupposto della licenza e il secondo ”, cioè il potere di disporre la revoca-decadenza della licenza, incide “ direttamente sul mantenimento della stessa), sia dal dettato normativo sia in un'ottica di sistema non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che la previsione di un distinto potere sanzionatorio incidente sull’iscrizione al ruolo camerale assorba e, comunque, faccia venir meno il potere, in capo al Comune, di disporre la revoca-decadenza una volta sussistenti i presupposti per il suo esercizio. ” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, 27/11/2023, -OMISSIS-524).
11.4 L’art. 4 della Legge Regionale del Lazio n. 58/1993, che: “ prevede per la prima inosservanza solo una stazione pecuniaria e per le ulteriori tre inosservanze la sospensione della licenza e non la revoca ”, invece, non si riferisce all’ipotesi di mancanza di una rimessa nel territorio comunale disciplinata dall’art. 7 del medesimo testo normativo, mentre l’art. 27 del Regolamento Comunale, che disciplina “ la revoca dell’autorizzazione ”, trova testualmente applicazione: “ quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l’effettuazione del servizio ”, senza che possa condividersi il tentativo del ricorrente di restringerne l’ambito di applicazione esclusivamente all’ipotesi in cui a venir meno siano i soli requisiti soggettivi.
Siffatta interpretazione, oltre a non essere suffragata dal dato testuale la cui ampia formulazione fa riferimento alla mancanza tout court dei requisiti prescritti per l’effettuazione del servizio de quo , è altresì smentita dall’art. 11 del medesimo Regolamento, il quale richiede tra: “ i requisiti e le condizioni necessarie per esercitare l’attività prevista dal presente regolamento ” al -OMISSIS-: “ di avere la rimessa nel territorio comunale ”, accumunando in un’unica clausola requisiti soggettivi e oggettivi, il cui venir meno (o la cui insussistenza) determina, alla stregua dell’art. 27 cit., la revoca (nell’accezione sopra vista di provvedimento vincolato) dell’autorizzazione.
12. In conclusione osserva il Collegio che, poiché il provvedimento impugnato è, come chiarito, plurimotivato e, come tale, basato su diversi e concorrenti elementi, la circostanza che il primo di essi (la mancata “ a) disponibilità, in base a valido titolo giuridico, della rimessa situata nel territorio del Comune di NEMI per il veicolo Mercedes Benz E270 — Targa -OMISSIS- ”), che è anche l’unico su cui il ricorrente è stato posto nelle condizioni di interloquire, è sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale, importa che le restanti censure articolate con il terzo mezzo di gravame e volte a stigmatizzare gli ulteriori motivi posti a fondamento della revoca vanno assorbite, in quanto, come anticipato, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata.
13. Le spese del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. ed art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Nemi, in persona del Sindaco pro tempore , della somma di € 3.000,00 (Tremila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
NC LD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LD | LO FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.