Sentenza 26 marzo 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/08/2025, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07093/2025REG.PROV.COLL.
N. 03070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2024, proposto da NI IC nella qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 311/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Fortunato ed Errichiello;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante di essere proprietario di un’area sita al viale delle Ginestre snc del Comune di Casalnuovo di Napoli, distinta in catasto al foglio n. 3 particella n. 998. L’area ricade in zona omogenea “F” del vigente strumento urbanistico, nell’ambito della quale sono espressamente ammessi impianti di distribuzione carburanti (art. 17 e 28 N.T.A.).
2. In data 21.03.2022, avendo interesse a realizzare un impianto e un immobile destinato alle attività complementari previste dall’art. 141 della L.R.C. n. 7/2020 (bar), ha depositato istanza (prot. n. 10948) ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione. In particolare, l’intervento prevede la realizzazione:
- di un erogatore di carburanti liquidi e gassosi (in uno ai relativi serbatoi);
- di un immobile destinato ad attività di somministrazione complementare.
3. Con nota del 23.06.2023, l’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza perché gli art. 17 e 28 delle N.T.A. consentono solo la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e non anche le annesse volumetrie commerciali.
4. L’appellante ha depositato osservazioni affermando che quando e dove è consentito, come nella specie, un impianto di distribuzione carburanti è, del pari, consentita la realizzazione delle volumetrie per le attività connesse, tipicamente previste dal legislatore.
5. Con il provvedimento impugnato in primo grado, l’amministrazione ha respinto l’istanza ribadendo la necessità di riformulare il progetto ovvero di escludere le volumetrie commerciali.
6. Con sentenza n. 311/2024 il TAR ha respinto il ricorso.
7. Di tale sentenza, NI IC nella qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I - ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012; ART. ___ E 10 BIS L. N. 241/1990) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’); II - ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012; ART. ___ E 10 BIS L. N. 241/1990) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’); III - ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012; ART. ___ E 10 BIS L. N. 241/1990) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’); IV - ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012; ART. ___ E 10 BIS L. N. 241/1990) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’); (motivi riproposti) I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’); III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’)”.
8. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Casalnuovo di Napoli.
9. Alla udienza pubblica del 13 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
10. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
11. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
11.1. Il TAR ha respinto il ricorso sul presupposto che il diniego gravato sarebbe un atto plurimotivato e, quindi, la legittimità di una sola delle ragioni espresse sarebbe sufficiente a sorreggerlo.
11.2. Il provvedimento impugnato non sarebbe un atto plurimotivato. Con la comunicazione dei motivi ostativi (nota del 23.06.2023), adottata sulla base del parere istruttorio (prot. n. 20150 del 31.05.2023), l’amministrazione ha ritenuto l’intervento non assentibile poiché gli art. 17 e 28 delle N.T.A. consentirebbero la realizzazione solo di impianti di distribuzione carburanti e non anche le “ annesse volumetrie commerciali ”. In particolare, ha ritenuto che “ è necessario riformulare il progetto presentato in virtù delle seguenti considerazioni: …. “in tale area, può essere concessa la realizzazione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione del carburante ”, così come specificato dallo stesso art. 28 delle N.T.A. vigenti, a meno delle annesse volumetrie commerciali ”. Per tale ragione, ha comunicato che “ fermo restando il positivo adeguamento del progetto alle premesse innanzi specificate, ai fini della valutazione dello stesso, è necessario integrare quanto segue … ”. L’integrazione documentale, cioè, è stata subordinata alla preventiva modifica del progetto.
11.3. Anche in sede di diniego finale (adottato sulla base del parere prot. n. 580 dell’08.11.2023) “ si ribadisce che la realizzazione dell’impianto nella zona di che trattasi può essere consentito, ma solamente al netto delle annesse volumetrie commerciali, dal che consegue che, in carenza di adeguamento del progetto – come richiesto con l’avvio del procedimento prot. 22895/2023 riportante la nota prot. 20150/2023 del Servizio Urbanistica – l’intervento non è assentibile secondo la configurazione richiesta, in quanto contrasta con la “normativa in materia urbanistica, …. di sicurezza stradale ”. Si precisa che, trattandosi di osservazioni circoscritte alla sola richiesta di riformulazione del progetto, permane quale ulteriore motivo ostativo la carenza della documentazione indispensabile ai fini della valutazione dell’intervento, già indicata con il richiamato parere prot. 20150/2023 ”.
11.4. Il motivo di diniego dell’istanza, per come presentata dalla ricorrente, attiene alla presunta impossibilità di realizzare le volumetrie relative alle attività complementari. L’integrazione documentale non sarebbe, cioè, un motivo ostativo in quanto chiesta previa modifica del progetto. Più chiaramente, in mancanza di una modifica progettuale, il motivo di diniego resterebbe solo ed esclusivamente quello relativo alla non conformità.
