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Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
((4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 8 della legge n. 21 del 1992 , e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione)) ((190)) ((4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.)) ((190)) ((4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338)) ((190)) ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. -------------- AGGIORNAMENTO (190)
La L. 16 dicembre 2024, n. 193 , ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ".
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
((4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 8 della legge n. 21 del 1992 , e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione)) ((190)) ((4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.)) ((190)) ((4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338)) ((190)) ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. -------------- AGGIORNAMENTO (190)
La L. 16 dicembre 2024, n. 193 , ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ".
Commentari • 18
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 luglio 2024 (iscritta al n. 175 reg. ord. 2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», sostitutivo dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 24/03/2020, n. 729Provvedimento: […] con sede legale in Barcellona P.G., espone di avere avanzato al Comune istanza per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di infermi svolto mediante ambulanza, come previsto dall'articolo 85 del codice della strada e dall'articolo 244 del relativo regolamento di esecuzione, nonché dal D.M. 137/2009, […] motivazione apparente, dell'art. 85 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento all'art. 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada), […] La disposizione richiama espressamente l'art. 85 del codice della strada e l'art. 244 del relativo regolamento di attuazione.Leggi di più...
- contingentamento delle licenze·
- art. 85 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)·
- regolamento di attuazione del codice della strada·
- diniego di autorizzazione·
- carenza e/o eccesso di potere·
- art. 3 L.R. n. 10/1991·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- normativa in materia di autoambulanze·
- libera concorrenza·
- autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente·
- art. 97 Cost.·
- violazione dei principi di imparzialità e buon andamento·
- competenza legislativa esclusiva dello Stato·
- circolari del Ministero dei Trasporti