Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/12/2025, n. 21856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21856 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10635/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10635 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Gabrielli, Delia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delia Palmieri in Roma, via Montello 30;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
della scheda valutativa n. 44 del 4.5.2023, comunicata al ricorrente il successivo 25.5.2023 (doc. 1), relativa al periodo dal 25.3.2022 al 5.3.2023, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/10/2023:
della relazione dell’indicato Colonnello del 28.8.2023, depositata in atti il 6.9.2023, nella parte in cui, operando richiamo sia alla sanzione disciplinare comminata con provvedimento del 15.12.2022 sia ad un procedimento penale in essere, effettua una illegittima integrazione postuma della motivazione della impugnata scheda valutativa n. 44 del 4.5.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa HI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 luglio 2023 e depositato il successivo 27 luglio 2023 il soggetto in epigrafe, in qualità di Ufficiale dell’Esercito italiano, ha impugnato la scheda valutativa n. 44 del 4 maggio 2023, comunicata allo stesso in data 25 maggio 2023, relativa al periodo di servizio dal 25 marzo 2022 al 5 marzo 2023, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento.
1.1. L’atto di gravame, nel ripercorrere in via preliminare i precedenti di carriera dell’odierno ricorrente e le valutazioni in termini di “eccellente” ed “ottimo” riportate nell’ambito della pregressa documentazione caratteristica nonché nel richiamare specifici episodi attinenti al rapporto intercorso con l’indicato ufficiale superiore nella qualità di Capo del Reparto di appartenenza dello stesso militare nel periodo oggetto di valutazione e nel rappresentare da ultimo le circostanze che avevano condotto alla comminazione di una sanzione disciplinare nei confronti del medesimo ricorrente oggetto di contestazione ad opera dello stesso in sede giudiziale, reca l’espressa contestazione dell’atto gravato nella parte in cui avrebbe condotto ad un consistente abbassamento – di ben due livelli rispetto alla precedente scheda valutativa – delle note caratteristiche del medesimo militare con l’attribuzione della qualifica finale in senso peggiorativo di “nella media” e l’assegnazione di un giudizio complessivo in termini negativi.
In particolare vengono dedotti tre motivi di doglianza, incentrati sui dedotti profili di eccesso di potere – per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà – nonché di violazione normativa rispetto a molteplici parametri, quali segnatamente art. 97 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 688, co. 1, 689, co. 1 e 2, 690, co. 1, lett. d), D.P.R n. 90/2010, artt. 1175 e 1375 cod. civ., unitamente alle richiamate indicazioni riportate nelle circolari del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 e prot. n. M_D GMIL0 V SGR 0328464 del 25 luglio 2011 e nelle apposite “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare e delle forze armate” pubblicate nel sito del Ministero della Difesa.
1.1.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente contesta la violazione dell’obbligo di astensione da parte dell’Ufficiale superiore nella veste di compilatore della scheda valutativa impugnata, deducendo sul punto la sussistenza di una particolare “situazione di conflitto” alla luce dei plurimi elementi rappresentati nelle premesse dell’atto di gravame ed ulteriormente dedotti nell’articolazione della relativa censura e la conseguente impossibilità per l’Ufficiale stesso, alla stregua dei citati pronunciamenti giurisprudenziali, di esprimere un giudizio obiettivo ed imparziale nei confronti dell’odierno ricorrente.
1.1.2. Con il secondo motivo di doglianza, parte ricorrente denuncia sotto ulteriori profili l’assenza di obiettività in capo al medesimo Compilatore nel rendere la valutazione oggetto di contestazione, lamentando altresì come la stessa condizione dovesse ritenersi estesa anche agli altri due revisori, in ragione del coinvolgimento del primo revisore nel procedimento disciplinare a carico dello stesso ricorrente (al pari del Compilatore) nonché della presentazione di apposita denuncia ad opera del secondo revisore stante l’inoltro alla Procura penale militare della comunicazione di una possibile notizia di reato a carico dell’odierno ricorrente per altra vicenda intercorsa tra lo stesso militare e l’Ufficiale avente la veste di compilatore.