11.5. In definitiva:
- il provvedimento impugnato non sarebbe un atto plurimotivato;
- la mancata integrazione documentale non sarebbe motivo di diniego dell’istanza;
- punto centrale della vicenda sarebbe l’assentibilità, o meno, dell’attività complementare, rispetto alla quale la P.A. aveva chiesto la modifica ovvero lo stralcio.
12. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
12.1. L’appellante ha interesse a realizzare anche l’immobile destinato ad attività complementare integrativa (bar annesso all’impianto di distribuzione carburanti). Qualora avesse modificato il progetto con la sua esclusione non avrebbe avuto alcuna pronuncia sul punto ovvero avrebbe, di fatto, rinunciato all’istanza in parte qua.
12.2. Ciò darebbe conto della erroneità della decisione resa sotto un duplice profilo:
a) l’istanza è volta alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con attività complementari; lo stralcio di tale attività avrebbe comportato una inammissibile rinuncia a tale diritto;
b) la portata prioritaria della statuizione sulla conformità del progetto relativo all’attività complementare, rispetto alla quale l’integrazione (recte, stralcio) è conseguenziale.
12.3. Se non viene prima chiarita la possibilità, o meno, di realizzare l’intervento per come proposto e, quindi, l’assentibilità anche dell’attività complementare, ogni riferimento ai documenti richiesti è recessivo e non può costituire autonomo motivo di diniego. Il provvedimento impugnato, pertanto, non sarebbe un atto plurimotivato e sarebbe pregiudiziale la statuizione sull’assentibilità.
13. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
13.1. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 non può assolvere anche la funzione di integrazione documentale. La richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto attengono a fasi dell’istruttoria sia cronologicamente che funzionalmente distinte. Una cosa è l’istruttoria (e, dunque, la richiesta di integrazione documentale), altra cosa è la comunicazione dei motivi ostativi. Trattasi di momenti e di fasi procedurali del tutto autonome, distinte e successive.
13.2. Anche per tale autonoma ragione, pertanto, la richiesta di integrazione documentale non costituirebbe motivo di diniego.
14. Con il quarto motivo l’appellante argomenta come segue.
14.1. La sentenza sarebbe erronea anche nel merito. Come si evince dalla documentazione allegata, infatti:
- gran parte dei documenti richiesti sono stati depositati dalla ricorrente in uno al deposito dell’istanza originaria;
- altri sono stati depositati in data 4.07.2022 e 10.01.2023 in sede di integrazione.
14.2. Dal confronto tra l’elenco della documentazione depositata dall’appellante in uno all’istanza e quella richiesta, si evincerebbe che molti dei documenti richiesti erano già in possesso dell’amministrazione. Una mera carenza documentale non può determinare ex se il diniego di un’istanza.
15. Con i motivi riproposti l’appellante argomenta come segue.
15.1. L’invocata disciplina comunale, tra l’altro approvata nel lontano 1997, non terrebbe conto della sopravenuta disciplina nazionale e regionale in materia che consente la realizzazione non solo degli impianti di distribuzione carburanti, ma anche delle connesse volumetrie destinate ad attività commerciali integrative.
15.2. Per quanto concerne la disciplina statale, il riferimento va al d.lgs. n. 32/1998, in virtù del quale “ la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti (è possibile) in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale ” (art. 2 – comma 1 bis ).
15.3. - Sulla base di tale previsione di “principio”, la Regione Campania ha approvato la L.R.C. n. 6/2006, prima, il Regolamento n. 1/2012 e la L.R.C. n. 8/2013 poi, da ultimo, la L.R.C. n. 7/2020. Con tali interventi legislativi e regolamentari anche il legislatore regionale ha univocamente previsto la possibilità di realizzare gli impianti del tipo in uno alle relative attività complementari e servizi integrativi, in qualsiasi zona omogenea del P.R.G., ad eccezione della sola zona A. Del pari, è stato previsto che la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
15.4. - In particolare, ai sensi dell’art. 122 della L.R.C. n. 7/2020:
- comma 1: “ Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente testo unico, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A” ;
- comma 2: “ La localizzazione degli impianti di carburanti, COMPRESE LE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'ARTICOLO 141 OTTENUTE IN DEROGA ALLE NORME COMMERCIALI DI SETTORE, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A ”;
- comma 6: “ I comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 141 , secondo quanto previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” ).
15.5. L’art. 141 della L.R.C. n. 7/2020, rubricato “ attività complementari e servizi integrativi ”, poi, prevede che “ I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 7 … La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 122 e dal regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, comma 2 del presente testo unico”.
15.6. L’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2012, infine, prevede che “… i Comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell’ambito dei seguenti indici di fabbricabilità: ….Fino all’individuazione da parte dei comuni degli indici di cubatura previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, i valori massimi stabiliti dal comma 1 e 2 ”.
15.7. In sintesi, dal combinato disposto delle suddette previsioni normative emergerebbe che:
- nell’ambito degli impianti di distribuzione carburanti è possibile prevedere anche attività complementari e servizi integrativi;
- le volumetrie necessarie per l’esercizio delle suddette attività possono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità previsti dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2012;
- la disciplina prevista per gli impianti di distribuzione carburanti è applicabile anche alle suddette attività complementari.