1.1.3. Con il terzo motivo di doglianza, infine, contesta sotto molteplici profili la valutazione resa nell’ambito della scheda valutativa impugnata, deducendo come nelle quattro precedenti schede valutative lo stesso militare abbia costantemente ottenuto la massima qualifica finale di “eccellente” e il massimo dei giudizi in voci costituenti caratteristiche consolidate di una persona, oltre al compiuto apprezzamento delle competenze tecniche possedute.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione.
4. La resistente Amministrazione ha depositato memoria, recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente alla connessa documentazione includente una relazione difensiva a cura della medesima Amministrazione nonché due ulteriori relazioni sui fatti di causa provenienti, rispettivamente, da ciascuno degli individuati militari, coincidenti segnatamente con il compilatore e il primo revisore della scheda valutativa.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il medesimo militare ha impugnato le relazioni difensive versate in atti dalla resistente Amministrazione, articolando tre ulteriori motivi di doglianza, incentrati sulla prospettazione di profili di violazione normativa (rispetto agli articoli 24 e 97 Cost., 1 e 3 L. n. 241/1990, 1175 e 1375 cod. civ., 694, 688 e 689 D.P.R. n. 90/2010, 1353 e 1371 d.lgs. n. 66/2010, oltre che delle individuate previsioni della Circolare del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 e delle apposite “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare e delle forze armate” pubblicate nel sito del Ministero della Difesa), nonché di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, sostanzialmente incentrati sull’assunta violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, laddove recanti il riferimento a circostanze riguardanti la comminazione di una sanzione disciplinare a carico dello stesso militare ovvero ad un procedimento penale instaurato nei riguardi del medesimo, e sull’ulteriore deduzione di elementi a supporto del riconoscimento – asseritamente emergente dal tenore delle anzidette relazioni – della situazione di conflittualità con gli individuati soggetti al fine di ribadire la censura già proposta di assunta violazione dell’obbligo di astensione gravante sugli stessi.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
7. Parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e apposita istanza di prelievo.
8. La resistente Amministrazione ha depositato memoria.
9. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando la persistenza dell’interesse all’annullamento dei gravati atti, pur avendo nelle more presentato domanda di cessazione dal servizio permanente in ragione del dichiarato superamento di altro concorso pubblico presso una diversa Amministrazione.
10. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio intende osservare come nella specie neppure si pone, allo stato degli atti, alcuna questione connessa alla dichiarata persistenza dell’interesse a ricorrere – correlata alla rappresentata circostanza consistente nell’intervenuta presentazione della domanda di cessazione dal servizio permanente ad opera del medesimo ricorrente – sotto il profilo dell’invocato interesse all’accertamento dell’illegittimità dei gravati atti ad eventuali fini risarcitori.
Dal tenore delle deduzioni sul punto svolte nella memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e sulla base della documentazione in atti (cfr. in particolare la produzione documentale del 4 settembre 2025) può desumersi come, all’odierna udienza di merito, il rapporto di servizio in ambito militare sia ancora sussistente, non risultando per l’effetto integrata, all’atto della presente decisione, alcuna supposta inutilità del richiesto annullamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, co. 3, c.p.a.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo e la successiva impugnativa per motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2.1. I motivi di gravame proposti, rispettivamente, con il ricorso originario e con l’atto di motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente in quanto, da un lato, le doglianze mosse risultano essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico, costituendo le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti uno sviluppo ulteriore di quelle proposte con il ricorso introduttivo in quanto tendenti sostanzialmente alla contestazione delle argomentazioni svolte in sede difensiva dalla resistente Amministrazione, dall’altro in considerazione della non autonoma impugnabilità degli atti gravati mediante motivi aggiunti – circoscritti al rapporto informativo sui fatti di causa proveniente, rispettivamente, dalla stessa Amministrazione ovvero dagli individuati militari coinvolti nel procedimento di redazione della scheda valutativa nella qualità di compilatore e di primo revisore – in ragione della natura non provvedimentale degli atti medesimi.
3. Alla disamina nel merito dei primi due motivi di doglianza, suscettibili di trattazione unitaria in quanto sostanzialmente accomunati dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico, giova premettere un breve richiamo, per i profili di interesse ai fini della presente controversia, agli approdi ermeneutici della giurisprudenza amministrativa all’esito dell’operata ricostruzione della cornice normativa di riferimento, per quanto concerne nello specifico le ipotesi di incompatibilità suscettibili di rilievo rispetto alla redazione della documentazione caratteristica relativa al personale militare, costituita in particolare dagli articoli 688, 689 e 690 d.P.R. n. 90/2010, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, nonché alla luce del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, di cui l’obbligo di astensione - tipizzato dall’art. 51 c.p.c. - rappresenta un corollario (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 luglio 2024, n. 6800, punto 15.2 e Cons. St., sez. II, sent. 21 ottobre 2019, n. 7113, in specie punto 7.3, espressamente richiamati da ultimo in Cons. St., sez. II, sent. 26 maggio 2025, n. 4572, punto 7.2; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. I, par. 30 ottobre 2020, n. 1681).
3.1. In tale contesto è stato affermato come, nella “ concreta individuazione ” delle relative fattispecie, idonee ad integrare ipotesi di astensione obbligatoria, “… occorre tenere in particolare considerazione l’esigenza - reiteratamente richiamata dalla giurisprudenza - di evitare che dell’istituto dell’astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti ”, concludendo che “… non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici ed alla gestione delle attività amministrative ”, con la correlata precisazione che “ Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti all’interno degli uffici in relazione all’attività di servizio ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 6800/2024, cit., sul punto ripresa in Cons. St., sez. II, sent. n. 4572/2025, cit.).
In proposito è stato precisato, coerentemente alla rilevata esigenza di delimitazione delle relative fattispecie, come debbano ricorrere in concreto “… fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il dovere di valutare oggettivamente il rendimento e le caratteristiche personali del valutato ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4572/2025, cit., in specie punto 7.1; al riguardo cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. 26 maggio 2025, n. 4573, in specie punto 9.3).
3.2. Nella delineata prospettiva è stato chiarito, per quanto suscettibile di rilievo ai fini della dedotta fattispecie controversa, che neppure la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa, per ciò solo, fa venir meno automaticamente il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto (al riguardo, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4572/2025, cit., in specie punto 7, e Cons. St., sez. II, sent. 4 maggio 2022, n. 3490, punto 5).
In termini analoghi è stato altresì precisato come la mera circostanza che “… vi è stato un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, promosso su iniziativa del compilatore … non è sufficiente – sulla scorta delle coordinate normative ed interpretative sopra evidenziate – a provare un conflitto d’interessi ovvero il relativo dovere d’astensione … ” (in tal senso, cfr. TAR Piemonte, sez. III, sent. 28 ottobre 2023, n. 843).
A tale riguardo è stato evidenziato, in particolare, che “… l’adozione e notificazione di un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente non può ritenersi atto idoneo a disvelare la mancanza di condizioni di obiettività in capo al valutatore ovvero a fondare un serio pericolo che lo stesso possa esprimersi in modo assolutamente imparziale, atteso che l’irrogazione di una sanzione in relazione a fatti disciplinarmente rilevanti costituisce esito di un procedimento connotato dalla previsione di garanzie per l’incolpato e connotato da stringenti obblighi motivazionali, ciò che elide qualsiasi profilo di arbitrarietà nell’irrogazione della sanzione, che in tesi, potrebbe condurre a ritenere esistente una particolare avversione del superiore rispetto al dipendente gerarchicamente subordinato ” (in tal senso, cfr. TAR Piemonte, sez. III, sent. 20 marzo 2024, n. 294).
Sul punto è stato ribadito che “… ove si pervenisse ad una soluzione di segno contrario, si affermerebbe il principio secondo il quale in presenza di situazioni della specie i superiori gerarchici dei militari non sarebbero mai legittimati a valutare i loro subordinati. Ciò potrebbe astrattamente comportare il rischio che qualunque iniziativa di natura penale o anche soltanto amministrativa - che, sul piano meramente astratto … potrebbe anche essere in ipotesi strumentale - di un sottoposto nei confronti del suo superiore farebbe scattare un potenziale conflitto di interessi e inibirebbe il potere/dovere del superiore, sancito dagli articoli 688 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, di redigere la prevista documentazione caratteristica ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 17 luglio 2023, n. 7002, punto 4.1).
4. Nell’applicare le delineate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va in primo luogo evidenziato come gli elementi dedotti nell’articolazione del primo motivo di doglianza a sostegno del prospettato obbligo di astensione in capo al Compilatore, risolvendosi essenzialmente nella riferita situazione di conflitto ad opera del medesimo interessato nell’ambito dei colloqui intercorsi con alcuni ufficiali superiori conducente ad una presa d’atto da parte degli stessi in ordine alla situazione rappresentata – come emergente dal contenuto della documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 28 allegato all’atto di ricorso introduttivo, unitamente al successivo doc. n. 41) – non risultano sufficienti ad integrare, alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, “… fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4572/2025, cit.).
Ad una conclusione in senso opposto neppure può pervenirsi sulla base delle ulteriori deduzioni sul punto svolte nell’ambito del secondo motivo di doglianza per la parte riferita allo stesso Compilatore, oltre che alla persona del primo revisore, laddove fondate sull’assunto coinvolgimento diretto degli stessi nell’ambito del procedimento conducente alla comminazione di una sanzione disciplinare nei confronti del medesimo ricorrente.
Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, infatti, la comminazione di una sanzione disciplinare nei riguardi dell’odierno ricorrente non può di per sé rappresentare un elemento idoneo a radicare una situazione di conflittualità in capo all’ufficiale procedente ovvero al superiore chiamato a decidere il ricorso proposto in via gerarchica avverso l’anzidetto procedimento disciplinare (cfr. TAR Piemonte, sez. III, sent. nn. 843/2023 e 294/2024, cit.).
Ad una diversa conclusione sul punto non può condurre l’addotta circostanza relativa all’avvenuta contestazione del medesimo provvedimento disciplinare con apposito ricorso pendente in sede giudiziale, potendo solo l’eventuale accertamento della relativa illegittimità (all’esito del relativo giudizio) sotto determinati profili – nello specifico, in termini di irragionevolezza e/o arbitrarietà – eventualmente concorrere a disvelare l’assenza di un giudizio obiettivo ad opera dell’autorità procedente.
Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale neppure assume carattere dirimente – ai fini del preteso obbligo di astensione – l’ulteriore circostanza addotta in relazione alla persona del secondo revisore, venendo in rilievo una mera comunicazione da parte dello stesso alla Procura militare di un evento riferibile ad una possibile notizia di reato (cfr. doc. n. 34 della produzione di parte ricorrente) all’esito delle acquisite relazioni di servizio.
5. Quanto alle doglianze articolate con il terzo motivo di gravame, va osservato in via preliminare come la giurisprudenza amministrativa, nel ricostruire la natura giuridica degli atti in rilievo e il conseguente perimetro del relativo sindacato ammissibile in sede giurisprudenziale, ha costantemente affermato che “ i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il Giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ”, risultando per l’effetto “ il sindacato del giudice amministrativo … confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 28 ottobre 2024, n. 8596, in specie punto 10).
5.1. Ciò premesso, nel rilevare innanzitutto come la scheda valutativa contestata rechi un giudizio finale nel complesso positivo altresì compendiato nell’attribuzione della qualifica finale pari a “ nella media ” (al riguardo, cfr. “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate, in specie cap. III, par. 3, lett c, punto 5, di cui al doc. n. 36 della produzione documentale di parte ricorrente), non si ravvisano nella specie – rispetto agli elementi dedotti in ricorso e nel perimetro del sindacato ammesso in sede giudiziale sugli atti in rilievo – evidenti profili di illogicità ovvero di irragionevolezza tali da inficiare il giudizio espresso nell’ambito della scheda valutativa oggetto di impugnativa.
5.1.1. Sul punto, il Collegio intende richiamare le coordinate ermeneutiche elaborate in sede giurisprudenziale per quanto concerne gli aspetti suscettibili di rilievo ai fini della presente disamina, involgenti nello specifico gli elementi addotti a supporto delle contestazioni mosse laddove focalizzate sul rapporto con le pregresse valutazioni e i relativi esiti nell’ambito della documentazione caratteristica redatta in relazione a periodi di servizio antecedenti, nel senso del denunciato abbassamento del giudizio conseguito.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha affermato come “ Sia i giudizi analitici, sia quello complessivo … possono evidentemente variare di anno in anno, senza che si configuri il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà … Infatti, il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Ciò in quanto le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 8596/2024, cit.).
Al riguardo è stato precisato, in particolare, che “… le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, ben possono subire variazioni, anche dipendenti dalla specificità delle funzioni che possono variare o dalla complessità, ripetitività, difficoltà delle mansioni affidate ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 26 maggio 2025, n. 4573, in specie punto 10).
Per l’effetto è stato ritenuto che “ Stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative … rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 8596/2024, cit.).
Facendo applicazione dei delineati criteri interpretativi alla fattispecie per cui è causa, va osservato che la scheda valutativa in contestazione (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso e allegato n. 1 alla memoria dell’Amministrazione depositata il 6 settembre 2023) si riferisce ad un periodo di servizio presso uno specifico settore di impiego – rispetto ai diversi incarichi in precedenza ricoperti dal medesimo ricorrente, ai quali inerisce la pregressa documentazione caratteristica richiamata in ricorso – e contiene un giudizio finale unitamente all’attribuzione della relativa qualifica che risulta nella specie congruamente motivato in quanto posto in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riguardo a ciascuna delle voci relative alle qualità considerate, trovando puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche e, in particolare, con riguardo alle voci inerenti alle qualità professionali strettamente correlate al rendimento del militare, suscettibili di variazione nel tempo alla luce delle specificità delle funzioni attribuite ovvero dei compiti affidati (correlati, nel caso di specie, all’incarico di capo dell’indicato reparto tecnico di assegnazione, ricoperto nel periodo in considerazione).
Come affermato in sede giurisprudenziale nel delineare la consistenza dell’onere motivazionale connotante la valutazione caratteristica, infatti, “… la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 26 maggio 2025, n. 4572, punto 8).
Alla luce degli elementi riportati e in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che nella specie l’addotto abbassamento del giudizio rispetto alla documentazione caratteristica riferita a precedenti periodi di servizio non possa di per sé integrare alcuna irragionevolezza e/o contraddittorietà della valutazione resa, in conformità alla ratio della periodicità della valutazione e all’autonomia di giudizio connotante la valutazione caratteristica nei termini sopra richiamati.
5.1.2. Inoltre, relativamente al contenuto della valutazione oggetto di contestazione va evidenziato che, secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa della resistente Amministrazione versata in atti (cfr. allegato n. 7 alla memoria difensiva del 6 settembre 2023), nell’ambito del giudizio elaborato in seno alla scheda valutativa è stato tenuto conto anche dello specifico comportamento tenuto dall’odierno ricorrente – nell’espletamento dell’attività di servizio nell’arco temporale di riferimento – che ha dato altresì luogo alla comminazione di una sanzione disciplinare, nei termini puntualmente esposti anche dallo stesso ricorrente nel corpo dell’atto di ricorso, potendo l’anzidetto elemento – nella parte riferita al “comportamento” tenuto nel periodo di riferimento – concorrere a supportare la valutazione resa in quanto suscettibile di apprezzamento in relazione alle pertinenti voci considerate nella scheda valutativa (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 11 dicembre 2024, n. 6961).
6. Per le esposte ragioni, il ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti va pertanto respinto in quanto infondato.
7. Sussistono giustificati motivi, alla luce della complessiva vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
HI RI, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI RI | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.