15.8. Inoltre, il divieto di nuove costruzioni in fascia di rispetto opposto dalla P.A. (art. 17 e 28 N.T.A.) non riguarderebbe le nuove costruzioni connesse ad impianti di distribuzione carburanti. Sia l’art. 17 che l’art. 28 delle N.T.A. del Comune di Casalnuovo di Napoli, infatti, pur prevedendo il divieto di “ nuova costruzione o l’ampliamento di quelle esistenti ” (art. 17) e il divieto di “ nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale e commerciale ” (art. 28), consentono espressamente la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti.
15.9. Infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
15.10. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione non avrebbe reso alcuna motivazione circa le ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero accoglibili limitandosi a confermare il motivo ostativo precedentemente opposto.
16. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
17. Va osservato che già in sede cautelare, la Sezione aveva diffusamente motivato la reiezione della domanda statuendo (ordinanza 1746 del 10 maggio 2024): (…) “ tanto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, quanto dal provvedimento di diniego finale, si evince che l’atto di diniego era fondato su un duplice rilievo; pertanto, in ogni caso, a prescindere dall’assentibilità o meno dell’intervento secondo il progetto presentato, la parte era onerata dal trasmettere tutta la documentazione richiesta, a maggior ragione se riteneva che potessero essere realizzate anche le volumetrie aggiuntive a scopo commerciale, dovendo trasmettere la documentazione anche in relazione a detta parte; non era infatti nella disponibilità della parte istante ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa relativa all’assentibilità dell’intervento, una volta che l’amministrazione aveva evidenziato l’incompletezza della documentazione, non potendo disporre in ordine alla scansione dei tempi e modi del procedimento; né avrebbe potuto espletarsi il soccorso istruttorio a fronte di una richiesta di integrazione documentale non ottemperata che, come noto, comporta l’archiviazione dell’istanza”.
17.1 . L’approfondimento proprio dell’esame del merito del ricorso, sollecitato dall’appellante (memoria depositata il 10 febbraio 2025) non conduce a differenti conclusioni.
17.2. La giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso di ritenere che in presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215).
17.3. Nel provvedimento di diniego impugnato si legge testualmente (pagina 5) che (…) “ permane quale ulteriore motivo ostativo la carenza della documentazione indispensabile ai fini della valutazione dell’intervento già indicata con il richiamato parere prot. 20150/2023 ”.
17.4. Il primo Giudice ha correttamente osservato che (…) “ è provato in atti che la suddetta documentazione non è mai stata depositata dalla ricorrente e che le osservazioni ex art. 10 bis (all. 6 prod. IC) non hanno in alcun modo controdedotto sul punto”.
17.5. Il fatto che la documentazione fosse richiesta previa modifica del progetto è del tutto irrilevante dato che, di per sé, permaneva il motivo ostativo della (grave) carenza documentale.
17.6. Né poteva essere invocato l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della L. 241 del 1990. L'attivazione del soccorso istruttorio, ex art. 6 della L. n. 241/1990, assume, al ricorrere dei presupposti, i connotati di un atto doveroso e si giustifica in ragione dell'esigenza che l'Amministrazione, in attuazione del dovere di buona fede, tenga in debita considerazione l'interesse del privato al rilascio del provvedimento. Ma, in questo caso, la mancata integrazione documentale seguiva a specifica richiesta formulata dall’amministrazione contenuta nella nota prot. 22895 del 21 giugno 2023. Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione che si fonda sull'idea che amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità. Si tratta di un dovere riconducibile all'art. 2 della Costituzione che vale sia per i funzionari pubblici sia per gli operatori privati sia per l'amministrazione sia per le organizzazioni dei cittadini. Il soccorso istruttorio non può tradursi in un meccanismo dilatorio a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. Del tutto condivisibile è la conclusione cui è giunto il primo Giudice laddove rileva che “ in sede di osservazioni al preavviso di rigetto la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione sulla mancata (neppure tentata) integrazione, insistendo – come pure nella difesa in giudizio – su ragioni di merito che divengono irrilevanti a fronte della dichiarata impossibilità di concludere un procedimento senza il rilascio di un parere endoprocedimentale, a sua volta reso impossibile per effetto della mancata integrazione documentale ” (punto 6.2., pagina 11 della sentenza impugnata).
17.7. Ugualmente corretta è la statuizione del primo Giudice laddove è stata definita assorbente, ai fini del rigetto del ricorso, l’eccezione del Comune in ordine alla legittimità del provvedimento laddove ha riscontrato la mancata integrazione documentale, che impedisce la conclusione positiva del procedimento. Per questa ragione la riproposizione del primo e terzo motivo del ricorso di primo grado non giova all’appellante dato che l’esame delle altre censure regge autonomamente la statuizione di rigetto.
18. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 311/2024.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo NI Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo NI Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO